CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Graziella Parisi Presidente
Dott. Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 672/2022 R.G., promossa
da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania presso lo studio dell'Avv. Carmelo Marzà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
contro
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del suo legale rappresentante pro C.F._2
tempore, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'Avv. to
RI MM che la rappresenta e difende giusta procura in atti
1 appellata- appellante incidentale
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato- differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.6.2021 premesso di avere Parte_2
lavorato alle dipendenze della ditta individuale Controparte_1
dal 4.9.2017 al 7 novembre 2019 non regolarizzata
[...]
e poi, fino al 21.12.2020, in virtù di contratto part time, esponeva: di aver osservato per tutto il periodo lavorativo l'orario meglio indicato nell'atto introduttivo, per 40 ore settimanali;
di avere svolto di fatto le attività
dettagliatamente descritte nel ricorso di “responsabile amministrativo”,
sebbene fosse contrattualmente inquadrata nel 6° livello del CCNL
Commercio-terziario con le mansioni di “commessa”; di non aver usufruito di alcun giorno di ferie, né di permessi di legge, e di non aver ricevuto 13ma e
14ma mensilità; di essere stata licenziata il 23.9.2020 e di aver impugnato,
innanzi al medesimo Tribunale, il licenziamento per il quale il giudizio era ancora pendente. Sulla base di tali premesse chiedeva al tribunale di
CP_ condannare la convenuta al pagamento della somma di € 90.758,93 o di quella ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive rapportate alle prestazioni effettivamente rese e al superiore inquadramento contrattuale, oltre al tfr.
Si costituiva , titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
, che contestava la fondatezza del ricorso evidenziando Controparte_1
2 di non aver corrisposto il tfr a cagione delle iniziative assunte nei suoi confronti dalla lavoratrice in sede penale.
Espletata l'attività istruttoria, il Tribunale affermava preliminarmente che non ricorrevano i presupposti di legge per dirsi sussistente un rapporto di pregiudizialità necessaria tra l'eventuale processo penale da avviare sulla base delle denunzie sporte reciprocamente da entrambe le parti, e il giudizio civile in atto. Passando ad esaminare il merito delle domande attoree, dirette ad ottenere le differenze retributive anche per il periodo di lavoro iniziale non regolarizzato, per l'espletamento di mansioni superiori nonchè per il mancato godimento di ferie e permessi e per l'orario a tempo pieno, il decidente riteneva che l'onere probatorio per il riconoscimento dei pretesi diritti, non fosse stato assolto dalla lavoratrice sulla quale gravava, dal momento che l'attendibilità di alcuni testi (segnatamente e era inficiata CP_3 Tes_1
dall'esistenza di giudizi pendenti tra questi e la parte resistente e dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria che avevano indotto il giudice a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica. Parimenti inattendibile veniva giudicato il teste il quale, in ordine alle mansioni Tes_2
espletate dalla ricorrente, aveva reso dichiarazioni testimoniali generiche e carenti in sede civile, mentre in sede penale aveva dimostrato di averne una specifica conoscenza. Quanto alle testi - ricorrente in Testimone_3
analogo giudizio civile vertente contro il medesimo resistente – e CP_4
il Tribunale riteneva non idonee le rispettive deposizioni riguardanti
[...]
l'attività in concreto svolta dalla ricorrente in quanto addette ad altri punti
3 vendita della medesima ditta e quindi non a conoscenza diretta dei fatti.
Dall'esito dell'istruttoria, in definitiva, non emergevano elementi dimostrativi delle superiori mansioni svolte, del periodo lavorativo ulteriore rispetto a quello regolarizzato, del maggiore orario di lavoro, del mancato godimento di ferie e permessi. Il decidente, inoltre, rigettava l'istanza della ricorrente per essere autorizzata alla produzione di stampe di schermate di messaggi via whatsapp al fine di dimostrare la fondatezza della domanda, trattandosi di richiesta tardiva e relativa a prove preesistenti rispetto al momento del deposito del ricorso. Il Tribunale riconosceva invece alla lavoratrice il tfr, la cui mancata attribuzione non era stata negata da parte datoriale né questa aveva formulato specifiche eccezioni di compensazione rispetto ad ipotetici danni o proposto domande riconvenzionali. In parziale accoglimento del
CP_ ricorso, pertanto, il Tribunale condannava la resistente al pagamento della somma di € 1223,62 a titolo di tfr e di retribuzioni ancora dovute in forza del rapporto di lavoro contrattualizzato. Spese compensate.
Avverso la sentenza n. 410/2022, pubblicata il 2.2.2022 ha Parte_2
proposto appello.
Controparte, a sua volta, ha proposto appello incidentale
La causa è stata posta in decisione in data 16.10.2025 , ai sensi dell'art. 127
ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. L'appellante lamenta che il primo giudice ha fondato la decisione di rigetto delle domande attoree sulla valutazione delle risultanze delle prove esperite, reputate inattendibili, respingendo, per tardività, la richiesta di autorizzazione alla produzione di stampe di screenshot di conversazioni whatsapp intercorse tra le parti, che invece avrebbero potuto confermare le allegazioni contenute nel ricorso.
Sostiene al riguardo che l'acquisizione di detta documentazione, pur in caso di decadenze o preclusioni, rappresenta un potere-dovere del giudice finalizzato alla ricerca della “verità reale” che consente l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa.
1.1 Nella fattispecie, la produzione degli screenshot avrebbe dimostrato l'inizio del rapporto di lavoro in modalità irregolare sin dal 4.9.2017, l'orario di lavoro osservato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore
19,00, nonché le mansioni svolte di fatto dall'appellante.
1.2 Inoltre, il contenuto dei messaggi avrebbe reso attendibili anche le deposizioni dei testi e e, allo stesso tempo, avrebbe Tes_1 Tes_3
consentito al giudice di primo grado di comprendere quali dichiarazioni del teste tra quelle rese in sede civile e quelle rese in sede penale, erano da Tes_2
considerare veritiere.
2. Sulla scorta di tali motivazioni, l'appellante insiste nell'accoglimento delle domande originarie.
5 3. , a sua volta, ha impugnato in via incidentale la Controparte_1
sentenza nella parte in cui, sulla base di una lettura restrittiva dell'art. 75 cpp,
ha rigettato l'istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cpc,
stante la pendenza del procedimento penale contro la ed altri Pt_2
dipendenti. Obietta che in conseguenza della mancata sospensione, gli indagati hanno utilizzato in loro favore gli esiti dell'istruttoria in sede penale.
Correttamente il giudice di primo grado ha giudicato inattendibili i testi
, ricorrente in altro procedimento innanzi al Testimone_4 Testimone_3
tribunale del lavoro, le cui dichiarazioni dimostrano le Controparte_5
intenzioni ritorsive della nel promuovere l'azione giudiziaria nei Pt_2
confronti del datore di lavoro.
3.1 Gli esiti dell'istruttoria, sostiene l'appellato, rendono non dovute le somme a titolo di tfr e di differenze retributive per il rapporto contrattualizzato, in considerazione del danno patrimoniale subito per la condotta delittuosa posta in essere dalla , e contabilmente dimostrato. Pt_2
3.2 Chiede quindi che venga riformata la sentenza impugnata dichiarando non dovuta alcuna somma in favore della controparte.
4. I motivi di gravame posti a fondamento dell'appello principale non sono meritevoli di accoglimento.
L'appello principale è sostanzialmente incentrato sulla questione dell'inammissibilità dell'istanza di autorizzazione alla produzione di stampe di screenshot riproducenti scambio di messaggi tra le parti. A giudizio dell'appellante, la tardività della richiesta istruttoria non dovrebbe precludere
6 l'ammissione della documentazione stante l'essenzialità della stessa ai fini della decisione.
Al riguardo occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità
formatasi in materia, una condizione imprescindibile ai fini dell'ammissione di documenti nuovi in grado di appello è la indisponibilità, ovvero che al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione -
fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti, la cui formazione risulti successiva a quel momento (Cass. 1100/2023).
Come evidenziato dal giudice di primo grado tale condizione difettava,
avendo la ricorrente allegato in corso di causa che i messaggi whatsapp erano registrati in un telefono ormai in disuso e quindi rientravano nella disponibilità
della stessa.
Inoltre, l'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova (ai sensi del citato art. 437, comma 2, c.p.c.), ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, è subordinato alla sussistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti,
meritevoli di approfondimento, ovvero altro materiale probatorio che il giudice ritenga meritevole di integrazione (Cass. 18924/2012: “ ….. Il potere d'ufficio
in definitiva è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie,
intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale)
correttamente acquisito agli atti del giudizio). Anche tale condizione non ricorre nel caso in esame.
7 Ed invero, in ordine al periodo lavorativo non regolarizzato, lo scambio di messaggi tra le parti dai quali l'appellante pretende desumere la sussistenza del rapporto dal 2017, non avrebbe valore “integrativo” degli esiti dell'istruttoria, non avendo nessuno dei testi confermato la circostanza;
sicchè
non vi sono le condizioni che giustificano il ricorso ai poteri officiosi di cui all'art. 421 cpc.
Lo stesso è a dirsi riguardo alle mansioni la cui prova, inficiata dalla scarsa attendibilità dei testi ampiamente motivata dal Tribunale, non appare
“integrabile” attraverso i messaggi whatsapp.
Va poi sottolineato che la lavoratrice in ogni caso non ha dato prova di aver svolto mansioni inquadrabili nel primo livello o nel secondo livello del CCNL
Commercio terziario, né ha proposto appello per il mancato riconoscimento dei livelli intermedi, superiori a quello di inquadramento contrattuale.
In definitiva, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale è pervenuto alla conclusione che difettava la prova dei presupposti per il riconoscimento delle pretese differenze retributive (ovvero la preesistenza di un rapporto non regolarizzato, l'orario lavorativo di 40 ore settimanali, le superiori mansioni,
la mancata retribuzione delle ferie e permessi non fruiti) attesa l'inattendibilità
dei testi coinvolti, con l'appellato, in vicende giudiziarie anche in sede penale
(testi e , la reticenza del teste nel processo civile su CP_3 Tes_1 Tes_2
circostanze per le quali aveva reso informazioni specifiche in sede penale, la conoscenza indiretta dei fatti da parte della teste - peraltro parte in Tes_3
altro giudizio vertente con lo stesso - e della teste , così CP_1 CP_4
8 giustificando la valutazione di inidoneità delle prove che quindi non apparivano meritevoli di integrazione.
L'appello principale, pertanto, va rigettato
5. Parimenti infondato è l'appello incidentale.
L'appellato sostanzialmente contesta la condanna al pagamento della somma di € 1223,62 a titolo di tfr.
Le ragioni del gravame, tuttavia, non si confrontano con la motivazione addotta dal decidente a fondamento della decisione. Quest'ultimo, infatti, non essendo contestato lo svolgimento del rapporto regolarizzato, ha dichiarato dovuti gli emolumenti ad esso inerenti, rilevando che parte datoriale, per sottrarsi al pagamento non ha opposto in via riconvenzionale la domanda risarcitoria conseguente al presunto reato di appropriazione indebita per il quale aveva sporto querela nei confronti della lavoratrice, né ha dato in alcun modo prova del danno presuntivamente subito, non potendo considerarsi pertinente e utile a tal fine il prospetto contabile allegato al ricorso che riguardava, invece, il calcolo delle retribuzioni pretese.
Anche l'appello incidentale, pertanto, deve essere rigettato.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese processuali del grado possono essere compensate.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
9 Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa tra le parti le spese processuali del grado.
Dichiara ciascuna parte tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 16.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Graziella Parisi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Graziella Parisi Presidente
Dott. Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 672/2022 R.G., promossa
da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania presso lo studio dell'Avv. Carmelo Marzà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
contro
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del suo legale rappresentante pro C.F._2
tempore, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'Avv. to
RI MM che la rappresenta e difende giusta procura in atti
1 appellata- appellante incidentale
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato- differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.6.2021 premesso di avere Parte_2
lavorato alle dipendenze della ditta individuale Controparte_1
dal 4.9.2017 al 7 novembre 2019 non regolarizzata
[...]
e poi, fino al 21.12.2020, in virtù di contratto part time, esponeva: di aver osservato per tutto il periodo lavorativo l'orario meglio indicato nell'atto introduttivo, per 40 ore settimanali;
di avere svolto di fatto le attività
dettagliatamente descritte nel ricorso di “responsabile amministrativo”,
sebbene fosse contrattualmente inquadrata nel 6° livello del CCNL
Commercio-terziario con le mansioni di “commessa”; di non aver usufruito di alcun giorno di ferie, né di permessi di legge, e di non aver ricevuto 13ma e
14ma mensilità; di essere stata licenziata il 23.9.2020 e di aver impugnato,
innanzi al medesimo Tribunale, il licenziamento per il quale il giudizio era ancora pendente. Sulla base di tali premesse chiedeva al tribunale di
CP_ condannare la convenuta al pagamento della somma di € 90.758,93 o di quella ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive rapportate alle prestazioni effettivamente rese e al superiore inquadramento contrattuale, oltre al tfr.
Si costituiva , titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
, che contestava la fondatezza del ricorso evidenziando Controparte_1
2 di non aver corrisposto il tfr a cagione delle iniziative assunte nei suoi confronti dalla lavoratrice in sede penale.
Espletata l'attività istruttoria, il Tribunale affermava preliminarmente che non ricorrevano i presupposti di legge per dirsi sussistente un rapporto di pregiudizialità necessaria tra l'eventuale processo penale da avviare sulla base delle denunzie sporte reciprocamente da entrambe le parti, e il giudizio civile in atto. Passando ad esaminare il merito delle domande attoree, dirette ad ottenere le differenze retributive anche per il periodo di lavoro iniziale non regolarizzato, per l'espletamento di mansioni superiori nonchè per il mancato godimento di ferie e permessi e per l'orario a tempo pieno, il decidente riteneva che l'onere probatorio per il riconoscimento dei pretesi diritti, non fosse stato assolto dalla lavoratrice sulla quale gravava, dal momento che l'attendibilità di alcuni testi (segnatamente e era inficiata CP_3 Tes_1
dall'esistenza di giudizi pendenti tra questi e la parte resistente e dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria che avevano indotto il giudice a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica. Parimenti inattendibile veniva giudicato il teste il quale, in ordine alle mansioni Tes_2
espletate dalla ricorrente, aveva reso dichiarazioni testimoniali generiche e carenti in sede civile, mentre in sede penale aveva dimostrato di averne una specifica conoscenza. Quanto alle testi - ricorrente in Testimone_3
analogo giudizio civile vertente contro il medesimo resistente – e CP_4
il Tribunale riteneva non idonee le rispettive deposizioni riguardanti
[...]
l'attività in concreto svolta dalla ricorrente in quanto addette ad altri punti
3 vendita della medesima ditta e quindi non a conoscenza diretta dei fatti.
Dall'esito dell'istruttoria, in definitiva, non emergevano elementi dimostrativi delle superiori mansioni svolte, del periodo lavorativo ulteriore rispetto a quello regolarizzato, del maggiore orario di lavoro, del mancato godimento di ferie e permessi. Il decidente, inoltre, rigettava l'istanza della ricorrente per essere autorizzata alla produzione di stampe di schermate di messaggi via whatsapp al fine di dimostrare la fondatezza della domanda, trattandosi di richiesta tardiva e relativa a prove preesistenti rispetto al momento del deposito del ricorso. Il Tribunale riconosceva invece alla lavoratrice il tfr, la cui mancata attribuzione non era stata negata da parte datoriale né questa aveva formulato specifiche eccezioni di compensazione rispetto ad ipotetici danni o proposto domande riconvenzionali. In parziale accoglimento del
CP_ ricorso, pertanto, il Tribunale condannava la resistente al pagamento della somma di € 1223,62 a titolo di tfr e di retribuzioni ancora dovute in forza del rapporto di lavoro contrattualizzato. Spese compensate.
Avverso la sentenza n. 410/2022, pubblicata il 2.2.2022 ha Parte_2
proposto appello.
Controparte, a sua volta, ha proposto appello incidentale
La causa è stata posta in decisione in data 16.10.2025 , ai sensi dell'art. 127
ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. L'appellante lamenta che il primo giudice ha fondato la decisione di rigetto delle domande attoree sulla valutazione delle risultanze delle prove esperite, reputate inattendibili, respingendo, per tardività, la richiesta di autorizzazione alla produzione di stampe di screenshot di conversazioni whatsapp intercorse tra le parti, che invece avrebbero potuto confermare le allegazioni contenute nel ricorso.
Sostiene al riguardo che l'acquisizione di detta documentazione, pur in caso di decadenze o preclusioni, rappresenta un potere-dovere del giudice finalizzato alla ricerca della “verità reale” che consente l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa.
1.1 Nella fattispecie, la produzione degli screenshot avrebbe dimostrato l'inizio del rapporto di lavoro in modalità irregolare sin dal 4.9.2017, l'orario di lavoro osservato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore
19,00, nonché le mansioni svolte di fatto dall'appellante.
1.2 Inoltre, il contenuto dei messaggi avrebbe reso attendibili anche le deposizioni dei testi e e, allo stesso tempo, avrebbe Tes_1 Tes_3
consentito al giudice di primo grado di comprendere quali dichiarazioni del teste tra quelle rese in sede civile e quelle rese in sede penale, erano da Tes_2
considerare veritiere.
2. Sulla scorta di tali motivazioni, l'appellante insiste nell'accoglimento delle domande originarie.
5 3. , a sua volta, ha impugnato in via incidentale la Controparte_1
sentenza nella parte in cui, sulla base di una lettura restrittiva dell'art. 75 cpp,
ha rigettato l'istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cpc,
stante la pendenza del procedimento penale contro la ed altri Pt_2
dipendenti. Obietta che in conseguenza della mancata sospensione, gli indagati hanno utilizzato in loro favore gli esiti dell'istruttoria in sede penale.
Correttamente il giudice di primo grado ha giudicato inattendibili i testi
, ricorrente in altro procedimento innanzi al Testimone_4 Testimone_3
tribunale del lavoro, le cui dichiarazioni dimostrano le Controparte_5
intenzioni ritorsive della nel promuovere l'azione giudiziaria nei Pt_2
confronti del datore di lavoro.
3.1 Gli esiti dell'istruttoria, sostiene l'appellato, rendono non dovute le somme a titolo di tfr e di differenze retributive per il rapporto contrattualizzato, in considerazione del danno patrimoniale subito per la condotta delittuosa posta in essere dalla , e contabilmente dimostrato. Pt_2
3.2 Chiede quindi che venga riformata la sentenza impugnata dichiarando non dovuta alcuna somma in favore della controparte.
4. I motivi di gravame posti a fondamento dell'appello principale non sono meritevoli di accoglimento.
L'appello principale è sostanzialmente incentrato sulla questione dell'inammissibilità dell'istanza di autorizzazione alla produzione di stampe di screenshot riproducenti scambio di messaggi tra le parti. A giudizio dell'appellante, la tardività della richiesta istruttoria non dovrebbe precludere
6 l'ammissione della documentazione stante l'essenzialità della stessa ai fini della decisione.
Al riguardo occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità
formatasi in materia, una condizione imprescindibile ai fini dell'ammissione di documenti nuovi in grado di appello è la indisponibilità, ovvero che al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione -
fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti, la cui formazione risulti successiva a quel momento (Cass. 1100/2023).
Come evidenziato dal giudice di primo grado tale condizione difettava,
avendo la ricorrente allegato in corso di causa che i messaggi whatsapp erano registrati in un telefono ormai in disuso e quindi rientravano nella disponibilità
della stessa.
Inoltre, l'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova (ai sensi del citato art. 437, comma 2, c.p.c.), ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, è subordinato alla sussistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti,
meritevoli di approfondimento, ovvero altro materiale probatorio che il giudice ritenga meritevole di integrazione (Cass. 18924/2012: “ ….. Il potere d'ufficio
in definitiva è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie,
intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale)
correttamente acquisito agli atti del giudizio). Anche tale condizione non ricorre nel caso in esame.
7 Ed invero, in ordine al periodo lavorativo non regolarizzato, lo scambio di messaggi tra le parti dai quali l'appellante pretende desumere la sussistenza del rapporto dal 2017, non avrebbe valore “integrativo” degli esiti dell'istruttoria, non avendo nessuno dei testi confermato la circostanza;
sicchè
non vi sono le condizioni che giustificano il ricorso ai poteri officiosi di cui all'art. 421 cpc.
Lo stesso è a dirsi riguardo alle mansioni la cui prova, inficiata dalla scarsa attendibilità dei testi ampiamente motivata dal Tribunale, non appare
“integrabile” attraverso i messaggi whatsapp.
Va poi sottolineato che la lavoratrice in ogni caso non ha dato prova di aver svolto mansioni inquadrabili nel primo livello o nel secondo livello del CCNL
Commercio terziario, né ha proposto appello per il mancato riconoscimento dei livelli intermedi, superiori a quello di inquadramento contrattuale.
In definitiva, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale è pervenuto alla conclusione che difettava la prova dei presupposti per il riconoscimento delle pretese differenze retributive (ovvero la preesistenza di un rapporto non regolarizzato, l'orario lavorativo di 40 ore settimanali, le superiori mansioni,
la mancata retribuzione delle ferie e permessi non fruiti) attesa l'inattendibilità
dei testi coinvolti, con l'appellato, in vicende giudiziarie anche in sede penale
(testi e , la reticenza del teste nel processo civile su CP_3 Tes_1 Tes_2
circostanze per le quali aveva reso informazioni specifiche in sede penale, la conoscenza indiretta dei fatti da parte della teste - peraltro parte in Tes_3
altro giudizio vertente con lo stesso - e della teste , così CP_1 CP_4
8 giustificando la valutazione di inidoneità delle prove che quindi non apparivano meritevoli di integrazione.
L'appello principale, pertanto, va rigettato
5. Parimenti infondato è l'appello incidentale.
L'appellato sostanzialmente contesta la condanna al pagamento della somma di € 1223,62 a titolo di tfr.
Le ragioni del gravame, tuttavia, non si confrontano con la motivazione addotta dal decidente a fondamento della decisione. Quest'ultimo, infatti, non essendo contestato lo svolgimento del rapporto regolarizzato, ha dichiarato dovuti gli emolumenti ad esso inerenti, rilevando che parte datoriale, per sottrarsi al pagamento non ha opposto in via riconvenzionale la domanda risarcitoria conseguente al presunto reato di appropriazione indebita per il quale aveva sporto querela nei confronti della lavoratrice, né ha dato in alcun modo prova del danno presuntivamente subito, non potendo considerarsi pertinente e utile a tal fine il prospetto contabile allegato al ricorso che riguardava, invece, il calcolo delle retribuzioni pretese.
Anche l'appello incidentale, pertanto, deve essere rigettato.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese processuali del grado possono essere compensate.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
9 Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa tra le parti le spese processuali del grado.
Dichiara ciascuna parte tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 16.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Graziella Parisi
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