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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/09/2025, n. 4909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4909 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 6621/2021 del Ruolo generale affari contenziosi, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 14.5.2025 e vertente tra
- ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuliano Fina;
Appellante
E
- , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5627/2021 del Tribunale civile di Roma – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee.
Conclusioni: come in atti.
Motivi della decisione
L'attrice in epigrafe, già medico specializzando in area medica con immatricolazione successiva al d.lgs. 257/1991, ha proposto appello avverso la sentenza che, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti e CP_2 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, ha rigettato nel merito la domanda dalla medesima proposta, fondata sulla tardiva trasposizione nell'ordinamento interno r.g. n. 1 delle note direttive europee in materia (75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e
93/16/CEE).
Si è costituita in giudizio la appellata, instando per la Controparte_1 inammissibilità dell'appello e comunque per la sua infondatezza, nonché per la intervenuta prescrizione della domanda di indicizzazione annuale e rideterminazione triennale della borsa di studio percepita e prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni.
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Rispetto alla domanda risarcitoria per violazione dell'obbligazione ex lege che impone allo Stato il corretto e tempestivo recepimento della normativa di fonte comunitaria non self- executing, deve escludersi che il nuovo trattamento economico e previdenziale previsto per gli specializzandi medici a decorrere dall'anno accademico
2006-2007, alla stregua degli artt. 39 e 41 e 46 D.Lgs. n. 368/1999 - come sostituiti dall'art. 1, comma 300, L. n. 266/2005 - rilevi come tardivo ed erroneo adempimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive indicate.
Va rilevato, infatti, che la direttiva n. 93/16/CEE, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata.
Lo scopo della direttiva n. 75/363 e dei successivi interventi comunitari è stato quello di introdurre in ambito comunitario disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di medico, prevedendo, altresì, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
Per quanto attiene, in particolare, all'attività di specializzazione, è da evidenziare che la richiamata normativa – al fine di porre tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una base di parità all'interno della Comunità – ha introdotto disposizioni di coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, fissando alcuni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata.
Anche la successiva direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione deve essere corrisposta un'adeguata remunerazione, nulla ha imposto agli
Stati membri con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi: 1) la stipula, all'atto dell'iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di r.g. n. 2 anno in anno per l'intera durata del corso;
2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione prevista dal D. Lgs n. 257/91; 3) i versamenti contributivi;
4) la copertura assicurativa;
5) un incremento annuale della borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione, o un adeguamento periodico della stessa.
Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina. Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.
Tali principi sono stati affermati in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato, con la sentenza 4449/2018, che in tema di trattamento economico: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica” (in senso conforme Cass. 13445/2018
e 14168/2019).
In tema di trattamento previdenziale la Corte di Cassazione con l'ordinanza
11761/2022 ha precisato: “Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del
1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo -, né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime
r.g. n. 3 previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto”.
In merito alla domanda relativa all'adeguamento triennale della borsa di studio, la
Corte di Cassazione con sentenza 4449/2018 ha precisato: “L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art.
6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del
1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6” (in senso conforme Cass.13572/2019, Cass. n. 12702/2023; 23810/2021; 26923, 18106, 13283,
8997/2020).
Alla luce dei consolidati arresti della Suprema Corte, in tema di mancata indicizzazione della borsa di studio, si osserva che con l'ordinanza 9104/2021 la Corte di Cassazione ha precisato: “In tema di trattamento economico dei medici specializzandi
e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal
1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato”.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza
2513/2024 e con la sentenza a Sez. Un. 20006/2024.
Per quanto sopra, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente assorbimento della questione relativa alla prescrizione del diritto, riproposta dalla
Amministrazione appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello;
r.g. n.
4 - condanna l'appellante alla rifusione delle spese in favore Parte_1 della che liquida in € 3.500,00 per compensi oltre Controparte_1 spese generali ed accessori;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, 5/9/2025
Il Cons. est. Il Presidente
dr. Paolo Bonofiglio dr. Nicola Saracino
r.g. n. 5