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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9103/2024 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. ZECCA Parte_1
GIUSEPPE FABIO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO PAOLA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo:
1) Accertare e dichiarare, per le motivazioni di fatto e di diritto descritte in premessa, il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute, di cui al comma 10 dell' art. 33 del CCN
Sanità 2016-2018 e successive modifiche o integrazioni, ovvero di un compenso sostitutivo e/o risarcitorio per le ferie non godute, nella misura come sopra quantificata, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà meglio accertata e quantificata nel corso del giudizio.
2) Per l'effetto e per i titoli e motivazioni di cui in premessa, condannare la
[...]
, corrente in via Miglietta n. 573100 - LECCE (LE) (Partita Controparte_2
IVA e Codice Fiscale: ) in persona del Direttore Generale pro-tempore e legale rapp.te, P.IVA_1 in persona del Direttore Generale pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma
1 di € 6.487,80=, come sopra quantificata, ovvero per quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, anche mediante nomina di CTU contabile, o ritenuta di giustizia, unitamente ad interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al soddisfo. […]
In punto di fatto ha rappresentato che: Contr
-Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della resistente, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, ed inquadramento nel ruolo della Dirigenza Medica, in qualità di Dirigente Medico della
U.O. di Anestesia e Camera del P.O. di Gallipoli, dal 01.03.2023 al 16.06.2024, come si evince dai cedolini paga di marzo e giugno 2024 (doc. 1 e doc. 2).
-All'atto della cessazione del rapporto si lavoro, il ricorrente aveva maturato n. 30 giorni di congedo ordinario e/o ferie non godute, di cui n. 2 gg. per festività soppresse, come risulta dall'ultimo estratto del cartellino marcatempo del mese di giugno 2024 relativo al rapporto di lavoro intercorso […]
Tenuto conto della giurisprudenza in materia, sia nazionale sia eurounitaria, ha quindi chiesto il pagamento delle relative competenze.
Cont
nel costituirsi, ha invocato il dl 95/2012 e ha fatto presente che sotto altro profilo vi è da evidenziare che dalla documentazione prodotta da controparte non risultavano domande di fruizione di ferie respinte dall'Amministrazione sanitaria per ragioni di servizio e che abbiano quindi impedito al dirigente medico di avvalersene durante il periodo in cui ha prestato attività lavorativa, né si potrà ipotizzare una mancata conoscenza della propria situazione ferie laddove controparte, ricevendo mensilmente dal datore di lavoro il foglio rilevazione presenze, poteva ben verificare, alla voce ASSENZE,
i giorni di CONGEDO ORDINARIO fruiti ed il residuo, così potendo costantemente monitorare nel corso dell'attività lavorativa la propria situazione riguardo alla fruizione delle ferie e farsi parte diligente nell'utilizzo delle stesse.
***
1. 1. In merito alla interpretazione della disciplina ex art. 5 c. 8 d.l. 95/2012 è stato promosso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. L'incidente di pregiudizialità è stato deciso con sentenza del 18.1.2024 in C-218/22. I principi espressi dalla sentenza del 18.1.24 sono stati confermati espressamente dalla Corte di Giustizia con ordinanza del 24.7.24 in C-689/22.
2. La Corte di Giustizia ha affermato quanto segue: …44 Per quanto riguarda gli obiettivi
2 perseguiti dal legislatore nazionale, sui quali il giudice di rinvio si interroga in particolare, dalla formulazione della prima questione discende che essi, quali risultano dalla rubrica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 e come interpretati dalla Corte costituzionale, sono, da un lato, il contenimento della spesa pubblica e, dall'altro, le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, ivi compresa la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione all'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro.
45 In primo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo inteso al contenimento della spesa pubblica, è sufficiente ricordare che dal considerando 4 della direttiva 2003/88 risulta che la protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico (sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C‑55/18, EU:C:2019:402, punto 66 e giurisprudenza citata).
46 In secondo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, occorre rilevare che esso concerne, in particolare, la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione dell'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro, di modo che esso può essere inteso come finalizzato a incentivare i lavoratori a fruire delle loro ferie e come rispondente alla finalità della direttiva 2003/88, come risulta dal punto 38 della presente sentenza.
47 Inoltre, occorre ricordare che gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 54).
48 Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16,
EU:C:2018:874, punto 56).
49 A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7
3 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46).
50 Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo
2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16,
EU:C:2018:874, punti 46 e 55).
[…] 52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà….
3. In sostanza la Corte di Giustizia ha affermato che è il datore di lavoro che deve provare di avere invitato il lavoratore a fruire delle ferie e, inoltre, appare irrilevante la causale della cessazione del rapporto di lavoro.
4. Nel caso di specie, non sono contestati i giorni di ferie e festività soppresse residue né
l'importo dovuto. La difesa di parte resistente contesta la regola sull'onere della prova, in sostanza, allocando lo stesso sul lavoratore. Tale impostazione si pone in senso contrario a quanto statuito dalla citata giurisprudenza europea.
4 5. Inoltre, va precisato che i c.d. riporti non sono vietati o limitati dall'ordinamento interno, che consente di cumulare le ferie anche degli anni pregressi;
come anche affermato dalla sentenza CGUE 18.1.24 in C-218/22, è compito del datore di lavoro invitare il lavoratore a fruire delle ferie e a rappresentare l'eventualità di loro perdita in alternativa.
In assenza di queste condotte datoriali, vige il cumulo negli anni successivi delle ferie non fruite e, come detto, il legislatore italiano non ha limitato il regime dei riporti (in linea generale sull'argomento, Conclusioni Avvocato Generale CGUE in cause riunite da
C‑271/22 a C‑275/22).
6. Quanto sopra detto vale anche per le festività soppresse. In tal senso, le giornate di festività soppresse ex l. 937/77 sono equiparate alle ferie per il profilo della retribuibilità in caso di mancata fruizione (con l'espressa eccezione, non rilevante nel caso di specie dato che si parla di 3 gg maturati nel 2016, anno delle dimissioni, che non è possibile il riporto delle festività soppresse all'anno successivo). In tal senso militano anche Cass., ord. int., 451/19 e CdS 802/1986. La stessa legge del 1977 ne prevede espressamente la monetizzabilità e gli orientamenti applicativi dell'Aran sono pacificamente orientati in questo senso. In ultimo, sul punto, Cass. 8926/24 afferma: A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione […] di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime.
7. 7. A seguito della decisione della Corte di Giustizia, hanno avuto modo di pronunciarsi sul punto anche la Corte di Cassazione e la giurisprudenza amministrativa.
La prima (Cass. 3339/2024) ha affermato che: Ciò premesso, la sentenza impugnata è conforme all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 21609/2022 e Cass. n. 21780/2022, nonché Cass.
n. 14268/2022), agli esiti della operata rilettura dello statuto delle ferie in armonia con l'interpretazione del diritto dell'Unione - nello specifico dell'art. 7 della Direttiva
2003/1988/CE e dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - offerta dalla UR EU (il rinvio è alle tre sentenze della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018: in cause riunite C569/2016 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C684/2016).
5 In particolare, secondo l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del d.l.
n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 135 del 2012) conforme al diritto dell'Unione
“a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass.
n. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n.
23153/2022; Cass. n. 21780/2022).
La Corte di Giustizia in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022 ha inoltre affermato che l'art. 7 della direttiva 203/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni recedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non avere goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà…
In sostanza, indipendentemente dall'annualità di riferimento e dalla causa di cessazione dal servizio, la stessa l. 95/2012 va interpretata nel senso già fatto proprio dalla giurisprudenza nazionale, sopra citata. Lo stesso vale per le giornate di festività soppresse dato il richiamo del ccnl alla l. 933/77 e alla luce della giurisprudenza sopra riportata.
8. Appare irrilevante la questione delle dimissioni e del relativo preavviso in quanto, come emerge dalle stesse conclusioni dell'Avvocato Generale in C.218/22 e in CGUE job medium, è irrilevante che la cessazione del rapporto sia avvenuta per dimissioni volontarie ed è parimenti vietato negare la monetizzazione per le ferie maturate nell'anno in corso.
6 Inoltre, in presenza di riporti sarebbe stato onere della provvedere a determinare CP_2 la fruizione per gli anni precedenti.
La stessa difesa dell'Amministrazione è confessoria dell'adozione di schemi interpretativi e di una collocazione dell'onere della prova opposta a quella della giurisprudenza eurounitaria.
9. Irrilevante è che il ricorrente abbia partecipato ad un concorso per altra amministrazione o che non si possano prendere ferie durante il preavviso.
10. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui in ricorso non essendo contestati né i giorni residui (cfr. anche all. 3) né l'importo dovuto.
11. Le spese seguono la soccombenza. Le stesse si liquidano su 3 fasi in assenza di istruttoria.
Gli accessori sul credito sono computati tenuto conto che si tratta di pubblico impiego.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9103/2024, così provvede: Cont accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto condanna al pagamento di
€ € 6.487,80 oltre accessori di legge come in motivazione;
Cont condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2109,00 oltre spese forfettarie
(15%), iva e cpa
Lecce, 27/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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