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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Antonino Campanella Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
letti atti del procedimento iscritto al n. 53/2024 PU e udita la relazione del Giudice relatore,
a scioglimento della riserva precedentemente assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale della società:
P.IV , con sede in Parte_1 P.IV_1
Marsala, via Sirtori n. 65/c.
Motivi della decisione premesso che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale della società impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale
(cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita in Marsala da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
rilevato che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati regolarmente notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata della società e che, nondimeno, la società resistente non si è costituita in giudizio;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti, i cui crediti sono fondati su decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi, dovendosi, peraltro, sottolineare che la legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale (sul punto già Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013;
Cass. civ., n. 11421/2014 e Cass. civ., n. 30827/2018); considerato che la società intimata svolge, tra l'altro, attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e ritenuto, pertanto, che la società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
considerato che
, sotto il profilo probatorio, deve darsi seguito all'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCI - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett.
d), CCI;
considerato che
la società, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento della soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale negli ultimi tre anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. A tal riguardo, infatti, sono stati acquisiti d'ufficio i bilanci 2018, 2019 e 2020 (cfr. nota di deposito della Camera di commercio del 13.12.2024). La società non ha, tuttavia, pubblicato nel Registro delle Imprese i successivi bilanci societari e, quindi, non ha dimostrato il mancato superamento dei limiti dimensionali negli ultimi tre anni di esercizio;
considerato che
l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nel ricorso e dell'esposizione debitoria riferita dal concessionario per la riscossione (cfr. nota dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, depositata nel fascicolo telematico il 9.12.2024) e dall'Inps (nota depositata nel fascicolo telematico il 3.1.2025); osservato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCI, che lo stato di insolvenza della società resistente risulta desumibile: 1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso dei crediti indicati nel ricorso e dalle visure ipotecarie riversate in atti;
2) dall'esposizione debitoria emersa nel procedimento in rapporto alla totale assenza di informazioni in ordine alle riserve patrimoniali della società; 3) dal mancato deposito dei bilanci sin dall'anno
2021. Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
DICHIARA
pag. 2/4 l'apertura della liquidazione giudiziale della società:
P.IV , con sede in Parte_1 P.IV_1
Marsala, via Sirtori n. 65/c.
NOMINA
Giudice delegato il dott. Giampaolo BELLOFIORE;
NOMINA curatore il dott. che, alla luce dell'organizzazione dello Persona_1 studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI.
Stabilisce il giorno 10 aprile 2025, ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
pag. 3/4 sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCI.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società resistente.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. n. 115 del
2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale Ordinario di Marsala, in data 24.1.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore
pag. 4/4