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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3040 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017
e promossa
DA rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Giuliano Rastelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Viale
Crucioli n. 167
Attore
CONTRO
, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giuseppina Di Risio, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec Email_1
Convenuto
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo:
IN VIA PRELIMINARE E ISTRUTTORIA:
Si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per il rinnovo della perizia medico-legale, per i motivi espressi con le Osservazioni alla bozza di CTU a firma del CTP Dott. del Persona_1
30/12/2021, rilevando che le risposte dell'Ausiliare del Giudice non risultano condivisibili ed esaustive.
NEL MERITO:
a) dichiarare che le menomazioni e le lesioni subite dalla sig.ra sono la Parte_1 conseguenza del comportamento negligente ed imprudente dell'assistenza e dell'intervento (identificabile ed accertabile incidenter tantum con la figura delittuosa delineata dall'art. 590 C.P.) del personale sanitario della (responsabile in via contrattuale) a causa ed in Parte_2 Cont conseguenza delle scelte (culpa in eligendo e culpa in vigilando) fatte dalla medesima (e dai suoi dipendenti) in ordine al materiale artroprotesico impiantatole, non in regola con le norme UE, pagina 1 di 17 dell'imperizia e/o negligenza e più in generale delle norme di condotta e di prudenza da osservare e rimaste eluse in simile contesto, nonché della violazione del programma di “follow-up” secondo i protocolli accettati e predisposti dal Ministero della Salute, nonché della responsabilità sanitaria per la mancata informazione sui rischi della protesi (con l'attrice rimasta Parte_1 all'oscuro di tutti i pericoli connessi al detto intervento) anche in relazione alla scelta del materiale impiantatole (dannoso per la salute a causa della presenza nella detta protesi di cobalto, cromo ed altri elementi tossici);
b) condannare, per conseguenza, la convenuta , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al ristoro dei danni in favore dell'attrice, meglio descritti in narrativa
e tenorizzati nella somma di Euro 155.000,00 (o nella diversa, anche maggior, somma ritenuta più equa); con la rivalutazione monetaria e gli interessi di mora dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese e compenso professionale di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte convenuta : CP_1 Cont
“1) Rigettare la domanda per difetto di legittimazione passiva della , ovvero per infondatezza della domanda, essendo la fattispecie riconducibile alla responsabilità del produttore del dispositivo medico, , di cui è stata ritualmente invocata la chiamata in Controparte_3 causa anche per sentirne dichiarare l'obbligo di ripetizione di quanto eventualmente dovuto dalla convenuta alla parte attrice;
2) Con vittoria di spese e competenze di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
affinché l'intestato Tribunale accertasse la sua Controparte_4 responsabilità in relazione alle conseguenze dell'intervento chirurgico di artoprotesi di anca sinistra eseguito in data 30.10.2006 e, per l'effetto, la condannasse al risarcimento dei danni alla stessa cagionati.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito il proprio difetto di Parte_3 legittimazione passiva essendo i danni subiti dall'attrice riconducibili alla responsabilità della società produttrice del dispositivo medico impiantato chiedendo, a tal Controparte_5 fine, l'autorizzazione alla sua chiamata in causa.
3. Il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha rigettato la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo formulata da parte convenuta.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU medico legale, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 19.02.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
I fatti di causa
pagina 2 di 17 5. I fatti di causa – quali risultanti dai documenti prodotti in giudizio e dalla CTU medico legale depositata in data 26.01.2022 possono essere così ricostruiti:
- in data 30.10.2006 a seguito di una caduta accidentale avvenuta in data Parte_1
28.10.2006 determinante la frattura del collo femore sinistro, è stata sottoposta presso l'
[...] di Teramo ad intervento di artroprotesi anca sinistra con Controparte_6 utilizzo di DePuy Poxima Hip (lotto 2221961) De Puy ASR Totale acetabular impiant (lotto
2194764) De Puy ASR Unipolar femoral impiant (lotto 2195125) De Puy ASR Taper Sleeve
Adaptor (lotto 2165279) (vd. doc. 2 allegato all'atto introduttivo, doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta e doc.
6-10 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3
c.p.c. di parte convenuta);
- in data 24.08.2010 la società tramite la distributrice per l'Italia CP_3 Controparte_7
ha inviato al Ministero della salute e a tutte le strutture ospedaliere italiane nelle
[...] quali erano state fornite le protesi ASR (ossia le protesi del tipo di quelle istallate sull'odierna attrice) un avviso di sicurezza conseguente al ricevimento dei dati provenienti dal Regno Unito i quali indicavano che “il tasso di revisione a cinque anni del Sistema di protesi di rivestimento per anca ASR™ è del 12% circa mentre quello del sistema acetabolare ASR™ è del 13%”, con la conseguenza che, poiché tali dati riportano un tasso di revisione superiore a quello atteso “DePuy ha deciso di avviare un richiamo volontario di tutti i prodotti ASR”, dove i motivi per la revisione comprendono l'“allentamento della componente”, il “disallineamento della componente”, la possibilità di “infezione, frattura dell'osso, dislocazione” nonché la “sensibilizzazione al metallo e dolore” (vd. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta)
- nel medesimo avviso di sicurezza, si legge, altresì, che, come riportato nel Device Alert del
22.04.2010 rilasciato dall'Agenzia Regolatoria dei Farmaci e dei Prodotti Sanitari (MHRA) britannica “un ridotto numero di pazienti potrebbe sviluppare reazioni progressive dei tessuti molli ai detriti causati dall'usura del metallo” “che a loro volta possono compromettere i risultati dell'intervento di revisione”;
- infine, nell'avviso sono indicate le condotte che i sanitari devono porre in essere, diversificate a seconda delle condizioni di salute riscontrate nei pazienti;
Cont
- a seguito di tale avviso, nell'anno 2011 è stata informata dalla di Parte_1
Teramo in ordine ai possibili difetti dell'impianto protesico impiantatole e, per l'effetto, è stata invitata a sottoporsi ad accertamenti clinico-diagnostici al fine di verificare la presenza di una forma di metallosi;
- in particolare, in data 27.06.2011 è stata sottoposta ad esame radiografico Parte_1 dell'anca sinistra, ad esame ecografico e alla verifica del dosaggio di cromo e cobalto – esami risultati nella norma – con prescrizione di nuovi controlli per il mese di febbraio 2012, controlli che, pacificamente, non sono stati effettuati per volontà della paziente;
- nel mese di aprile 2013 è stata sottoposta ad esame radiografico ed Parte_1 ecografico con esito sostanzialmente negativo;
pagina 3 di 17 - nel mese di giugno 2013, a causa dell'insorgenza di una sintomatologia dolorosa dell'anca,
l'odierna attrice è stata sottoposta a nuovo esame radiografico (con esito negativo), ad esame ecografico (con esito positivo stante la presenza di una raccolta fluida corpuscolata) e ad esami ematici con esito di 6.8 microgrammi/L per il cromo e 24,1 microgrammi/L per il cobalto, esami che sono stati ripetuti in data 10.06.2013, con emersione di valori notevolmente superiori alla norma (135 microgrammi/L per il cromo e 68 microgrammi/L per il cobalto);
- in conseguenza di ciò, in data 5.02.2014 è stata sottoposta presso la casa di cura di CP_8
San Benedetto del Tronto ad intervento di revisione della protesi di anca sinistra, con sostituzione protesica, e dimissione, in data 13.02.2014, con diagnosi di “Protesi dolorosa d'anca a sx per fallimento di componenti ASR e grave metallosi (revisione-impianto);
- dai successivi controlli effettuati nel mese di ottobre 2014, è emerso un buon posizionamento della protesi ed una riduzione del dosaggio degli ioni cromo-cobalto;
- in data 25.10.2014 è caduta a terra all'interno del proprio appartamento a Parte_1 causa di un cedimento dell'arto in conseguenza di una rotazione del corpo, il che ha determinato la frattura periprotesica del femore sinistro, con interessamento del piccolo e grande trocantere.
La responsabilità della Natura giuridica. Parte_2
6. Ciò premesso, in punto di diritto deve, innanzitutto, precisarsi che, trattandosi di una fattispecie di responsabilità anteriore all'entrata in vigore della l. n. 24/2017, la responsabilità della struttura sanitaria convenuta ha natura contrattuale instaurandosi tra il paziente e la struttura sanitaria un contratto atipico di spedalità che prevede nel suo oggetto, oltre alla prestazione sanitaria del medico, anche prestazioni di tipo diverso di natura “alberghiera” (come, ad esempio, la messa a disposizione del personale ausiliario, medico e paramedico, l'apprestamento di medicinali e di altre attrezzature), con conseguente configurabilità di una responsabilità contrattuale in caso di violazione degli obblighi assunti con tale contratto. Stante tale qualificazione giuridica, la struttura sanitaria risponde ex artt. 1218 e 1228 c.c. in caso di errori commessi dagli esercenti la professione sanitaria dipendenti della struttura, venendo, cioè, in rilievo un'ipotesi di responsabilità diretta per fatto proprio della struttura che si serve di ausiliari quale strumenti di attuazione dell'obbligazione contrattuale verso il paziente (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2015 n. 13328).
Tale qualificazione giuridica è stata confermata dalla l. n. 24/2017, la quale, all'art. 1, conferma l'esistenza del cd. contratto di spedalità ampliandone le obbligazioni rientranti nel suo oggetto. Il successivo art. 7 prevede, poi, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria anche se dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose».
Quanto, invece, alla responsabilità del medico inserito all'interno di una struttura sanitaria, l'orientamento giurisprudenziale precedente anteriore all'entrata in vigore della l. n. 24/2017 condiviso dall'intestato Tribunale, riteneva che, stante i principi di buona fede e di tutela dell'affidamento nonché l'importanza primaria del diritto alla salute, si trattava di un'ipotesi di pagina 4 di 17 responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, ricostruzione non messa in crisi dall'entrata in vigore dell'art. 3 d.l. n. 158/2012 (secondo cui «l'esercente la professione sanitaria che si attiene a linee guida e buone pratiche commerciali non risponde penalmente per colpa lieve.
In tali casi resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.») dovendosi il richiamo ivi contenuto all'art. 2043 c.c. essere inteso solo nel senso dell'esclusione dell'irrilevanza della colpa lieve nell'ambito della responsabilità civile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 17 aprile 2014, n. 8940).
Tale ricostruzione è stata, tuttavia, modificata dal legislatore con la l. n. 24/2017 la quale ha abrogato l'art. 3 d.l. n. 158/2012 ed ha espressamente qualificato la responsabilità in esame come di natura extracontrattuale, sancendo che «l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente».
Come chiarito dalla giurisprudenza, tuttavia, tale modifica legislativa non ha efficacia retroattiva in quanto, se così fosse, detto intervento qualificatorio andrebbe inammissibilmente ad incidere sui processi in corso, con inammissibile lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe (come quella della natura contrattuale della responsabilità del sanitario, con conseguenze pratiche importanti, sul piano dell'onere della prova e della prescrizione) e parimenti inammissibile creazione di un'incidenza diversificata a seconda della fase e del grado in cui i singoli processi si trovano cosicché, in base alla formazione o meno di preclusioni allegatorie o del giudicato interno, dovrebbe o meno operare la qualificazione ex lege del titolo di responsabilità ed inevitabile conseguente disparità di trattamento sia tra i vari giudizi ma anche all'interno dello stesso processo (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28994). Ne deriva che, poiché la fattispecie in esame è anteriore all'entrata in vigore della l. n. 24/2017, nel caso di specie trovano applicazione le regole in materia di responsabilità contrattuale, e, per quel che rileva in questa sede, le regole in punto di riparto dell'onere probatorio in caso di responsabilità ex art. 1218 c.c.
6.1. Su un piano generale di analisi, costituisce opinione consolidata in giurisprudenza quella per cui in materia di responsabilità contrattuale il creditore deve provare la fonte del suo diritto ed allegare l'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di provare di aver esattamente adempiuto ovvero l'esistenza di una causa impeditiva all'adempimento allo stesso non imputabile (cfr. Cass.
Civ., sez. U, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Come condivisibilmente messo in rilievo dalla più recente giurisprudenza di legittimità, tale principio deve essere meglio chiarito, in relazione alla prova del nesso di causalità materiale, quando viene in rilievo un'ipotesi di responsabilità medica (e, in generale, quando l'obbligazione contrattuale ha ad oggetto un facere professionale).
In particolare, poiché il nesso di causalità materiale rientra nella fattispecie costitutiva del diritto a tutela del quale il paziente agisce in giudizio, grava sullo stesso l'onere di provare non solo di aver subito un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate (cd. causalità giuridica) ma anche il nesso di causalità tra l'evento pregiudizievole e la condotta del pagina 5 di 17 professionista nella sua materialità. Solo una volta che il paziente ha fornito la prova della sussistenza di detto nesso di causalità materiale (ossia tra la condotta del sanitario e l'insorgenza o aggravamento della patologia) sorgono gli oneri probatori a carico del sanitario, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Si ha, pertanto, “un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello tra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 co. 1 c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 3, 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. Civ., sez. 3, 20 novembre 2018, n. 29853; Cass. Civ., sez. 3, 17 gennaio 2019, n. 1045; Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 29881). Cont Segue. La responsabilità della nell'esecuzione dell'intervento di artroprotesi del 2006
7. Con riferimento all'intervento di artroprotesi eseguito in data 30.10.2016 parte attrice ha, Cont innanzitutto, contestato la responsabilità della convenuta “in conseguenza delle scelte (culpa in Cont eligendo e culpa in vigilando) fatte dalla (e dai suoi dipendenti) in ordine al materiale artroprotesico impiantatole”, materiale risultato difettoso in ragione dell'eccessiva liberazione di ioni metallo, a sua volta causa dell'intervento di revisione (vd. pag. 7 della citazione). Cont In relazione a tale assunto, la convenuta ha dedotto che al momento dell'intervento le protesi
Depuy erano in commercio in conformità a tutte le norme di legge e di regolamento vigenti, che la lega di cromo e cobalto di cui tali protesi erano composte era (ed è) utilizzata in molte altre protesi in commercio, essendo conforme agli standard internazionali in materia e che esse erano idonee ad essere impiantate sull'odierna attrice in considerazione delle sue patologie. Come condivisibilmente emerso nella CTU redatta in corso di giudizio “dal 1996 sono stati impiantati nel mondo oltre 1 milione di impianti metallo-metallo perché offrivano il vantaggio, almeno teorico, di garantire un minor tasso di usura ed una maggiore stabilità, legata, quest'ultima, alla possibilità di usare teste di grande diametro che sono più stabili”, nonostante una loro maggiore tossicità conseguente alla liberazione delle particelle di metallo derivanti dall'attrito delle protesi, trattandosi di scelta privilegiata soprattutto per i soggetti più giovani e attivi (vd. pag. 10 della
CTU). Cont Conseguentemente, la scelta della di utilizzare nell'esecuzione dell'intervento del 2006 la protesi Depuy di tipo metallo-metallo era, alla luce delle conoscenze del tempo e stante l'emersione delle problematiche della stessa solo nel 2010, corretta, tenuto conto dell'età della paziente (vd. pag.
12 e pag. 16 della CTU), con la conseguenza che la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
pagina 6 di 17 8. Dalla CTU redatta in corso di causa è, tuttavia, emerso che nel caso di specie il posizionamento della componente acetabolare della protesi Depuy è avvenuto “in maniera fin troppo verticale” e che tale eccessiva verticalizzazione “espone il paziente ad un rischio generico di mobilizzazione/lussazione della testa femorale” nonché, “tenuto conto della marca protesica DePuy, ad un rischio specifico di eccessiva usura e liberazione in circolo di ioni” (vd. pag. 12 della CTU). In particolare, l'usura delle protesi – con conseguente rischio di liberazione degli ioni metallo per effetto dell'attrito – dipende dai diametri della testa e della coppa, dalla clearance (misura dello spazio tra le superfici all'equatore), dal rapporto tra le componenti e anche dal posizionamento della protesi atteso che “l'usura arriva a crescere in maniera esponenziale quando” “la componente acetabolare viene posizionata in modo troppo verticale”, con la precisazione che “l'AIC (angolo di inclinazione del cotile)” “deve essere compreso tra 30° e 50° per essere privo di rilievo sulla precocità e sull'entità dell'usura” (vd. pag. 10 della CTU).
Nel caso di specie, pertanto, “l'aver posizionato non in maniera perfetta la componente acetabolare, la conseguente liberazione in circolo di grandi valori di ionemia (dovuti anche ad una eccessiva usura da verticalizzazione della componente acetabolare) nonché l'osteolisi acetabolare secondaria all'accumulo di ioni (legata alla tipologia di protesi Depuy) ha contribuito a rendere necessario l'intervento di revisione” (vd. pag. 14), con la precisazione che l'errato posizionamento della protesi deve ascriversi esclusivamente alla condotta dei sanitari, al contrario della liberazione degli ioni, la quale “è dipendente dalla tipologia di protesi ma anche, in minor misura, dalla verticalizzazione” (vd. pag. 15 della CTU). Cont Ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dalla onvenuta:
- anche in assenza delle immagini, è possibile desumere l'eccessiva verticalizzazione dal referto del 27.06.2011, trattandosi – tra l'altro – di un referto redatto dalla stessa parte convenuta;
- il mancato rilevamento da parte del P.O. di Sant'Anna della dismetria non è di per sé sufficiente
Cont ad escludere la responsabilità della convenuta in ordine alla stessa, non potendo – pertanto – ritenersi che lo stesso sia ascrivibile all'intervento di revisione, intervento, tra l'altro, resosi
Cont necessario dalla condotta della stessa onvenuta.
Cont
8.1. In relazione a ciò la convenuta ha eccepito l'estraneità di tale accertamento rispetto all'originaria prospettazione della parte attrice, la quale, nell'atto introduttivo, non ha eccepito alcunché in ordine all'esecuzione dell'intervento del 2006 essendosi limitata a contestare, come sopraesposto, la scelta del materiale utilizzato, con conseguente necessario rigetto della domanda attorea stante l'inammissibile diversità della causa petendi. In particolare, nell'atto introduttivo si legge che i danni subiti dall'attrice sono “conseguenza delle
Cont scelte (culpa in eligendo e culpa in vigilando) fatte dalla (e dai suoi dipendenti) in ordine al materiale artroprotesico impiantatole, dell'imperizia e/o negligenza e più in generale delle norme di condotta e di prudenza da osservare e, invece, rimaste eluse in simile contesto” (vd. pag. 7 della citazione e pt. a delle conclusioni in citazione).
pagina 7 di 17 In punto di diritto, la domanda di risarcimento del danno conseguente ad un illecito – contrattuale o extracontrattuale – ha ad oggetto un diritto cd. eterodeterminato, con la conseguenza che l'attore ha l'onere di allegare i fatti materiali sui quali il diritto si fonda al fine di individuare la causa petendi della domanda, la quale può essere modificata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. purché tale modificazione non sia tale da non risultare più connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio
(cfr. Cass. civ., sez. U., 15 giugno 2015, n. 12310).
Con particolare riferimento al giudizio di risarcimento del danno derivante da colpa medica la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si deve considerare “il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere efficacia preclusiva, in ragione della inesigibilità della individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una CTU” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 23 aprile 2024, n. 10901 secondo cui “non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo aver allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi che l'errore sia consistito anche nell'inadeguata assistenza postoperatoria”).
A ciò si aggiunga la considerazione per cui la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 3, 13 marzo 2009, n. 6155). In particolare, con riferimento alle ipotesi di accertamento della responsabilità medico-chirurgica, considerata
“l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 26 febbraio 2013, n. 4792).
Ne deriva, anche alla luce della necessità di assicurare una un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 co. 2
Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU (cfr. Cass. civ., sez. U., 1 febbraio 2022, n. 3086), che una volta che – come nel caso di specie – la parte ha allegato i fatti alla base del suo diritto (e, nella specie, l'intervento chirurgico di artroprotesi del 2006 dal quale è conseguito un eccessivo rilascio di ioni metallo nel sangue, con le conseguenze dannose sopraesposte), il CTU può accertare gli Cont stessi fatti (e, dunque, individuare la condotta colpevole della consistente nel mal pagina 8 di 17 posizionamento della protesi) senza che operano le preclusioni previste per le parti, potendo egli procedere “a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale" (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 3086/2022 cit).
9. Quanto al danno subito da parte attrice, il Collegio peritale ha chiarito che esso discende dall'anticipato intervento di revisione della componente acetabolare, intervento resosi necessario a causa dell'eccessiva liberazione degli ioni dovuta sia al cattivo posizionamento della protesi che alla sua difettosità. In particolare, tale danno è rappresentato da “cicatrice da accesso, trauma dei tessuti, osteolisi del fondo acetabolare, dismetria AI sx” (vd. pag. 14). Stante l'assenza di una specifica codificazione nelle linee guida per il danno da cattivo posizionamento di una componente, da usura e da metallosi, il Collegio peritale ha provveduto alla sua quantificazione per analogia, rilevando un danno iatrogeno su una pre-esistenza (rappresentata da una protesi di anca in classe I quantificabile nel 15%), nella misura del 5% (vd. pag. 14 della
CTU).
Inoltre, il Collegio peritale ha condivisibilmente ritenuto sussistente:
- un periodo di inabilità assoluta al 100% per 22 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea al 75% per 20 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea al 50% per 20 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea al 25% per 20 giorni (vd. pag. 19 della CTU).
9.1. Con riferimento al cd. danno iatrogeno – il quale può essere definito come il pregiudizio alla salute determinato dalla colpa di un sanitario che ha come esito l'aggravamento di una preesistente lesione, procurata da terzi o da cause naturali – la più recente giurisprudenza, condivisa dall'intestato Tribunale – ha chiarito la necessità verificare se le rinunce patite dalla vittima in conseguenza del fatto illecito sarebbero state identiche quand'anche la vittima fosse stata sana prima dell'infortunio (nel qual caso la menomazione preesistente è giuridicamente irrilevante e, pertanto, in applicazione dell'art. 1223 c.c. tutto il danno deve considerarsi conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita e, quindi, risarcibile) ovvero se le rinunce patite dalla vittima in conseguenza del fatto illecito sono state amplificate da tale preesistente menomazione, nel qual caso di tali preesistenze si deve tener conto, nel momento della liquidazione del danno, in quanto il danno non è nella sua interezza una conseguenza diretta e immediata del fatto illecito ma lo è solo per la parte che si sarebbe ugualmente verificata, anche se la vittima fosse stata sana in quanto per la parte restante il danno è solo una conseguenza mediata (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre
2019, n. 28986).
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che le conseguenze dirette e immediate dell'errore medico sopraesposto sono state amplificate dalla preesistente menomazione, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, occorre far riferimento alla situazione conseguente alla frattura avvenuta in data 28.10.2006, la quale ha comportato la necessità del primo intervento di artroprotesi.
pagina 9 di 17 Ne deriva che, in punto di quantificazione del danno occorre: a) stimare in denaro il grado di invalidità preesistente all'illecito; b) stimare in denaro il grado di invalidità complessiva dell'individuo, risultante dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito; c) sottrarre l'importo (b) dall'importo (a), ferma restando la possibilità per il giudice, venendo in rilievo una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., di aumentare o ridurre il risultato finale del calcolo liquidatorio, ove lo impongano le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28986, Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990).
Nel caso di specie, facondo applicazione dei principi sopraesposti e dei valori di cui alle tabelle di
Milano, non potendo trovare applicazione la tabella unica di cui al d.p.r. n. 12/2025 in quanto l'art. 5 prevede che le sue disposizioni si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (5.03.2025):
- il grado di invalidità preesistente all'illecito (15%) può essere stimato in € 31.794,00;
- il grado di invalidità successivo all'illecito (20%) può essere stimato in € 50.289,00;
- il danno iatrogeno è, pertanto, pari ad € 18.495,00 (€ 50.289,00 - € 31.794,00)
Oltre a tale danno iatrogeno parte attrice ha diritto ad € 5.980,00 a titolo di danno biologico temporaneo di cui:
- € 2.530,00 per il periodo di inabilità assoluta al 100% per 22 giorni;
- € 1.725,00 per il periodo di inabilità temporanea al 75% per 20 giorni;
- € 1.150,00 per il periodo di inabilità temporanea al 50% per 20 giorni;
- € 575,00 per il periodo inabilità temporanea al 25% per 20 giorni (vd. pag. 19 della CTU).
9.2. Accanto al danno biologico vi è il danno morale, il quale, come chiarito dalla giurisprudenza, costituisce una voce autonoma non conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
L'art. 138 co. 2 lett. e) d.lgs. n. 209/2005 prevede, infatti, che «al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico» «è aumentata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione».
Come di recente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, spetta – pertanto - al giudice accertare l'esistenza anche del danno morale in quanto, solo una volta accertata la suddetta esistenza, è possibile procedere alla quantificazione del danno subito applicando le relative tabelle dovendo – in caso contrario – considerare la sola voce del danno biologico, depurata dell'aumento tabellarmente previsto per il danno morale (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 10 novembre 2020, n. 25164).
Ai fini della prova del danno morale, tuttavia, è possibile – e centrale - il ricorso alla prova presuntiva avendo la Suprema Corte chiarito che alla necessità di un rigoroso onere di allegazione non corrisponde un altrettanto rigoroso onere probatorio, essendo possibile far ricorso alle massime di esperienza, anche al fine di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a pagina 10 di 17 trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito (cfr. Cass. Civ. n. 25164/2020 cit.). A tal fine, “un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute” è rappresentato dalla “corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto al sorgere di una sofferenza soggettiva”, di talché tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento interferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale, inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. Civ., n. 25164/2020 cit.).
In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che, in assenza di qualsiasi precisa e tempestiva allegazione sul punto (vd. pag.
7-8 della citazione dove si legge che, in relazione all'importo di €
145.000,00 richiesto, € 44.000,00 è dovuto per le residue voci di danno “nella misura del 40% dell'inabilità biologica assoluta per l'enorme danno morale con personalizzazione del danno non patrimoniale etc”), nessun incremento a titolo di sofferenza soggettiva può essere riconosciuto.
Parimenti nulla può essere riconosciuto a titolo di danno neuropsichico derivante dall'asserita esistenza di una sindrome depressiva reattiva, circostanza – tra l'altro – non tempestivamente allegata (dovendo ritenersi inammissibile il mero rinvio alla consulenza tecnica di parte prodotta) e
– in ogni caso – non documentalmente provata.
9.3. In assenza di ogni tempestiva allegazione e prova, non può essere riconosciuta alcuna maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno subito costituendo principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non possono giustificare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, occorrendo a tal fine la presenza di circostanze specifiche ed eccezionali le quali rendano in concreto il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persona della stessa età (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre
2019, n. 28988).
Invero, nel caso di specie parte attrice solo nella comparsa conclusionale – e, dunque, tardivamente – si è limitata ad allegare che, in conseguenza dell'intervento di revisione della protesi, la stessa non può più svolgere le attività che era solita fare, quali “lunghe passeggiate sui sentieri sterrati nel territorio ove è situata la propria abitazione, per puro passatempo o per dedicarsi alla raccolta di frutti selvatici” o l'attività di ballo, cui era dedita settimanalmente insieme al compagno (vd. pag. 29 della comparsa ex art. 190 c.p.c.). Cont
9.4. In conclusione, per le ragioni sopraesposte, la convenuta deve essere condannata al pagamento di € 24.475,00.
Sul totale del danno così liquidato deve essere riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della pagina 11 di 17 liquidazione (cfr. Cass. Civ. sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712): pertanto, previa devalutazione alla data del sinistro (30.10.2006) della somma espressa in moneta attuale, alla somma via via rivalutata annualmente devono essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento dannoso fino alla data della presente sentenza.
Da tale data, giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono, poi, gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. Cont 10. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la stessa deve essere chiamata a rispondere interamente del danno cagionato trovando applicazione il disposto dell'art. 2055 c.c. ai sensi del quale «se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno» e che «colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate», con la precisazione che – come chiarito dalla prevalente giurisprudenza –
l'unicità del fatto presupposto per l'operatività dell'art. 2055 c.c. non dev'essere intesa in senso assoluto ma in senso relativo al danneggiato, sussistendo, quindi, “unicità del fatto”, in applicazione del principio di causalità, allorquando le singole condotte hanno concorso in maniera efficiente nella produzione del danno. Cont In quest'ottica, l'eventuale corresponsabilità della società può essere fatta valere dalla CP_3 convenuta in via di regresso ex art. 2055 co. 2 c.p.c. in un separato processo, essendo – oltretutto – stata rigettata dal giudice precedente assegnatario del procedimento l'autorizzazione alla chiamata in causa della stessa. Cont Segue La responsabilità della nei controlli successivi al richiamo volontario delle protesi Cont 11. Parte attrice ha, altresì, invocato la responsabilità della convenuta in relazione alla condotta dalla stessa tenuta successivamente all'avviso di sicurezza emesso dalla società in CP_3 Cont data 24.08.2010, rappresentando di “aver ricevuto l'avviso dalla “per la sottoposizione a controlli troppo tardi e, comunque, fuori tempo utile per impedire che la paziente venisse danneggiata in modo grave ed irreparabile dall'insorgere delle problematiche di salute innescate dal cattivo funzionamento del dispositivo DePuy ASR” (vd. pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3
c.p.c. di parte attrice e pag. 12-13 della comparsa conclusionale di parte attrice ex art. 190 c.p.c.).
Come sopraesposto, dagli atti di causa e dalla CTU svolta risulta che la prima comunicazione relativa ai possibili rischi connessi alle protesi in oggetto risale al 24.08.2010, allorquando la CP_3 ha inviato l'avviso di sicurezza (vd. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183 co.6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) mentre la nota del Ministero della salute inviata alle varie istituzioni avente ad oggetto l'invito alle stesse a sottoporsi ad un programma di follow-up in linea con quanto indicato nel protocollo suggerito dall'Agenzia Regolatoria dei Farmaci e dei Prodotti Sanitari Britannica risale al 25.11.2011 (vd. pag. 12 della CTU).
Orbene, a fronte di ciò, come condivisibilmente messo in rilievo dal Collegio peritale, il lasso di Cont tempo decorso tra l'avviso di sicurezza emesso dalla e la comunicazione da parte della CP_3
pagina 12 di 17 di Teramo all'odierna attrice appare del tutto congruo, anche considerando che il primo controllo Cont successivo è stato eseguito in data 27.06.2011, ossia anche prima della ricezione da parte della della nota ministeriale del 25.11.2011 (vd. pag. 12-13 della CTU).
A ciò si aggiunga la considerazione – di per sé comunque assorbente – per cui al primo controllo del 27.06.2011, la paziente non ha mostrato alcun dato critico, eccezion fatta per l'esame ecografico che ha mostrato una raccolta organizzata di piccole dimensioni, necessitante un controllo successivo
(vd. pag. 13 della CTU).
11.1. Con particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei controlli successivi al richiamo delle protesi, nell'avviso di sicurezza del 24.08.2010 è stata indicata la procedura di follow up da seguire sui pazienti ai quali era stata impiantata la protesi prevedendo che “i pazienti con alterazioni radiografiche che indicano un fallimento del prodotto devono essere trattati seguendo le normali procedure” mentre “tutti gli altri pazienti devono essere seguiti secondo i Device Alert, rilasciati dall'Agenzia Regolatoria dei Farmaci e dei Prodotti Sanitari (MHRA) britannica in data 22 aprile 2010 e 25 maggio 2010”.
In particolare, il Device Alert del 25 maggio 2010 prevedeva:
- il necessario “follow-up di tutti i pazienti impiantati con coppe acetabolari ASR almeno una volta all'anno per cinque anni dopo l'intervento”, mentre “oltre i cinque anni, il follow-up dovrà essere effettuato in conformità ai protocolli approvati localmente”;
- per i pazienti sintomatici o che sono stati impiantati con un angolo di coppa superiore a 45°, in particolare nel caso di impianto di componenti di piccole dimensioni” la necessità di “considerare la misurazione del livello degli ioni di cobalto e di cromo nel sangue e/o la diagnostica per immagini a sezione trasversale mediante ecografia o Risonanza Magnetica” e: i) “se il livello di uno qualsiasi degli ioni metallici nel sangue” era “superiore a 7 parti per miliardo” occorreva effettuare “un secondo test a distanza di tre mesi dal primo per identificare quei pazienti che richiedono una sorveglianza più stretta, la quale può comprendere la diagnostica per immagini a sezione trasversale”; ii) in presenza di “tessuti molli, raccolte di liquidi o masse tissutali” rilevate dalla RM
o dall'ecografia occorreva valutare la necessità di un intervento di revisione” (vd. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183 co.6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
In altri termini, il protocollo di controllo o follow up si basava su valutazioni cliniche, di imaging e laboratoristiche:
- quanto alla valutazione del paziente, occorreva verificare se lo stesso fosse asintomatico ovvero sintomatico, nel quale caso occorreva escludere tutte le possibili cause estrinseche ed intrinseche all'impianto (allentamento settico o asettico instabilità, lussazioni, s. dolorosa del grande trocantere, s. del piriforme, tendinite dell'ileo-psoas);
- quanto alla valutazione radiografica, essa doveva avvenire con radiologia convenzionale, R.M. con tecnica MARS (matal-artifact reduction sequence) o ecografia che poteva rilevare masse, differenziare lesioni liquide e solide e poteva essere usata per aspirazioni guidate o biopsie;
pagina 13 di 17 - quanto alle indagini di laboratorio, queste comprendevano la creatininemia, la VES e PCR
(queste ultime potendo anche essere elevate in assenza di infezioni) nonché la determinazione del cromo e cobalto, con la precisazione che i) il livello del cromo senza usura è di 5 microgrammi/L il cobalto 2 microgrammi/L; ii) vi è una relazione lineare fra le concentrazioni nel sangue/siero e il tasso di usura delle componenti protesiche.
Sulla base di ciò, per gli accoppiamenti MM con testa di grande diametro o di impianti ritirati dal mercato era raccomandato un follow up ravvicinato almeno ogni anno e per l'intera vita dell'impianto attraverso il ricorso a tecniche radiografiche standard e RM con tecnica MARS, ecografie, nonché Tac nel caso di concentrazione ematica degli ioni cromo e cobalto maggiore di 2-
7 microgrammi/L, con controlli sierici di tali ioni da eseguire contestualmente ad ogni controllo clinico-strumentale (nei pazienti sintomatici anche nei periodi tra i controlli).
All'esito di tali accertamenti, l'intervento di revisione era consigliato in caso di reazione avversa locale in pazienti sintomatici e in caso di ioni metallo sopra i 20 microgrammi/l, stante l'elevato rischio di osteolisi, necrosi tissutale ed effetti sistemici a lungo termine (vd. pag. 11 della CTU).
Nel rispetto di tali direttive, parte attrice è stata sottoposta ad un primo follow up nel giugno 2011, nel corso del quale ha eseguito una radiografia, un'ecografia all'anca, una visita ortopedica ed una verifica del dosaggio cromo-cobalto, risultanti nella norma (vd. pag. 13 della CTU).
Secondo le linee guida sistematizzate dalla SIOT un anno dopo, in questa condizione era consigliato un nuovo controllo a 3-6 mesi e, coerentemente con ciò, la commissione nel verbale conclusivo del 17.11.2011 ha dato disposizione di ripetere gli accertamenti a distanza di tre mesi
(vd. pag. 13 della CTU).
Tuttavia, l'odierna attrice non si è sottoposta ad altri controlli per 17 mesi, ritardo che non ha – però – condizionato il successivo iter clinico (vd. pag. 13 della CTU). Cont Segue. La responsabilità della per mancato consenso informato Cont 12. Parte attrice ha, infine, lamentato la violazione da parte della convenuta del suo diritto all'autodeterminazione per mancata informazione sui rischi della protesi (vd. pag. 7 della citazione), rappresentando – in particolare - che l'intervento di artroprotesi non è stato “preventivamente supportato da un adeguato, esaustivo e corretto consenso informato da parte della paziente relativamente alla tipologia delle protesi da applicarsi (metallo-metallo, cromo cobalto e altri elementi chimici altamente pericolosi), alla possibilità di poter ricorrere all'impianto di protesi di materiale diverso (ceramica, metallo con rivestimento di polietilene, ecc) e, neppure, ai rischi connessi all'impianto di portesi del tipo metallo-metallo, alla tossicità delle stese ed alle problematiche ad esse connesse, con possibilità per la paziente financo di rinunciare all'intervento stesso ovvero di ritardarlo” (vd. pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. di parte attrice e pag. 13 della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.).
In materia costituisce principio ormai consolidato quello per cui la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria è esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione proprio della persona fisica che deve esser tenuto nettamente distinto – sul pagina 14 di 17 piano contenutistico sostanziale – dal diritto alla salute, ossia dal diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica (cfr., art. 3 co 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
art. 5
Convenzione di Oviedo;
art. 1 l.n. 219/2017; Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18513; Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2012, n. 20984; Cass. Civ., sez. III, 11 dicembre 2013, n. 27751; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2015, n. 14642; Corte Cost. n. 438 del 2008).
Come chiarito dalla recente giurisprudenza, in caso di lamentata lesione del consenso informato, sono prospettabili le seguenti evenienze (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28985):
- in caso di omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, “hic et nunc”, il risarcimento è limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
- in caso di omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi, il risarcimento comprende non solo il danno biologico ma anche il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
- in caso di omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche come aggravamento delle preesistenti condizioni) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi, il risarcimento va liquidato solo con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo) mentre la lesione del diritto alla salute – da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta poiché in presenza di un'adeguata informazione l'intervento non sarebbe stato eseguito – va valutata in relazione all'eventuale situazione differenziale tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
- in caso di omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato un danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento è dovuto;
- in caso di omissione/inadeguatezza diagnostica che non ha cagionato un danno alla salute ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione va liquidato solo se il paziente allega che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguente dannose di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, fisicamente e psichicamente, salva la possibilità di provata contestazione dalla controparte.
Pertanto, affinché sia risarcibile, accanto al danno biologico o a prescindere da esso, il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione occorre che, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. civ., n. 28985/2019 cit.; Cass. civ., sez. 3, 26 maggio 2020, n.
9887).
pagina 15 di 17 11.1. Nel caso di specie dagli atti di causa emerge che in occasione dell'intervento del 2006 ha sottoscritto il modulo di informazione e consenso all'intervento di Parte_1 artoprotesi dichiarando di essere stata informata sul tipo di anestesia, sulla possibilità di una terapia trasfusionale e – per quel che rileva in questa sede – delle possibili complicanze, ossia: “infezioni, tromboemolie, mancata consolidazione, necessità di interventi successivi, instabilità articolare, possibili lussazioni, persistenza di dolore, limitazione funzionale, ossificazioni, dismetrie, lievi difetti di rotazione, lieve deviazione assiale, danno estetico, zoppia, intolleranza o usura dei mezzi protesici o di sintesi o apparecchi gessati, complicanze vascolari o nervose ecc” (vd. doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Ritiene il Tribunale che tale consenso informato, considerato lo stato delle conoscenze dell'epoca appare del tutto idoneo e conforme alla normativa e alla giurisprudenza sopracitata, non potendo Cont addebitarsi alla di Teramo la omessa (o, meglio, carente) informazione in ordine alle problematiche che poi sarebbero state riscontrate – solo in un momento successivo - con riferimento alle protesi in oggetto.
A ciò si aggiunga la considerazione – di per sé comunque assorbente – che parte attrice non ha neanche allegato che qualora fosse stata informata non si sarebbe sottoposta all'intervento
(circostanza – peraltro – da escludersi in ragione della necessità dell'intervento di artroprotesi per effetto della frattura del collo femore sinistro a causa della caduta accidentale del 28.10.2006) ovvero avrebbe chiesto l'installazione di protesi diverse (circostanza – anch'essa - verosimilmente da escludersi considerando che, come rilevato nella CTU e come sopraesposto, l'impianto, in occasione di tale intervento, delle protesi ASR è stato del tutto corretto trattandosi di protesi conformi allo stato delle conoscenze tecniche dell'epoca ed idonee alle condizioni di salute del paziente).
Le spese di lite
13. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte convenuta.
Esse, tenuto conto del valore della controversia (alla luce del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché dell'attività professionale svolta, si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022 in € 5.077,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale).
13.1. Le spese di CTU come liquidate con decreto del 2.02.2022, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 ontro , ogni contraria domanda e eccezione respinta e/o assorbita,
[...] CP_1 così dispone:
1) condanna, per le causali di cui in parte motiva, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 24.475,00 oltre interessi come indicati nel par.
9.4. della motivazione;
pagina 16 di 17 2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta
Teramo, 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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