Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/05/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 27.05.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 806/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7 C.F._7
[...] Parte_8 CodiceFiscale_8 Parte_9
), .: CodiceFiscale_9 Parte_10 CodiceFiscale_10
Parte_11 CodiceFiscale_11 Parte_12 [...]
), , C.F._12 Parte_13 CodiceFiscale_13 [...]
); tutti r . Parte_14 CodiceFiscale_14
RICORRENTI contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
a Mod inusso n. 70/100, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa
Controparte_2 RESISTENTE Avente ad oggetto: personale docente a tempo determinato – “carta docente” ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 – principio di non discriminazione CONCLUSIONI Il procuratore dei ricorrenti conclude come da note autorizzate del 26.03.2025; Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 07.03.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 23.06.2023, i ricorrenti in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docenti alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti a tempo determinat Controparte_1 che non avendo usufruito dell'erogazione della somma di €. 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del docente») corrisposta dal esclusivamente ai Controparte_1 docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a t docenti in periodo di formazione e prova, hanno eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno pagina 1 di 8
che, ribadita la legittimità del proprio operato, h
[...] e ha chiesto il rigetto;
in subordine, ha chiesto il rigetto delle pretese avanzate dai ricorrenti per le annualità relative agli aa.ss. dal 2017/18 al Parte_5 2021/22 e l'a.s. 2014/15, in ragione della natura breve e saltuaria Parte_14 delle suppl onvenuto ha eccepito, inoltre, la prescrizione del diritto azionato dai docenti per l'a.s. 2017/18, per gli aa.ss. Parte_5 Parte_10 2016/17 e 2017/18 per gli aa.ss. 201 d Parte_11 Parte_14 per gli aa.ss. 20 e 2017/18.
[...] a con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
3. Sul merito 3.1. Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte al conseguimento, in relazione agli AA.SS. per cui parte ricorrente ha svolto le supplenze annuali, del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. 3.2. La domanda è fondata nei limiti indicati in motivazione. L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”. L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_3 sentite le organizzazioni sindaca In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1 ciclo unico, inerenti professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, pagina 2 di 8 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”. Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di €. 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3). A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la cd.
“Carta Docente” si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua – onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961). Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione. Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1 n vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. In questo senso anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre CP_4 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del d e i relativi €. 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Più specificamente, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contrat po determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non pagina 3 di 8 discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non giova invece il richiamo alla CP_1 clausola 6 dell'accordo quadro in tem azione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE). In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della “Carta docente” debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come: «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » (così Cass., 27.10.2023, n. CP_1 29961). In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961). Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo DPCM del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione). Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio. Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
“interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, co. 36, L. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., pagina 4 di 8 27.10.2023, n. 29961). Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio «nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Trattasi di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita del docente dal sistema scolastico.
3.3. Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti che i ricorrenti abbiano ricevuto incarichi di docenza sino al termine delle attività didattiche (30.06) o su posti dell'organico di diritto (31.08):
- quanto a negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_1 2022/2023
- quanto a negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
- quanto negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_3 2020/2021, 2023;
- quanto a negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_4 2021/2022,
- quanto a negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_5 2020/2021, 023;
- quanto a negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_6
- quanto a negli aa.ss. 2019/2020, 2022/2023; Parte_7
- quanto a negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023; Parte_8
- quanto a negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_9 2021/202
- quanto a negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_10 2019/2020, 22, 2022/2023;
- quanto a negli aa.ss. 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, Parte_11 2019/2020;
- quanto a negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023; Parte_12
- quanto negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_13 2022/2023;
- quanto a negli aa.ss. 2014/2015, 2016/2017; 2017/2018, Parte_14 2018/2019, 021, 2021/2022, 2022/2023. Annualità per cui, pacificamente ex art. 115 c.p.c., i ricorrenti non hanno fruito della
“Carta docente”. Per tutti i docenti è stata prodotta documentazione comprovante la permanenza nel sistema scolastico, fatta eccezione per , per la quale, già in sede di Parte_11 deposito del ricorso introduttivo, è opia del contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica da settembre 2020. In particolare: Parte_2
risulta immessa in ruolo a settembre 2023; e
[...] Parte_6 Parte_14
immesse in ruolo a settembre 2024; , Parte_3 Parte_5
, e nt Parte_7 Parte_12 Parte_13 a , , Parte_1 Parte_4 Parte_8
pagina 5 di 8 e sono attualmente in servizio con incarico fino Parte_9 Parte_10
3.4. E' fondata l'eccezione di prescrizione proposta dal convenuto con CP_1 riferimento alla pretesa avanzata dai docenti l'a.s. 2017/18, Parte_5
per gli aa.ss. 2016/17 e 20 per gli aa.ss. Parte_10 Parte_11 18 ed per gli aa.ss. 2 e 2017/18. Parte_14 Come testé esposto, la statuito che il diritto azionato in giudizio si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ., che decorre «dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Alla luce dei principi ermeneutici espressi dalla Suprema Corte in tema di prescrizione, dinanzi richiamati, l'azione giudiziaria avanzata dai predetti docenti deve considerarsi prescritta, in quanto la notifica del ricorso giudiziale, quale primo atto interruttivo della prescrizione, si è perfezionata in data 30.06.2023, dopo il decorso del termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. Si osserva come il procuratore attoreo abbia dichiarato di rinunciare alla richiesta di fruizione del beneficio economico per le citate annualità prescritte (cfr. note autorizzate del 13.02.2025). La declaratoria di prescrizione rende superfluo l'esame dell'eccezione relativa alla natura breve e saltuaria delle supplenze svolte dai docenti nell'a.s. 2017/28 e Parte_5 nell'a.s. 2014/15. Parte_14 aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 al ricorrente sono state Pt_5 attribuite supplenze brevi e saltuarie, di durata complessiva inferio 0 giorni. Si ritiene, pertanto, che con riferimento a tali incarichi, a fronte della mancanza di continuità annuale della prestazione lavorativa (inferiore a 150 giorni), la quale non si è protratta per l'intero anno scolastico, la situazione non possa essere considerata del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, dovendosi avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie (sul punto inoltre: Tribunale di Verona 10.11.2023 n. 591; Tribunale di Padova 31.10.2023 n. 490). Viceversa, le supplenze degli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 si sono susseguite per lunghi periodi, superiori a 150 giorni, senza soluzione di continuità e/o con brevi interruzioni. Di talché, solo con riferimento a tali annualità, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, è possibile sostenere che la situazione sia del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, con conseguente riconoscimento della cd. Carta docente.
3.6. La difesa attorea, con le note di trattazione scritta del 14.02.2025, ha chiesto autorizzarsi la modifica delle conclusioni rassegnate in ricorso, estendendo la domanda formulata nell'interesse dei docenti , , e Pt_1 Pt_4 Parte_8 Parte_9 Pt_13 anche per l'a.s. 2023/24. Inoltre, con note autorizzate del 26.03.2025, ha esteso la domanda formulata nell'interesse dei ricorrenti , , , , Pt_1 Parte_3 Pt_4 Pt_5 Parte_7 Parte_8
, e 2 Parte_9 Pt_10 Pt_12 Pt_13 s rta docente in favore dei ricorrenti Parte_1
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_12 Parte_13 p in riferimento a dette annualità, tali docenti risultano assegnatari di incarichi di docenza 1 Cfr. allegati alle note autorizzate del 13.02.2025 e del 26.03.2024. pagina 6 di 8 sino al termine delle attività didattiche (30.06) o su posti dell'organico di diritto (31.08). 2 La modifica della domanda è pertanto ammissibile, attesa l'identità di causa petendi e petitum. Parte attrice ha compiuto una mera variazione quantitativa della domanda, essendosi limitata ad adeguare la domanda originaria al mutamento sopravvenuto dei fatti. Per pacifica giurisprudenza la mutatio libelli non consentita dall'art. 420 c.p.c. è tale allorquando si traduca in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare uno spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una emendatio quando la modifica della domanda iniziale incide sulla causa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul petitum nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio (cfr. Cass. n. 21017/2007, Cass. n. 13997/2007).
3.7. In virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, si accerta il diritto per le parti ricorrenti a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti. In accoglimento della tempestiva azione di adempimento correttamente formulata dalle parti attrici (per come evincibile anche da una complessiva e sostanziale lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio), visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, il convenuto va condannato, all'adozione delle attività necessarie a CP_1 consentire ai il pieno godimento del beneficio medesimo. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione.
4. Sulle spese Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) DICHIARA il diritto dei ricorrenti a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per i seguenti anni scolastici: , per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_1 2022/23, , per gli anni scolastici 2021/22, Parte_2 2022/23; , p i 2017/18, 2018/19, 2019/20, Parte_3 2020/21, 3 e 2024/25; , per gli anni scolastici Parte_4 2018/19, 2019/2020, 2020/21, 2021/2 2023/24 e 2024/25;
, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25; Parte_5
gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23; , Parte_6 Parte_7 lastici 2019/2020, 2022/23 e 2024/25; i Parte_8 anni scolastici 2021/2022, 2022/23, 2023/24 e 2024/2 , Parte_9 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/2020, 2020/21, 2021 e 2024/25; , per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_10 2021/22, 2 , per gli anni scolastici 2018/19 e Parte_11 2019/2020; lastici 2021/2022 e 2022/23 e Parte_12 2024/25; i anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e Parte_13 2022/23, /25; , per gli anni scolastici 2018/19; Parte_14 2019/20; 2020/21, 2021/22 e e condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 consentirle la fruizione della suddetta Carta ei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre 2 Cfr. allegati alle note scritte autorizzate del 13.02.2025 e del 26.03.2025. pagina 7 di 8 interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;
2) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte r siva somma di €. 3.500,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Modena, 31 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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