Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI controversie di lavoro e previdenza sociale in persona del giudice del lavoro dott. Carlo Gabutti ha pronunciato nella causa iscritta al n. 1690 del ruolo generale per l'anno 2024 all'udienza del 20.05.2024, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha deciso la causa dando lettura del seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Sardegna n.5; rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Martino, presso il cui studio sito in Archi (RC), Via Vecchia
Provinciale, n. 26, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
- in persona del Ministro in carica, rappresentata e Controparte_1
difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in Via del Plebiscito n. 15, ha domicilio legale
Resistente
Avente ad oggetto: Riconoscimento status di vittima del dovere.
Il ricorrente , adiva questo Tribunale chiedendo: “1) accertare e Parte_1
riconoscere in capo all'odierno ricorrente lo status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. c) della L. 266/2005, a seguito di lesioni riportate nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
2) in subordine lo status di equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564 della L. 266/2005, a seguito di lesione permanente invalidante, riconosciuta dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative, a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali. 3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione della speciale elargizione nella misura del 43%, ai sensi degli artt.1, 3, 4 e 5 del DPR 181/09, o quella che risulterà da giustizia, oltre rivalutazione Istat per ogni punto percentuale, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, a decorrere dalla data di stabilizzazione del 21.01.2008, data già individuata dalla CMO di Messina;
4) accertare e riconoscere in capo all'odierno ricorrente, nel caso in cui la predetta percentuale invalidante risultasse pari o superiore al 25% dell'invalidità complessiva, il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1, L.407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, nella misura di euro 500,00 mensili, come implementato dall'art. 4comma 238 della Legge
n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004), a decorrere dal 01.01.2006 (data di entrata in vigore del D.P.R. 243/2006); 5) e, parimenti, riconoscere il diritto alla erogazione dello speciale assegno vitalizio non reversibile ex art. 5, c 3, L. 206/04, nella misura di euro 1,033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica ed esteso alle Vittime del Dovere, dall'art. 2, comma 105, L. 244/2007, a decorrere dal 01.01.2008 (data di entrata in vigore della Legge 244/07). Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore dell'avvocato, ex art 93 cpc”.
Il ricorrente deduceva:
- di aver chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere per aver contratto infermità a seguito dell'evento di servizio Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico occorso il 12 ottobre 1982, e la concessione dei relativi e la concessione dei relativi benefici assistenziali previsti dalla vigente normativa, asserendo di aver contratto l'infermità “nevrosi d'ansia”, a causa delle particolari condizioni ambientali e operative durante il servizio svolto nell'Amministrazione di appartenenza;
- che “(…) in data 12.10.1982 (…) comandato regolarmente di servizio (…) si trovava nei pressi della rotonda della Casa Circondariale di Cosenza ove, verso le 13.15, venivano esplosi molteplici colpi da arma da fuoco da parte di un detenuto contro altri detenuti (…) l'agente seppure in preda ad un forte shock emotivo, Parte_1
portava i detenuti vittime della predetta aggressione, facendoli riparare verso il cancello d'ingresso dell'istituto (…)”.
- che in seguito all'evento la Commissione Medica Ospedaliera di Catanzaro con verbale Ab n. 61 del 21/01/1993 riconosceva l'infermità “nevrosi d'ansia” dipendente da causa di servizio ma non ascrivibile ad alcuna categoria;
- che il Dipartimento di Medicina Legale di Messina con verbale mod. Bl/B n. 138 del
21/01/2008 per l'infermità “persistente disturbo ansioso depressivo di grado medio con somatizzazioni viscerali. Quadro clinico da considerarsi ormai cronicizzato” il ricorrente veniva giudicato non idoneo al servizio d'istituto e “(…) SI reimpiegabile in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre amministrazioni dello stato
(…)”, con classificazione ai fini dell'equo indennizzo l'infermità veniva ascritta alla tabella “A” categoria 6^”;
- che il Ministero della Giustizia emetteva decreto n. 1109/S del 09/06/2010 sul quale veniva riportato che “(…) (…) cessa dal servizio per infermità a Parte_1
decorrere dal 22/01/2008 (…)”;
- che il Dipartimento di Medicinaa Legale di Messina con verbale mod. Bl/G n. 1462 del 12/09/2017 si riuniva per eseguire accertamenti sanitari finalizzati alla concessione dei benefici di cui alla vigente normativa “vittima del dovere”;
- che dal verbale risultva che “(…) in data 07.05.1992 il dott. di Persona_1
Palmi (RC) diagnosticava l'infermità nevrosi d'ansia e a seguito di tale diagnosi l'agente richiedeva in data 08/05/1992 il riconoscimento da causa di Parte_1
servizio. Nella domanda del riportava quale causa dell'insorgenza della Parte_1
predetta patologia “… aver prestato servizio d'istituto a turno, sia di giorno che di notte, all'interno e all'esterno dello stabilimento in condizioni climatiche avverse”.
Peraltro, si sottolinea come agli atti del fascicolo della dipendenza da c.s. l'elenco infermità NON riporta alcuna assenza dell'interessato negli anni 1980-1990, e nelle assenze per servizio dal 1990-1992 non vi sono assenza dell'interessato per malattie riconducibili a problemi di natura psichica (…) l'Ospedale Militare di medicina legale di Catanzaro con esame psichico: “… allo stato non si riscontrano alterazioni significative della sfera affettivo-emozionale” e diagnosi di “nulla di obiettivo in atto”
(…) in data 21.01.2008 con pv Bl/B n. 138 la CMO del DMML di Messina [già all. d] giudicava l'interessato non idoneo al servizio in modo assoluto in quanto riscontrato affetto da: “persistente disturbo ansioso depressivo di grado medio con somatizzazioni viscerali. Quadro clinico da considerarsi ormai cronicizzato” (…)”. – - che al giudizio medico legale per quanto concerne l'infermità “disturbo post-traumatico da stress cronicizzato di grado moderato di recente riscontro” al punto 1) la Commissione riteneva che “(…) esiste NO nesso di causalità tra le infermità riscortate al punto 1 e
2 e l'evento del 12.10.1982, in quanto non vengono rispettati tutti i criteri medico- legali di giudizio del nesso di causa, primo tra tutti il criterio cronologico (…)”;
- che per ciò che concerne la percentualizzazione dell'invalidità complessiva la stessa risultava essere pari al 21%;
- che il competente Servizio, con nota prot. n.0009226 del 27/03/2018, facendo riferimento al verbale, rappresentava al Dipartimento di Medica Legale di Messina che il ricorrente aveva presentato istanza di riesame;
- che alla luce del suindicato verbale il Dipartimento di Medica Legale di Messina con verbale mod. Bl/G n. 950 del 08/05/2018 per quanto concerne le infermità “disturbo post-traumatico da stress cronicizzato di grado moderato di recente riscontro” e
“nevrosi d'ansia. In atto persistente disturbo ansioso depressivo di grado medio con somatizzazioni viscerali. Quadro clinico da considerarsi ormai cronicizzato”, statuiva che “(…) la Commissione riteneva e ritiene che nessuna delle due patologie psichiatriche sia effetto diretto dell'evento del 12.10.1982 (…) per tale ragione NON si provvede a quantificare ai fini della concessione dei benefici le infermità in diagnosi
(…)”;
- che il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 158/2018 del 09/07/2018 per le infermità di cui sopra riconosceva il diritto alla liquidazione della pensione privilegiata di 6^ categoria tabella “A”;
- che il ricorrente presentava richiesta di riesame di giudizio in data 16/10/2018 poiché
“(…) sussistono vizi di illegittimità che rendono inefficace e, quindi, nullo, il P.V. Mod.
Bl/G n. 950 del 08.05.2018 della CMO di Messina (…)” chiedendo al contempo di quantificare ai fini della concessione dei benefici alle vittime del dovere le infermità di cui sopra;
- che il competente Servizio con nota prot. n. 0014435 del 06/05/2019 facendo riferimento al verbale rappresentava al Dipartimento di Medica Legale di Messina che il ricorrente aveva presentato nuova istanza di riesame;
- che il Dipartimento di Medicina Legale di Messina con nota prot. 0018322 del
29/05/2019 (all. m) riportava che “(…) per quanto dato di conoscere il giudizio emesso dalla Corte dei Conti della Regione Calabria ed allegato alla lettera a riferimento è riferito, verosimilmente, ad altro procedimento relativo ad un diverso beneficio caratterizzato da un diverso quadro normativo ed ispirato da una precipua criteriologia medico- legale (…) Stante quanto accennato non appare pienamente corretto far discendere, con mero automatismo, il riconoscimento della sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento delle provvidenze previste per le “Vittime del
Dovere” in relazione ai richiami, peraltro solo sinteticamente riportati, della Sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Calabria n. 158/2018 diretta al riconoscimento di diverso beneficio (…)”;
- che il competente Servizio con nota prot. n. 0007861 del 10/03/2021 chiedeva al
Ministero dell'Economia e della Finanze di “(…) esprimersi – ex art. 6, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 – in ordine alla riconducibilità della sopradescritta lesione/infermità alle particolari condizioni ambientali od operative del servizio svolto dall'istante (…)”;
- che il Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 2554 del
02/11/2021 (all. o) deliberava che “(…) l'infermità “disturbo post-traumatico da stress cronicizzato di grado moderato di recente riscontro” è ritenuta NON dipendente da fatti di servizio, si esprime parimenti parere NEGATIVO (…) che l'infermità nevrosi d'ansia. In atto persistente disturbo ansioso depressivo di grado medio con somatizzazioni viscerali. Quadro clinico da considerarsiormai cronicizzato” è ritenuta
NON dipendente da fatti di servizio, si esprime parimenti parere NEGATIVO (…)”.
Eccepiva pertanto il travisamento dei fatti, l'erronea valutazione, la violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 563 e 564, legge 266/2005, così come disciplinato dal dpr 7 luglio 2006, n. 243, nonché l'eccesso di potere da parte dell'amministrazione resistente.
Si costituiva in giudizio il , il quale con ragioni di fatto e di diritto Controparte_1
contestava la fondatezza del ricorso, eccependo in particolare la violazione dell'art.1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, chiedendone quindi il rigetto, spese vinte.
All'odierna udienza, celebratasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa sulle conclusioni di cui in atti, con il presente dispositivo e l'indicazione dei motivi.
Per il consolidato "principio della ragione più liquida" - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) - è consentito al
Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass. Civ., nn.
23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Nel merito il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, quanto alla riconducibilità della posizione del ricorrente nei confini normativi di cui al comma 563, art. 1 della l. 266/05, occorre osservare quanto segue.
Il comma 563 definisce le vittime del dovere come “i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Parte ricorrete afferma che, l'evento del 12 ottobre 1982 rientrerebbe nella casistica dell'art. 1, comma 563, lett. c) della L. 266/2005, deve tuttavia ritenersi che tale ricostruzione non trovi riscontro nel dettato normativo vigente, secondo cui l'insorgenza del diritto ai benefici previsti per le vittime del dovere è subordinata all'aver subito ferite o lesioni nello svolgimento delle attività specificamente individuate dalla predetta disposizione, circostanza non sussistente nel caso di specie.
Sul punto le Sezioni unite della Corte, con sentenza n. 10792 del 2017 hanno affermato che “in applicazione del comma 563, lett. c) ha ritenuto l'evento dannoso verificatosi
"nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari", tali ritenendo anche le case circondariali, in peculiare fattispecie in cui il sinistro occorso ad un agente della
Polizia penitenziaria si era verificato durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza all'esterno della infrastruttura carceraria. 19. Nella vicenda ora all'esame del Collegio, la ricomprensione dell'attività di vigilanza svolta all'interno della struttura carceraria nel novero dei servizi di ordine pubblico risulta smentita dalle fonti normative che, fin dalla creazione del Corpo di polizia penitenziaria, hanno assegnato agli appartenenti compiti di ordine e vigilanza all'interno del carcere. (…) garantire l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e tutelarne la sicurezza sono stati posti dalla legge istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria (…) tra i compiti istituzionali e dunque essenziali degli agenti di polizia penitenziaria. (…) In applicazione del sopra esposto principio – ampiamente motivato dalla giurisprudenza di legittimità – deve, quindi, escludersi la sussistenza delle ipotesi sottolineate, nello specifico, in ricorso e riconducibili alle lettere a) contrasto ad ogni tipo di criminalità, lett. b) svolgimento di servizi di ordine pubblico, c) vigilanza di infrastrutture civili e militari elencate dal citato comma 563 L. 266/2005 alla lett. (…)
l'evento lesivo è occorso all'interno della struttura carceraria durante lo svolgimento dell'ordinario servizio di vigilanza connesso alla qualifica di appartenenza del ricorrente alla Polizia Penitenziaria. (…) rigetta il ricorso (…)”.
A parer di chi scrive corretta appare la valutazione di tipicità del servizio espletato dalla polizia penitenziaria, in virtù del quale l'evento lesivo risulta essere occorso all'interno della struttura carceraria durante lo svolgimento dell'ordinario servizio di vigilanza, non potendo pertanto, il predetto evento, rientrare in quelli previsti dal citato comma.
Deve pertanto ritenersi che l'eccezionalità dell'evento imprevisto rientri in ogni caso nel rischio insito nelle funzioni istituzionali svolte dal ricorrente, non essendo rari negli istituti carcerari gli episodi di sommossa, le rivolte o gli omicidi tra detenuti, rappresentando tali episodi un rischio riconducibile all'art.1, comma 563, lett.c), rientrando quindi nel concetto di vigilanza ad infrastrutture civili e militari.
Ciò chiarito in relazione al comma 563, il ricorrente domandava contestualmente il riconoscimento anche ai sensi dell'art. 1, comma 564, L. 266/2005, il quale prevede il riconoscimento dello status di “equiparati” a vittime del dovere di coloro che abbiano riportato infermità invalidanti nello svolgimento di “(…) missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le loro particolari condizione ambientali od operative (…)”.
Il d.P.R. 243/06, ai fini del riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali od operative, all'art. 6 testualmente recita: “(…) L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (…)”; “(…) Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante (…)”; “(…) Il
Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato: <
Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4 (…)”.
Si evidenzia in merito che il d.P.R. 243/06, art. 6, commi 3 e 4, demanda al citato organismo medico-legale l'espressione del parere, in particolare: “accerta la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione”.
Nel caso in esame, risulta che l'Amministrazione abbia richiesto il 10/03/2021 al
CV (come risulta allegato in atti) di valutare la posizione del ricorrente ai sensi del comma 564, il quale con il parere n. 671172021 del 2 novembre 2021 decideva che
“(…) l'infermità “disturbo post-traumatico da stress cronicizzato di grado moderato di recente riscontro” è ritenuta non dipendente da fatti di servizio, si esprime parimenti parere negativo (…) che l'infermità nevrosi d'ansia. In atto persistente disturbo ansioso depressivo di grado medio con somatizzazioni viscerali. Quadro clinico da considerarsi ormai cronicizzato” è ritenuta non dipendente da fatti di servizio, si esprime parimenti parere negativo (…)”.
La mancata attestazione del nesso causale tra l'infermità e l'espletamento del servizio preclude pertanto il riconoscimento di uno dei requisiti fondamentali per l'attribuzione dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere, non sussistendo alcun elemento tale da permettere di sovvertire tale accertamento.
Sul punto appare corretto il richiamo effettuato dal ministero resistente alla pronuncia del Tribunale di Latina che nella causa iscritta n.g.r. 3269/2021 così statuiva: “(…) ai fini del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dal de cuius nello svolgimento della sua attività istituzionale di assistente della Polizia di Stato, appare più che evidente che l'esposizione ad “eventi stressanti” (cui i ricorrenti danno particolare evidenza) non appare integrare le condizioni di straordinarietà ed eccezionalità del rischio di cui discorre il citato comma 564. In definitiva l'esposizione ad “eventi stressanti” è avvenuta nel corso del normale espletamento dell'attività' di assistente di Polizia di Stato. Tanto appare sufficiente a particolarità' ritenere che la dedotta esposizione sia inidonea ad integrare una delle condizioni lavorative rilevanti per il beneficio in questione (…)”.
A parer di chi scrive il parere formulato dal Comitato di Verifica non risulta caratterizzato da una motivazione carente, insufficiente, contraddittoria od omissiva, in violazione dei principi previsti dall'art.6, avendo il CV accertato la non riconducibilità dell'infermità dipendente da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione. Il parere pertanto appare adeguatamente motivato, relativamente alla circostanza, se l'infermità riscontrata fosse o meno dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative di missione, con riferimento alle straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c).
Sul punto il ricorrente nel confutare le valutazioni effettuate dal CV si limita ad una contestazione generica delle stesse, senza specificare in alcun modo le lacune procedimentali e decisionali idonee ad inficiare la decisione.
Si ritiene pertanto di condividere, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi di segno contrario, l'iter logico decisionale seguito dal Comitato di Verifica.
Per quanto concerne infine l'asserita cessazione dal servizio si segnala che la
Commissione medico ospedaliera di Messina, col verbale mod. BL/B n. 138 del 21.01.2008 dichiarava l'odierno ricorrente “(…) non idoneo al servizio d'istituto (…)
è sì reimpiegabile in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre amministrazioni dello stato a mente dell'art. 75 del D.L. 443 del 30.10.92 (…)”.
Anche in questo caso conferente appare il richiamo alla pronuncia della Corte di
Appello di Firenze in riferimento alla causa iscritta al n. 388/2022 RG nell'udienza del
04.04.2023 “nel merito (…) il ricorso è infondato, essendo decisivo e assorbente il rilievo che il ricorrente è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio nel
(…), ma comunque idoneo al transito nei ruoli civili dell'amministrazione (…) (come da verbale della CMO del 4.3.2015) e non ha però presentato la relativa domanda, per il passaggio ai ruoli civili, così decidendo per propria volontà di non proseguire il rapporto di impiego. (…) Il ricorrente non ha neppure allegato di avere presentato detta domanda, (…). Afferma di essere stato posto in congedo a seguito dell'accertata inidoneità ai compiti di istituto, quasi si trattasse di una conseguenza automatica, mentre la cessazione del rapporto di impiego è intervenuta, in assenza di domanda, per la scelta di non passare ai ruoli civili dell'amministrazione (…) per i quali era stato giudicato idoneo”.
Pertanto, in virtù di quanto indicato, non può che ritenersi che la cessazione del rapporto di lavoro sia stata fondata su una scelta esclusivamente personale del ricorrente, atteso che lo stesso ben avrebbe potuto richiedere di transitare presso altre amministrazioni.
Per queste ragioni, la speciale elargizione non può competere nella misura massima di legge, bensì solo in relazione al grado percentuale di invalidità in concreto accertato, come avvenuto nel caso di specie, poiché il all'atto della cessazione dal Parte_1
servizio, era reimpiegabile in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato.
In conclusione, non sussistono gli elementi per ritenere fondata la domanda proposta da parte ricorrente, il che non può che determinare il rigetto del ricorso.
Ragioni di equità inducono questo giudice a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il dott. Carlo Gabutti, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Palmi, lì 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Carlo Gabutti