CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
2. dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
3. dott.ssa IA De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 2.10.2024 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1436 r.g. Sez. Lav. dell'anno 2022 vertente
TRA DE AR AN, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Capuano, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Appellante
CONTRO
I.N.P.S., in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Erminio Capasso, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Ferraris n. 4 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 7025\21 del 14.12.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso proposto da CE De IA, orientato al riconoscimento del proprio diritto, quale nipote maggiorenne studente, alla pensione di reversibilità della nonna MA UN, titolare a sua volta di pensione di reversibilità del coniuge premorto cat. ET n. 00648743, deceduta il 22.3.2016. Avverso tale decisione proponeva appello il De IA, deducendo che erroneamente il Tribunale aveva affermato che nel caso di specie mancava idonea prova della vivenza del nipote a carico -almeno parziale ma abituale- della nonna MA, anche in ragione del requisito reddituale dei genitori. Sosteneva l'appellante l'erroneità della decisione, evidenziando che la domanda amministrativa presentata il 25.9.2018 era corredata da valida documentazione comprovante lo stretto vincolo parentale, la vivenza a totale carico della nonna essendo inclusi, da diverso tempo, nel suo stato di
1 famiglia, e quindi la comunanza di tetto e di mensa, nonchè l'insussistenza di ogni forma di reddito dei genitori. Chiedeva quindi alla Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado. Si costituiva l'INPS, resistendo all'avverso gravame e chiedendone il rigetto. All'udienza di discussione la Corte decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Il primo Giudice ha motivato il rigetto integrale della domanda, valorizzando il difetto di prova della vivenza del nipote maggiorenne, studente universitario, a carico del nonno paterno, nonché l'insufficiente prova della consistenza dei redditi goduti dai genitori del ricorrente.
Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, il disposto dell'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, modificato dalla L. n. 903 del 1965 – che stabiliva la spettanza della pensione di reversibilità al coniuge e ai figli superstiti minorenni e inabili a carico del genitore al momento del decesso - era stato esteso, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità della norma (Corte cost. sentenza n. 180 del 1999), anche ai nipoti conviventi con il nonno pensionato, senza distinguere tra nipoti abili o inabili, con l'unico limite della minore età. Dunque, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite e ad alcune particolari condizioni anche il nipote ha diritto alla pensione di reversibilità, anche ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza ne' con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il dante causa provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5008/1994; 15440/2004; 11689/2005; 3678 del 2013). Successivamente, all'esito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022, è ormai consolidato che il diritto alla pensione di reversibilità previsto dall'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, conv. con modif. dalla l. n. 1272 del 1939, deve essere esteso - alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni previste per i figli - a favore dei nipoti anche maggiorenni orfani, riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati, precedentemente non inclusi fra i soggetti equiparati ai beneficiari della prestazione (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 11553 del 30/04/2024).
2 Il Giudice delle leggi ha, in sostanza, rimarcato la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici, consistente nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del titolare, il godimento da parte dei soggetti legati da stringenti vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari, la protezione dalle conseguenze derivanti dal decesso del congiunto (fra le altre, sentenze n. 180 e n. 70 del 1999, n.18 del 1998). La Corte costituzionale ha rimarcato la realizzazione, in tal modo, anche sul piano previdenziale, di una forma di ultrattività della solidarietà familiare (ancora, Corte cost. n. 180 del 1999 cit.), proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (così, con riferimento al rapporto coniugale, Corte cost. n. 174 del 2016). L'architrave della sentenza del 1999 era rappresentato dalla valorizzazione del rapporto parentale tra ascendenti e discendenti, fondata sulla naturale affectio, nella quale si innesta la speciale e privilegiata disciplina voluta dal legislatore, sul piano dei diritti e dei relativi obblighi, tra cui il dovere di concorrere negli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall'art. 316-bis cod. civ. a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti.
La Suprema Corte, nell'evoluzione interpretativa sull'argomento, ha anche precisato che la prova della cosiddetta vivenza a carico dell'assicurato, richiesta ai fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio o del nipote superstite non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti occorrendo anche provare che il genitore o il nonno defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984 n. 1979). Più in particolare, ha affermato che: "La nozione di vivenza a carico e' definita dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 106 (T.U.) nei seguenti termini: Agli effetti dell'articolo 85, la vivenza a carico e' provata quando risulti che gli ascendenti (in questo caso il figlio maggiorenne n.d.e.) si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto"; i due presupposti sono entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno (Cass. 25 agosto 2006 n. 18520); il livello quantitativo di sussistenza del richiedente non è determinato ne' per legge, ne' con direttive amministrative, ne' attraverso la giurisprudenza di legittimità; sul piano nomofilattico che le compete questa Corte può semplicemente dire che l'espressione "mezzi di sussistenza" con cui il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 106, definisce lo stato di vivenza a carico richiama l'analoga espressione "mezzi necessari per vivere" di cui all'articolo 38 Cost., comma 1 e non i "mezzi adeguati di vita del lavoratore", di cui al comma 2" (cosi' Cass. 2630/2008). La determinazione,
3 in concreto, della sufficienza dei mezzi di sussistenza è tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, il quale può valutare tale sufficienza in relazione al costo della vita, al potere di acquisto della moneta e agli altri standards sociali del luogo in cui la vicenda si svolge (Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 13 luglio 2016, n. 14346).
Tutto ciò premesso in prospettiva generale, nel caso di specie il ricorrente allegava che la nonna MA UN provvedeva abitualmente al suo mantenimento economico, tanto che questi fino al raggiungimento della maggiore età (26.06.2011) aveva percepito la quota di contitolarità della pensione di reversibilità goduta dalla nonna. Riferiva che in data 22.03.2016 la MA decedeva, e, pertanto, in data 25.09.2018 l'odierno appellante inoltrava, a mezzo di ente di patronato, domanda di pensione di reversibilità in qualità di nipote maggiorenne studente universitario. Nella predetta domanda amministrativa si premurava, al fine di fornire all'ente previdenziale una maggiore completezza di dati, di indicare l'assenza di reddito personale, la non autosufficienza economica dei propri genitori e la frequenza universitaria allegando, appunto, autodichiarazioni. Ribadiva che, finchè la MA era stata in vita, era stato a suo carico, per mancanza in capo ai genitori dei mezzi per provvedere al mantenimento. Osserva il Collegio che i documenti prodotti appaiono non idonei a provare gli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento del diritto azionato. Non risulta in primo luogo documentata la “convivenza o coabitazione” tra l'appellante e la nonna MA, dal momento che lo stato di famiglia e i certificati di residenza non attestano tale circostanza. In ordine al diverso presupposto della “vivenza a carico” -che è circostanza di fatto distinta, ulteriore e più ampia rispetto alla mera coabitazione- risulta necessario dimostrare l'assenza o comunque l'assoluta insufficienza dei redditi propri dei genitori al momento del decesso del nonno, con idonee certificazioni reddituali e soprattutto introdurre altri elementi –anche indiziari- che servissero a dimostrare che il nipote istante fosse a totale o almeno prevalente carico del nonno all'epoca del decesso del pensionato. La giurisprudenza (cfr. anche Corte di Cassazione n° 11689/2005) ha affermato che non è necessario dimostrare un completo mantenimento, ma almeno che l'aiuto economico, per la sua entità, costanza e regolarità, abbia costituito un mezzo normale, sia pure parziale, del mantenimento stesso. Al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, il requisito dell'assenza di reddito in capo ai genitori dei minori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di
4 abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo. Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, non si considera reddito l'eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché quest'ultima, essendo un'erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e non invece all'incremento del patrimonio del genitore stesso. Con il ricorso di primo grado, l'appellante aveva depositato delle autodichiarazioni relative all'intero nucleo familiare. Unitamente all'atto di appello ha versato in atti certificati dell'Agenzia delle Entrate aggiornati individuali che attestano la sostanziale assenza dei redditi in capo ai due genitori negli anni antecedenti il decesso della nonna
La determinazione, in concreto, della sufficienza dei mezzi di sussistenza e' tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, il quale puo' valutare tale sufficienza in relazione al costo della vita, al potere di acquisto della moneta e agli altri standards sociali del luogo in cui la vicenda si svolge (Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 13 luglio 2016, n. 14346). Dunque, sarebbe stato necessario dimostrare, non solo l'assenza di redditi propri e dei genitori del De IA al momento del decesso della nonna, con idonee certificazioni reddituali ma soprattutto introdurre altri elementi –anche indiziari- che, anche considerando che la nonna e il nipote non vivevano assieme, servissero a dimostrare che il ricorrente fosse a totale o almeno prevalente carico della nonna all'epoca del decesso del pensionato. I certificati prodotti non sono affatto dirimenti in tale direzione per cui il beneficio non può essere riconosciuto per difetto di prova dei relativi presupposti. L'appello deve dunque essere rigettato. Vista la dichiarazione ex art.152 disp att. c.p.c., le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte così provvede: a) rigetta l'appello; b) dichiara irripetibili le spese del grado. Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Napoli 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
5 Dr.ssa IA De Franco
Il Presidente Dr.ssa Carmen Lombardi
6