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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 19/12/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. RI CO Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. IA IO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 270/2024 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avv. VINCI LUCIANO NATALE C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto –
All'udienza del 17/10/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/2/2024 Parte_1 chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/8/2010 in PISTICCI con , dal quale si Controparte_1 era separata giudizialmente in forza di sentenza non definitiva sullo stato di questo
Tribunale n. 553/2023, depositata il 3/7/2023 e passata in giudicato. Aggiungeva che dalla unione coniugale era nato il figlio (il 15/2/2011) e chiedeva l'affido esclusivo del Per_1 minore in suo favore con collocazione presso la casa familiare, di cui domandava l'assegnazione, con rapporti di frequentazione padre-figlio previo avviso alla madre ed in sua presenza, e con obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente l'importo mensile complessivo di € 1.200,00, di cui € 500,00 a titolo di assegno divorzile ed €
700,00 per il mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente motivava la domanda di affidamento esclusivo del figlio , Per_1 portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), sostenendo che il , sin dal mese di luglio 2022, aveva bruscamente interrotto ogni CP_1 rapporto con il figlio, rendendosi di fatto irreperibile anche per via telefonica, e che pertanto un affido condiviso non sarebbe stato rispondente al superiore interesse del minore, perché avrebbe costretto la a ricorrere sistematicamente all'autorità Parte_1 giudiziaria ogniqualvolta fosse stato necessario prendere delle decisioni riguardanti il figlio minore.
Relativamente agli aspetti economici, dichiarava di essere disoccupata e di percepire unicamente il reddito di inclusione e l'assegno unico universale, per un importo complessivo di circa € 1.000,00, da cui detrarre il canone di locazione di € 250,00, mentre il marito, in qualità di piastrellista in Svizzera, percepiva una retribuzione di circa
4.000,00 franchi svizzeri, corrispondenti a circa € 4.200,00.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza di comparizione dell'8/10/2024 la ricorrente si riportava al ricorso introduttivo del giudizio e dichiarava, altresì, che il resistente non vedeva il figlio dal
2022, e non provvedeva neanche a versare l'assegno di mantenimento per coniuge e figlio previsto in sede separativa;
ancora, che prima del matrimonio lavorava come cameriera in albergo e di aver smesso di lavorare per occuparsi del figlio, affetto da autismo;
infine, di percepire la somma di € 1.000,00 mensile a titolo di reddito di inclusione, il cui importo
è stato calcolato tenendo conto della sua condizione di caregiver del figlio ed abitando in una casa in locazione, oltre alla somma di € 300,00 quale indennità di frequenza spettante al figlio.
Con ordinanza del 21/11/2024 il Giudice, preso atto che all'udienza dell'8/10/2024 non si era potuto esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, confermava le condizioni della separazione di cui all'ordinanza del 30/11/2022, resa nel giudizio di separazione e, in via istruttoria, ammetteva l'interrogatorio formale di;
all'udienza del 20/6/2025, il Controparte_1 resistente non compariva a rendere il deferito interrogatorio formale;
la difesa della ricorrente depositava la sentenza definitiva di separazione e gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza a carico del nel giudizio di separazione;
indi, la causa veniva CP_1 rinviata per la rimessione in decisione, con concessione dei termini ex art. 473-bis.28
c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e repliche. All'udienza cartolare del 17/10/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero dalla documentazione in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in data 26/8/2010, si sono separati giudizialmente in forza di sentenza sullo stato di questo
Tribunale n. 553/2023 depositata il 3/7/2023, passata in giudicato, cui ha fatto seguito la sentenza definitiva n. 259/2025, depositata il 23/5/2025.
In considerazione del protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, deve ritenersi sussistente il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo gli estremi previsti dall'articolo 3, n. 2, lett. b della legge 898/70 e successive modifiche.
Quanto al regime di affido del figlio minore , tenendo conto che non vi è Per_1 stato alcun cambiamento della situazione esistente al momento della separazione, nonché della condotta processuale del resistente, il quale, dopo la mancata costituzione nel giudizio di separazione, non si è costituito nemmeno nel presente giudizio - in tal modo non provando l'adempimento degli obblighi su di lui gravanti nei confronti del figlio - va confermato l'affido esclusivo del minore alla madre, ritenendolo il regime più tutelante per il minore: un affidamento condiviso, infatti, stante il disinteresse del padre, esporrebbe il minore ad un pregiudizio concreto ogniqualvolta si rendesse necessario adottare decisioni nel suo interesse.
Pertanto, ricorrono i presupposti per derogare al regime di affido condiviso e per confermare l'affido esclusivo del figlio alla madre, con il potere di quest'ultima Per_1 di assumere da sola tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, relative al minore.
Di conseguenza, va confermato il collocamento del minore presso l'abitazione materna, con conferma altresì delle condizioni della separazione in merito alle eventuali visite padre-figlio, e ciò stante la distanza geografica tra le parti (il risulta essere CP_1 residente in [...]dal mese di novembre 2024) e l'assenza di nuovi elementi circa un'evoluzione dei rapporti con il minore. Relativamente all'assegno divorzile, si osserva quanto segue.
Dagli accertamenti della Guardia di Finanza svolti nell'ambito del giudizio di separazione, depositati dalla resistente in data 20/6/2025, è emerso che il svolge CP_1 attività lavorativa a tempo indeterminato presso una ditta di costruzioni e che, nell'anno di imposta 2023, ha percepito redditi di lavoro dipendente per un ammontare di circa €
29.000,00 lordi, con un'imposta netta di circa € 5.000,00; che è titolare di una carta prepagata sulla quale, nel periodo dal 1/1/2024 al 30/9/2024, vi sono stati accrediti per circa € 21.000,00, trattandosi con ogni probabilità degli accrediti stipendiali, che, dunque, sono pari a circa € 2.000,00 mensili;
ancora, che ha stipulato un contratto di locazione in qualità di conduttore, pagando un canone annuo di € 4.800,00 (dunque e € 400,00 mensili).
Inoltre, risulta l'esistenza di un libretto nominativo intestato al minore, acceso in data 27/7/2017, sul quale entrambi i genitori hanno la delega ad operare e che al
31/12/2023 presentava un saldo di € 15.411,80.
La , invece, è disoccupata, paga un canone di locazione di € 250,00, è Parte_1 beneficiaria dell'assegno di inclusione di € 1.000,00 e percepisce per intero l'assegno unico universale, pari a circa € 290,00 mensili, e l'indennità di frequenza per il figlio minore, di € 300,00.
Così ricostruita la situazione reddituale delle parti, vi è da dire che la mera disparità reddituale tra gli ex coniugi non è da sola sufficiente per il riconoscimento dell'assegno divorzile, risultando invece necessario accertare la sussistenza del nesso eziologico tra il divario della condizione reddituale attuale e il contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare ed alla cura dei figli, con rinuncia alla realizzazione delle proprie prospettive professionali.
Sul punto, è costantemente affermato in giurisprudenza che “Il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, viene meno, sia nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, sia nell'ipotesi in cui il matrimonio sia stato motivo di spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, successivamente divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'assegnazione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato
a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a concrete occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha
l'onere di indicare specificamente e provare nel corso del processo” (da ultima,
Cassazione Civile, Sez. I, 15/6/2023, n. 17191). Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo- compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (cfr. anche Cassazione Civile, Sez. I,
20/4/2023).
Ancora, Cassazione Civile, Sez. I, 4/10/2023, n. 27945, secondo cui “Per ottenere
l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli
e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera”.
Nel caso in esame, lo stato di disoccupazione della ricorrente è dipeso dalla necessità di occuparsi del figlio , affetto da disabilità, come dalla stessa dichiarato Per_1 all'udienza dell'8/10/2024, durante la quale la dichiarava che, prima del Parte_1 matrimonio, lavorava stagionalmente a Jesolo presso strutture alberghiere, e di aver dovuto lasciare il lavoro per occuparsi a tempo pieno del figlio autistico;
tale circostanza, alla luce dei principi sopra elencati relativi alla funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile così come elaborati dalla giurisprudenza, fa sì che la ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, posto che, nonostante la stessa prima del matrimonio abbia svolto attività lavorativa, con ciò dimostrando di avere capacità reddituale, dopo la nascita del figlio ha dovuto lasciare il lavoro per occuparsi del figlio affetto da disabilità e quindi bisognoso di maggiori cure ed attenzioni, dando in tal modo prevalenza all'interesse della famiglia a scapito della sua professionalità, e consentendo altresì al marito di poter continuare a svolgere il proprio lavoro, con ciò aumentando il divario economico tra i coniugi.
Pertanto, tenuto altresì conto dell'oggettiva difficoltà nel reperire un'occupazione lavorativa, stante la necessità di doversi occupare da sola del figlio, nonché delle rispettive situazioni economico-reddituali, il Collegio ritiene congruo riconoscerle un assegno divorzile di € 200,00 mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT.
Venendo infine all'importo da porre a carico del per il mantenimento del CP_1 figlio minore, in assenza di nuovi elementi circa la situazione reddituale del resistente rispetto alle determinazioni assunte in sede separativa, si conferma l'obbligo posto a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno di € 350,00 per il mantenimento del figlio , oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici Per_1
ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio.
In ragione della contumacia e mancata opposizione di parte resistente e dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite al 50% tra le parti, ponendole per la restante metà a carico di parte resistente ed in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 28/2/2024 da nei confronti Parte_1 di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 26/8/2010 in Parte_1 Controparte_1
PISTICCI;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di PISTICCI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2010, Parte II, serie A, numero 20;
3) conferma l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Per_1 autorizzandola a compiere autonomamente tutti gli atti necessari per le esigenze scolastiche, extrascolastiche e sanitarie del minore, anche di maggiore importanza;
4) conferma l'assegnazione della casa familiare a per Parte_1 abitarvi con il figlio minore;
5) dispone che le eventuali visite del padre avvengano previo accordo con il genitore collocatario ed alla presenza di quest'ultimo;
6) pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, la complessiva somma di € 550,00, di cui €
[...]
350,00 a titolo di mantenimento del figlio minorenne ed € 200,00 a titolo di Per_1 assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di corrispondere il 50 per cento delle spese straordinarie per il figlio;
7) compensa tra le parti le spese di lite per 1/2, condannando CP_1
al pagamento in favore dell'Erario del residuo, che liquida in € 2.205,50
[...] per compenso, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 17/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA IO RI CO