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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2368/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2368/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siderno (RC) via delle Mimose 3, presso e nello studio dell'avv. Vincenzo
Bruzzese che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio negli uffici dell'Avvocatura INPS in Reggio Calabria, Viale Calabria
82, presso l'avv. Ettore Triolo e l'avv. Valeria Grandizio, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313) in Persona_1
atti
Resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/08/2024, deduceva: - di Parte_1
aver presentato, in data 24.06.2021, domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, ai sensi della legge 30.03.1971 n. 118 e s. m. ed i., con diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980, oltre che come portatore di handicap ai sensi della L.
104/1992; - che l' – Commissione Medica – con verifica del 16.02.2022 lo CP_1 riconosceva “ ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Pt_2 funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%” senza indennità di accompagnamento ex lege 18/80; - che con altro verbale lo riconosceva
“Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”; - che proponeva ricorso dinanzi l'intestato Tribunale rubricato al R.G. n. 2734/2022; - che all'esito delle operazioni peritali, il CTU dott. , concludeva il proprio elaborato Per_2 riconoscendolo: 1°INVALIDO NELLA MISURA DEL 100% GRAVE”, SENZA DIRITTO
AL BENEFICIO DELL'INDENNITA' DÌ ACCOMPGNAMENTO;
2° PERSONA
HANDICAPPATA AI SENSI DELLA L.104, ART.
3. COMMA 1, il tutto con decorrenza dalla domanda amministrativa (24.6.2021); - che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU ritenendola non corretta in quanto viziata da affermazioni illogiche e scientificamente errate allegando a supporto perizia di parte.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « ..accertare la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto a percepire la prestazione richiesta, dichiarando che lo stato patologico della sig.ra
è tale da integrare i presupposti per l'ottenimento del diritto a percepire Controparte_2
l'indennità d'accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di accertare e dichiarare che lo stato patologico del sig. , riconosciuto: “INVALIDO Parte_1
ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%”, è tale da determinare
l'impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o non in grado di espletare gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, con conseguente sussistenza in capo allo stesso dei presupposti di legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex lege
18/80, nonchè lo stato di handicap grave, con conseguente sussistenza in capo allo stesso dei presupposti di legge ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art.3, comma 3, della
L.104/1992 con il riconoscimento di tutti i conseguenti benefici di legge, il tutto sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa, ovvero, in subordine, da quella diversa che risulterà dal giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento, con distrazione in favore del procuratore costituito che si dichiara anticipatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del giorno 08.09.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.
18/1980, nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità grave ex ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Preliminarmente deve precisarsi che non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da privare il soggetto della capacità di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente, in modo permanente e che lo stesso presenti minorazioni che riducono l'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui il ricorrente è affetto.
A fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle gravi patologie in atto non ha ritenuto che il periziato fosse portatore di disabilità con connotazione di gravità, con necessità dell'assistenza permanente di un accompagnatore.
All'esito dell'attività peritale svolta, le condizione generali del ricorrente sono risultate le seguenti: «..-SOGGETTO IN SCADENTI CONDIZIONI GENERALI;
MUSCOLATURA IPO-TONICA- IPO-TROFICA. SISTEMA PILIFERO SECONDO IL
SESSO ED ETÀ. APPARATO LINFOGHIANDOLARE APP. INDENNE ALLA
PALPAZIONE SUPERFICIALE. ARTERIE IPERSFIGMICHE NEI PUNTI DI REPERE
CAPO: CERVICALGIA, VERTIGINI VISUS: CALO DEL VISUS;
NORMOCEFALO.
DOLORABILI I PUNTI D'EMERGENZA DEL V PAIO DEI NERVI ENCEFALICI;
LINGUA ASCIUTTA ED IN ASSE. I MOVIMENTI DEL COLLO SONO LIMITATI E
TORACE: EMITORACI SIMMETRICI E IPO-ESPANSIBILI CON GLI ATTI DEL
RESPIRO, BASI IPO-MOBILI. FVT IPO-TRASMESSO. BASI POLMONARI: FISCHI.
BPCO CUORE: AIA CARDIACA AUMENTATA DÌ VOLUME;
TONI PARAFONICI SU TUTTI I FOCOLAI. TONI VALIDI, PAUSE LIBERE. P.A. 130/80. N O N EDEMI
PERIMALLEOLARI. FREMITI PALPATORI: ASSENTI. STOMACO ED ESOFAGO:
ESOFAGITE DA REFLUSSO ADDOME: DOLENTE ALLA PALPAZIONE
SUPERFICIALE E PROFONDA. FEGATO: NELLA NORMA APPARATO
UROGENITALE: MANOVRA DI GIORDANO NEGATIVA BILATERALMENTE.
APPARATO OSTEOARTICOLARE: DEAMBULAZIONE AUTONOMA, INCERTA, A
PICCOLI PASSI. CERVICALGIA, RACHIALGIA DIFFUSA, CONTRATTURA
PARAVERTEBRALE. SPALLA DOLOROSA BILATERALE PER PRIARTRITE
SCAPOLO OMERALE. DISTURBO DELLA POSTURA. GONALGIA BILATERALE;
COXALGIA BILATERALE. DEFICIT STATICO DINAMICO SISTEMA PSICHICO:
TONO DELL' UMORE DEFLESSO.IL RICORRENTE APPARE LEGGERMENTE
DISORIENTATO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO. CRISI MNESICHE;
RISPONDE
ALLE DOMANDE DEL CTU CON BUONA APPROSSIMAZIONE».
In considerazione di ciò il tecnico incaricato ha rilevato: “..DA QUANTO
ABBIAMO POTUTO APPRENDERE ATTRAVERSO LA VISITA MEDICA DA ME
ESEGUITA E LO STUDIO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA ALLEGATA AL
FASCICOLO GIUDIZIARIO, POSSIAMO AFFERMARE CHE Parte_1
, NATO A GROTTERIA (RC) IL 01.08.1948 E RESIDENTE A GIOIOSA IONICA
[...]
(RC) IN CONTRADA S. ANTONIO 86, (C.F. ,E' DA C.F._2
RITENERE”: 1°- INVALIDO NELLA MISURA DEL 100% GRAVE”, SENZA DIRITTO
AL BENEFICIO DELL'INDENNITA' DÌ ACCOMPGNAMENTO, IN QUANTO NON E'
STATA ACCERTATA L'ESISTENZA DÌ UNO DEI DUE REQUISITI MEDICO-LEGALI
PREVISTI DALLA LEGGE PER BENEFICIARE DELL'INDENNITA' DÌ
ACCOMPAGNAMENTO E CIOE': 1° LA CAPACITA' DÌ DEAMBULARE
AUTONOMAMENTE SENZA L'AUSILIO PERMANENTE DÌ UN
ACCOMPAGNATORE E/O L'IMPOSSIBILITA' DÌ COMPIERE AUTONOMAMENTE
GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA SENZA UN'ASSISTENZA CONTINUA”.
DECORRENZA DEL BENEFICIO: DATA DOMANDA AMMINISTRATIVA:24.6.2021
2° PERSONA HANDICAPPATA AI SI SENSI DELLA L.104, ART.
3. COMMA 1.
DECORRENZA: DATA DOMANDA AMMINISTRATIVA:24.6.2021”.
In particolare, deve rilevarsi che in occasione della visita peritale, il dott. Per_2 così descriveva il ricorrente: “….DEAMBULAZIONE AUTONOMA, INCERTA, A
PICCOLI PASSI. …APPARE LEGGERMENTE DISORIENTATO NELLO SPAZIO E
NEL TEMPO. CRISI MNESICHE;
RISPONDE ALLE DOMANDE DEL CTU CON BUONA APPROSSIMAZIONE.”.
D'altra parte, le critiche di parte ricorrente, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Il ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente, né a conclusioni diversi può giungersi in ragione di quanto nella consulenza di parte allegata in atti, la stessa esprimendo mero dissenso diagnostico.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso CP_1
del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. . Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
R.G. n. 2368/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla dispone sulle spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante CP_1
p.t., le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore del dott. Per_3
[...]
Locri, 07.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2368/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2368/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siderno (RC) via delle Mimose 3, presso e nello studio dell'avv. Vincenzo
Bruzzese che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio negli uffici dell'Avvocatura INPS in Reggio Calabria, Viale Calabria
82, presso l'avv. Ettore Triolo e l'avv. Valeria Grandizio, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313) in Persona_1
atti
Resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/08/2024, deduceva: - di Parte_1
aver presentato, in data 24.06.2021, domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, ai sensi della legge 30.03.1971 n. 118 e s. m. ed i., con diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980, oltre che come portatore di handicap ai sensi della L.
104/1992; - che l' – Commissione Medica – con verifica del 16.02.2022 lo CP_1 riconosceva “ ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Pt_2 funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%” senza indennità di accompagnamento ex lege 18/80; - che con altro verbale lo riconosceva
“Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”; - che proponeva ricorso dinanzi l'intestato Tribunale rubricato al R.G. n. 2734/2022; - che all'esito delle operazioni peritali, il CTU dott. , concludeva il proprio elaborato Per_2 riconoscendolo: 1°INVALIDO NELLA MISURA DEL 100% GRAVE”, SENZA DIRITTO
AL BENEFICIO DELL'INDENNITA' DÌ ACCOMPGNAMENTO;
2° PERSONA
HANDICAPPATA AI SENSI DELLA L.104, ART.
3. COMMA 1, il tutto con decorrenza dalla domanda amministrativa (24.6.2021); - che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU ritenendola non corretta in quanto viziata da affermazioni illogiche e scientificamente errate allegando a supporto perizia di parte.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « ..accertare la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto a percepire la prestazione richiesta, dichiarando che lo stato patologico della sig.ra
è tale da integrare i presupposti per l'ottenimento del diritto a percepire Controparte_2
l'indennità d'accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di accertare e dichiarare che lo stato patologico del sig. , riconosciuto: “INVALIDO Parte_1
ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%”, è tale da determinare
l'impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o non in grado di espletare gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, con conseguente sussistenza in capo allo stesso dei presupposti di legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex lege
18/80, nonchè lo stato di handicap grave, con conseguente sussistenza in capo allo stesso dei presupposti di legge ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art.3, comma 3, della
L.104/1992 con il riconoscimento di tutti i conseguenti benefici di legge, il tutto sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa, ovvero, in subordine, da quella diversa che risulterà dal giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento, con distrazione in favore del procuratore costituito che si dichiara anticipatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del giorno 08.09.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.
18/1980, nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità grave ex ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Preliminarmente deve precisarsi che non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da privare il soggetto della capacità di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente, in modo permanente e che lo stesso presenti minorazioni che riducono l'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui il ricorrente è affetto.
A fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle gravi patologie in atto non ha ritenuto che il periziato fosse portatore di disabilità con connotazione di gravità, con necessità dell'assistenza permanente di un accompagnatore.
All'esito dell'attività peritale svolta, le condizione generali del ricorrente sono risultate le seguenti: «..-SOGGETTO IN SCADENTI CONDIZIONI GENERALI;
MUSCOLATURA IPO-TONICA- IPO-TROFICA. SISTEMA PILIFERO SECONDO IL
SESSO ED ETÀ. APPARATO LINFOGHIANDOLARE APP. INDENNE ALLA
PALPAZIONE SUPERFICIALE. ARTERIE IPERSFIGMICHE NEI PUNTI DI REPERE
CAPO: CERVICALGIA, VERTIGINI VISUS: CALO DEL VISUS;
NORMOCEFALO.
DOLORABILI I PUNTI D'EMERGENZA DEL V PAIO DEI NERVI ENCEFALICI;
LINGUA ASCIUTTA ED IN ASSE. I MOVIMENTI DEL COLLO SONO LIMITATI E
TORACE: EMITORACI SIMMETRICI E IPO-ESPANSIBILI CON GLI ATTI DEL
RESPIRO, BASI IPO-MOBILI. FVT IPO-TRASMESSO. BASI POLMONARI: FISCHI.
BPCO CUORE: AIA CARDIACA AUMENTATA DÌ VOLUME;
TONI PARAFONICI SU TUTTI I FOCOLAI. TONI VALIDI, PAUSE LIBERE. P.A. 130/80. N O N EDEMI
PERIMALLEOLARI. FREMITI PALPATORI: ASSENTI. STOMACO ED ESOFAGO:
ESOFAGITE DA REFLUSSO ADDOME: DOLENTE ALLA PALPAZIONE
SUPERFICIALE E PROFONDA. FEGATO: NELLA NORMA APPARATO
UROGENITALE: MANOVRA DI GIORDANO NEGATIVA BILATERALMENTE.
APPARATO OSTEOARTICOLARE: DEAMBULAZIONE AUTONOMA, INCERTA, A
PICCOLI PASSI. CERVICALGIA, RACHIALGIA DIFFUSA, CONTRATTURA
PARAVERTEBRALE. SPALLA DOLOROSA BILATERALE PER PRIARTRITE
SCAPOLO OMERALE. DISTURBO DELLA POSTURA. GONALGIA BILATERALE;
COXALGIA BILATERALE. DEFICIT STATICO DINAMICO SISTEMA PSICHICO:
TONO DELL' UMORE DEFLESSO.IL RICORRENTE APPARE LEGGERMENTE
DISORIENTATO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO. CRISI MNESICHE;
RISPONDE
ALLE DOMANDE DEL CTU CON BUONA APPROSSIMAZIONE».
In considerazione di ciò il tecnico incaricato ha rilevato: “..DA QUANTO
ABBIAMO POTUTO APPRENDERE ATTRAVERSO LA VISITA MEDICA DA ME
ESEGUITA E LO STUDIO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA ALLEGATA AL
FASCICOLO GIUDIZIARIO, POSSIAMO AFFERMARE CHE Parte_1
, NATO A GROTTERIA (RC) IL 01.08.1948 E RESIDENTE A GIOIOSA IONICA
[...]
(RC) IN CONTRADA S. ANTONIO 86, (C.F. ,E' DA C.F._2
RITENERE”: 1°- INVALIDO NELLA MISURA DEL 100% GRAVE”, SENZA DIRITTO
AL BENEFICIO DELL'INDENNITA' DÌ ACCOMPGNAMENTO, IN QUANTO NON E'
STATA ACCERTATA L'ESISTENZA DÌ UNO DEI DUE REQUISITI MEDICO-LEGALI
PREVISTI DALLA LEGGE PER BENEFICIARE DELL'INDENNITA' DÌ
ACCOMPAGNAMENTO E CIOE': 1° LA CAPACITA' DÌ DEAMBULARE
AUTONOMAMENTE SENZA L'AUSILIO PERMANENTE DÌ UN
ACCOMPAGNATORE E/O L'IMPOSSIBILITA' DÌ COMPIERE AUTONOMAMENTE
GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA SENZA UN'ASSISTENZA CONTINUA”.
DECORRENZA DEL BENEFICIO: DATA DOMANDA AMMINISTRATIVA:24.6.2021
2° PERSONA HANDICAPPATA AI SI SENSI DELLA L.104, ART.
3. COMMA 1.
DECORRENZA: DATA DOMANDA AMMINISTRATIVA:24.6.2021”.
In particolare, deve rilevarsi che in occasione della visita peritale, il dott. Per_2 così descriveva il ricorrente: “….DEAMBULAZIONE AUTONOMA, INCERTA, A
PICCOLI PASSI. …APPARE LEGGERMENTE DISORIENTATO NELLO SPAZIO E
NEL TEMPO. CRISI MNESICHE;
RISPONDE ALLE DOMANDE DEL CTU CON BUONA APPROSSIMAZIONE.”.
D'altra parte, le critiche di parte ricorrente, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Il ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente, né a conclusioni diversi può giungersi in ragione di quanto nella consulenza di parte allegata in atti, la stessa esprimendo mero dissenso diagnostico.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso CP_1
del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. . Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
R.G. n. 2368/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla dispone sulle spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante CP_1
p.t., le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore del dott. Per_3
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Locri, 07.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli