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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2177/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 833/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009917230000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009917230000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009917230000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009917230000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009917230000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009917230000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009917230000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in appello ritualmente notificato, l'Avv. impugnava la sentenza della CGT di primo grado di Siracusa n. 833/2024, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso un'Intimazione di pagamento di circa € 17.758,91. Il primo giudice aveva ritenuto non provata la notifica del ricorso all'ADER, rimasta contumace.
L'appellante lamentava un error in procedendo, avendo depositato le ricevute PEC (.eml).
Eccepiva inoltre, nel merito, l'estinzione del debito per avvenuto pagamento del "saldo e stralcio" e vari vizi di notifica dell'intimazione.
Si costituiva in appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), contestando la fondatezza delle eccezioni. Sollevava la decadenza dal beneficio del saldo e stralcio per ritardato pagamento delle rate, dovuto a una presunta seconda comunicazione correttiva non rispettata dalla contribuente.
Nella successiva memoria illustrativa, la ricorrente Ricorrente_1 eccepiva l'inammissibilità della costituzione di ADER in appello (per difetto di legittimazione e nova documentali e motivazionali) e ribadiva la tempestività dei pagamenti in virtù delle proroghe COVID-19
(art. 10-quinquies L. 25/2022).
All'udienza del 7 ottobre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina preliminarmente le eccezioni in rito sollevate dall'Avv. Ricorrente_1 in merito alla costituzione dell'ADER in appello.
Le eccezioni di inammissibilità delle controdeduzioni e della produzione documentale dell'ADER (artt. 57 e 58 D.Lgs. 546/92) sono fondate. L'ADER è rimasta contumace nel giudizio di primo grado. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la parte rimasta contumace in primo grado non possa, in appello, proporre nuove eccezioni o produrre nuovi documenti che non siano indispensabili ai fini della decisione o che si siano formati successivamente (cfr. Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
15979/2022). L'estratto conto interno e la seconda comunicazione di saldo e stralcio prodotte da ADER per la prima volta in appello sono, pertanto, inammissibili e non possono essere posti a fondamento della decisione di questa Corte;
L'eccezione dell'appellante relativa all'inammissibilità del ricorso di primo grado è fondata.
Risulta dagli atti che la ricorrente ha tempestivamente depositato le ricevute di accettazione e consegna PEC in formato .eml, fornendo così idonea prova della notifica all'ADER. Tale orientamento è conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 16189/2023.
La sentenza di primo grado è pertanto errata e va riformata: il ricorso originario
è ammissibile.
Accertata l'ammissibilità del ricorso, la Corte deve decidere nel merito sulla base degli atti validamente acquisiti nel fascicolo di primo grado e delle difese ivi formulate. Nel merito, la pretesa dell'ADER si basa sulla decadenza dal "saldo e stralcio". Tuttavia, poiché la prova del preteso ritardo nei pagamenti si fonda su documenti (l'estratto conto interno e la seconda comunicazione correttiva) che sono stati dichiarati inammissibili in appello, la difesa dell'ADER in merito non può superare la prova documentale fornita dalla contribuente nel primo grado, ovvero la prima comunicazione di accettazione del saldo e stralcio.
La documentazione valida in atti attesta il diritto della contribuente al beneficio della definizione agevolata per l'importo di € 3.174,01 (o € 2.250,73 a seconda del documento valido in primo grado). La ricorrente sostiene di aver versato € 3.206,07, importo superiore al dovuto come da prima comunicazione. Pertanto, l'intimazione di pagamento impugnata, basata sul debito originario di € 24.244,25, risulta illegittima.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza virtuale e reale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di
Ricorrente_1Siracusa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 833/2024 della CGT di primo grado di Siracusa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara ammissibile l'originario ricorso.
2. Accoglie nel merito il ricorso originario della contribuente e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 2982023900991723.
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore della ricorrente, liquidate complessivamente in € 2.000,00 per ogni grado, oltre oneri come per legge, se dovuti. Così deciso in Siracusa il 7 ottobre 2024.
Presidente est.
NZ CC
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2177/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 833/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009917230000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009917230000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009917230000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009917230000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009917230000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009917230000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009917230000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in appello ritualmente notificato, l'Avv. impugnava la sentenza della CGT di primo grado di Siracusa n. 833/2024, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso un'Intimazione di pagamento di circa € 17.758,91. Il primo giudice aveva ritenuto non provata la notifica del ricorso all'ADER, rimasta contumace.
L'appellante lamentava un error in procedendo, avendo depositato le ricevute PEC (.eml).
Eccepiva inoltre, nel merito, l'estinzione del debito per avvenuto pagamento del "saldo e stralcio" e vari vizi di notifica dell'intimazione.
Si costituiva in appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), contestando la fondatezza delle eccezioni. Sollevava la decadenza dal beneficio del saldo e stralcio per ritardato pagamento delle rate, dovuto a una presunta seconda comunicazione correttiva non rispettata dalla contribuente.
Nella successiva memoria illustrativa, la ricorrente Ricorrente_1 eccepiva l'inammissibilità della costituzione di ADER in appello (per difetto di legittimazione e nova documentali e motivazionali) e ribadiva la tempestività dei pagamenti in virtù delle proroghe COVID-19
(art. 10-quinquies L. 25/2022).
All'udienza del 7 ottobre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina preliminarmente le eccezioni in rito sollevate dall'Avv. Ricorrente_1 in merito alla costituzione dell'ADER in appello.
Le eccezioni di inammissibilità delle controdeduzioni e della produzione documentale dell'ADER (artt. 57 e 58 D.Lgs. 546/92) sono fondate. L'ADER è rimasta contumace nel giudizio di primo grado. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la parte rimasta contumace in primo grado non possa, in appello, proporre nuove eccezioni o produrre nuovi documenti che non siano indispensabili ai fini della decisione o che si siano formati successivamente (cfr. Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
15979/2022). L'estratto conto interno e la seconda comunicazione di saldo e stralcio prodotte da ADER per la prima volta in appello sono, pertanto, inammissibili e non possono essere posti a fondamento della decisione di questa Corte;
L'eccezione dell'appellante relativa all'inammissibilità del ricorso di primo grado è fondata.
Risulta dagli atti che la ricorrente ha tempestivamente depositato le ricevute di accettazione e consegna PEC in formato .eml, fornendo così idonea prova della notifica all'ADER. Tale orientamento è conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 16189/2023.
La sentenza di primo grado è pertanto errata e va riformata: il ricorso originario
è ammissibile.
Accertata l'ammissibilità del ricorso, la Corte deve decidere nel merito sulla base degli atti validamente acquisiti nel fascicolo di primo grado e delle difese ivi formulate. Nel merito, la pretesa dell'ADER si basa sulla decadenza dal "saldo e stralcio". Tuttavia, poiché la prova del preteso ritardo nei pagamenti si fonda su documenti (l'estratto conto interno e la seconda comunicazione correttiva) che sono stati dichiarati inammissibili in appello, la difesa dell'ADER in merito non può superare la prova documentale fornita dalla contribuente nel primo grado, ovvero la prima comunicazione di accettazione del saldo e stralcio.
La documentazione valida in atti attesta il diritto della contribuente al beneficio della definizione agevolata per l'importo di € 3.174,01 (o € 2.250,73 a seconda del documento valido in primo grado). La ricorrente sostiene di aver versato € 3.206,07, importo superiore al dovuto come da prima comunicazione. Pertanto, l'intimazione di pagamento impugnata, basata sul debito originario di € 24.244,25, risulta illegittima.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza virtuale e reale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di
Ricorrente_1Siracusa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 833/2024 della CGT di primo grado di Siracusa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara ammissibile l'originario ricorso.
2. Accoglie nel merito il ricorso originario della contribuente e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 2982023900991723.
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore della ricorrente, liquidate complessivamente in € 2.000,00 per ogni grado, oltre oneri come per legge, se dovuti. Così deciso in Siracusa il 7 ottobre 2024.
Presidente est.
NZ CC