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Ordinanza 5 aprile 2025
Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1982 -1
TRIBUNALE DI TERNI R.G. 1982-1/2024 Il giudice istruttore, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/03/2025; premesso che il decreto ingiuntivo n. 588/2024 (RG n. 1548/2024) è stato adottato, su istanza della e per essa (già in data Controparte_1 CP_2 CP_3
3/10/2024, provvisoriamente esecutivo, in misura pari ad euro 182.058,56 nei confronti di in proprio e nella qualità di erede di Parte_1
n relazione all'esposizione debitoria maturata per il mutuo stipulato in Persona_1 data 24/12/2004, a rogito Notaio , rep. n. 9849, racc. n. 3886, tra Banca Persona_2 dell'Umbria 1462 S.p.a e munito di formula esecutiva in data 15/06/2014 e Persona_1 garantito da fideiussione rilasciata da Parte_1 considerato che ha proposto opposizione avverso tale Parte_1 decreto, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., la revoca, l'annullamento ovvero la declaratoria di nullità del provvedimento e, per l'effetto, accertarsi l'insussistenza di esposizioni debitorie in capo all'opponente e respingere le domande avanzate in via monitoria;
rilevato che, a fondamento delle richieste formulate, parte opponente ha dedotto i seguenti motivi:
-che il mutuo non era stato erogato alla mutuataria la quale, infatti, non Persona_1 aveva restituito alcuna rata;
-che era deceduta in data 3/07/2006; Persona_1
-che la presunta creditrice aveva inviato all'opponente, esclusivamente nella qualità di fideiussore, una richiesta di pagamento in data 29/04/2016 ossia 10 anni dopo il verificarsi dell'inadempimento;
-che, all'esito di una lunga trattativa, in qualità di mandataria di CP_4 CP_5 nell'anno 2018 aveva pignorato il bene immobile acquisito dall'opponente per successione ereditaria con beneficio d'inventario;
-che avverso tale pignoramento l'opponente aveva spiegato opposizione e il GE aveva dichiarato l'esecuzione improcedibile in ragione dell'impossibilità di affermare “che la quietanza rilasciata in via anticipata, ma in realtà subordinata, abbia effettivamente valore liberatorio e comprovante la corresponsione della somma”, nonché provvedimento analogo aveva adottato il giudice nell'ambito dell'esecuzione mobiliare;
-che nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo era irregolare, posto che era stata richiesta presso l'interno 5 in luogo dell'interno 8 riconducibile alla residenza dell'opponente;
-che non era iscritta all'albo ex art. 106 TUB e, quindi, non era Controparte_1 legittimata all'attività di recupero;
-che la pubblicazione degli estratti di cessione in GU non era idonea a identificare i singoli crediti ceduti, costituendo mero indizio, mentre la prova della titolarità del credito in virtù
Pagina 1 della cessione richiedeva la produzione del contratto di cessione e la possibilità di ricavare da tale contratto lo specifico credito, prova non integrata nella fattispecie in esame;
-che non vi era prova della effettiva erogazione del prestito, ragion per cui il credito non era certo, né liquido o esigibile;
-che nella promessa di mutuo l'obbligo di restituzione nasce esclusivamente dopo la consegna del bene, di modo che l'opponente nulla doveva né nella qualità di erede, né in proprio, rilevando quanto a quest'ultimo profilo la prescrizione del credito in ragione della violazione del termine perentorio semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
-che, in particolare, l'opponente aveva agito nella qualità di consumatore, ragion per cui la deroga prevista dall'art. 1957 c.c. del contratto di mutuo doveva ritenersi nulla, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente liberazione del fideiussore;
-che, in ogni caso, il contratto preliminare di mutuo era nullo per indeterminatezza del tasso variabile con metodo di calcolo alla francese, con regime finanziario composto e violazione del divieto di anatocismo, nonché applicazione “di interessi superiore ai tassi soglia ultralegali”;
-che la condotta della banca dava diritto al risarcimento del danno causato all'opponente con l'azione temeraria intrapresa, anche valutato “l'accanimento contro l'odierno opponente”; rilevato che con ordinanza del 19/12/2024, il giudice fissava udienza per provvedere sull'istanza ex art. 649 c.p.c. al 29/01/2025; ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte opposta chiedeva, previo rigetto della sospensiva, respingersi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, in subordine, condannarsi controparte al pagamento delle somme dovute all'esito del giudizio;
considerato che
a fondamento della posizione processuale assunta detta opposta ha dedotto:
-che le doglianze in punto di notifica erano infondate, come confermato dalla costituzione in giudizio mediante l'introduzione dell'opposizione;
-che la doglianza relativa all'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB era infondata, poiché come chiarito dalla Suprema Corte detta disposizione non ha alcuna valenza civilistica e, comunque, l'attività di era in capo alla Controparte_6 CP_7
e la era rimasta il titolare della licenza ex art. 115 CP_2 Controparte_8
TULPS, che agiva in forza del mandato conferito dalla sotto la vigilanza e Controparte_1 la responsabilità del Controparte_9
-che l'eccezione di carenza di titolarità della situazione giuridica azionata dal lato attivo era infondata nella misura in cui la cessione era avvenuta nel rispetto del disposto della normativa vigente, avuto particolare riguardo all'art. 58 TUB, risultando sufficiente ai fini della prova la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, come da giurisprudenza di merito che richiamava, e, in ogni caso, parte opposta aveva prodotto in sede monitoria tutta la documentazione necessaria, che integrava nel giudizio di opposizione mediante la dichiarazione della cedente Controparte_10
-che l'eccezione di mancata prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata era pretestuosa, avendo la banca erogato l'importo concordato in favore della debitrice principale secondo le modalità indicate nell'atto e autorizzate dalla Persona_1 mutuataria ossia mediante accredito sul conto di appoggio intestato a Parte_1
come comprovato dall'accredito operato in data 5/01/2005 della somma di euro
[...]
148.870,00, con conseguente rispetto del requisito della disponibilità giuridica della somma;
-che l'eccezione di prescrizione era infondata, posto che la banca aveva inoltrato in data 11/12/2007 a diffida ad adempiere regolarmente ricevuta Parte_1
Pagina 2 in data 20/12/2007 e, quindi, in data 29/04/2016 aveva inviato ulteriore diffida ad adempiere;
-che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era infondata nella misura in cui la clausola in deroga non poteva ritenersi abusiva, come confermato dal giudice del monitorio che l'aveva espressamente esaminata e, in ogni caso, il termine di 6 mesi era stato interrotto con la missiva dell'11/12/2007, deducendo che, comunque, poteva venire in rilievo al più una nullità parziale;
-che le doglianze relative all'eccezione di nullità per indeterminatezza del mutuo a tasso variabile con ammortamento alla francese erano infondate, posto che dal contratto di finanziamento e dal piano di ammortamento, prodotti a corredo del ricorso monitorio, era possibile desumere tutte le condizioni applicate al rapporto, mentre l'ammortamento alla francese non determinava alcun effetto anatocistico;
-che, parimenti, infondata era la doglianza relativa al superamento del tasso soglia antiusura, oltre che generica;
-che l'azione risarcitoria era non provata e infondata;
rilevato che alla prima udienza il giudice rinviava alla data del 19/02/2025, tenuto conto della data di visibilità della costituzione di parte opposta nel rispetto del contraddittorio;
considerato che
all'udienza del 19/02/2025 il giudice, posto che parte opponente aveva dichiarato di aver depositato una memoria, non visibile al momento dell'espletamento dell'udienza, su richiesta di parte opponente, concedeva termine per note e repliche e rinviava per discussione all'udienza del 12/03/2025, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva;
la riserva è sciolta dal presente provvedimento osserva ritenuto che all'esito della delibazione sommaria, propria della presente fase, non sussistono i gravi motivi legittimanti la chiesta sospensiva, in virtù delle considerazioni che seguono;
rilevato che va premesso in fatto che l'esposizione azionata in via monitoria è scaturita dal contratto di mutuo ipotecario stipulato da con Banca dell'Umbria 1462 Persona_1
S.p.a. in data 24/12/2004, con fideiussori Parte_1 Parte_1 Parte_1
e avente ad oggetto l'erogazione dell'importo di euro 150.000,00, CP_11 mediante accredito su conto di appoggio, destinato a ricostituzione di liquidità, con obbligo di restituzione mediante la corresponsione di n. 240 rate mensili posticipate, composte da una quota capitale calcolata secondo il metodo francese, e una quota di interessi corrispettivi, calcolata al tasso variabile annuo nominale posticipato, determinato dal valore percentuale dell'Euribor/365 a un mese, rilevato e reso noto a cura dell'ATIC e pubblicato il giorno successivo dal quotidiano il Sole 24 Ore, parametro arrotondato allo 0,05 superiore ed aumentato di due punti, con ISC pari al 4,4788%, interessi di mora previsti nella misura di due punti percentuali in più del tasso degli interessi corrispettivi;
considerato che
la fideiussione specifica rilasciata, tra l'altro, dall'odierno opponente prevede la dispensa della banca dall'onere di agire entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., la rinuncia del fideiussore alle eccezioni, l'obbligo di pagamento della banca, immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore;
considerato che
quanto al motivo di opposizione relativo alla mancata erogazione della somma alla signora e alla mancata prova dell'effettiva erogazione del Persona_1 prestito, occorre evidenziare che il contratto di mutuo espressamente prevede l'autorizzazione da parte della signora alla banca ad effettuare l'erogazione Persona_1 dell'importo del finanziamento mediante accredito sul conto di appoggio n. 1577 intestato a
Pagina 3 presso la Filiale di Terni della Banca (v. doc. 14 nel giudizio di Parte_1 opposizione) e, al contempo, parte opposta nel giudizio di opposizione ha comprovato l'accredito in data 5/01/2005 sul conto n. 1577 intestato a Parte_1 dell'importo pari a euro 146.870,00 con causale erogazione mutuo n. 542781 ossia con numerazione corrispondente a quella indicata nel piano di ammortamento del finanziamento allegato al contratto (v. pag. 23 del doc. 7, contratto di mutuo allegato al fascicolo monitorio), risultando generiche e formali le contestazioni degli importi come operate da parte opponente nelle note;
considerato, quindi, che la documentazione comprova l'erogazione della somma sulla base delle pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti, a nulla rilevando che la somma non sia stata erogata direttamente in favore della mutuataria stante l'espressa Persona_1 autorizzazione contenuta nel contratto ad opera della stessa di accreditare la somma su conto corrente specificamente indicato;
che il provvedimento di improcedibilità del GE nell'ambito della procedura esecutiva n.
45/2018, adottato in data 17/07/2018, in relazione a pignoramento estraneo al presente giudizio, è irrilevante nella misura in cui in quella sede il giudice ha valutato esclusivamente l'efficacia esecutiva del mutuo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., ossia una circostanza estranea al presente procedimento in cui il mutuo non è stato direttamente azionato quale titolo esecutivo ma, piuttosto, è stato posto a fondamento di un ricorso monitorio al fine di ottenere un titolo giudiziale, a nulla rilevando le considerazioni svolte dal GE in merito all'efficacia probatoria della quietanza in punto di corresponsione delle somme, tenuto conto del fatto che nel presente giudizio l'erogazione è comprovata sulla base della documentazione a corredo dell'intervenuto accredito sul conto indicato nel contratto di mutuo, di talché, contrariamente agli assunti di parte opponente, nessun rilievo ostativo può essere correlato al passaggio in giudicato del provvedimento;
considerato, quanto al motivo di opposizione relativo alla asserita irregolarità della notifica, che nel caso di specie l'opponente ha spiegato opposizione, formulando ampie difese del merito, ragion per cui nessuna conseguenza può derivare dall'asserita irregolarità anche ove fondata in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma III, c.p.c. (al riguardo, appare, comunque, opportuno evidenziare che nel caso in esame la notifica è stata effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, il quale in ragione delle temporanea assenza del destinatario, ha lasciato avviso dell'avvenuto deposito, inviando raccomandata, la quale è stata ricevuta dalla sorella dichiaratasi convivente: v. doc. 20 nel fascicolo di opposizione); rilevato, quanto alla doglianza relativa all'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, che, ai fini della delibazione sommaria propria della presente fase, occorre richiamare in diritto l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi
Pagina 4 dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della
“presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata); rilevato, poi, quanto alla eccezione di mancata prova della titolarità del credito in capo alla opposta, che quest'ultima ha prodotto nel ricorso monitorio e nel giudizio di opposizione:
-contratto di mutuo stipulato con Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. (v. doc. 7 allegato al fascicolo monitorio);
-estratto del conto n. 1577, intestato a sul quale è stato erogato Parte_1
l'importo mutuato (v. doc. 14 nel fascicolo di opposizione;
occorre precisare che la richiesta di esibizione dell'originale non viene esaminata nella presente sede a cognizione sommaria, non essendo peraltro stati evidenziati elementi idonei a supportare la valutazione di inattendibilità del documento prodotto nella parte in cui assume rilievo ai fini della decisione dell'istanza ex art. 649 c.p.c., dovendosi precisare che l'importo addebitato appare del tutto congruente rispetto alla somma mutuata, tenuto conto dei presumibili costi da detrarre, nonché che vi è espresso riferimento al n. di mutuo 542781 ossia alla numerazione corrispondente a quella indicata nel piano di ammortamento del finanziamento allegato al contratto (v. pag. 23 del doc. 7);
-atto di esecuzione di conferimento, rep. n. 316695, racc. n. 36478, del 21/06/2005, con il quale conferisce a il ramo d'azienda di Controparte_12 Controparte_13 relativo ai rapporti qualificati retail che sarebbero pervenuti alla Controparte_12 stessa per effetto dell'incorporazione di Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. (v. doc. 3 nel fascicolo monitorio);
-atto di fusione del 22/06/2005, n. 19.125 d'Ordine, n. 76.318 del Repertorio Notarile, tra l'altro di (v. doc. 2 allegato al Controparte_14 fascicolo monitorio);
-atto di fusione del 20/10/2008, rep. n. 47912, racc. n. 13013, tra l'altro di Controparte_13 in (v. doc. 4 nel fascicolo monitorio);
[...] Controparte_10
-avviso in GU, parte II, n. 121 del 15/10/2019, relativo alla cessione da alla Controparte_10 società dei crediti derivanti, tra l'altro, da contratti di mutuo, concessi a CP_1 CP_1 persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati a sofferenza, avvertendo che la lista è pubblicata sul sito internet https://wwwunicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html, nonché che i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del cessionario su tale sito e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito (v. doc. 5 nel fascicolo monitorio);
-estratto conto autenticato dal Notaio del 31/07/2024, attestante che il rapporto n. ex 542781 risulta quale partita a debito intestata a ed è riportato alla pagina 169 del Persona_1 libro Giornale delle sofferenze della società (v. doc. 8 allegato al fascicolo Controparte_1 monitorio);
-diffida stragiudiziale inviata da quale mandataria di CP_3 Controparte_10 all'odierno opponente e ricevuta in data 29/04/2016, contenente l'intimazione di pagamento delle somme dovute (v. doc. 10 allegato al fascicolo monitorio);
-diffida stragiudiziale di pagamento ricevuta in data 20/12/2007 dagli eredi di
[...]
da e dall'odierno opponente (v. doc. 15 nel fascicolo di Per_1 Parte_1 opposizione);
Pagina 5 -dichiarazione della cedente in merito all'inclusione del credito nella cessione operata da (v. doc. 11 e doc. 11 bis allegati nel fascicolo dell'opposizione); Controparte_10 ritenuto che, ai fini della delibazione sommaria propria della presente fase, nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall'avviso in GU (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e sono stati forniti elementi presuntivi che ben possono essere valorizzati ai fini della prova della titolarità del credito (Cass., n. 10200/2021;. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; Tribunale di Napoli, 26/07/2022; Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024), quali la sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU, il possesso del titolo in capo alla cessionaria, le diffide stragiudiziali, la produzione dell'estratto conto predisposto dalla cedente, l'attestazione notarile in merito all'inclusione del credito nelle scritture contabili, e la dichiarazione della cedente, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso;
considerato quanto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che rileva esclusivamente nell'ambito della valutazione della responsabilità quale fideiussore e non anche quale successore a titolo particolare nella posizione della debitrice principale, che, è incontestata la qualità di consumatore;
considerato, in diritto, che la Suprema Corte ha chiarito che “nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse” (Cass., n. 2301/2004; Cass., n. 4546/1978); rilevato in fatto che la scadenza dell'ultima rata nel caso di specie va individuata al 31/12/2024 (v. piano di ammortamento nel fascicolo monitorio, sub 7; e, in generale, durata ventennale del mutuo stipulato nell'anno 2004); ritenuto, pertanto, che tale motivo di opposizione non appare suscettibile di essere valorizzato ai fini dell'accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c., tenuto conto della notifica del decreto ingiuntivo (ossia dell'esercizio dell'iniziativa giurisdizionale) nel mese di ottobre del 2024;
considerato che
analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla prescrizione decennale (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994); rilevato che con riferimento alle complessive doglianze sollevate in merito all'ammortamento alla francese, escluso il fenomeno anatocistico (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano,
Pagina 6 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024), non sussistono nella presente fase caratterizzata da delibazione sommaria elementi idonei a corroborare la tesi dell'indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione del regime di interesse composto, atteso che il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024), non assumendo a tal fine rilievo la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte;
in diritto, v. anche Cass., n. 27823/2023 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 15340/2024, nella parte in cui ha escluso il negativo condizionamento ad opera di tale regime del requisito di determinatezza dell'oggetto del contratto laddove, come nel caso in esame, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG;
detti principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso, ad avviso di chi scrive e in assenza allo stato di una espressa presa di posizione di segno contrario della Suprema Corte in tema di mutuo a tasso variabile, anche tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, possono trovare applicazione anche nel caso di specie: conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024); rilevato che la contestazione in ordine all'usura appare manifestamente generica e, per tale ragione, non suscettibile di essere apprezzata ai fini della valutazione dell'istanza ex art. 649 c.p.c. (Cass., n. 350/2013, in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020), così come le ulteriori contestazioni svolte solamente nelle memorie, mentre la perizia di parte notoriamente costituisce mera allegazione difensiva (Cass., n. 1614/2022); considerato, in particolare, quanto alla doglianza relativa alla cd. clausola floor, va preliminarmente evidenziato in fatto che il contratto di mutuo in esame all'art. 3 prevede “le parti convengono espressamente che il tasso come sopra determinato non potrà comunque essere inferiore al 2,50%”; ritenuto che tale pattuizione non appare apprezzabile ai fini della chiesta sospensiva, tenuto conto del prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, alla stregua del quale tale istituto risponde alla necessità della banca di realizzare un minimo lucro sulla concessione del credito (Tribunale Trento, 27/03/2017; Tribunale Milano, 10/12/2021; Corte di Appello Venezia, 15/11/2022; Tribunale Vicenza, 18/05/2022; Tribunale Brescia, 20/12/2022) , e di quanto affermato dalla Suprema Corte sul punto (v. Cass., n. 38178/2022, in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 5657/2023; da ultimo, Cass., n. 1942/2025, in motivazione); osservato che, parimenti, non apprezzabili sono le ulteriori deduzioni di cui alle memorie poiché, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla mancata prospettazione nell'atto introduttivo del giudizio, con riferimento alla asserita finalità di estinzione di precedente posizione debitoria non può che rinviarsi al recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 5841/2025, in motivazione: “La destinazione, ancorché immediata, delle
Pagina 7 somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità”), mentre con riferimento alla asserita mancata produzione dell'estratto integrale del conto corrente, occorre rilevare che, a fronte dell'atteggiarsi dell'onere della prova nel finanziamento, parte opposta ha depositato il contratto, contenente la fideiussione, ed ha allegato l'inadempimento (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010; Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione); ritenuto, pertanto, che l'istanza ex art. 649 c.p.c. non può trovare accoglimento, con avvertimento a parte opposta che nell'ipotesi in cui alla prima udienza non risulterà esperita la mediazione si assegnerà termine per procedere, venendo in rilievo un contratto bancario
P.Q.M.
-visto l'art. 649 c.p.c., respinge l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto. Si comunichi. 5/04/2025 Il giudice
Marzia Di Bari
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TRIBUNALE DI TERNI R.G. 1982-1/2024 Il giudice istruttore, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/03/2025; premesso che il decreto ingiuntivo n. 588/2024 (RG n. 1548/2024) è stato adottato, su istanza della e per essa (già in data Controparte_1 CP_2 CP_3
3/10/2024, provvisoriamente esecutivo, in misura pari ad euro 182.058,56 nei confronti di in proprio e nella qualità di erede di Parte_1
n relazione all'esposizione debitoria maturata per il mutuo stipulato in Persona_1 data 24/12/2004, a rogito Notaio , rep. n. 9849, racc. n. 3886, tra Banca Persona_2 dell'Umbria 1462 S.p.a e munito di formula esecutiva in data 15/06/2014 e Persona_1 garantito da fideiussione rilasciata da Parte_1 considerato che ha proposto opposizione avverso tale Parte_1 decreto, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., la revoca, l'annullamento ovvero la declaratoria di nullità del provvedimento e, per l'effetto, accertarsi l'insussistenza di esposizioni debitorie in capo all'opponente e respingere le domande avanzate in via monitoria;
rilevato che, a fondamento delle richieste formulate, parte opponente ha dedotto i seguenti motivi:
-che il mutuo non era stato erogato alla mutuataria la quale, infatti, non Persona_1 aveva restituito alcuna rata;
-che era deceduta in data 3/07/2006; Persona_1
-che la presunta creditrice aveva inviato all'opponente, esclusivamente nella qualità di fideiussore, una richiesta di pagamento in data 29/04/2016 ossia 10 anni dopo il verificarsi dell'inadempimento;
-che, all'esito di una lunga trattativa, in qualità di mandataria di CP_4 CP_5 nell'anno 2018 aveva pignorato il bene immobile acquisito dall'opponente per successione ereditaria con beneficio d'inventario;
-che avverso tale pignoramento l'opponente aveva spiegato opposizione e il GE aveva dichiarato l'esecuzione improcedibile in ragione dell'impossibilità di affermare “che la quietanza rilasciata in via anticipata, ma in realtà subordinata, abbia effettivamente valore liberatorio e comprovante la corresponsione della somma”, nonché provvedimento analogo aveva adottato il giudice nell'ambito dell'esecuzione mobiliare;
-che nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo era irregolare, posto che era stata richiesta presso l'interno 5 in luogo dell'interno 8 riconducibile alla residenza dell'opponente;
-che non era iscritta all'albo ex art. 106 TUB e, quindi, non era Controparte_1 legittimata all'attività di recupero;
-che la pubblicazione degli estratti di cessione in GU non era idonea a identificare i singoli crediti ceduti, costituendo mero indizio, mentre la prova della titolarità del credito in virtù
Pagina 1 della cessione richiedeva la produzione del contratto di cessione e la possibilità di ricavare da tale contratto lo specifico credito, prova non integrata nella fattispecie in esame;
-che non vi era prova della effettiva erogazione del prestito, ragion per cui il credito non era certo, né liquido o esigibile;
-che nella promessa di mutuo l'obbligo di restituzione nasce esclusivamente dopo la consegna del bene, di modo che l'opponente nulla doveva né nella qualità di erede, né in proprio, rilevando quanto a quest'ultimo profilo la prescrizione del credito in ragione della violazione del termine perentorio semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
-che, in particolare, l'opponente aveva agito nella qualità di consumatore, ragion per cui la deroga prevista dall'art. 1957 c.c. del contratto di mutuo doveva ritenersi nulla, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente liberazione del fideiussore;
-che, in ogni caso, il contratto preliminare di mutuo era nullo per indeterminatezza del tasso variabile con metodo di calcolo alla francese, con regime finanziario composto e violazione del divieto di anatocismo, nonché applicazione “di interessi superiore ai tassi soglia ultralegali”;
-che la condotta della banca dava diritto al risarcimento del danno causato all'opponente con l'azione temeraria intrapresa, anche valutato “l'accanimento contro l'odierno opponente”; rilevato che con ordinanza del 19/12/2024, il giudice fissava udienza per provvedere sull'istanza ex art. 649 c.p.c. al 29/01/2025; ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte opposta chiedeva, previo rigetto della sospensiva, respingersi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, in subordine, condannarsi controparte al pagamento delle somme dovute all'esito del giudizio;
considerato che
a fondamento della posizione processuale assunta detta opposta ha dedotto:
-che le doglianze in punto di notifica erano infondate, come confermato dalla costituzione in giudizio mediante l'introduzione dell'opposizione;
-che la doglianza relativa all'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB era infondata, poiché come chiarito dalla Suprema Corte detta disposizione non ha alcuna valenza civilistica e, comunque, l'attività di era in capo alla Controparte_6 CP_7
e la era rimasta il titolare della licenza ex art. 115 CP_2 Controparte_8
TULPS, che agiva in forza del mandato conferito dalla sotto la vigilanza e Controparte_1 la responsabilità del Controparte_9
-che l'eccezione di carenza di titolarità della situazione giuridica azionata dal lato attivo era infondata nella misura in cui la cessione era avvenuta nel rispetto del disposto della normativa vigente, avuto particolare riguardo all'art. 58 TUB, risultando sufficiente ai fini della prova la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, come da giurisprudenza di merito che richiamava, e, in ogni caso, parte opposta aveva prodotto in sede monitoria tutta la documentazione necessaria, che integrava nel giudizio di opposizione mediante la dichiarazione della cedente Controparte_10
-che l'eccezione di mancata prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata era pretestuosa, avendo la banca erogato l'importo concordato in favore della debitrice principale secondo le modalità indicate nell'atto e autorizzate dalla Persona_1 mutuataria ossia mediante accredito sul conto di appoggio intestato a Parte_1
come comprovato dall'accredito operato in data 5/01/2005 della somma di euro
[...]
148.870,00, con conseguente rispetto del requisito della disponibilità giuridica della somma;
-che l'eccezione di prescrizione era infondata, posto che la banca aveva inoltrato in data 11/12/2007 a diffida ad adempiere regolarmente ricevuta Parte_1
Pagina 2 in data 20/12/2007 e, quindi, in data 29/04/2016 aveva inviato ulteriore diffida ad adempiere;
-che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era infondata nella misura in cui la clausola in deroga non poteva ritenersi abusiva, come confermato dal giudice del monitorio che l'aveva espressamente esaminata e, in ogni caso, il termine di 6 mesi era stato interrotto con la missiva dell'11/12/2007, deducendo che, comunque, poteva venire in rilievo al più una nullità parziale;
-che le doglianze relative all'eccezione di nullità per indeterminatezza del mutuo a tasso variabile con ammortamento alla francese erano infondate, posto che dal contratto di finanziamento e dal piano di ammortamento, prodotti a corredo del ricorso monitorio, era possibile desumere tutte le condizioni applicate al rapporto, mentre l'ammortamento alla francese non determinava alcun effetto anatocistico;
-che, parimenti, infondata era la doglianza relativa al superamento del tasso soglia antiusura, oltre che generica;
-che l'azione risarcitoria era non provata e infondata;
rilevato che alla prima udienza il giudice rinviava alla data del 19/02/2025, tenuto conto della data di visibilità della costituzione di parte opposta nel rispetto del contraddittorio;
considerato che
all'udienza del 19/02/2025 il giudice, posto che parte opponente aveva dichiarato di aver depositato una memoria, non visibile al momento dell'espletamento dell'udienza, su richiesta di parte opponente, concedeva termine per note e repliche e rinviava per discussione all'udienza del 12/03/2025, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva;
la riserva è sciolta dal presente provvedimento osserva ritenuto che all'esito della delibazione sommaria, propria della presente fase, non sussistono i gravi motivi legittimanti la chiesta sospensiva, in virtù delle considerazioni che seguono;
rilevato che va premesso in fatto che l'esposizione azionata in via monitoria è scaturita dal contratto di mutuo ipotecario stipulato da con Banca dell'Umbria 1462 Persona_1
S.p.a. in data 24/12/2004, con fideiussori Parte_1 Parte_1 Parte_1
e avente ad oggetto l'erogazione dell'importo di euro 150.000,00, CP_11 mediante accredito su conto di appoggio, destinato a ricostituzione di liquidità, con obbligo di restituzione mediante la corresponsione di n. 240 rate mensili posticipate, composte da una quota capitale calcolata secondo il metodo francese, e una quota di interessi corrispettivi, calcolata al tasso variabile annuo nominale posticipato, determinato dal valore percentuale dell'Euribor/365 a un mese, rilevato e reso noto a cura dell'ATIC e pubblicato il giorno successivo dal quotidiano il Sole 24 Ore, parametro arrotondato allo 0,05 superiore ed aumentato di due punti, con ISC pari al 4,4788%, interessi di mora previsti nella misura di due punti percentuali in più del tasso degli interessi corrispettivi;
considerato che
la fideiussione specifica rilasciata, tra l'altro, dall'odierno opponente prevede la dispensa della banca dall'onere di agire entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., la rinuncia del fideiussore alle eccezioni, l'obbligo di pagamento della banca, immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore;
considerato che
quanto al motivo di opposizione relativo alla mancata erogazione della somma alla signora e alla mancata prova dell'effettiva erogazione del Persona_1 prestito, occorre evidenziare che il contratto di mutuo espressamente prevede l'autorizzazione da parte della signora alla banca ad effettuare l'erogazione Persona_1 dell'importo del finanziamento mediante accredito sul conto di appoggio n. 1577 intestato a
Pagina 3 presso la Filiale di Terni della Banca (v. doc. 14 nel giudizio di Parte_1 opposizione) e, al contempo, parte opposta nel giudizio di opposizione ha comprovato l'accredito in data 5/01/2005 sul conto n. 1577 intestato a Parte_1 dell'importo pari a euro 146.870,00 con causale erogazione mutuo n. 542781 ossia con numerazione corrispondente a quella indicata nel piano di ammortamento del finanziamento allegato al contratto (v. pag. 23 del doc. 7, contratto di mutuo allegato al fascicolo monitorio), risultando generiche e formali le contestazioni degli importi come operate da parte opponente nelle note;
considerato, quindi, che la documentazione comprova l'erogazione della somma sulla base delle pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti, a nulla rilevando che la somma non sia stata erogata direttamente in favore della mutuataria stante l'espressa Persona_1 autorizzazione contenuta nel contratto ad opera della stessa di accreditare la somma su conto corrente specificamente indicato;
che il provvedimento di improcedibilità del GE nell'ambito della procedura esecutiva n.
45/2018, adottato in data 17/07/2018, in relazione a pignoramento estraneo al presente giudizio, è irrilevante nella misura in cui in quella sede il giudice ha valutato esclusivamente l'efficacia esecutiva del mutuo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., ossia una circostanza estranea al presente procedimento in cui il mutuo non è stato direttamente azionato quale titolo esecutivo ma, piuttosto, è stato posto a fondamento di un ricorso monitorio al fine di ottenere un titolo giudiziale, a nulla rilevando le considerazioni svolte dal GE in merito all'efficacia probatoria della quietanza in punto di corresponsione delle somme, tenuto conto del fatto che nel presente giudizio l'erogazione è comprovata sulla base della documentazione a corredo dell'intervenuto accredito sul conto indicato nel contratto di mutuo, di talché, contrariamente agli assunti di parte opponente, nessun rilievo ostativo può essere correlato al passaggio in giudicato del provvedimento;
considerato, quanto al motivo di opposizione relativo alla asserita irregolarità della notifica, che nel caso di specie l'opponente ha spiegato opposizione, formulando ampie difese del merito, ragion per cui nessuna conseguenza può derivare dall'asserita irregolarità anche ove fondata in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma III, c.p.c. (al riguardo, appare, comunque, opportuno evidenziare che nel caso in esame la notifica è stata effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, il quale in ragione delle temporanea assenza del destinatario, ha lasciato avviso dell'avvenuto deposito, inviando raccomandata, la quale è stata ricevuta dalla sorella dichiaratasi convivente: v. doc. 20 nel fascicolo di opposizione); rilevato, quanto alla doglianza relativa all'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, che, ai fini della delibazione sommaria propria della presente fase, occorre richiamare in diritto l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi
Pagina 4 dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della
“presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata); rilevato, poi, quanto alla eccezione di mancata prova della titolarità del credito in capo alla opposta, che quest'ultima ha prodotto nel ricorso monitorio e nel giudizio di opposizione:
-contratto di mutuo stipulato con Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. (v. doc. 7 allegato al fascicolo monitorio);
-estratto del conto n. 1577, intestato a sul quale è stato erogato Parte_1
l'importo mutuato (v. doc. 14 nel fascicolo di opposizione;
occorre precisare che la richiesta di esibizione dell'originale non viene esaminata nella presente sede a cognizione sommaria, non essendo peraltro stati evidenziati elementi idonei a supportare la valutazione di inattendibilità del documento prodotto nella parte in cui assume rilievo ai fini della decisione dell'istanza ex art. 649 c.p.c., dovendosi precisare che l'importo addebitato appare del tutto congruente rispetto alla somma mutuata, tenuto conto dei presumibili costi da detrarre, nonché che vi è espresso riferimento al n. di mutuo 542781 ossia alla numerazione corrispondente a quella indicata nel piano di ammortamento del finanziamento allegato al contratto (v. pag. 23 del doc. 7);
-atto di esecuzione di conferimento, rep. n. 316695, racc. n. 36478, del 21/06/2005, con il quale conferisce a il ramo d'azienda di Controparte_12 Controparte_13 relativo ai rapporti qualificati retail che sarebbero pervenuti alla Controparte_12 stessa per effetto dell'incorporazione di Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. (v. doc. 3 nel fascicolo monitorio);
-atto di fusione del 22/06/2005, n. 19.125 d'Ordine, n. 76.318 del Repertorio Notarile, tra l'altro di (v. doc. 2 allegato al Controparte_14 fascicolo monitorio);
-atto di fusione del 20/10/2008, rep. n. 47912, racc. n. 13013, tra l'altro di Controparte_13 in (v. doc. 4 nel fascicolo monitorio);
[...] Controparte_10
-avviso in GU, parte II, n. 121 del 15/10/2019, relativo alla cessione da alla Controparte_10 società dei crediti derivanti, tra l'altro, da contratti di mutuo, concessi a CP_1 CP_1 persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati a sofferenza, avvertendo che la lista è pubblicata sul sito internet https://wwwunicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html, nonché che i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del cessionario su tale sito e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito (v. doc. 5 nel fascicolo monitorio);
-estratto conto autenticato dal Notaio del 31/07/2024, attestante che il rapporto n. ex 542781 risulta quale partita a debito intestata a ed è riportato alla pagina 169 del Persona_1 libro Giornale delle sofferenze della società (v. doc. 8 allegato al fascicolo Controparte_1 monitorio);
-diffida stragiudiziale inviata da quale mandataria di CP_3 Controparte_10 all'odierno opponente e ricevuta in data 29/04/2016, contenente l'intimazione di pagamento delle somme dovute (v. doc. 10 allegato al fascicolo monitorio);
-diffida stragiudiziale di pagamento ricevuta in data 20/12/2007 dagli eredi di
[...]
da e dall'odierno opponente (v. doc. 15 nel fascicolo di Per_1 Parte_1 opposizione);
Pagina 5 -dichiarazione della cedente in merito all'inclusione del credito nella cessione operata da (v. doc. 11 e doc. 11 bis allegati nel fascicolo dell'opposizione); Controparte_10 ritenuto che, ai fini della delibazione sommaria propria della presente fase, nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall'avviso in GU (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e sono stati forniti elementi presuntivi che ben possono essere valorizzati ai fini della prova della titolarità del credito (Cass., n. 10200/2021;. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; Tribunale di Napoli, 26/07/2022; Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024), quali la sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU, il possesso del titolo in capo alla cessionaria, le diffide stragiudiziali, la produzione dell'estratto conto predisposto dalla cedente, l'attestazione notarile in merito all'inclusione del credito nelle scritture contabili, e la dichiarazione della cedente, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso;
considerato quanto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che rileva esclusivamente nell'ambito della valutazione della responsabilità quale fideiussore e non anche quale successore a titolo particolare nella posizione della debitrice principale, che, è incontestata la qualità di consumatore;
considerato, in diritto, che la Suprema Corte ha chiarito che “nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse” (Cass., n. 2301/2004; Cass., n. 4546/1978); rilevato in fatto che la scadenza dell'ultima rata nel caso di specie va individuata al 31/12/2024 (v. piano di ammortamento nel fascicolo monitorio, sub 7; e, in generale, durata ventennale del mutuo stipulato nell'anno 2004); ritenuto, pertanto, che tale motivo di opposizione non appare suscettibile di essere valorizzato ai fini dell'accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c., tenuto conto della notifica del decreto ingiuntivo (ossia dell'esercizio dell'iniziativa giurisdizionale) nel mese di ottobre del 2024;
considerato che
analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla prescrizione decennale (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994); rilevato che con riferimento alle complessive doglianze sollevate in merito all'ammortamento alla francese, escluso il fenomeno anatocistico (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano,
Pagina 6 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024), non sussistono nella presente fase caratterizzata da delibazione sommaria elementi idonei a corroborare la tesi dell'indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione del regime di interesse composto, atteso che il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024), non assumendo a tal fine rilievo la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte;
in diritto, v. anche Cass., n. 27823/2023 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 15340/2024, nella parte in cui ha escluso il negativo condizionamento ad opera di tale regime del requisito di determinatezza dell'oggetto del contratto laddove, come nel caso in esame, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG;
detti principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso, ad avviso di chi scrive e in assenza allo stato di una espressa presa di posizione di segno contrario della Suprema Corte in tema di mutuo a tasso variabile, anche tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, possono trovare applicazione anche nel caso di specie: conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024); rilevato che la contestazione in ordine all'usura appare manifestamente generica e, per tale ragione, non suscettibile di essere apprezzata ai fini della valutazione dell'istanza ex art. 649 c.p.c. (Cass., n. 350/2013, in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020), così come le ulteriori contestazioni svolte solamente nelle memorie, mentre la perizia di parte notoriamente costituisce mera allegazione difensiva (Cass., n. 1614/2022); considerato, in particolare, quanto alla doglianza relativa alla cd. clausola floor, va preliminarmente evidenziato in fatto che il contratto di mutuo in esame all'art. 3 prevede “le parti convengono espressamente che il tasso come sopra determinato non potrà comunque essere inferiore al 2,50%”; ritenuto che tale pattuizione non appare apprezzabile ai fini della chiesta sospensiva, tenuto conto del prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, alla stregua del quale tale istituto risponde alla necessità della banca di realizzare un minimo lucro sulla concessione del credito (Tribunale Trento, 27/03/2017; Tribunale Milano, 10/12/2021; Corte di Appello Venezia, 15/11/2022; Tribunale Vicenza, 18/05/2022; Tribunale Brescia, 20/12/2022) , e di quanto affermato dalla Suprema Corte sul punto (v. Cass., n. 38178/2022, in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 5657/2023; da ultimo, Cass., n. 1942/2025, in motivazione); osservato che, parimenti, non apprezzabili sono le ulteriori deduzioni di cui alle memorie poiché, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla mancata prospettazione nell'atto introduttivo del giudizio, con riferimento alla asserita finalità di estinzione di precedente posizione debitoria non può che rinviarsi al recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 5841/2025, in motivazione: “La destinazione, ancorché immediata, delle
Pagina 7 somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità”), mentre con riferimento alla asserita mancata produzione dell'estratto integrale del conto corrente, occorre rilevare che, a fronte dell'atteggiarsi dell'onere della prova nel finanziamento, parte opposta ha depositato il contratto, contenente la fideiussione, ed ha allegato l'inadempimento (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010; Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione); ritenuto, pertanto, che l'istanza ex art. 649 c.p.c. non può trovare accoglimento, con avvertimento a parte opposta che nell'ipotesi in cui alla prima udienza non risulterà esperita la mediazione si assegnerà termine per procedere, venendo in rilievo un contratto bancario
P.Q.M.
-visto l'art. 649 c.p.c., respinge l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto. Si comunichi. 5/04/2025 Il giudice
Marzia Di Bari
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