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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel. dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che i coniugi ato il 09/12/1991 in MONTECCHIO EMILIA (RE) Parte_1
e nato il [...] in [...] Parte_2
Matrimonio celebrato il 15/06/2014 a REGGIO EMILIA hanno deposito ricorso per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio sulla scorta di accordo che prevede tra l'altro l'affido condiviso della figlia minorenne, di anni Per_1 nove, ai due genitori con residenza preferenziale presso la madre e diritto del padre di farle visita e tenerla con sé secondo un calendario predefinito dalle parti hanno dato della pendenza davanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna di un procedimento ex art. 330 c.c. nel corso del quale con ben sei decreti il predetto giudice ha disposto e ripetutamente confermato l'affido di un figlio della ricorrente e da ultimo della stessa minore Pt_1 Persona_2 al Servizio sociale con valutazione non favorevoli in ordine alla capacità genitoriale della oltre Pt_3 che dei padri dei minori hanno chiesto che detto procedimento sia trasferito davanti al Tribunale ordinario ex art. 38 disp. att. c.c., con relativa prosecuzione in questo giudizio e con l'espletamento di CTU diretta ad accertare la capacità genitoriale delle parti ritenuto che:
- nel procedimento di v.g. di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. il Tribunale deve limitarsi a omologare l'accordo raggiunto dalle parti purché lo stesso non sia contrario all'interesse del figlio
- è inibito qualsiasi adempimento istruttorio anche d'ufficio all'infuori della richiesta di chiarimenti se ritenuti necessari
- nella specie, l'accordo che dovrebbe essere omologato è palesemente contrario all'interesse della minore come dimostrato dall'ultimo decreto del giudice minorile con il quale è stata affidata Per_1 al servizio sociale e ha rimesso a quest'ultimo di regolare gli incontri con il padre anche in forma protetta
- è inammissibile, inoltre, un approfondimento istruttorio tramite una CTU
PQM
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
RIGETTA il ricorso
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Presidente Rel.
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel. dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che i coniugi ato il 09/12/1991 in MONTECCHIO EMILIA (RE) Parte_1
e nato il [...] in [...] Parte_2
Matrimonio celebrato il 15/06/2014 a REGGIO EMILIA hanno deposito ricorso per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio sulla scorta di accordo che prevede tra l'altro l'affido condiviso della figlia minorenne, di anni Per_1 nove, ai due genitori con residenza preferenziale presso la madre e diritto del padre di farle visita e tenerla con sé secondo un calendario predefinito dalle parti hanno dato della pendenza davanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna di un procedimento ex art. 330 c.c. nel corso del quale con ben sei decreti il predetto giudice ha disposto e ripetutamente confermato l'affido di un figlio della ricorrente e da ultimo della stessa minore Pt_1 Persona_2 al Servizio sociale con valutazione non favorevoli in ordine alla capacità genitoriale della oltre Pt_3 che dei padri dei minori hanno chiesto che detto procedimento sia trasferito davanti al Tribunale ordinario ex art. 38 disp. att. c.c., con relativa prosecuzione in questo giudizio e con l'espletamento di CTU diretta ad accertare la capacità genitoriale delle parti ritenuto che:
- nel procedimento di v.g. di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. il Tribunale deve limitarsi a omologare l'accordo raggiunto dalle parti purché lo stesso non sia contrario all'interesse del figlio
- è inibito qualsiasi adempimento istruttorio anche d'ufficio all'infuori della richiesta di chiarimenti se ritenuti necessari
- nella specie, l'accordo che dovrebbe essere omologato è palesemente contrario all'interesse della minore come dimostrato dall'ultimo decreto del giudice minorile con il quale è stata affidata Per_1 al servizio sociale e ha rimesso a quest'ultimo di regolare gli incontri con il padre anche in forma protetta
- è inammissibile, inoltre, un approfondimento istruttorio tramite una CTU
PQM
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
RIGETTA il ricorso
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Presidente Rel.
Francesco Parisoli