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Articolo 4 della Legge 29 novembre 1957, n. 1177
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Legge 29 novembre 1957, n. 1177
Articolo 4 della Legge 29 novembre 1957, n. 1177
Versione
18 dicembre 1957
Art. 4.
I numeri 7) e 8) dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 , sono abrogati.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1957
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