Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 25/11/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONAL
composta dai magistrati:
IN IO Presidente Paola Briguori Consigliere IN Mignemi Consigliere Antonio Palazzo Consigliere Primo referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60750 del registro di Segreteria, promosso da:
MA ER, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Largo Sacerdote Francesco di Molfetta n. 22 c.f. [...]rapp.to e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dagli avv.ti Leonardo LRD50T14G761O) patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature superiori elettivamente domiciliato presso il loro studio in Poggio Imperiale alla via Luigi Cadorna n. 22; con il quale chiede di ricevere ogni comunicazione alla seguente PEC: daloiso.leonardo@avvocatilucera.legalmail.it;
-appellantecontro INPS - ISTITUTO NAZIONAL DELLA PREVIDENZA SOCIAL, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore e ivi domiciliato, nonché elettivamente domiciliato presso 108;
-appellatoavverso la sentenza n. 60/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la UG, depositata in data 13.2.2023;
19 novembre 2025, svolta segretario di udienza dott.ssa IN Di Maro, data per letta la relazione, Ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza n. 60/2023 la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la UG ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso proposto dal MA al fine di vedersi riconoscere il maturata e pari ad anni 45, mesi 7 e giorni 25 e volto a dallo stesso Istituto.
Questi i fatti.
ER MA è stato dipendente delle Ferrovie dello Stato. Nel novembre diretta (categoria FS n. 0195752) con decorrenza dicembre 1998 determinando mesi e 13 giorni. MA impugnava il licenziamento e il Tribunale di disponendo la reintegra del lavoratore.
sostitutiva della reintegra. La sentenza del Tribunale di Foggia veniva impugnata, con successo, dal datore di lavoro, ma poi veniva riformata in Cassazione e la Corte di appello di licenziamento disponendo la reintegra del lavoratore.
0195752 nella titolarità di controparte dal dicembre 1998; liquidava in modalità provvisoria la pensione FS n. 1137176, con decorrenza 1° aprile 2004, sulla base di 45 anni, 7 mesi e datore di lavoro aveva regolarizzato la posizione contributiva del dipendente e 2004 al 1° luglio 2010 rivelato inferiore a quello dovuto in restituzione da controparte per quanto scaturiva un credito a favore del MA, per differenze maturate fra luglio predetta somma con quanto dovuto dal MA.
Nel 2017 mensilmente operata dall'INPS a partire dall'aprile 2014 e per la dichiarazione d'insussistenza dell'indebito pensionistico vantato dall'I.N.P.S. - Gestione Fondo Speciale Ferrovie dello Stato -
restituzione di tutte le somme illegittimamente trattenute e distratte pro-quota da quanto mensilmente dovuto a titolo di assegno pensionistico, e/o a titolo di arretrati, all'esito dell'operazione di ricostituzione della sua pensione, che chiedeva di dichiarare dovuta sin dall'1.12.1998, ma con accessori di legge dal dì della ritenuta a quello dell'effettivo rimborso. Sosteneva infatti che potesse essere reputata indebita in quanto egli, nonostante la reintegrazione giudiziale, in realtà non aveva mai ripreso servizio.
La Sezione regionale, con sentenza n. 274/2020 (passata in giudicato), ha parzialmente accolto il ricorso osservando che il diritto alla pensione in capo della reintegra, opzione esercitata il 23 maggio 2000. La pensione, pertanto, doveva essere liquidata con decorrenza 23 maggio 2000 e La Sezione regionale ha quindi condannato PS «a liquidare una nuova limitatamente alla differenza tra quanto pagato al ricorrente in forza della della nuova pensione dal 23.5.2000 al 30.6.2010 e scomputare da tale indebito 01137176».
, liquidava il nuovo trattamento FS n. 1170673 riconoscendo dicembre 1998, pari a 39 anni, 9 mesi e 13 giorni. La pensione FS n. 1137176 è stata revocata e il credito risultante a favore del MA è stato parzialmente al pensionato.
Il MA ha tuttavia contestato, con ricorso amministrativo, la correttezza 20 giorni maturata al 23 maggio 2000, data di decorrenza del trattamento. Dal corretto anche i conteggi relativi alle partite di dare ed avere sorte a seguito 41.188,60) ha scomputato, secondo quanto disposto dalla sentenza n.
274/2020, la quota di indebito già recuperata a seguito delle trattenute sulla ma portata in compensazione proceduto alla regolazione delle partite di dare ed avere per il periodo pensione FS n. 1137176 da luglio 2 somme dovute, da luglio 2010 ad agosto 2020, sulla pensione FS n. 1170673.
contrapposte partite di dare ed avere è residuato un credito in favore del indi corrisposta direttamente al pensionato.
Con ricorso alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la UG chiedeva quindi di:
- accertare e dichiarare il suo diritto a ricevere dall'Istituto convenuto l'assegno pensionistico dal 23.5.2000, parametrato e calcolato sull'anzianità contributiva dallo stesso complessivamente maturata di anni 45, 5 mesi, mesi 7 e giorni 25;
- per l'effetto, condannare l'I.N.P.S. al pagamento in suo favore delle differenze maturate in relazione ai ratei di pensione finora corrisposti e di quelli che nelle more di definizione del giudizio saranno allo stesso corrisposti in misura inferiore a quella spettante, con accessori di legge;
- accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito pensionistico vantato dall'I.N.P.S. - Gestione Fondo Speciale Ferrovie dello Stato nei suoi confronti dal maggio 2000 in poi;
-
77.787,91 e di ogni altra somma allo stesso illegittimamente trattenuta o distratta pro-quota da quanto mensilmente dovuto a titolo di assegno pensionistico, e/o a titolo di arretrati, all'esito della operazione di ricostituzione della sua pensione, come quantificata all'esito di idonea CTU.
La Sezione regionale, con la sentenza qui impugnata, ha respinto il ricorso. In particolare, la sentenza n. 60/2023 ha ritenuto, in applicazione del principio la domanda tesa ad accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere dall'Istituto convenuto l'assegno pensionistico dal 23.5.2000, parametrato e calcolato sull'anzianità contributiva complessivamente asseritamente maturata di oltre anni 45, è infondata correttamente al MA è stata calcolata la pensione sulla base di 41 anni di contributi alla data di decorrenza del trattamento pensionistico (e dunque anche dalla cessazione del rapporto), riconosciuta, con la sentenza n. 274/2020, a decorrere dal 23.05.2000 in quanto:
- la documentazione citata dalla stessa parte ricorrente a sostegno della domanda (comunicazione di liquidazione del 25.5.2010; il provvedimento di liquidazione della Pensione FS 01137176 del 22.9.2010; il provvedimento di riliquidazione della Pensione n. 01137176 del 21.10.2014; ancora, la comunicazione di riliquidazione d'ufficio della Pensione n. 01137176 del 6.11.2015 o il prospetto riepilogativo della Pensione n. 01137176 fa riferimento alla pensione n. 01137176, decorrente perciò dal 1° aprile 2004, alla cui data il MA avrebbe effettivamente raggiunto 45 anni di contributi.
- la sentenza n. 274/2020 ha accertato il diritto ad ottenere il trattamento pensionistico a partire dal 23.5.2000, e perciò 4 anni prima la data di decorrenza del trattamento de quo poi effettivamente accertata dalla Corte.
Pertanto, il nuovo trattamento pensionistico (provvedimento di riliquidazione Pensione n. 01170673 Cat. FS del 17.3.2021) tiene correttamente conto dell'anzianità contributiva complessiva maturata dal MA alla predetta data, che è pari a 41 anni in luogo di 45 in precedenza riconosciuti sul presupposto della decorrenza della pensione a partire da 4 anni dopo: dal confronto dei due trattamenti pensionistici emerge difatti, che, nel primo caso sono stati computati 6 anni, 10 mesi e 15 giorni dal 1 gennaio 1998 alla cessazione, nel secondo caso, a decorre dalla medesima data fino alla cessazione (intervenuta ex sentenza 274 cit. 4 anni prima) 2 anni, 4 mesi e 22 giorni.
Quanto alla domanda a mezzo della quale il ricorrente aveva chiesto violazione del divieto di ne bis in idem, poiché vertente su questione già decisa con la sentenza n. 274/2020 passata in giudicato: ogni eventuale contestazione di ottemperanza e non già in sede di cognizione.
2. Con appello depositato in data 3.5.2023, il MA proponeva i seguenti motivi di impugnazione della sentenza di primo grado:
1)-
DELLA LEGGE 11.5.1990, N. 108 OMESSA MOTIVAZIONE SU UN
PUNTO DECISIVO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA
CONTROVERSIA.
A seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento avvenuta in forza della sentenza della Corte di appello di Lecce del 2004, il datore di lavoro ha provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva del marzo 2004». Pertanto, commisurata la pensione non era quella maturata alla data di decorrenza della contribuzione versata dal datore di lavoro per il periodo successivo e sino al marzo 2004.
sentenza n. 274/2020 ha fissato soltanto la innovato dalla legge n.108/90, in caso di licenziamento illegittimo prevede chiaramente la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziament reintegrazione. La Società Ferrovie dello Stato ha regolarmente versato sulla posizione previdenziale del MA la contribuzione prevista anche per il periodo maggio 2000 marzo 2004 (tenendo conto del momento in cui lo stesso sarebbe andato normalmente in pensione per raggiunti limiti di età);
misura. Di tanto, avrebbe dovuto pur tener conto in motivazione il Giudice di Prime Cure, considerato che tale circostanza di fatto era stata dedotta e provata documentalmente dal ricorrente: vi è quindi una carenza motivazionale della pronuncia gravata. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di del ricorrente, odierno appellante, e sussiste, dunque, il suo diritto a vedersi non può che essere computata in 45 anni.
2-
AL OL
censura il capo di sentenza con il quale è stata dichiarata non ricorra in quanto i presupposti del ricorso e della nuova domanda formulata nel giudizio di primo grado trovavano causa e ragione nella diversa e, ondere al MA e quanto al periodo 1.12.1998 23.5.2000. Tenendo conto che per il periodo successivo (23.5.2000 30.6.2010), pur contemplato dalla sentenza n.
274/2020, potevano maturare soltanto somme a credito del pensionato, in anzianità e quindi sui 41 an determina ovviamente un incremento a favore dello stesso Istituto del presunto indebito, e la domanda formulata dal ricorrente nel giudizio di primo grado.
Dando puntuale ed esatta esecuzione alla sentenza n. 274/2020 e ferma semplice calcolo aritmetico, per stabilire la differenza a debito o a credito scaturente tra i due dati fondamentali costituiti dai ratei di pensione erogati nel periodo 1.12.1998 nel caso di specie, si deve ritenere che non vi sia stata alcuna violazione del due procedimenti introdotti in tempi diversi da que distinte domande dallo stesso ivi formulate e fondate su presupposti diversi; la gi
Peraltro, i prima sia stata definita con una decisione di merito. Detto principio, posto processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina, dunque, controversia già in corso o già decisa (ex plurimis: Cass. civ. Sez. I^,
21.7.2005, n. 15341). Ipotesi che non ricorre nel caso di specie, per la semplice ragione che, per quanto si è evidenziato innanzi, il ricorrente ha proposto due distinte domande dinanzi allo stesso Giudice. Sulla scorta anche del motivo di censura appena dedotto, dunque, si chiede che la sentenza gravata venga riformata.
In conclusione,
-
- I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore corrente in Roma alla Via Ciro il Grande n.21, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate in relazione ai ratei finora allo stesso corrisposti in misura inferiore a quella spettante, con accessori di legge;
-
Gestione Fondo Speciale Ferrovie dello Stato nei confronti del ricorrente dal maggio 2000 in poi;
-
pro-tempore corrente in Roma alla Via Ciro il Grande n.21, alla restituzione stesso finora illegittimamente trattenuta e distratta pro-quota da quanto mensilmente dovuto a titolo di assegno pensionistico, e/o a titolo di arretrati, CTU, con accessori di legge.
, al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.
In via istruttoria ribadiva la richiesta di espletamento di CTU contabile per la di primo grado.
3. si costituiva in giudizio contrastando i Con riguardo al primo motivo rilevante ai fini della misura della pensione è quella in concreto maturata alla data di decorrenza del trattamento, restando irrilevante quella eventualmente maturata per periodi posteriori, come affermato dalla sentenza, passata in giudicato, con la quale è stato accertato il diritto di ER MA alla pensione con decorrenza dal 23 maggio 2000. Poiché il diritto alla pensione può sorgere solo a fronte della cessazione del rapporto di lavoro, con la Sezione regionale della Corte dei conti ha implicitamente accertato la definitiva estinzione del rapporto di lavoro alla medesima data, in assenza della quale, difatti, il diritto al trattamento non sarebbe giammai maturato. Deve quindi
il rapporto di impiego con le FFSS, con ogni connessa obbligazione previdenziale, si sia protratto, senza soluzione di continuità, sino a tutto il marzo 2004 essendo tale prosecuzione definitivo, accertamento giudiziale del diritto a pensione. Pertanto la circostanza che, di fatto, siano state versate somme a titolo di contribuzione previdenziale anche per il periodo posteriore alla decorrenza della pensione non comporta che quegli stessi pagamenti possano avere un qualche effetto sulla pensione del MA in quanto il rapporto pensionistico è oramai conformato dal pregresso giudicato, che ha affermato il diritto a pensione a far data dal 23 maggio 2000, imponendo di ritenere definitivamente risolto ai fini pensionistici, il servizio a quella stessa data e di parametrare il trattamento alla sino ad allora maturata.
Ogni eventuale pagamento di contributi previdenziali che sia stato effettuato per periodi posteriori alla decorrenza del trattamento, nella convinzione della prosecuzione, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro, non potrà avere impatto sulla pensione, trattandosi di contribuzione indebitamente
(contributivo) corrente esclusivamente fra soggetto terzo.
In subordine, il giudizio deve comunque essere rinviato al primo Giudice frazionamento del credito ed alla parziale prescrizione di esso) a seguito del preliminare ed assorbente esame della questione ritenuta, dalla Sezione territoriale, «più liquida».
Con riguardo al secondo motivo di appello
«avrebbe dovuto recuperare nei confronti del ricorrente-pensionato i ratei di pensione che aveva erogato allo stesso dal dicembre 1998 al maggio 2000 e che costituivano il vero indebito» ,
esso riguarda la individuazione del concreto contenuto precettivo della anzi
Giudice ha ritenuto che la prospettazione del MA doveva essere fatta valere in sede di ottemperanza e non già in sede di cognizione.
In ogni caso le argomentazioni sono comunque infondate in quanto la sentenza n. 274/2020 ha così disposto:
limitatamente alla differenza tra quanto pagato al ricorrente in forza della spettante in forza della nuova pensione dal 23.5.2000 al 30.6.2010 e scomputare da tale indebito lla pensione FS n.
01137176». La sentenza ha affermato di controparte è dato dalla differenza fra quanto dovuto per la «nuova pensione
-
erogati fra il dicembre 1998 ed il maggio 2000 - è incompatibile con il pregresso giudicato.
L
Tuttavia, la doglianza è destinata ad essere assorbita dal rigetto del primo motivo di appello a sentenza impugnata.
4. le parti si riportavano alle proprie difese riassumendo le argomentazioni ivi contenute.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. è infondato.
2. Con il primo motivo di appello «violazione e falsa omessa motivazione su un punto decisivo ai fini della definizione della controversia».
di illegittimità del licenziamento dichiarata con sentenza della Corte di appello di Lecce del 2004, il datore di lavoro avrebbe provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva del dipendente sino alla data del compimento Poiché tale regolarizzazione comprendeva quale avrebbe dovuto essere commisurata la pensione non è quella maturata alla data di decorrenza della pensione (23 maggio 2000, giorno di esercizio periodo successivo e sino al marzo 2004.
Il motivo non può essere accolto.
rilevante ai fini della misura della pensione è quella in concreto maturata alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, restando irrilevante quella eventualmente maturata per periodi posteriori alla decorrenza medesima.
L esprime in effetti un principio generale, secondo il quale possono concorrere a formare il trattamento i soli periodi di contribuzione, di qualsiasi natura, che siano
«anteriori alla data di decorrenza della pensione».
La regola che governa il caso di specie deve essere tratta direttamente dalla sentenza, passata in giudicato, con la quale è stato accertato il diritto di ER MA alla pensione con decorrenza dal 23 maggio 2000 (cfr. pag. 14-15 sent. 274/2020 che ha individuato in tale data, coincidente con la comunicazione al datore di lavoro della indennità sostitutiva della reintegrazione, il momento in cui il rapporto di lavoro è cessato e risolto e quindi a compatibile con il diritto a pensione).
Pertanto, non può essere ipotizzata, con effetti su quella pensione, alcuna con connessa tutela previdenziale per periodi successivi alla decorrenza del ripetuto trattamento dal momento che il diritto alla pensione può sorgere solo a fronte della cessazione del rapporto di comma 1, lett. c, della legge n. 153/1969 nonché, da ultima, la sentenza n.
90/2025 della Prima sezione giurisdizionale centrale di appello). Ne discende 2000, la Sezione regionale della Corte dei conti ha altresì implicitamente accertato la definitiva estinzione del rapporto di lavoro alla medesima data, in assenza della quale, difatti, il diritto al trattamento non sarebbe giammai maturato.
Di conseguenza possibilità di ritenere che il rapporto di impiego con le FFSS, con ogni connessa obbligazione previdenziale, si sia protratto, senza soluzione di continuità, sino a tutto il marzo 2004 in quanto tale prosecuzione è rapporto di lavoro.
della Sezione giurisdizionale regionale per la UG n. 274/2020 passata in giudicato, che ha affermato il diritto a pensione a far data dal 23 maggio 2000, comporta di ritenere definitivamente risolto a fini pensionistici il servizio a quella stessa data e di contributiva sino ad allora maturata.
In particolare, la sentenza n. 274/2020 a pag. 15-16, ha affermato che sol perché le Ferrovie dello Stato, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Lecce, aveva proceduto a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente sino al 31.3.2004 trattamento di pensione doveva essere liquidato a far data dal 23.5.2000 ossia a partire dalla data di definitiva cessazione dal servizio per esercizio dalla data di assunzione sino al 22.5.2000 (data in cui il MA ha esercitato 20 giorni e quindi ha ricostituito con tale anzianità la pensione FS n. 1170673 in data 17 marzo 2021 (pag. 5-7 sentenza impugnata, che ha riconosciuto la la pensione va calcolata sulla base degli anni di contributi alla data di decorrenza del trattamento pensionistico e dunque dalla cessazione del rapporto, che la sent. 274/2020 ha riconosciuto nella data del 23.5.2000).
n. 108 né una omessa motivazione su un punto decisivo ai fini della definizione della controversia (ovvero la compare anche il periodo 2000-2004), avendo il giudice di primo grado motivato correttamente sul punto, richiamando la precedente sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la UG n. 274/2000, passata in giudicato (che ha accertato il diritto ad ottenere il trattamento pensionistico a partire dal 23.5.2000), e affermando che il nuovo trattamento pensionistico luogo dei 45 in precedenza riconosciuti sul presupposto della decorrenza della 4. Con il secondo motivo si lamenta la «omessa ed erronea motivazione in NPS».
censura il capo di sentenza con il quale è stata dichiarata La sentenza impugnata ha infatti ritenuto che la domanda avrebbe dovuto essere formulata in sede di ottemperanza alla sentenza n. 274/2020. Tale motivo è inammissibile -in quanto verte sulla individuazione del concreto contenuto precettivo della pronuncia passata in
- e comunque infondato.
Infatti, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, il giudizio di ottemperanza è lo strumento attraverso il quale il beneficiario di statuizioni assistite da forza di giudicato mira ad ot il concreto di cognizione (Terza Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 50/2012 e 356/2014). Si rammenta poi che in base alla decisione n. 9 del 2.10.2022 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in tale esecutivi del dovere di adempimento, anche profili cognitori della sussistenza dell'obbligo da eseguire e del suo inadempimento il giudice dell'ottemperanza esercita gli ampi poteri conferiti dalla legge, integrando l'originario disposto della sentenza impugnata dinanzi ad esso, con determinazioni che non ne costituiscono una mera esecuzione, ma una
"attuazione" in senso stretto, dando luogo al cosiddetto giudicato "a formazione progressiva". Di conseguenza il giudice dell'ottemperanza deve essere considerato come il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto (così sent.
Ad. plen. 2/2013).
alla Corte dei conti definito con la sentenza impugnata veniva proposto di tale pronuncia da parte La domanda -con cui ratei erogati fra il dicembre 1998 ed il maggio 2000- è quindi inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere postulata in sede di ottemperanza alla predetta sentenza n. 274/2020 e comunque è incompatibile con il pregresso giudicato.
L inoltre Tuttavia,
primo motivo di appello, con il quale si è prospettato che una pensione avente decorrenza maggio 2000 possa conseguita nel marzo 2004.
Anche il secondo motivo di appello è dunque infondato.
5. va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro per questo grado di giudizio.
Nulla per le spese di giustizia.
P.Q.M.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro per questo grado di giudizio.
Nulla per le spese di giustizia Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
IN IO
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
IN IO
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il dirigente f.to digitalmente Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, Il dirigente f.to digitalmente