Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 35
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Notifica del ricorso tramite PEC

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, accertando che la ricorrente aveva tempestivamente depositato le ricevute di accettazione e consegna PEC in formato .eml, fornendo idonea prova della notifica.

  • Accolto
    Estinzione del debito per saldo e stralcio

    Poiché la prova del preteso ritardo nei pagamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione si fonda su documenti dichiarati inammissibili in appello, la difesa dell'ente impositore non può superare la prova documentale fornita dalla contribuente nel primo grado, ovvero la prima comunicazione di accettazione del saldo e stralcio. La documentazione valida attesta il diritto della contribuente al beneficio della definizione agevolata per l'importo di circa € 3.174,01. La ricorrente ha versato € 3.206,07, importo superiore al dovuto come da prima comunicazione. Pertanto, l'intimazione di pagamento impugnata, basata sul debito originario di circa € 24.244,25, risulta illegittima.

  • Accolto
    Soccombenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

    Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza virtuale e reale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e vengono liquidate complessivamente in € 2.000,00 per ogni grado, oltre oneri come per legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 35
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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