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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 376/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 376/2018 R.G. promossa
da
(p.IV , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettIVmente domiciliato in Decollatura (CZ) alla via Piano Cappuccio n.
7, presso lo studio dell'avv. Carlo Spagnuolo, rappresentato e difeso dall'avv.
Barbara Iaccino, giuste delibera comunale n. 8 del 20.2.2018 e procura in atti;
- parte appellante -
contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f. ), elettIVmente domiciliati in Lamezia Terme (CZ) alla C.F._2 via G. Marconi n. 62/A, presso lo studio dell'avv. Serena Falvo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parti appellate –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 935/2017 emessa dal Giudice di Pace
di Lamezia Terme in data 19.7.2017 e depositata in data 23.8.2017 – sinistro
stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 18.9.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3,
e 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2
convenIVno in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, il
[...]
al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità Parte_1 esclusIV dell'Amministrazione Comunale nella causazione del sinistro avvenuto in data 14.10.2014, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, gli attori esponevano: che in data
14.10.2014, alle ore 07:30 circa, si trovava alla guida Controparte_1 dell'autovettura Ford Fiesta Tg. CA260NZ di proprietà di , quando, Controparte_2 attraversando via Cancello in Decollatura, l'auto venIV sbalzata a causa della presenza di un gradino di pietra sulla carreggiata, ricoperto da fitta vegetazione e,
pertanto, non visibile, anche perché in alcun modo segnalato;
che, in conseguenza del sinistro, l'attrice subIV lesioni, per le quali venIV trasportata all'Ospedale civile di Lamezia Terme;
che, inoltre, l'autovettura - rimossa dal luogo a mezzo del soccorso stradale - riportava ingenti danni.
Si costituIV, con apposita comparsa di costituzione, il in Parte_1
persona del Sindaco p.t., il quale impugnava e contestava la domanda attorea e chiedeva al Giudice adito: “In via principale: 1) Dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passIV dell'Ente convenuto;
2) Dichiarare la domanda attrice improponibile ed inammissibile e, quindi, rigettarla, poiché del tutto infondata in
fatto e in diritto. In via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda, contenere l'entità del risarcimento nei limiti indicati nella dichiarazione di valore di parte attrice”.
La controversia venIV istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova testimoniale ammessa, nonché di apposita c.t.u. medico-legale.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n.
935/2017, accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto “al Pt_1
risarcimento dei danni alla persona della sig.ra , liquidati in Controparte_1
complessivi euro 1.304,00, oltre interessi legali non sulla somma integralmente
rIVlutata, bensì sulle frazioni di capitale via via rIVlutato, alla luce del
condivisibile indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte (per tutte Cass. Sez.
Un. 1712/95), con decorrenza dalla data del sinistro, entro i limiti di competenza di
questo giudice. Dichiara la responsabilità (extracontrattuale) del
[...]
, in persona del Sig. Sindaco p.t., per i fatti per cui è causa e, di Parte_1
conseguenza lo condanna, al risarcimento dei danni alla vettura del sig. CP_2
, liquidati in complessivi euro 2.900,00, oltre interessi legali non sulla
[...]
somma integralmente rIVlutata, bensì sulle frazioni di capitale via via rIVlutato,
alla luce del condivisibile indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte (per tutte Cass. Sez. Un. 1712/95), con decorrenza dalla data del sinistro, entro i limiti di
competenza di questo giudice. Condanna il , in persona del Parte_1
Sig. Sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro
1935,00, di cui euro 135,00 per spese, euro 400,00 per spese di CTU ed euro 1400,00
per compensi professionali, oltre accessori di legge, distratte in favore del
procuratore antistatario. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutIV ex lege”.
1.2 Avverso la sentenza citata, il , in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, proponeva appello, lamentando l'erronea applicazione e interpretazione dell'art. 2051 c.c., il mancato raggiungimento della prova sull'an e la violazione dell'art.116 c.p.c.
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale: in via principale, di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata da parte attrice, con annullamento della sentenza di primo grado e condanna degli attori al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata, di accertare e dichiarare il concorso di colpa derIVnte dalla condotta di guida di e, per l'effetto, modificare la Controparte_1
sentenza emessa al Giudice di prime cure sul risarcimento del danno a carico del
, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio;
l'appellante formula, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutIV dell'impugnata sentenza.
Si costituIVno in giudizio e , eccependo, Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutIV della sentenza impugnata avanzata dalla parte appellante, la causa venIV istruita tramite le sole produzioni documentali delle parti.
Dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, venIV trattenuta in decisione, dal magistrato subentrato medio tempone nel ruolo (in data 3.12.2020), all'esito dell'udienza del 18.9.2024, con la concessione dei termini agli artt. 190 e
352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Appare, anzitutto, necessario rilevare la mancanza nel giudizio d'appello del fascicolo di primo grado di parte attrice;
difatti, e , Controparte_1 Controparte_2 pur indicando tra gli allegati alla comparsa costitutIV il “Fascicolo di parte con i documenti ed atti allegati di prima sede”, in realtà non deposita detta documentazione, né in sede di costituzione in giudizio e neppure successIVmente;
né il , appellante e convenuto in primo grado, ha provveduto Parte_1
al deposito di detto fascicolo.
Manca, dunque, la documentazione in forza della quale si è fondato l'accoglimento della domanda attorea da parte del Giudice di prime cure.
Detta carenza può - tuttavia - essere superata alla luce della mancata impugnazione in ordine al quantum e della presenza della documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi nel fascicolo del appellante (v. fascicolo di primo grado Pt_1
di parte convenuta).
2.1 Deve, poi, preliminarmente essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata da e per genericità ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c..
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motIVzione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui derIV la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassatIVmente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnatIV proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dagli appellati.
2.2 Sempre preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata sempre dagli appellati ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello,
l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i
motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa
valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretatIV o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis
c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né
manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
2.3 Nel merito l'appello è in parte fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
Al fine di affrontare il merito della vicenda, gioverà fare il punto sui principi di diritto di interesse per la decisione della presente controversia.
Come noto, è ormai stata definitIVmente abbandonata la tradizionale ricostruzione di favore per la P.A., legata all'individuazione della responsabilità nel solo caso della teorica dell'insidia-trabocchetto riferita alla responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., essendo invece ora disciplinata la materia con il richiamo alla responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c..
È, questo, un mutamento giurisprudenziale del tutto condiviso dalle Corti di merito ed ormai divenuto ius receptum, come anche dimostrato dalle numerose sentenze di primo grado edite in argomento.
La giurisprudenza ritiene, ormai, concettualmente e astrattamente configurabile, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relatIVmente ai danneggiamenti subìti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche.
Si è, infatti, preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresentava un ingiustificato privilegio, e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati;
viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.
L'orientamento precedente che applicava l'art. 2043 c.c., è stato addirittura espressamente definito dalla Cassazione “obsoleto” (Cass. n. 1691/2009) e
“superato” (Cass. n. 21328/2010).
A tale ultimo insegnamento, nettamente maggioritario e oramai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale intende dare continuità.
Infatti, quale proprietaria delle strade pubbliche ex art. 16 lett. b L. n. 2248/1865
All. F, l'obbligo di relatIV manutenzione in capo alla P.A. discende non solo da specifiche norme (art. 14 D.Lgs. n. 285/1992, cd. Codice della Strada;
per le strade ed autostrade statali, art. 2 D.Lgs. n. 143/1994; per le strade urbane ed extraurbane,
D.M. n. 223/1992; per le strade ferrate, art. 8 DPR n. 753/1980; per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F;
per i Comuni, art. 5 RD n.
2506/1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. n. 9527/2010).
Assodata, dunque, l'applicabilità della responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c., occorre precisare che essa, fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso nonché sulla esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa -
sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Ciò chiarito, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettIV, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 20943/2022; Cass. nn. 2477- 2483/2018); a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni,
e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
Da tanto discende che l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relatIVmente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale o del terzo, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Il danneggiato è, pertanto, tenuto a provare soltanto l'esistenza di tale nesso causale, senza dover provare la condotta dolosa o colposa del custode, il quale, per essere liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., deve provare il cosiddetto “caso fortuito”, da intendersi in senso ampio come un evento esterno (compresa la condotta di un terzo o dello stesso danneggiato) ed estraneo alla sfera soggettIV del custode,
recante i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità, che abbia l'effetto di interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato da quest'ultima (Cass. n. 4279/2008; Cass. n. 1106/2011).
In particolare, in tema di responsabilità del proprietario della strada, la Suprema
Corte, con sentenza n. 14856/2013, ha precisato che è costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art 2051 c.c., sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può esser rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. n. 15375/2011).
2.4 Nel caso concreto, gli attori in primo grado, con riferimento all'eventus damni,
hanno provato, durante il giudizio di prime cure, che il sinistro de quo è avvenuto sulla via Cancello in , ove, per come è emerso dall'istruttoria, l'attrice, Parte_1
alla guida della vettura di proprietà di , una volta giunta nei pressi Controparte_2
del civico 64, impattava contro un gradino coperto dalla vegetazione posto sul margine destro della carreggiata.
Dette circostanze sono state confermate dalle dichiarazioni testimoniali di _1
e (verb. Ud. del 20.9.2016, in atti); entrambi i testi
[...] Testimone_2 dichiaravano di essere presenti al momento del sinistro in quanto percorrevano la medesima strada, con la loro autovettura, e si trovavano in posizione retrostante rispetto alla Ford Fiesta, a circa 30 metri di distanza;
in particolare, _1
precisava “abbiamo visto l'autovettura di mia NA sbalzare perché era
[...]
finita con la ruota anteriore destra su un muretto invisibile perché coperto da vegetazione” e confermava “ho visto l'autovettura di mia zia Testimone_2
sobbalzare a causa di un urto e poi deviare la sua traiettoria verso la corsia opposta
… la macchina aveva urtato contro un gradino di circa 35 cm di larghezza e distante circa 35 cm dal muro dell'abitazione non segnalato, circondato da erba che ne rende difficile la sua identificazione”.
Appare, tuttavia, necessario precisare che dalla documentazione fotografica è
emerso che lo scalino non era situato sulla carreggiata, bensì sulla zona immediatamente adiacente non asfaltata.
Ebbene, in un caso analogo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 260/2017, ha precisato che “le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali, al pari dei
fossi e delle banchine ad esse latistanti, devono considerarsi parti delle strade
medesime e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, in forza della
presunzione “iuris tantum” posta dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22”; in
materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal
proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si
estende anche agli elementi accessori o pertinenze;
per assicurare la sicurezza degli
utenti la P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche, ha l'obbligo di provvedere
alla relatIV manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi
situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla
zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima;
indipendentemente dalla
questione dell'appartenenza della zona corrispondente al ciglio erboso, l'esistenza
dello scalino fra carreggiata e ciglio erboso occultato dalla folta vegetazione
costituisce pericolo occulto, non specificatamente segnalato, rispetto al quale quindi si estendono gli obblighi di manutenzione della pubblica amministrazione”.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, deve dunque ritenersi dimostrata la responsabilità in capo al convenuto, che sorge solo per effetto Pt_1 della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Il avrebbe dovuto, in quanto custode del tratto stradale in Parte_1 questione, esercitare un'effettIV attività di vigilanza e di controllo in ordine allo stato di manutenzione della sede viaria e delle sue pertinenze ed avrebbe dovuto
quantomeno segnalare la situazione di pericolo esistente, dovuta alla presenza
occultata dello scalino in adiacenza alla carreggiata.
Diversamente da quanto lamentato con i motivi di appello non può, nel caso di specie, costituire circostanza esimente da responsabilità la prevedibilità del pericolo il fatto che “l'attrice percorreva quotidianamente da oltre 15 anni la strada in questione ...”.
2.5 Vi è, tuttavia, da rilevare che la condotta di - che teneva Controparte_1
strettamente la destra, tanto da impattare contro lo scalino posto al di fuori della carreggia - non è stata conforme ai normali precetti della prudenza, considerato che dall'istruttoria è emerso che la strada su cui si è verificato il sinistro era a senso unico, ossia con unica direzione del senso di marcia, e che il tratto di strada, nel punto dell'impatto, era rettilineo;
in particolare, nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio gli stessi attori affermavano che la strada era a senso unico ed anche confermava che “la strada si può percorrere solo Testimone_2 nella direzione percorsa dalla vettura di mia zia”; precisava, Testimone_1 invece che “il tratto percorso in quel momento era ed è rettilineo”, cosa che emerge anche dalla documentazione fotografica;
né è emerso che, al momento del verificarsi del sinistro, vi era alcun ostacolo e neppure auto che attraversava la via contromano
(elementi che avrebbero potuto giustificare la condotta della . CP_1
Dunque, sebbene lo scalino non fosse segnalato, né visibile in quanto coperto dalla vegetazione, ove l'odierna appellata avesse adottato una condotta di guida ordinariamente cauta, evitando di uscire dalla zona asfaltata della carreggiata
(circostanza non giustificata da alcun elemento emerso dall'istruttoria), avrebbe certamente evitato lo scontro con detto gradino posto sul lato destro della carreggiata.
Di conseguenza, a parere di questo Tribunale, l'odierna appellata ha concorso, con la sua condotta di guida imprudente, alla causazione del sinistro. Deve ritenersi allora applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227, co. 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (cfr. Cass.
n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010, Cass.
n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Nel caso di specie, a parere del Giudicante, il concorso di colpa è paritario tra le parti e, dunque, la colpa dovrà determinarsi nella misura del 50% per ciascuna parte. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'appello proposto dal
[...]
va, in parte, accolto - per quanto attiene la domanda avanzata in via Parte_1 subordinata - e per l'effetto va accertata la responsabilità concorsuale del e Pt_1 di , nella misura del 50% per ciascuno, nella causazione del sinistro Controparte_1 verificatosi in data 14.10.2014.
2.6 Da precisare che nessuna contestazione è stata avanzata con riferimento al
quantum dei danni lamentati: né in relazione ai danni fisici subiti da Controparte_1
e neppure in relazione ai danni subiti all'autovettura Ford Fiesta Tg. CA260NZ di proprietà di . Controparte_2
In definitIV, quindi, i danni alla persona di deve essere quantificato Controparte_1 nella somma di € 652,00 (€ 1.304,00 x 50%), oltre interessi per come stabilito nella sentenza di primo grado, e i danni subiti all'autovettura di proprietà di Parte_2
deve essere quantificato in € 1.450,00 (€ 2.900,00 x 50%) oltre interessi per
[...] come stabilito nella sentenza di primo grado.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, l'esito complessivo del giudizio, con riconoscimento della responsabilità concorsuale in misura paritaria tra le parti, costituisce ragione per disporne l'integrale compensazione tra le parti in causa delle spese di lite.
È del pari disposta la compensazione delle spese della c.t.u. svolta nel corso del giudizio di primo grado, per come ivi già liquidate (sulla possibilità di compensare le spese di c.t.u. cfr. Cass. ord. n. 24645/2021).
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, sussistono ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti in causa, considerato l'accoglimento solo parziale del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice di appello, definitIVmente
pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate dagli appellanti ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c.;
2) accoglie solo in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 935/2017 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data
19.7.2017 e depositata in data 23.8.2017:
- condanna il al risarcimento dei danni fisici subiti da Parte_1
nella misura di € 652,00, oltre interessi legali non sulla Controparte_1
somma integralmente rIVlutata, bensì sulle frazioni di capitale via via rIVlutato, con decorrenza dalla data del sinistro, come previsti nella medesima sentenza impugnata;
- condanna il al risarcimento dei danni Parte_1 all'autovettura subiti da nella misura di € 1.450,00, oltre Parte_2
interessi legali non sulla somma integralmente rIVlutata, bensì sulle frazioni di capitale via via rIVlutato, con decorrenza dalla data del sinistro, come previsti nella medesima sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite e di c.t.u relative al giudizio di primo grado;
3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio del presente giudizio di impugnazione
Lamezia Terme, 10/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Teodora Godini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 376/2018 R.G. promossa
da
(p.IV , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettIVmente domiciliato in Decollatura (CZ) alla via Piano Cappuccio n.
7, presso lo studio dell'avv. Carlo Spagnuolo, rappresentato e difeso dall'avv.
Barbara Iaccino, giuste delibera comunale n. 8 del 20.2.2018 e procura in atti;
- parte appellante -
contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f. ), elettIVmente domiciliati in Lamezia Terme (CZ) alla C.F._2 via G. Marconi n. 62/A, presso lo studio dell'avv. Serena Falvo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parti appellate –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 935/2017 emessa dal Giudice di Pace
di Lamezia Terme in data 19.7.2017 e depositata in data 23.8.2017 – sinistro
stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 18.9.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3,
e 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2
convenIVno in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, il
[...]
al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità Parte_1 esclusIV dell'Amministrazione Comunale nella causazione del sinistro avvenuto in data 14.10.2014, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, gli attori esponevano: che in data
14.10.2014, alle ore 07:30 circa, si trovava alla guida Controparte_1 dell'autovettura Ford Fiesta Tg. CA260NZ di proprietà di , quando, Controparte_2 attraversando via Cancello in Decollatura, l'auto venIV sbalzata a causa della presenza di un gradino di pietra sulla carreggiata, ricoperto da fitta vegetazione e,
pertanto, non visibile, anche perché in alcun modo segnalato;
che, in conseguenza del sinistro, l'attrice subIV lesioni, per le quali venIV trasportata all'Ospedale civile di Lamezia Terme;
che, inoltre, l'autovettura - rimossa dal luogo a mezzo del soccorso stradale - riportava ingenti danni.
Si costituIV, con apposita comparsa di costituzione, il in Parte_1
persona del Sindaco p.t., il quale impugnava e contestava la domanda attorea e chiedeva al Giudice adito: “In via principale: 1) Dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passIV dell'Ente convenuto;
2) Dichiarare la domanda attrice improponibile ed inammissibile e, quindi, rigettarla, poiché del tutto infondata in
fatto e in diritto. In via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda, contenere l'entità del risarcimento nei limiti indicati nella dichiarazione di valore di parte attrice”.
La controversia venIV istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova testimoniale ammessa, nonché di apposita c.t.u. medico-legale.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n.
935/2017, accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto “al Pt_1
risarcimento dei danni alla persona della sig.ra , liquidati in Controparte_1
complessivi euro 1.304,00, oltre interessi legali non sulla somma integralmente
rIVlutata, bensì sulle frazioni di capitale via via rIVlutato, alla luce del
condivisibile indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte (per tutte Cass. Sez.
Un. 1712/95), con decorrenza dalla data del sinistro, entro i limiti di competenza di
questo giudice. Dichiara la responsabilità (extracontrattuale) del
[...]
, in persona del Sig. Sindaco p.t., per i fatti per cui è causa e, di Parte_1
conseguenza lo condanna, al risarcimento dei danni alla vettura del sig. CP_2
, liquidati in complessivi euro 2.900,00, oltre interessi legali non sulla
[...]
somma integralmente rIVlutata, bensì sulle frazioni di capitale via via rIVlutato,
alla luce del condivisibile indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte (per tutte Cass. Sez. Un. 1712/95), con decorrenza dalla data del sinistro, entro i limiti di
competenza di questo giudice. Condanna il , in persona del Parte_1
Sig. Sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro
1935,00, di cui euro 135,00 per spese, euro 400,00 per spese di CTU ed euro 1400,00
per compensi professionali, oltre accessori di legge, distratte in favore del
procuratore antistatario. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutIV ex lege”.
1.2 Avverso la sentenza citata, il , in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, proponeva appello, lamentando l'erronea applicazione e interpretazione dell'art. 2051 c.c., il mancato raggiungimento della prova sull'an e la violazione dell'art.116 c.p.c.
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale: in via principale, di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata da parte attrice, con annullamento della sentenza di primo grado e condanna degli attori al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata, di accertare e dichiarare il concorso di colpa derIVnte dalla condotta di guida di e, per l'effetto, modificare la Controparte_1
sentenza emessa al Giudice di prime cure sul risarcimento del danno a carico del
, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio;
l'appellante formula, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutIV dell'impugnata sentenza.
Si costituIVno in giudizio e , eccependo, Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutIV della sentenza impugnata avanzata dalla parte appellante, la causa venIV istruita tramite le sole produzioni documentali delle parti.
Dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, venIV trattenuta in decisione, dal magistrato subentrato medio tempone nel ruolo (in data 3.12.2020), all'esito dell'udienza del 18.9.2024, con la concessione dei termini agli artt. 190 e
352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Appare, anzitutto, necessario rilevare la mancanza nel giudizio d'appello del fascicolo di primo grado di parte attrice;
difatti, e , Controparte_1 Controparte_2 pur indicando tra gli allegati alla comparsa costitutIV il “Fascicolo di parte con i documenti ed atti allegati di prima sede”, in realtà non deposita detta documentazione, né in sede di costituzione in giudizio e neppure successIVmente;
né il , appellante e convenuto in primo grado, ha provveduto Parte_1
al deposito di detto fascicolo.
Manca, dunque, la documentazione in forza della quale si è fondato l'accoglimento della domanda attorea da parte del Giudice di prime cure.
Detta carenza può - tuttavia - essere superata alla luce della mancata impugnazione in ordine al quantum e della presenza della documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi nel fascicolo del appellante (v. fascicolo di primo grado Pt_1
di parte convenuta).
2.1 Deve, poi, preliminarmente essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata da e per genericità ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c..
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motIVzione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui derIV la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassatIVmente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnatIV proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dagli appellati.
2.2 Sempre preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata sempre dagli appellati ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello,
l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i
motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa
valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretatIV o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis
c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né
manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
2.3 Nel merito l'appello è in parte fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
Al fine di affrontare il merito della vicenda, gioverà fare il punto sui principi di diritto di interesse per la decisione della presente controversia.
Come noto, è ormai stata definitIVmente abbandonata la tradizionale ricostruzione di favore per la P.A., legata all'individuazione della responsabilità nel solo caso della teorica dell'insidia-trabocchetto riferita alla responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., essendo invece ora disciplinata la materia con il richiamo alla responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c..
È, questo, un mutamento giurisprudenziale del tutto condiviso dalle Corti di merito ed ormai divenuto ius receptum, come anche dimostrato dalle numerose sentenze di primo grado edite in argomento.
La giurisprudenza ritiene, ormai, concettualmente e astrattamente configurabile, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relatIVmente ai danneggiamenti subìti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche.
Si è, infatti, preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresentava un ingiustificato privilegio, e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati;
viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.
L'orientamento precedente che applicava l'art. 2043 c.c., è stato addirittura espressamente definito dalla Cassazione “obsoleto” (Cass. n. 1691/2009) e
“superato” (Cass. n. 21328/2010).
A tale ultimo insegnamento, nettamente maggioritario e oramai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale intende dare continuità.
Infatti, quale proprietaria delle strade pubbliche ex art. 16 lett. b L. n. 2248/1865
All. F, l'obbligo di relatIV manutenzione in capo alla P.A. discende non solo da specifiche norme (art. 14 D.Lgs. n. 285/1992, cd. Codice della Strada;
per le strade ed autostrade statali, art. 2 D.Lgs. n. 143/1994; per le strade urbane ed extraurbane,
D.M. n. 223/1992; per le strade ferrate, art. 8 DPR n. 753/1980; per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F;
per i Comuni, art. 5 RD n.
2506/1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. n. 9527/2010).
Assodata, dunque, l'applicabilità della responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c., occorre precisare che essa, fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso nonché sulla esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa -
sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Ciò chiarito, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettIV, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 20943/2022; Cass. nn. 2477- 2483/2018); a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni,
e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
Da tanto discende che l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relatIVmente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale o del terzo, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Il danneggiato è, pertanto, tenuto a provare soltanto l'esistenza di tale nesso causale, senza dover provare la condotta dolosa o colposa del custode, il quale, per essere liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., deve provare il cosiddetto “caso fortuito”, da intendersi in senso ampio come un evento esterno (compresa la condotta di un terzo o dello stesso danneggiato) ed estraneo alla sfera soggettIV del custode,
recante i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità, che abbia l'effetto di interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato da quest'ultima (Cass. n. 4279/2008; Cass. n. 1106/2011).
In particolare, in tema di responsabilità del proprietario della strada, la Suprema
Corte, con sentenza n. 14856/2013, ha precisato che è costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art 2051 c.c., sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può esser rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. n. 15375/2011).
2.4 Nel caso concreto, gli attori in primo grado, con riferimento all'eventus damni,
hanno provato, durante il giudizio di prime cure, che il sinistro de quo è avvenuto sulla via Cancello in , ove, per come è emerso dall'istruttoria, l'attrice, Parte_1
alla guida della vettura di proprietà di , una volta giunta nei pressi Controparte_2
del civico 64, impattava contro un gradino coperto dalla vegetazione posto sul margine destro della carreggiata.
Dette circostanze sono state confermate dalle dichiarazioni testimoniali di _1
e (verb. Ud. del 20.9.2016, in atti); entrambi i testi
[...] Testimone_2 dichiaravano di essere presenti al momento del sinistro in quanto percorrevano la medesima strada, con la loro autovettura, e si trovavano in posizione retrostante rispetto alla Ford Fiesta, a circa 30 metri di distanza;
in particolare, _1
precisava “abbiamo visto l'autovettura di mia NA sbalzare perché era
[...]
finita con la ruota anteriore destra su un muretto invisibile perché coperto da vegetazione” e confermava “ho visto l'autovettura di mia zia Testimone_2
sobbalzare a causa di un urto e poi deviare la sua traiettoria verso la corsia opposta
… la macchina aveva urtato contro un gradino di circa 35 cm di larghezza e distante circa 35 cm dal muro dell'abitazione non segnalato, circondato da erba che ne rende difficile la sua identificazione”.
Appare, tuttavia, necessario precisare che dalla documentazione fotografica è
emerso che lo scalino non era situato sulla carreggiata, bensì sulla zona immediatamente adiacente non asfaltata.
Ebbene, in un caso analogo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 260/2017, ha precisato che “le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali, al pari dei
fossi e delle banchine ad esse latistanti, devono considerarsi parti delle strade
medesime e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, in forza della
presunzione “iuris tantum” posta dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22”; in
materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal
proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si
estende anche agli elementi accessori o pertinenze;
per assicurare la sicurezza degli
utenti la P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche, ha l'obbligo di provvedere
alla relatIV manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi
situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla
zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima;
indipendentemente dalla
questione dell'appartenenza della zona corrispondente al ciglio erboso, l'esistenza
dello scalino fra carreggiata e ciglio erboso occultato dalla folta vegetazione
costituisce pericolo occulto, non specificatamente segnalato, rispetto al quale quindi si estendono gli obblighi di manutenzione della pubblica amministrazione”.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, deve dunque ritenersi dimostrata la responsabilità in capo al convenuto, che sorge solo per effetto Pt_1 della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Il avrebbe dovuto, in quanto custode del tratto stradale in Parte_1 questione, esercitare un'effettIV attività di vigilanza e di controllo in ordine allo stato di manutenzione della sede viaria e delle sue pertinenze ed avrebbe dovuto
quantomeno segnalare la situazione di pericolo esistente, dovuta alla presenza
occultata dello scalino in adiacenza alla carreggiata.
Diversamente da quanto lamentato con i motivi di appello non può, nel caso di specie, costituire circostanza esimente da responsabilità la prevedibilità del pericolo il fatto che “l'attrice percorreva quotidianamente da oltre 15 anni la strada in questione ...”.
2.5 Vi è, tuttavia, da rilevare che la condotta di - che teneva Controparte_1
strettamente la destra, tanto da impattare contro lo scalino posto al di fuori della carreggia - non è stata conforme ai normali precetti della prudenza, considerato che dall'istruttoria è emerso che la strada su cui si è verificato il sinistro era a senso unico, ossia con unica direzione del senso di marcia, e che il tratto di strada, nel punto dell'impatto, era rettilineo;
in particolare, nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio gli stessi attori affermavano che la strada era a senso unico ed anche confermava che “la strada si può percorrere solo Testimone_2 nella direzione percorsa dalla vettura di mia zia”; precisava, Testimone_1 invece che “il tratto percorso in quel momento era ed è rettilineo”, cosa che emerge anche dalla documentazione fotografica;
né è emerso che, al momento del verificarsi del sinistro, vi era alcun ostacolo e neppure auto che attraversava la via contromano
(elementi che avrebbero potuto giustificare la condotta della . CP_1
Dunque, sebbene lo scalino non fosse segnalato, né visibile in quanto coperto dalla vegetazione, ove l'odierna appellata avesse adottato una condotta di guida ordinariamente cauta, evitando di uscire dalla zona asfaltata della carreggiata
(circostanza non giustificata da alcun elemento emerso dall'istruttoria), avrebbe certamente evitato lo scontro con detto gradino posto sul lato destro della carreggiata.
Di conseguenza, a parere di questo Tribunale, l'odierna appellata ha concorso, con la sua condotta di guida imprudente, alla causazione del sinistro. Deve ritenersi allora applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227, co. 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (cfr. Cass.
n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010, Cass.
n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Nel caso di specie, a parere del Giudicante, il concorso di colpa è paritario tra le parti e, dunque, la colpa dovrà determinarsi nella misura del 50% per ciascuna parte. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'appello proposto dal
[...]
va, in parte, accolto - per quanto attiene la domanda avanzata in via Parte_1 subordinata - e per l'effetto va accertata la responsabilità concorsuale del e Pt_1 di , nella misura del 50% per ciascuno, nella causazione del sinistro Controparte_1 verificatosi in data 14.10.2014.
2.6 Da precisare che nessuna contestazione è stata avanzata con riferimento al
quantum dei danni lamentati: né in relazione ai danni fisici subiti da Controparte_1
e neppure in relazione ai danni subiti all'autovettura Ford Fiesta Tg. CA260NZ di proprietà di . Controparte_2
In definitIV, quindi, i danni alla persona di deve essere quantificato Controparte_1 nella somma di € 652,00 (€ 1.304,00 x 50%), oltre interessi per come stabilito nella sentenza di primo grado, e i danni subiti all'autovettura di proprietà di Parte_2
deve essere quantificato in € 1.450,00 (€ 2.900,00 x 50%) oltre interessi per
[...] come stabilito nella sentenza di primo grado.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, l'esito complessivo del giudizio, con riconoscimento della responsabilità concorsuale in misura paritaria tra le parti, costituisce ragione per disporne l'integrale compensazione tra le parti in causa delle spese di lite.
È del pari disposta la compensazione delle spese della c.t.u. svolta nel corso del giudizio di primo grado, per come ivi già liquidate (sulla possibilità di compensare le spese di c.t.u. cfr. Cass. ord. n. 24645/2021).
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, sussistono ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti in causa, considerato l'accoglimento solo parziale del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice di appello, definitIVmente
pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate dagli appellanti ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c.;
2) accoglie solo in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 935/2017 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data
19.7.2017 e depositata in data 23.8.2017:
- condanna il al risarcimento dei danni fisici subiti da Parte_1
nella misura di € 652,00, oltre interessi legali non sulla Controparte_1
somma integralmente rIVlutata, bensì sulle frazioni di capitale via via rIVlutato, con decorrenza dalla data del sinistro, come previsti nella medesima sentenza impugnata;
- condanna il al risarcimento dei danni Parte_1 all'autovettura subiti da nella misura di € 1.450,00, oltre Parte_2
interessi legali non sulla somma integralmente rIVlutata, bensì sulle frazioni di capitale via via rIVlutato, con decorrenza dalla data del sinistro, come previsti nella medesima sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite e di c.t.u relative al giudizio di primo grado;
3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio del presente giudizio di impugnazione
Lamezia Terme, 10/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Teodora Godini