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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 25/11/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2021 + 175/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di I grado, iscritte al n° 172/2021 e 175/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenute in decisione all'udienza del 25/09/2025, promosse da
, e in qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv. Florindo Di Lucente ed Ernesto Rao Limata ed Per_1 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli alla via San Pasquale a Chiaia
n° 13, nonché da e in proprio e in qualità di erede del sig. Parte_4 CP_1
rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Pagano e Roberta Ranieri ed elettivamente Persona_1 domiciliati presso lo studio dell'avv. Fabio Pagano sito in Napoli alla via San Pasquale a Chiaia n° 13;
ATTORI
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore e quale Controparte_2 mandataria di , rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Paladini ed elettivamente CP_3 domiciliata presso il suo studio sito in Ancona al Corso Mazzini n° 160;
CONVENUTA avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario ecc.) conclusioni come da verbale di udienza del 25/09/2025 pagina 1 di 16 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 283/2020 non esecutivo, emesso dal Tribunale di Isernia nell'ambito del procedimento monitorio n° 855/2020 RG con cui è stato ingiunto alla e ai sig.ri , Parte_4 CP_1
e , questi ultimi tre nei limiti della fideiussione prestata, di pagare Parte_1 Persona_1 solidalmente la somma di complessivi € 389.861,17, gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 4.185,00 per compenso e in € 634,00 per spese vive, oltre IVA,
CPA e spese generali al 15% ed oltre alle successive occorrende, in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente n° 1192850 (già 71365/52) del 23/01/2003 stipulato dalla società Parte_4 con l'allora e successivamente devoluto alla AN Popolare dell'Etruria e del
[...] CP_4
Lazio nel 2008 per effetto di cessione di ramo d'azienda da parte della Nel proprio Controparte_5 ricorso per decreto ingiuntivo, parte opposta precisava, inoltre, che a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla predetta società, con lettera datata 22/10/2004 i sig.ri , CP_1
e , si erano costituiti fideiussori della società fino all'importo massimo Parte_1 Persona_1 di € 130.000,00 che è stato in seguito aumentato ad € 234.000,00.
La somma richiesta nel ricorso monitorio deriverebbe dal saldo passivo del conto corrente n° 1192850 di cui € 258.559,46 quale saldo debitore del conto alla data del 30/09/2015, € 131.119,93 a titolo di interessi di mora sul saldo debitore ed € 181,78 a titolo di commissioni ed oneri.
In data 14/01/2022 al giudizio instaurato dagli opponenti e rubricato al n.r.g. 172/2021è stato riunito il procedimento n.r.g. 175/2021 instaurato contro l'odierna opposta dalla e dal sig. Parte_4
in proprio e in qualità di erede del sig. , di opposizione avverso il CP_1 Persona_1 medesimo decreto ingiuntivo n. 283/2020.
Con la loro opposizione, gli attori hanno chiesto in via preliminare di “dichiarare nullo e/o inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n° 283/2020, emesso, non esecutivo, in data 23/11/2020, dal Tribunale di
Isernia, dal dott. , a definizione della procedura monitoria rgn 855/2020, per i motivi di cui Per_2 in premessa, dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti, per difetto di legittimazione attiva della ricorrente”; sempre in via preliminare di “dichiarare nullo e privo di effetti e comunque revocare il decreto opposto per mancanza dei presupposti per la sua emissione”; nel merito di “accertare – per i motivi di cui in premessa – la nullità della fideiussione agli atti, e, in ogni caso, delle clausole ivi contenute (artt.2-6-8) per violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/1990 e al provvedimento della AN d'LI n° 55 del 2 maggio 2005 dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria della sig.ra e del compianto sig. Parte_1 Per_1
pagina 2 di 16 nei confronti della società convenuta”; in via gradata “dichiarare nulle e prive di effetto ovvero CP_1 annullare le fideiussioni indicate in narrativa per i motivi dedotti, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1955-1956 e 1957 c.c. e per quanto dedotto in premessa, dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria della sig.ra e del compianto sig. Parte_1
nei confronti della società convenuta”, “accertare e dichiarare l'inesistenza di Persona_1 qualsivoglia obbligazione fideiussoria degli odierni opponenti per le obbligazioni della Parte_4
per gli ulteriori rilievi indicati in premessa circa l'inesistenza del credito e l'assoluta mancanza di
[...] prova dello stesso”, “accertare e dichiarare che, in relazione al rapporto n° 1192850 (già n° 71365/52) intestato alla , la AN ha richiesto ed applicato tassi di interesse debitori usurari in Parte_4 violazione della legge 108/1996”, “accertare e dichiarare, in relazione al contratto relativo al rapporto
1192850 (già n° 71365/52) e all'apertura di credito ivi regolata, per i rilievi svolti in narrativa, la mancata pattuizione in relazione ai tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate, nonché alle competenze ivi capitalizzate riferite al rapporto anticipi n° 278491/9 (già n° 71367/90)”, “accertare e dichiarare, in relazione al predetto rapporto, per i rilievi svolti in narrativa, la nullità per mancanza di forma scritta delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni- valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate”, “in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sul suddetto conto, a titolo di “commissione di massimo scoperto” ed alle commissioni variamente denominate in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa e per indeterminabilità dell'oggetto, per i rilievi formulati in premessa”, “in ogni caso dichiarare la nullità degli addebiti, sul suddetto conto, operati dall'Istituto di Credito convenuto in applicazione del cd. “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa”, “in ogni caso, accertare che la ha capitalizzato trimestralmente sul CP_4 predetto rapporto, le competenze del medesimo conto e del conto anticipi n° 278491/9 (già n°
71367/90), in violazione dell'art.1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa”, “accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto rapporto n° 1192850 (già n°
71365/52), depurato delle competenze del rapporto ant. n° 278491/90 (già n° 71367/9), nonché il reale saldo del suddetto rapporto al 12/11/2015 in poi, non sussistendo alcuna pattuizione relativa al tasso di mora”, “accertata l'inesistenza di qualsivoglia debito della nei confronti della Parte_4 ricorrente accertando di conseguenza l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione fideiussoria degli opponenti nei confronti della stessa”, “accertare che l'eventuale credito della ricorrente nei confronti pagina 3 di 16 della è inferiore a quello indicato nel ricorso monitorio e che di conseguenza Parte_4
l'eventuale obbligazione fideiussoria degli opponenti è inferiore a quanto richiesto e comunque limitata a euro 130.000,00 non essendo la scrittura depositata dalla ricorrente in allegato 6 opponibile agli stessi, per quanto dedotto in premessa”, “condannare, altresì, la società convenuta alle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo”.
Si è costituita in giudizio la in persona della sua mandataria e procuratrice speciale CP_3
, contestando in fatto e in diritto le tesi sostenute dagli opponenti e Controparte_6 chiedendo il rigetto delle opposizioni proposte in quanto infondate e non provate.
La causa non è stata ulteriormente istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025 con la concessione dei termini ridotti ex art.190, comma 2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
Va preliminarmente evidenziato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato notificato anche al sig.
che, all'epoca dell'instaurazione del giudizio monitorio nel 2021, risultava essere Persona_1 deceduto già dal 22/06/2010 ovvero ben 11 anni prima.
La Suprema Corte, con sentenza n. 14360 del 06/06/2013 ha affermato che “la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art.1 c.c.; sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di elementi necessari a garantire l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato (…). Tale invalidità è, peraltro rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
La stessa Corte ha, poi, specificato che la notifica eseguita ad una persona già deceduta non costituisce una mera nullità sanabile ma un vizio radicale che rende l'atto giuridicamente inesistente poiché, mancando un elemento essenziale (il destinatario in vita), non può prodursi alcun effetto giuridico, né a carico del de cuius né a carico dei suoi successori;
inoltre, tale vizio non è sanabile nemmeno se l'erede, pur venuto a conoscenza dell'atto, si costituisce in giudizio (cfr. Cass. n. 14865/2012).
A conferma di tale orientamento è intervenuta la sentenza del Tribunale di Napoli n° 6393/2022 del
24/06/2022 nella quale viene testualmente affermato che “È pacifico e risulta documentalmente che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso (…) in epoca posteriore alla sua morte, sicché esso deve considerarsi inesistente, siccome emesso in incertam personam. (…) Non è invocabile né
l'applicazione dell'art.477 c.p.c. né il dovere del giudice dell'opposizione di vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel merito, indipendentemente da eventuali vizi formali della fase monitoria. pagina 4 di 16 (…) Occorre rammentare che l'applicazione dell'art.477 c.p.c. – secondo il quale il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro l'erede – presuppone la valida formazione di un titolo esecutivo nei confronti di un soggetto giuridico (titolo che, secondo i principi generali della successione a titolo universale, è poi efficace nei confronti dell'erede), mentre nella specie, difetta in radice la formazione di un titolo nei confronti del de cuius, in quanto l'ingiunzione è stata emessa contro un soggetto inesistente (…). Va chiarito che, una volta introdotto con l'opposizione un giudizio ordinario a cognizione piena, il giudice non può limitarsi a valutare la sussistenza dei presupposti di validità del decreto, dovendo vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel merito. Il dovere del giudice dell'opposizione di valutare la sussistenza del credito, indipendentemente da eventuali profili di nullità del decreto ingiuntivo, infatti, comunque presuppone la valida instaurazione del rapporto processuale, che, invece, nella specie, difetta in radice. Il vizio genetico e insanabile che inficia tanto il decreto ingiuntivo, quanto la sua notificazione impedisce che lo stesso possa produrre qualsivoglia effetto, compreso quello di determinare l'instaurazione di un giudizio sulla sussistenza della pretesa creditoria
(dovendosi ricordare, in proposito, che a mente dell'art. 643 c.p.c., la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del decreto)”.
Considerato, quindi, che l'inesistenza del decreto ingiuntivo può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, ne deriva che è totalmente indifferente la questione, sollevata dall'opposta, in ordine alla mancanza di prova circa la qualità di eredi di , e (solo Parte_2 Parte_3 CP_1 nella qualità di erede di ). Persona_1
Pertanto, va dichiarata l'inesistenza del decreto ingiuntivo in riferimento al sig. in Persona_1 quanto già deceduto all'epoca dell'instaurazione del giudizio.
L'opposizione dovrà, quindi, essere esaminata con riferimento alle doglianze mosse da
[...]
e (i quali hanno proposto opposizione anche in qualità di fideiussori in Pt_1 CP_1 proprio) nonché da in qualità di debitrice principale. Parte_4
***
Gli opponenti lamentano la mancanza di prova della cessione del credito oggetto del ricorso monitorio nonché il difetto di legittimazione attiva della , per la quale agisce, quale CP_3 mandataria e procuratrice, la . Controparte_2
Al riguardo va, anzitutto, evidenziato che “la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. pagina 5 di 16 Ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata” (Cass. n. 11284/2010).
Peraltro, sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
2951/2016 stabilendo che:
- la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Ciò chiarito in punto di diritto, va rilevato che, nel caso di specie, quanto eccepito da parte opponente in relazione all'asserito difetto di prova circa la cessione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto attiene non già alla legittimazione processuale ma, proprio, alla titolarità del rapporto giuridico controverso.
Va, inoltre, evidenziato che i giudici di legittimità hanno sostenuto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Cass. n. 24798/2020 e, da ultimo, Cass. n. 5190/2025).
Tuttavia, l'inclusione del credito nell'ambito di quelli ceduti in blocco non deve necessariamente essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, essendo sufficiente che sia possibile stabilire con certezza se quello per il quale è stato concesso il decreto ingiuntivo vi sia o meno incluso.
Ebbene, nel caso di specie tale condizione può ritenersi soddisfatta.
Con gli allegati nn. 9 e 10 sia nel giudizio n.r.g. 172/2021 che nel giudizio n.r.g. 175/2021, infatti,
l'opposta ha fornito la prova dell'avvenuta cessione tra la e la Controparte_2 mentre, per quanto attiene alla prova della cessione a monte tra la CP_3 CP_7
e del Lazio e la , l'allegato 3 non riporta solo la schermata
[...] Controparte_2 contenente il numero del rapporto ma, altresì, l'attestazione del notaio, in qualità di pubblico ufficiale, pagina 6 di 16 secondo cui “il credito nei confronti di è ricompreso Controparte_8 nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da “nuova AN dell'Etruria e del Lazio [..] in favore di
[...]
. Controparte_9
Considerato che l'attestazione del notaio circa l'inclusione del credito nei confronti di tra Pt_4
Cont quelli ceduti da a fa pubblica fede, fino a querela di falso, e che il notaio ha attestato, nel CP_10 caso di specie, non solo l'esistenza del contratto di cessione ma, altresì, l'inclusione dello specifico credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione, deve ritenersi provata anche la cessione a monte tra e CP_10 CP_2
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'eccezione afferente al presunto difetto di legittimazione di
[...]
. Controparte_2
***
Gli opponenti lamentano, poi, l'emissione del decreto ingiuntivo in mancanza dei requisiti previsti dalla legge chiedendone la declaratoria di nullità e contestano l'idoneità, ai fini dell'emissione del decreto, della documentazione ex art.50 TUB versata in atti dalla CP_4
La documentazione ex art. 50 TUB è, infatti, certamente sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Dopodiché, una volta introdotto con l'opposizione un giudizio ordinario a cognizione piena, il giudice non si limita più a valutare la sussistenza dei presupposti di validità del decreto, dovendo vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel merito.
Infatti, come chiarito dall'ordinanza n. 14640/2018 della Suprema Corte, “(…) L'onere probatorio documentale assolto ex art.633, primo comma, n° 1, cod. proc. civ. attraverso la produzione dell'estratto conto certificato non è esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto. È noto infatti che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n° 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n° 15339 del
1° dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. n° 5915 dell'11 marzo 2011, Cass. n° 5071 del 3 marzo 2009, Cass. n°
17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013 n° 21466).”
Nella stessa ordinanza, gli LI affermano, poi, che “(…) nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (non utilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma sostanziali (contestazione dell'estratto pagina 7 di 16 conto e dell'importo a debito, anche in ragione dell'applicazione di tassi ultralegali e anatocismo), nel giudizio a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre il contratto stipulato, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa”.
Nel caso di specie l'opposta, ha allegato in entrambi i procedimenti il contratto di conto corrente n°
71365/52 del 23/01/2003 (all. parte opposta n° 16-3, n.r.g. n° 172/2021 ed all. parte opposta n° 15-3,
n.r.g. n° 175/2021) e gli estratti conto con i relativi riassunti scalari (all. parte opposta dal n° 12-1 al 12-
40, n.r.g. n° 175/2021 ed all. parte opposta dal n° 15-1 al 15-40, n.r.g. n° 172/2021) così provando la propria pretesa creditoria. Senza considerarsi che le somme richieste con il ricorso monitorio corrispondono esattamente a quelle risultati dall'estratto ex art. 50 TUB prodotto in atti e costituenti il saldo passivo del c/c n. 1192858-8.
Ne deriva, quindi, il completo rigetto delle eccezioni e del motivo di opposizione sollevato dagli opponenti.
***
In secondo luogo, tanto nell'atto di citazione afferente al procedimento n.r.g. n° 175/2021, quanto in quello afferente al procedimento n.r.g. n° 172/2021, gli attori sostengono l'inesistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto anche perché frutto di addebiti illegittimi lamentando, nello specifico: a) l'applicazione di tassi di interesse usurari e ultralegali mai legalmente pattuiti, b)
l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, c) spese, commissioni ed oneri mai legalmente pattuiti, d) la capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, e) l'applicazione di interessi creditori inferiori a quelli dovuti, f) l'applicazione erronea delle valute e g) il peggioramento delle condizioni contrattuali.
In relazione alla lamentata applicazione di tassi di interesse usurari deve tenersi conto dei seguenti principi:
- in presenza di determinazione per iscritto di interessi oggettivamente usurari ex art.1815, comma 2,
c.c. per superamento del tasso soglia di cui alla L. n° 108/1996 già al momento della pattuizione, o per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca, nessun interesse è dovuto, e l'usura può riguardare sia gli interessi convenzionali, sia gli interessi moratori, intesi peraltro singolarmente e non già cumulati;
- laddove l'usura sia relativa solo agli interessi moratori e non anche a quelli corrispettivi, la non debenza riguarda i soli interessi moratori, continuando ad essere dovuti gli interessi corrispettivi se non usurari;
- la verifica del rispetto del tasso soglia usura va effettuata anche tenendo conto della c.m.s. e in particolare: pagina 8 di 16 a) sino al 31/12/2019 “la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle” (Cass. SU, n° 16303/2018). L'applicazione di commissioni che superano l'entità della “CMS soglia” non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. “A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un superamento delle soglie di legge” (Cass. SU, n° 16303/2018);
b) a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con D.M. in attuazione dell'articolo 2 bis D.L. n°
185/2008 convertito in L. 2/2009 e, quindi, dal 01/01/2010 i decreti ministeriali includono nel computo del TEGM anche la CMS;
- gli interessi ab origine non usurari ma divenuti usurari nel corso del rapporto, rimangono esigibili
(Cass. SU, n° 24675/2017);
Con specifico riferimento all'analisi dell'eventuale superamento del tasso soglia con riguardo al conto corrente oggetto di causa va, poi, precisato che si condivide l'utilizzo della metodologia T.E.G., nella formula ufficializzata dalla AN d'LI (Cass. nn° 12965/2016 e 22270/2016).
Ritiene, infatti, questo Giudice di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della AN d'LI, in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei. E, infatti, la stessa AN d'LI utilizza la metodologia di cui alle istruzioni per rilevare il tasso effettivo globale medio, da cui si ricava il tasso soglia, cosicché l'utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento
(cfr. ex plurimis Tribunale di Milano, 19/03/2015, n° 3586; Trib. Varese, 10/04/2015, n° 194; Trib.
Milano, 01/07/2014 e 23/12/2014) (così, ex multis, Trib. Bergamo, n° 1825/2015). Non può, dunque, il giudice di merito svolgere un “sindacato sostitutivo” rispetto a quanto fissato dalle istruzioni della
AN d'LI, atteso che scostarsi dai criteri da essa elaborati e fatti propri dai decreti ministeriali significherebbe operare, in sede di disapplicazione di questi ultimi, un sindacato non solo intrinseco, ma anche lesivo della discrezionalità tecnica pacificamente riconosciuta in sede di elaborazione delle
Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso soglia”. pagina 9 di 16 Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, va rilevato, con riferimento alla presunta applicazione di interessi usurari al rapporto per cui è causa, che:
- nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla e dal sig. Parte_4 CP_1
(n.r.g. n° 175/2021), alla pag.12, e, a pag. 18 del atto introduttivo alla causa n.r.g. 172/2021, gli
[...] stessi opponenti dichiarano che “si considera difatti che, per il periodo considerato, il tasso soglia antiusura per il periodo di riferimento e per la categoria di operazione interessata è pari al 14,595% e che il tasso indicato nella misura nominale del 13,75% effettivo diviene 14,475% (…).”; proseguendo nella medesima pagina del ricorso in opposizione, essi affermano anche che “Applicando il metodo del margine illustrato dalla Cassazione a Sezioni Unite n° 16303 del 2018 e considerando che la cms soglia per il periodo di riferimento è pari allo 0,885 e che quella pattuita è pari al 1% (che effettiva diviene
1,004%) è evidente che vi è un margine illegittimo dello 0,119% (1,004-0,885). Tale margine, sommato al tasso effettivo, è pari al 14,594%”.
Da tali affermazioni, si evince il mancato superamento della soglia d'usura pattizia e, quindi,
l'infondatezza della doglianza presentata dagli opponenti, considerato, appunto, l'irrilevanza dell'eventuale successivo superamento del tasso soglia (cd. usura sopravvenuta).
Quanto alla commissione di massimo scoperto, parte attrice si duole della applicazione di addebiti a titolo di c.m.s. e di altre commissioni e spese in assenza di valida pattuizione.
Ciò posto, in ordine alla commissione di massimo scoperto va osservato che la stessa è stata diversamente definita come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista l'utilizzo di una determinata somma.
Sulla natura della commissione di massimo scoperto e sulla sua legittimità vi sono posizioni diverse in dottrina e giurisprudenza. Secondo un robusto orientamento giurisprudenziale, la predetta clausola risulterebbe invalida in quanto priva di causa, “atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito”. Posto infatti che il servizio reso dall'istituto trova già l'adeguata remunerazione nella pattuizione di interessi (che rappresenta la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro) e che l'eventuale messa a disposizione immediata di fondi rappresenta prestazione intrinseca a quella consistente nella erogazione di somme, la detta clausola viene ad essere priva di adeguata ragione e pertanto nulla.
Di fatti, per poter essere riconosciute valide, le c.m.s. debbono risultare determinate o determinabili non solo nel loro ammontare ma anche nelle modalità di computo.
pagina 10 di 16 Nel caso di specie, la c.m.s. è stata stabilita nella misura del 1% ma, come riportato nell'estratto conto allegato dall'opposta nell'ambito del procedimento di cui al n.r.g. n° 175/2021 (v. all. n° 12-3 di parte opposta) tale commissione è stata eliminata a partire dal 28/06/2009 sia entro fido che extra-fido.
Inoltre, nessun rilievo di indeterminatezza può essere sollevato, tenuto conto che dai contratti sottoscritti dalla nonché dalle comunicazioni periodiche ad essa trasmesse, è dato Parte_4 evincere la modalità di calcolo della : le comunicazioni periodiche, infatti (all.n. 12) consentono Pt_5 in modo inequivocabile di stabilire la periodicità trimestrale della commissione, nonché la sua chiara quantificazione.
Ne consegue che, anche l'eccezione riguardante l'applicazione della commissione in oggetto deve essere respinta.
Con riferimento al lamentato anatocismo e, quindi, alla lamentata capitalizzazione trimestrale degli interessi, va rilevato che l'illegittimità dell'anatocismo applicato sino al 30/06/2000 va affermata, come da giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass. SU, 04/11/2004 n° 21095).
La capitalizzazione degli interessi è consentita, infatti, nei limiti i cui all'art.1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, e può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt.1 e 8 delle preleggi.
Dopo una prima ed ormai risalente impostazione, che riconosceva l'esistenza dell'uso normativo legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, ormai per giurisprudenza consolidata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'opinio iuris ac necessitatis, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria. La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è, quindi, nulla per contrarietà a norme imperative.
A seguito dell'intervento del legislatore, con il D.lgs. 04/08/1999 n° 342 e la delibera CICR
09/02/2000, è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conti correnti, purché sia stabilità la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, secondo il principio della reciprocità. La stessa delibera prevede che l'adeguamento della banca al principio di reciprocità sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, comunicato per iscritto al cliente e da questi approvato.
L'ultimo comma dell'art.7 della citata delibera prevede, difatti, che “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. pagina 11 di 16 Ebbene, l'applicazione dell'anatocismo trimestrale costituisce un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, insito nella previsione di un anatocismo illegittimo e non dovuto e, quindi, necessita di una espressa pattuizione/rinegoziazione tra le parti, oppure di una introduzione unilaterale conforme al meccanismo dello ius variandi disciplinato dall'art.118 d.lgs. 385/1993 (Tribunale di
Lanciano, ord. 02/05/2014).
Ancora: “Per i rapporti di conto corrente iniziati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, 9 febbraio 2000, è richiesta una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. La delibera CICR, infatti, esclude la necessità di una specifica pattuizione solo per il caso di modifiche migliorative rispetto a quelle previste dalla clausola nulla” (Tribunale di Napoli,
27/06/2013).
Nel caso in esame la capitalizzazione trimestrale è stata contrattualmente pattuita nell'art.7 del contratto di conto corrente (all. 16-3, n.r.g. 172/2021 e all. 15-3, n.r.g. 175/2021), prevedendo espressamente che “i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente alla fine di ogni trimestre solare e con le medesime scadenze periodiche vengono liquidati e capitalizzati gli interessi creditori e debitori, al netto delle ritenute fiscali ove applicabili”.
Di conseguenza, essendo la capitalizzazione trimestrale espressamente pattuita in contratto ed essendo stato, quest'ultimo, stipulato in data posteriore alla delibera CICR del 2000, va affermata la legittimità della capitalizzazione trimestrale applicata al conto corrente per cui è causa.
Parte attrice si duole, poi, dell'illegittimità del sistema dei cd. giorni-valuta. Tuttavia, le allegazioni sul punto formulate risultano solo meramente enunciate.
In particolare, nel caso specifico dei contratti bancari, la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni eseguite dalla ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di indicare la clausola CP_4 contrattuale illegittima o del comportamento illegittimo della baca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la data dell'addebito e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta. Solo in tal modo, la banca può esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto sia con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda (art.163 c.p.c.), che con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art.24 Cost.), impedendo alla controparte l'approntamento di una efficace difesa giudiziale e rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda. pagina 12 di 16 Quanto, infine all'ulteriore doglianza relativa all'asserita nullità delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali va rilevato che parte opponente omette anche di allegare quali siano le condizioni contrattuali asseritamente modificate unilateralmente e in quale momento, considerato che non è neanche contestato quanto sostenuto da parte opposta in ordine all'avvenuta informazione circa le modifiche addotte al rapporto tempestivamente e specificamente comunicate dalla AN (si vedano le comunicazioni allegate o in calce agli estratti conto), secondo le modalità previste dal predetto art. 118 D. Lgs. n.385/93 nella formulazione tempo per tempo vigente.
Vanno, pertanto, rigettate le doglianze relative alla presunta nullità e illegittimità del rapporto intercorso tra la banca opposta e la debitrice principale.
***
Quanto alle censure relative alla nullità delle fideiussioni sottoscritte da Parte_1 [...]
e , va rilevato che l'allegato 5 del fascicolo di parte opposta risulta CP_1 Persona_1 certamente sottoscritto dagli odierni opponenti e . Parte_1 CP_1
Quanto alla censura relativa alla nullità della fideiussione in quanto contenente le clausole conformi al modello A.B.I. di cui la AN d'LI ha sancito il contrasto con le regole poste a presidio della concorrenza, va evidenziato che, secondo un indirizzo interpretativo ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi in questa sede, il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità, anche parziale, di una fideiussione omnibus dipendente da un'intesa restrittiva della concorrenza “a monte” – tale da rendere inconferenti, in via astratta, le eccezioni di tardività sollevate dalla – è destinato a operare purché risultino dalla Controparte_11 documentazione prodotta tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della patologia negoziale nei rapporti tra le parti (v. Cass. 25/01/2025, n° 1851, nella quale sono citati, tra i precedenti conformi, Cass. 25/03/2024, n° 8023 e Cass. 25/11/2024, n° 30383). Nella pronuncia la Corte di Cassazione, segnatamente, individua come elementi imprescindibili “i)
l'esistenza del provvedimento della AN d'LI, ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto pagina 13 di 16 consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'LI nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento
n° 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore” [v. lett. Cass. 1851/2025, cit., in motivazione].
Il provvedimento di Bankitalia, quindi, è utile a dimostrare la sussistenza dell'intesa vietata soltanto per il periodo della relativa istruttoria ovvero, al limite, per condotte degli intermediari di poco successive ad essa (Cass. n. 13846/2019) ma, al di fuori di un preciso nesso causale tra una intesa anticoncorrenziale e singoli contratti “a valle”, eventuali fideiussioni che contenessero clausole identiche a quelle sanzionate nel 2005 costituirebbero solo delle normali garanzie espressione della ordinaria autonomia contrattuale delle parti, del tutto lecite secondo il nostro ordinamento giuridico
(Trib. Milano sez. imprese n. 10296/2023).
Ci premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, ci si trova davanti ad una fideiussione omnibus stipulata in data 22/01/2004 e, quindi, proprio nel periodo oggetto dell'istruttoria della AN d'LI
(2002-2005). Inoltre, parte opponente ha correttamente depositato il modello ABI n. 55/2005 e dal confronto tra lo stesso e le clausole contenute nella fideiussione per cui è causa si ricava non solo la compresenza ma anche la perfetta corrispondenza tra le clausole sottoscritte dagli odierni opponenti con quelle oggetto di indagine da parte dell'ABI (e non si comprende come l'opposta possa sostenere che non vi sia alcuna corrispondenza delle clausole ivi contenute con quelle tacciate di illegittimità secondo lo schema ABI del 2005).
Parte opponente ha, inoltre, analizzato la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore (ad esempio, ritenendo di essere liberato per l'operatività dell'art. 1957 c.c., una volta venuta meno la clausola derogativa all'operatività di tale norma).
Sono, pertanto, soddisfatti tutti i requisiti evidenziati dalla pronuncia della Cassazione del 2025 già richiamata.
Orbene, avendo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n° 41994 del
30/12/2021, escluso l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni omnibus stipulate a valle dell'intesa pagina 14 di 16 concorrenziale riconosciuta dalla AN d'LI con provvedimento n° 55 del 02/05/2005, stabilendo il principio di diritto secondo il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n° 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, deve dichiararsi la nullità parziale del contratto di fideiussione per cui è causa in relazione alle sole clausole contrastanti con le disposizioni ABI prima richiamate.
Una volta dichiarata la nullità parziale del contratto di fideiussione e, in particolare, della clausola n. 6, parte opponente sostiene di non essere più obbligata all'adempimento dell'obbligazione principale, poichè a norma dell'art.1957 c.c., “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate” circostanza che, nel caso de quo, non si sarebbe verificata.
Infatti, da quanto dedotto dalla stessa ricorrente, l'obbligazione principale è scaduta al 30.9.2015, data del passaggio a sofferenza, riportato peraltro dalla stessa opposta nei propri atti di costituzione.
Secondo quanto eccepito dagli opponenti, né la AN, né la ricorrente, né la presunta cedente hanno mai rivolto le proprie istanze nei confronti della né le hanno perseguite con diligenza Parte_4 entro i 6 mesi secondo il disposto della norma succitata.
Tale affermazione non è stata in alcun modo smentita o contestata dall'odierna opposta, discendendone la completa liberazione dei fideiussori e dal pagamento Parte_1 CP_1 dell'obbligazione principale, con assorbimento di ogni altra questione relativa alla fideiussione per cui
è causa.
Il decreto ingiuntivo dovrà, quindi, essere revocato nei confronti di e di Parte_1 [...]
restando, invece, pienamente efficace solo nei confronti della debitrice principale CP_1
Parte_4
Il parziale accoglimento delle domande degli opponenti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
pagina 15 di 16 - accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inesistente il decreto ingiuntivo n°
283/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 23/11/2020 nei confronti di e Persona_1 lo revoca nei confronti di e;
Parte_1 CP_1
- conferma il decreto ingiuntivo n° 283/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 23/11/2020 nei confronti di e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; Parte_4
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Isernia, lì 25/11/2025 Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di I grado, iscritte al n° 172/2021 e 175/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenute in decisione all'udienza del 25/09/2025, promosse da
, e in qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv. Florindo Di Lucente ed Ernesto Rao Limata ed Per_1 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli alla via San Pasquale a Chiaia
n° 13, nonché da e in proprio e in qualità di erede del sig. Parte_4 CP_1
rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Pagano e Roberta Ranieri ed elettivamente Persona_1 domiciliati presso lo studio dell'avv. Fabio Pagano sito in Napoli alla via San Pasquale a Chiaia n° 13;
ATTORI
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore e quale Controparte_2 mandataria di , rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Paladini ed elettivamente CP_3 domiciliata presso il suo studio sito in Ancona al Corso Mazzini n° 160;
CONVENUTA avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario ecc.) conclusioni come da verbale di udienza del 25/09/2025 pagina 1 di 16 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 283/2020 non esecutivo, emesso dal Tribunale di Isernia nell'ambito del procedimento monitorio n° 855/2020 RG con cui è stato ingiunto alla e ai sig.ri , Parte_4 CP_1
e , questi ultimi tre nei limiti della fideiussione prestata, di pagare Parte_1 Persona_1 solidalmente la somma di complessivi € 389.861,17, gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 4.185,00 per compenso e in € 634,00 per spese vive, oltre IVA,
CPA e spese generali al 15% ed oltre alle successive occorrende, in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente n° 1192850 (già 71365/52) del 23/01/2003 stipulato dalla società Parte_4 con l'allora e successivamente devoluto alla AN Popolare dell'Etruria e del
[...] CP_4
Lazio nel 2008 per effetto di cessione di ramo d'azienda da parte della Nel proprio Controparte_5 ricorso per decreto ingiuntivo, parte opposta precisava, inoltre, che a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla predetta società, con lettera datata 22/10/2004 i sig.ri , CP_1
e , si erano costituiti fideiussori della società fino all'importo massimo Parte_1 Persona_1 di € 130.000,00 che è stato in seguito aumentato ad € 234.000,00.
La somma richiesta nel ricorso monitorio deriverebbe dal saldo passivo del conto corrente n° 1192850 di cui € 258.559,46 quale saldo debitore del conto alla data del 30/09/2015, € 131.119,93 a titolo di interessi di mora sul saldo debitore ed € 181,78 a titolo di commissioni ed oneri.
In data 14/01/2022 al giudizio instaurato dagli opponenti e rubricato al n.r.g. 172/2021è stato riunito il procedimento n.r.g. 175/2021 instaurato contro l'odierna opposta dalla e dal sig. Parte_4
in proprio e in qualità di erede del sig. , di opposizione avverso il CP_1 Persona_1 medesimo decreto ingiuntivo n. 283/2020.
Con la loro opposizione, gli attori hanno chiesto in via preliminare di “dichiarare nullo e/o inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n° 283/2020, emesso, non esecutivo, in data 23/11/2020, dal Tribunale di
Isernia, dal dott. , a definizione della procedura monitoria rgn 855/2020, per i motivi di cui Per_2 in premessa, dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti, per difetto di legittimazione attiva della ricorrente”; sempre in via preliminare di “dichiarare nullo e privo di effetti e comunque revocare il decreto opposto per mancanza dei presupposti per la sua emissione”; nel merito di “accertare – per i motivi di cui in premessa – la nullità della fideiussione agli atti, e, in ogni caso, delle clausole ivi contenute (artt.2-6-8) per violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/1990 e al provvedimento della AN d'LI n° 55 del 2 maggio 2005 dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria della sig.ra e del compianto sig. Parte_1 Per_1
pagina 2 di 16 nei confronti della società convenuta”; in via gradata “dichiarare nulle e prive di effetto ovvero CP_1 annullare le fideiussioni indicate in narrativa per i motivi dedotti, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1955-1956 e 1957 c.c. e per quanto dedotto in premessa, dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria della sig.ra e del compianto sig. Parte_1
nei confronti della società convenuta”, “accertare e dichiarare l'inesistenza di Persona_1 qualsivoglia obbligazione fideiussoria degli odierni opponenti per le obbligazioni della Parte_4
per gli ulteriori rilievi indicati in premessa circa l'inesistenza del credito e l'assoluta mancanza di
[...] prova dello stesso”, “accertare e dichiarare che, in relazione al rapporto n° 1192850 (già n° 71365/52) intestato alla , la AN ha richiesto ed applicato tassi di interesse debitori usurari in Parte_4 violazione della legge 108/1996”, “accertare e dichiarare, in relazione al contratto relativo al rapporto
1192850 (già n° 71365/52) e all'apertura di credito ivi regolata, per i rilievi svolti in narrativa, la mancata pattuizione in relazione ai tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate, nonché alle competenze ivi capitalizzate riferite al rapporto anticipi n° 278491/9 (già n° 71367/90)”, “accertare e dichiarare, in relazione al predetto rapporto, per i rilievi svolti in narrativa, la nullità per mancanza di forma scritta delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni- valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate”, “in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sul suddetto conto, a titolo di “commissione di massimo scoperto” ed alle commissioni variamente denominate in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa e per indeterminabilità dell'oggetto, per i rilievi formulati in premessa”, “in ogni caso dichiarare la nullità degli addebiti, sul suddetto conto, operati dall'Istituto di Credito convenuto in applicazione del cd. “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa”, “in ogni caso, accertare che la ha capitalizzato trimestralmente sul CP_4 predetto rapporto, le competenze del medesimo conto e del conto anticipi n° 278491/9 (già n°
71367/90), in violazione dell'art.1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa”, “accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto rapporto n° 1192850 (già n°
71365/52), depurato delle competenze del rapporto ant. n° 278491/90 (già n° 71367/9), nonché il reale saldo del suddetto rapporto al 12/11/2015 in poi, non sussistendo alcuna pattuizione relativa al tasso di mora”, “accertata l'inesistenza di qualsivoglia debito della nei confronti della Parte_4 ricorrente accertando di conseguenza l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione fideiussoria degli opponenti nei confronti della stessa”, “accertare che l'eventuale credito della ricorrente nei confronti pagina 3 di 16 della è inferiore a quello indicato nel ricorso monitorio e che di conseguenza Parte_4
l'eventuale obbligazione fideiussoria degli opponenti è inferiore a quanto richiesto e comunque limitata a euro 130.000,00 non essendo la scrittura depositata dalla ricorrente in allegato 6 opponibile agli stessi, per quanto dedotto in premessa”, “condannare, altresì, la società convenuta alle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo”.
Si è costituita in giudizio la in persona della sua mandataria e procuratrice speciale CP_3
, contestando in fatto e in diritto le tesi sostenute dagli opponenti e Controparte_6 chiedendo il rigetto delle opposizioni proposte in quanto infondate e non provate.
La causa non è stata ulteriormente istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025 con la concessione dei termini ridotti ex art.190, comma 2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
Va preliminarmente evidenziato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato notificato anche al sig.
che, all'epoca dell'instaurazione del giudizio monitorio nel 2021, risultava essere Persona_1 deceduto già dal 22/06/2010 ovvero ben 11 anni prima.
La Suprema Corte, con sentenza n. 14360 del 06/06/2013 ha affermato che “la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art.1 c.c.; sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di elementi necessari a garantire l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato (…). Tale invalidità è, peraltro rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
La stessa Corte ha, poi, specificato che la notifica eseguita ad una persona già deceduta non costituisce una mera nullità sanabile ma un vizio radicale che rende l'atto giuridicamente inesistente poiché, mancando un elemento essenziale (il destinatario in vita), non può prodursi alcun effetto giuridico, né a carico del de cuius né a carico dei suoi successori;
inoltre, tale vizio non è sanabile nemmeno se l'erede, pur venuto a conoscenza dell'atto, si costituisce in giudizio (cfr. Cass. n. 14865/2012).
A conferma di tale orientamento è intervenuta la sentenza del Tribunale di Napoli n° 6393/2022 del
24/06/2022 nella quale viene testualmente affermato che “È pacifico e risulta documentalmente che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso (…) in epoca posteriore alla sua morte, sicché esso deve considerarsi inesistente, siccome emesso in incertam personam. (…) Non è invocabile né
l'applicazione dell'art.477 c.p.c. né il dovere del giudice dell'opposizione di vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel merito, indipendentemente da eventuali vizi formali della fase monitoria. pagina 4 di 16 (…) Occorre rammentare che l'applicazione dell'art.477 c.p.c. – secondo il quale il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro l'erede – presuppone la valida formazione di un titolo esecutivo nei confronti di un soggetto giuridico (titolo che, secondo i principi generali della successione a titolo universale, è poi efficace nei confronti dell'erede), mentre nella specie, difetta in radice la formazione di un titolo nei confronti del de cuius, in quanto l'ingiunzione è stata emessa contro un soggetto inesistente (…). Va chiarito che, una volta introdotto con l'opposizione un giudizio ordinario a cognizione piena, il giudice non può limitarsi a valutare la sussistenza dei presupposti di validità del decreto, dovendo vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel merito. Il dovere del giudice dell'opposizione di valutare la sussistenza del credito, indipendentemente da eventuali profili di nullità del decreto ingiuntivo, infatti, comunque presuppone la valida instaurazione del rapporto processuale, che, invece, nella specie, difetta in radice. Il vizio genetico e insanabile che inficia tanto il decreto ingiuntivo, quanto la sua notificazione impedisce che lo stesso possa produrre qualsivoglia effetto, compreso quello di determinare l'instaurazione di un giudizio sulla sussistenza della pretesa creditoria
(dovendosi ricordare, in proposito, che a mente dell'art. 643 c.p.c., la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del decreto)”.
Considerato, quindi, che l'inesistenza del decreto ingiuntivo può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, ne deriva che è totalmente indifferente la questione, sollevata dall'opposta, in ordine alla mancanza di prova circa la qualità di eredi di , e (solo Parte_2 Parte_3 CP_1 nella qualità di erede di ). Persona_1
Pertanto, va dichiarata l'inesistenza del decreto ingiuntivo in riferimento al sig. in Persona_1 quanto già deceduto all'epoca dell'instaurazione del giudizio.
L'opposizione dovrà, quindi, essere esaminata con riferimento alle doglianze mosse da
[...]
e (i quali hanno proposto opposizione anche in qualità di fideiussori in Pt_1 CP_1 proprio) nonché da in qualità di debitrice principale. Parte_4
***
Gli opponenti lamentano la mancanza di prova della cessione del credito oggetto del ricorso monitorio nonché il difetto di legittimazione attiva della , per la quale agisce, quale CP_3 mandataria e procuratrice, la . Controparte_2
Al riguardo va, anzitutto, evidenziato che “la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. pagina 5 di 16 Ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata” (Cass. n. 11284/2010).
Peraltro, sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
2951/2016 stabilendo che:
- la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Ciò chiarito in punto di diritto, va rilevato che, nel caso di specie, quanto eccepito da parte opponente in relazione all'asserito difetto di prova circa la cessione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto attiene non già alla legittimazione processuale ma, proprio, alla titolarità del rapporto giuridico controverso.
Va, inoltre, evidenziato che i giudici di legittimità hanno sostenuto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Cass. n. 24798/2020 e, da ultimo, Cass. n. 5190/2025).
Tuttavia, l'inclusione del credito nell'ambito di quelli ceduti in blocco non deve necessariamente essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, essendo sufficiente che sia possibile stabilire con certezza se quello per il quale è stato concesso il decreto ingiuntivo vi sia o meno incluso.
Ebbene, nel caso di specie tale condizione può ritenersi soddisfatta.
Con gli allegati nn. 9 e 10 sia nel giudizio n.r.g. 172/2021 che nel giudizio n.r.g. 175/2021, infatti,
l'opposta ha fornito la prova dell'avvenuta cessione tra la e la Controparte_2 mentre, per quanto attiene alla prova della cessione a monte tra la CP_3 CP_7
e del Lazio e la , l'allegato 3 non riporta solo la schermata
[...] Controparte_2 contenente il numero del rapporto ma, altresì, l'attestazione del notaio, in qualità di pubblico ufficiale, pagina 6 di 16 secondo cui “il credito nei confronti di è ricompreso Controparte_8 nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da “nuova AN dell'Etruria e del Lazio [..] in favore di
[...]
. Controparte_9
Considerato che l'attestazione del notaio circa l'inclusione del credito nei confronti di tra Pt_4
Cont quelli ceduti da a fa pubblica fede, fino a querela di falso, e che il notaio ha attestato, nel CP_10 caso di specie, non solo l'esistenza del contratto di cessione ma, altresì, l'inclusione dello specifico credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione, deve ritenersi provata anche la cessione a monte tra e CP_10 CP_2
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'eccezione afferente al presunto difetto di legittimazione di
[...]
. Controparte_2
***
Gli opponenti lamentano, poi, l'emissione del decreto ingiuntivo in mancanza dei requisiti previsti dalla legge chiedendone la declaratoria di nullità e contestano l'idoneità, ai fini dell'emissione del decreto, della documentazione ex art.50 TUB versata in atti dalla CP_4
La documentazione ex art. 50 TUB è, infatti, certamente sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Dopodiché, una volta introdotto con l'opposizione un giudizio ordinario a cognizione piena, il giudice non si limita più a valutare la sussistenza dei presupposti di validità del decreto, dovendo vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel merito.
Infatti, come chiarito dall'ordinanza n. 14640/2018 della Suprema Corte, “(…) L'onere probatorio documentale assolto ex art.633, primo comma, n° 1, cod. proc. civ. attraverso la produzione dell'estratto conto certificato non è esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto. È noto infatti che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n° 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n° 15339 del
1° dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. n° 5915 dell'11 marzo 2011, Cass. n° 5071 del 3 marzo 2009, Cass. n°
17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013 n° 21466).”
Nella stessa ordinanza, gli LI affermano, poi, che “(…) nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (non utilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma sostanziali (contestazione dell'estratto pagina 7 di 16 conto e dell'importo a debito, anche in ragione dell'applicazione di tassi ultralegali e anatocismo), nel giudizio a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre il contratto stipulato, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa”.
Nel caso di specie l'opposta, ha allegato in entrambi i procedimenti il contratto di conto corrente n°
71365/52 del 23/01/2003 (all. parte opposta n° 16-3, n.r.g. n° 172/2021 ed all. parte opposta n° 15-3,
n.r.g. n° 175/2021) e gli estratti conto con i relativi riassunti scalari (all. parte opposta dal n° 12-1 al 12-
40, n.r.g. n° 175/2021 ed all. parte opposta dal n° 15-1 al 15-40, n.r.g. n° 172/2021) così provando la propria pretesa creditoria. Senza considerarsi che le somme richieste con il ricorso monitorio corrispondono esattamente a quelle risultati dall'estratto ex art. 50 TUB prodotto in atti e costituenti il saldo passivo del c/c n. 1192858-8.
Ne deriva, quindi, il completo rigetto delle eccezioni e del motivo di opposizione sollevato dagli opponenti.
***
In secondo luogo, tanto nell'atto di citazione afferente al procedimento n.r.g. n° 175/2021, quanto in quello afferente al procedimento n.r.g. n° 172/2021, gli attori sostengono l'inesistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto anche perché frutto di addebiti illegittimi lamentando, nello specifico: a) l'applicazione di tassi di interesse usurari e ultralegali mai legalmente pattuiti, b)
l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, c) spese, commissioni ed oneri mai legalmente pattuiti, d) la capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, e) l'applicazione di interessi creditori inferiori a quelli dovuti, f) l'applicazione erronea delle valute e g) il peggioramento delle condizioni contrattuali.
In relazione alla lamentata applicazione di tassi di interesse usurari deve tenersi conto dei seguenti principi:
- in presenza di determinazione per iscritto di interessi oggettivamente usurari ex art.1815, comma 2,
c.c. per superamento del tasso soglia di cui alla L. n° 108/1996 già al momento della pattuizione, o per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca, nessun interesse è dovuto, e l'usura può riguardare sia gli interessi convenzionali, sia gli interessi moratori, intesi peraltro singolarmente e non già cumulati;
- laddove l'usura sia relativa solo agli interessi moratori e non anche a quelli corrispettivi, la non debenza riguarda i soli interessi moratori, continuando ad essere dovuti gli interessi corrispettivi se non usurari;
- la verifica del rispetto del tasso soglia usura va effettuata anche tenendo conto della c.m.s. e in particolare: pagina 8 di 16 a) sino al 31/12/2019 “la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle” (Cass. SU, n° 16303/2018). L'applicazione di commissioni che superano l'entità della “CMS soglia” non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. “A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un superamento delle soglie di legge” (Cass. SU, n° 16303/2018);
b) a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con D.M. in attuazione dell'articolo 2 bis D.L. n°
185/2008 convertito in L. 2/2009 e, quindi, dal 01/01/2010 i decreti ministeriali includono nel computo del TEGM anche la CMS;
- gli interessi ab origine non usurari ma divenuti usurari nel corso del rapporto, rimangono esigibili
(Cass. SU, n° 24675/2017);
Con specifico riferimento all'analisi dell'eventuale superamento del tasso soglia con riguardo al conto corrente oggetto di causa va, poi, precisato che si condivide l'utilizzo della metodologia T.E.G., nella formula ufficializzata dalla AN d'LI (Cass. nn° 12965/2016 e 22270/2016).
Ritiene, infatti, questo Giudice di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della AN d'LI, in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei. E, infatti, la stessa AN d'LI utilizza la metodologia di cui alle istruzioni per rilevare il tasso effettivo globale medio, da cui si ricava il tasso soglia, cosicché l'utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento
(cfr. ex plurimis Tribunale di Milano, 19/03/2015, n° 3586; Trib. Varese, 10/04/2015, n° 194; Trib.
Milano, 01/07/2014 e 23/12/2014) (così, ex multis, Trib. Bergamo, n° 1825/2015). Non può, dunque, il giudice di merito svolgere un “sindacato sostitutivo” rispetto a quanto fissato dalle istruzioni della
AN d'LI, atteso che scostarsi dai criteri da essa elaborati e fatti propri dai decreti ministeriali significherebbe operare, in sede di disapplicazione di questi ultimi, un sindacato non solo intrinseco, ma anche lesivo della discrezionalità tecnica pacificamente riconosciuta in sede di elaborazione delle
Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso soglia”. pagina 9 di 16 Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, va rilevato, con riferimento alla presunta applicazione di interessi usurari al rapporto per cui è causa, che:
- nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla e dal sig. Parte_4 CP_1
(n.r.g. n° 175/2021), alla pag.12, e, a pag. 18 del atto introduttivo alla causa n.r.g. 172/2021, gli
[...] stessi opponenti dichiarano che “si considera difatti che, per il periodo considerato, il tasso soglia antiusura per il periodo di riferimento e per la categoria di operazione interessata è pari al 14,595% e che il tasso indicato nella misura nominale del 13,75% effettivo diviene 14,475% (…).”; proseguendo nella medesima pagina del ricorso in opposizione, essi affermano anche che “Applicando il metodo del margine illustrato dalla Cassazione a Sezioni Unite n° 16303 del 2018 e considerando che la cms soglia per il periodo di riferimento è pari allo 0,885 e che quella pattuita è pari al 1% (che effettiva diviene
1,004%) è evidente che vi è un margine illegittimo dello 0,119% (1,004-0,885). Tale margine, sommato al tasso effettivo, è pari al 14,594%”.
Da tali affermazioni, si evince il mancato superamento della soglia d'usura pattizia e, quindi,
l'infondatezza della doglianza presentata dagli opponenti, considerato, appunto, l'irrilevanza dell'eventuale successivo superamento del tasso soglia (cd. usura sopravvenuta).
Quanto alla commissione di massimo scoperto, parte attrice si duole della applicazione di addebiti a titolo di c.m.s. e di altre commissioni e spese in assenza di valida pattuizione.
Ciò posto, in ordine alla commissione di massimo scoperto va osservato che la stessa è stata diversamente definita come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista l'utilizzo di una determinata somma.
Sulla natura della commissione di massimo scoperto e sulla sua legittimità vi sono posizioni diverse in dottrina e giurisprudenza. Secondo un robusto orientamento giurisprudenziale, la predetta clausola risulterebbe invalida in quanto priva di causa, “atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito”. Posto infatti che il servizio reso dall'istituto trova già l'adeguata remunerazione nella pattuizione di interessi (che rappresenta la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro) e che l'eventuale messa a disposizione immediata di fondi rappresenta prestazione intrinseca a quella consistente nella erogazione di somme, la detta clausola viene ad essere priva di adeguata ragione e pertanto nulla.
Di fatti, per poter essere riconosciute valide, le c.m.s. debbono risultare determinate o determinabili non solo nel loro ammontare ma anche nelle modalità di computo.
pagina 10 di 16 Nel caso di specie, la c.m.s. è stata stabilita nella misura del 1% ma, come riportato nell'estratto conto allegato dall'opposta nell'ambito del procedimento di cui al n.r.g. n° 175/2021 (v. all. n° 12-3 di parte opposta) tale commissione è stata eliminata a partire dal 28/06/2009 sia entro fido che extra-fido.
Inoltre, nessun rilievo di indeterminatezza può essere sollevato, tenuto conto che dai contratti sottoscritti dalla nonché dalle comunicazioni periodiche ad essa trasmesse, è dato Parte_4 evincere la modalità di calcolo della : le comunicazioni periodiche, infatti (all.n. 12) consentono Pt_5 in modo inequivocabile di stabilire la periodicità trimestrale della commissione, nonché la sua chiara quantificazione.
Ne consegue che, anche l'eccezione riguardante l'applicazione della commissione in oggetto deve essere respinta.
Con riferimento al lamentato anatocismo e, quindi, alla lamentata capitalizzazione trimestrale degli interessi, va rilevato che l'illegittimità dell'anatocismo applicato sino al 30/06/2000 va affermata, come da giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass. SU, 04/11/2004 n° 21095).
La capitalizzazione degli interessi è consentita, infatti, nei limiti i cui all'art.1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, e può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt.1 e 8 delle preleggi.
Dopo una prima ed ormai risalente impostazione, che riconosceva l'esistenza dell'uso normativo legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, ormai per giurisprudenza consolidata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'opinio iuris ac necessitatis, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria. La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è, quindi, nulla per contrarietà a norme imperative.
A seguito dell'intervento del legislatore, con il D.lgs. 04/08/1999 n° 342 e la delibera CICR
09/02/2000, è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conti correnti, purché sia stabilità la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, secondo il principio della reciprocità. La stessa delibera prevede che l'adeguamento della banca al principio di reciprocità sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, comunicato per iscritto al cliente e da questi approvato.
L'ultimo comma dell'art.7 della citata delibera prevede, difatti, che “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. pagina 11 di 16 Ebbene, l'applicazione dell'anatocismo trimestrale costituisce un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, insito nella previsione di un anatocismo illegittimo e non dovuto e, quindi, necessita di una espressa pattuizione/rinegoziazione tra le parti, oppure di una introduzione unilaterale conforme al meccanismo dello ius variandi disciplinato dall'art.118 d.lgs. 385/1993 (Tribunale di
Lanciano, ord. 02/05/2014).
Ancora: “Per i rapporti di conto corrente iniziati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, 9 febbraio 2000, è richiesta una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. La delibera CICR, infatti, esclude la necessità di una specifica pattuizione solo per il caso di modifiche migliorative rispetto a quelle previste dalla clausola nulla” (Tribunale di Napoli,
27/06/2013).
Nel caso in esame la capitalizzazione trimestrale è stata contrattualmente pattuita nell'art.7 del contratto di conto corrente (all. 16-3, n.r.g. 172/2021 e all. 15-3, n.r.g. 175/2021), prevedendo espressamente che “i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente alla fine di ogni trimestre solare e con le medesime scadenze periodiche vengono liquidati e capitalizzati gli interessi creditori e debitori, al netto delle ritenute fiscali ove applicabili”.
Di conseguenza, essendo la capitalizzazione trimestrale espressamente pattuita in contratto ed essendo stato, quest'ultimo, stipulato in data posteriore alla delibera CICR del 2000, va affermata la legittimità della capitalizzazione trimestrale applicata al conto corrente per cui è causa.
Parte attrice si duole, poi, dell'illegittimità del sistema dei cd. giorni-valuta. Tuttavia, le allegazioni sul punto formulate risultano solo meramente enunciate.
In particolare, nel caso specifico dei contratti bancari, la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni eseguite dalla ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di indicare la clausola CP_4 contrattuale illegittima o del comportamento illegittimo della baca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la data dell'addebito e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta. Solo in tal modo, la banca può esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto sia con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda (art.163 c.p.c.), che con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art.24 Cost.), impedendo alla controparte l'approntamento di una efficace difesa giudiziale e rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda. pagina 12 di 16 Quanto, infine all'ulteriore doglianza relativa all'asserita nullità delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali va rilevato che parte opponente omette anche di allegare quali siano le condizioni contrattuali asseritamente modificate unilateralmente e in quale momento, considerato che non è neanche contestato quanto sostenuto da parte opposta in ordine all'avvenuta informazione circa le modifiche addotte al rapporto tempestivamente e specificamente comunicate dalla AN (si vedano le comunicazioni allegate o in calce agli estratti conto), secondo le modalità previste dal predetto art. 118 D. Lgs. n.385/93 nella formulazione tempo per tempo vigente.
Vanno, pertanto, rigettate le doglianze relative alla presunta nullità e illegittimità del rapporto intercorso tra la banca opposta e la debitrice principale.
***
Quanto alle censure relative alla nullità delle fideiussioni sottoscritte da Parte_1 [...]
e , va rilevato che l'allegato 5 del fascicolo di parte opposta risulta CP_1 Persona_1 certamente sottoscritto dagli odierni opponenti e . Parte_1 CP_1
Quanto alla censura relativa alla nullità della fideiussione in quanto contenente le clausole conformi al modello A.B.I. di cui la AN d'LI ha sancito il contrasto con le regole poste a presidio della concorrenza, va evidenziato che, secondo un indirizzo interpretativo ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi in questa sede, il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità, anche parziale, di una fideiussione omnibus dipendente da un'intesa restrittiva della concorrenza “a monte” – tale da rendere inconferenti, in via astratta, le eccezioni di tardività sollevate dalla – è destinato a operare purché risultino dalla Controparte_11 documentazione prodotta tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della patologia negoziale nei rapporti tra le parti (v. Cass. 25/01/2025, n° 1851, nella quale sono citati, tra i precedenti conformi, Cass. 25/03/2024, n° 8023 e Cass. 25/11/2024, n° 30383). Nella pronuncia la Corte di Cassazione, segnatamente, individua come elementi imprescindibili “i)
l'esistenza del provvedimento della AN d'LI, ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto pagina 13 di 16 consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'LI nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento
n° 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore” [v. lett. Cass. 1851/2025, cit., in motivazione].
Il provvedimento di Bankitalia, quindi, è utile a dimostrare la sussistenza dell'intesa vietata soltanto per il periodo della relativa istruttoria ovvero, al limite, per condotte degli intermediari di poco successive ad essa (Cass. n. 13846/2019) ma, al di fuori di un preciso nesso causale tra una intesa anticoncorrenziale e singoli contratti “a valle”, eventuali fideiussioni che contenessero clausole identiche a quelle sanzionate nel 2005 costituirebbero solo delle normali garanzie espressione della ordinaria autonomia contrattuale delle parti, del tutto lecite secondo il nostro ordinamento giuridico
(Trib. Milano sez. imprese n. 10296/2023).
Ci premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, ci si trova davanti ad una fideiussione omnibus stipulata in data 22/01/2004 e, quindi, proprio nel periodo oggetto dell'istruttoria della AN d'LI
(2002-2005). Inoltre, parte opponente ha correttamente depositato il modello ABI n. 55/2005 e dal confronto tra lo stesso e le clausole contenute nella fideiussione per cui è causa si ricava non solo la compresenza ma anche la perfetta corrispondenza tra le clausole sottoscritte dagli odierni opponenti con quelle oggetto di indagine da parte dell'ABI (e non si comprende come l'opposta possa sostenere che non vi sia alcuna corrispondenza delle clausole ivi contenute con quelle tacciate di illegittimità secondo lo schema ABI del 2005).
Parte opponente ha, inoltre, analizzato la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore (ad esempio, ritenendo di essere liberato per l'operatività dell'art. 1957 c.c., una volta venuta meno la clausola derogativa all'operatività di tale norma).
Sono, pertanto, soddisfatti tutti i requisiti evidenziati dalla pronuncia della Cassazione del 2025 già richiamata.
Orbene, avendo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n° 41994 del
30/12/2021, escluso l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni omnibus stipulate a valle dell'intesa pagina 14 di 16 concorrenziale riconosciuta dalla AN d'LI con provvedimento n° 55 del 02/05/2005, stabilendo il principio di diritto secondo il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n° 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, deve dichiararsi la nullità parziale del contratto di fideiussione per cui è causa in relazione alle sole clausole contrastanti con le disposizioni ABI prima richiamate.
Una volta dichiarata la nullità parziale del contratto di fideiussione e, in particolare, della clausola n. 6, parte opponente sostiene di non essere più obbligata all'adempimento dell'obbligazione principale, poichè a norma dell'art.1957 c.c., “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate” circostanza che, nel caso de quo, non si sarebbe verificata.
Infatti, da quanto dedotto dalla stessa ricorrente, l'obbligazione principale è scaduta al 30.9.2015, data del passaggio a sofferenza, riportato peraltro dalla stessa opposta nei propri atti di costituzione.
Secondo quanto eccepito dagli opponenti, né la AN, né la ricorrente, né la presunta cedente hanno mai rivolto le proprie istanze nei confronti della né le hanno perseguite con diligenza Parte_4 entro i 6 mesi secondo il disposto della norma succitata.
Tale affermazione non è stata in alcun modo smentita o contestata dall'odierna opposta, discendendone la completa liberazione dei fideiussori e dal pagamento Parte_1 CP_1 dell'obbligazione principale, con assorbimento di ogni altra questione relativa alla fideiussione per cui
è causa.
Il decreto ingiuntivo dovrà, quindi, essere revocato nei confronti di e di Parte_1 [...]
restando, invece, pienamente efficace solo nei confronti della debitrice principale CP_1
Parte_4
Il parziale accoglimento delle domande degli opponenti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
pagina 15 di 16 - accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inesistente il decreto ingiuntivo n°
283/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 23/11/2020 nei confronti di e Persona_1 lo revoca nei confronti di e;
Parte_1 CP_1
- conferma il decreto ingiuntivo n° 283/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 23/11/2020 nei confronti di e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; Parte_4
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Isernia, lì 25/11/2025 Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo
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