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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- XIV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 26683 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Pellegrino Cod. Fisc. , in virtù di procura alle liti in C.F._2 atti, il quale elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Antonio Pellegrino in Nola (Na), alla Via Giovanni XXIII n. 19, ed il quale chiede che le comunicazioni del presente giudizio siano inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Email_1
- Opponente – E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale in alla Piazza del Plebiscito, n° 22 – c.a.p. 80132 , C.F. CP_1
, pec: P.IVA_1 Email_2
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA – pec: P.IVA_2
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-Opposte Contumaci–
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella di pagamento
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., notificato a mezzo pec il 21/12/2023, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi codesto Parte_1
Tribunale, l (quale soggetto incaricato della Controparte_2 riscossione ai sensi del DPR n. 602/1973) e la (quale ente Controparte_1 impositore), al fine di ottenere la declaratoria di nullità ed inefficacia della cartella n.071 20200044934544, notificatagli in data 24.11.2023 relativa a sanzioni amministrative risalenti all'anno 2017, per l'importo complessivo di euro 21.635,88.
L'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, la mancata notifica dei verbali presupposti, nonché la carenza di motivazione della cartella, atteso che non erano stati specificamente e analiticamente indicati i dati e i criteri utilizzati per il calcolo dei contributi, delle sanzioni e degli interessi.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della cartella n. 071 20200044934544 e, per l'effetto, annullarla e, in ogni caso, dichiarare non dovuta la somma di euro 21.635,88 per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Assegnata la causa alla quattordicesima sezione civile del Tribunale di Napoli, il G.U., con decreto del 17/02/2024, rilevava la nullità ex art. 291 cod. proc. civ della notifica dell'atto di citazione, in quanto il contenuto non risultava conforme al testo dell'art. 163 cpc, come novellato a seguito della cd. riforma Cartabia e, inoltre, non risultava neppure rispettato il termine di comparizione di 120 giorni, come previsto dal novellato art. 163 bis cpc;
rilevava, altresì la sussistenza della competenza per materia del giudice di pace, in quanto la cartella esattoriale opposta aveva ad oggetto sanzioni pecuniarie per infrazioni al codice della strada. Fissava, pertanto, la novella udienza al 25 settembre 2024, ordinando la rinnovazione della citazione col rispetto dei termini di comparizione ed invitava le parti a trattare nelle memorie ex art. 171- ter c.p.c. la prospettata questione rilevata di ufficio.
L'opponente provvedeva a rinnovare la notifica dell'atto di citazione, con rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c.
L e la nonostante la Controparte_2 Controparte_1 regolare vocatio in ius, rimanevano contumaci.
All'udienza del 25/09/2025 il G.U., lette le note scritte depositate dall'attore, rinviava per la decisione al 19 febbraio 2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) fino a sessanta giorni prima di tale udienza, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) fino a trenta giorni prima di tale udienza, per il deposito delle comparse conclusionali;
3) fino quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. All'udienza del 19/02/2025 la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della e Controparte_1 dell , le quali, sebbene regolarmente citate, non si Controparte_3 sono costituite.
§ 2. Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione a cartella esattoriale dell'importo complessivo di euro 21.635,88 a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada.
In punto di qualificazione giuridica, si osserva che l'opponente ha dedotto:
a)l'esistenza di vizi formali propri della cartella (segnatamente difetto di motivazione circa le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi);
b)la omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada;
c)la prescrizione.
Orbene:
-l'opposizione per il motivo sub a) va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.. La competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.;
-l'opposizione per il motivo sub b) va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150;
-l'opposizione per il motivo sub c) va qualificata come opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ..
Orbene, la opposizione per il motivo sub b) spetta alla competenza del Giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto (Cass. n. 21914 del 16/10/2014; Cass. 3156 del 07/02/2017).
La disciplina in materia di competenza delineata con il sopra citato Decreto Legislativo 150/2011, ha determinato la necessità di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione (sentenza n.11177 del 09/05/2018).
La Suprema Corte ha affermato che la competenza in materia di opposizioni a sanzioni amministrative rimane del Giudice di Pace, a prescindere dal valore, anche di quello eventualmente raggiunto dal cumulo delle singole sanzioni. Tale competenza del Giudice di Pace in materia di opposizioni a sanzioni amministrative si estende non solo alle opposizioni immediate al verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, ma anche alle opposizioni a cartelle e/o intimazioni di pagamento, al preavviso di fermo amministrativo ex articolo 86 Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, nonché alle opposizioni al preavviso di iscrizione ipotecaria (articolo 77 comma 2-bis
Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973) allorché la parte deduca che essi costituiscono il primo atto con cui è venuta a conoscenza della sanzione irrogata (a causa della nullità o dell'omessa notifica del verbale).
L'opposizione deve essere proposta secondo le regole previste per l'opposizione al verbale (e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione), entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, a pena di inammissibilità.
Anche in ordine alla opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (prescrizione) competente, per ragioni di materia, è il Giudice di pace.
Pertanto, va dichiarata la incompetenza del Tribunale adito, essendo competente in ordine alle domande sopra esaminate il Giudice di pace di CP_1
§3. La contestazione relativa all'omessa indicazione della motivazione costituisce, come sopra già detto, motivo di opposizione ex art 617 cpc..
Con riferimento a tale domanda è ravvisabile la competenza di questo Tribunale.
Infatti, ratione materiae, il Tribunale è il giudice funzionalmente competente sulle opposizioni agli atti esecutivi, siano esse preventive (art. 617, primo comma, cod. proc. civ.) o successive (art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.) all'inizio dell'esecuzione (Cass. 04/04/2022, n. 3582; Cass. 04/04/2018, n. 8402).
Orbene, poiché dalla stessa prospettazione, formulata dal difensore dell'opponente nell'atto di citazione, la cartella esattoriale n. 071 20200044934544 è stata notificata il 23 novembre 2023, mentre l'atto di citazione in opposizione, pur volendo considerare la prima notifica invalida, è stato notificato il 21 dicembre 2023, ne consegue che l'opposizione ex art. 617 cpc è stata proposta tardivamente oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
Alla luce delle suddette osservazioni, il motivo di opposizione ex art 617 cpc va dichiarato inammissibile.
§4. Stante la contumacia dei convenuti, alcuna pronunzia va emessa relativamente alle spese del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in premessa iscritta al n. R.G. 26683/2023, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede in contumacia della Controparte_1
e di : Controparte_2
1. DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Napoli relativamente alle domande di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e di opposizione ex art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
2. ASSEGNA il termine di gg.60 dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di CP_1 del procedimento, in parte qua.
3. DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art 617 cpc.
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti