Art. 2.
La norma prevista dal terzo comma del precedente articolo, nonche' le disposizioni richiamate dal successivo quarto comma si applicano anche ai vice pretori onorari di cui allo stesso articolo, in servizio al 1 ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorche' non lo siano piu' alla data di entrata in vigore della presente legge.
La norma prevista dal terzo comma del precedente articolo, nonche' le disposizioni richiamate dal successivo quarto comma si applicano anche ai vice pretori onorari di cui allo stesso articolo, in servizio al 1 ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorche' non lo siano piu' alla data di entrata in vigore della presente legge.