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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17244 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3901 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 , vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. STACCHINI ROSSANA per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2024 – premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Roma il 14.5.2005 in Roma con il resistente, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che con decreto di omologa del 22.8.20208 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale delle parti – chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Alla prima udienza ex art. 473-bis.21 cpc compariva la sola ricorrente dichiarando di non vedere il marito dall'ultima udienza della separazione e il suo difensore chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (così rettificata l'iniziale domanda di scioglimento), senza ulteriori statuizioni. Pertanto, dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente citato, in mancanza di istanze istruttorie, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 22.5.2008.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale del resistente, rimasto contumace ed irreperibile, convincono il
Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori statuizioni in assenza di figli e di ulteriori domande, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Stante la sostanziale non opposizione del resistente e la natura costitutiva della pronuncia, va disposta l'irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, il 14.5.2005 da e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
predetto Comune (anno 2005, atto. N 00243, parte II Serie A04);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni di legge;
3) spese irripetibili.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3901 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 , vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. STACCHINI ROSSANA per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2024 – premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Roma il 14.5.2005 in Roma con il resistente, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che con decreto di omologa del 22.8.20208 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale delle parti – chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Alla prima udienza ex art. 473-bis.21 cpc compariva la sola ricorrente dichiarando di non vedere il marito dall'ultima udienza della separazione e il suo difensore chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (così rettificata l'iniziale domanda di scioglimento), senza ulteriori statuizioni. Pertanto, dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente citato, in mancanza di istanze istruttorie, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 22.5.2008.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale del resistente, rimasto contumace ed irreperibile, convincono il
Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori statuizioni in assenza di figli e di ulteriori domande, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Stante la sostanziale non opposizione del resistente e la natura costitutiva della pronuncia, va disposta l'irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, il 14.5.2005 da e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
predetto Comune (anno 2005, atto. N 00243, parte II Serie A04);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni di legge;
3) spese irripetibili.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi