Articolo 2 della Legge 18 maggio 1974, n. 217
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 giugno 1974
Art. 2.
La norma prevista dal terzo comma del precedente articolo, nonche' le disposizioni richiamate dal successivo quarto comma si applicano anche ai vice pretori onorari di cui allo stesso articolo, in servizio al 1 ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorche' non lo siano piu' alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 25 giugno 1974