Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 10/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4499/2023 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1
Palumbo; contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Pia Tedeschi;
Contro
in persona del legale Controparte_2 rappresentate p.t.,non costituita;
nonché contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Gaeta.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6.3.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 371 2022 00223455 08 000 notificato a mezzo posta dall' il 24/1/2023, ad oggetto CP_4 il pagamento della somma di € 9.405,65, per il ma pagamento di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative sanzioni, inerenti i primi tre mesi degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, nonché accertarsi che la stessa non ha svolto lavoro prevalente ed abituale nella FRA.MI.R. s.n.c. di RI RA CO nei periodi oggetto di causa e per l'effetto dichiarare l'insussistenza del proprio obbligo contributivo presso la gestione Commercianti per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, e, per l'ulteriore effetto annullarsi l'avviso di addebito impugnato;
in subordine, chiedeva accertarsi la natura non commerciale dell'attività svolta dalla per i periodi NT contestati, e per l'effetto o contributivo
in ulteriore subordine accertarsi l'insussistenza del proprio obbligo contributivo in riferimento all'annualità 2021, essendo cessata la propria qualità di socio della a far data dal 22/12/2020, e per l'effetto annullarsi parzialmente NT
l'avviso di addebito impugnato;
chiedeva infine accertarsi l'intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese contributive relative ai primi tre mesi degli anni 2016 e 2017.
Esponeva che in data 24 gennaio 2023 l' le aveva notificato l'avviso di addebito CP_4
n. 371 2022 00223455 08 000, ad ogge agamento della somma di € 9.405,65, correlato alla matricola azienda n. 21657558, per il mancato versamento di contributi a percentuale sul reddito entro il minimale per la Gestione Commercianti I.V.S., relativi ai primi tre mesi degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Evidenziava che nel provvedimento dell' non era riportato né il codice CP_6 fiscale, né la denominazione dell'impres a alla posizione contributiva in questione. Dichiarava che, pur non avendo mai svolto attività commerciale in proprio, nei medesimi anni evidenziati nel provvedimento impugnato, ovvero dal 22.3.2016 e sino al 22.12.2020, era stata socia, senza rivestire incarichi amministrativi, della società in nome collettivo , pertanto i NT contributi richiesti potevan Esponeva, altresì, che la è una società che svolge attività di NT locazione di immobili prop ta assieme alla sorella CP_5
, per il godimento e l'amministrazione degli immobili di famiglia.
[...]
che la predetta società nel periodo evidenziato nel provvedimento impugnato ( 2016-2021) era priva di uffici amministrativi e di dipendenti, ed aveva sede legale, come mero domicilio, presso il Dottore Commercialista Per_1
, in Napoli alla Via Comunale Cintia n. 41.
[...]
Allegava che l'art. 6 dell'Atto Costitutivo della società attribuiva l'amministrazione e la rappresentanza legale della in via esclusiva alla sig.ra NT [...]
, non rivestendo lei stessa alcun incarico di amministrazione e NT ll'impresa. Dichiarava dunque che negli anni dal 2016 al 2020, in cui è stata socia della società non aveva mai svolto all'interno dell'impresa un'attività lavorativa abituale con impegno personale e, che pertanto non si era mai iscritta alla Gestione assicurativa obbligatoria degli esercenti attività commerciali (IVS) istituita dall' . CP_4
Evidenziava, altresì, che la pur avendo quale oggetto sociale lo NT svolgimento di “attività ome ad esempio “l'acquisto, la compravendita, la permuta e la gestione per proprio conto di appartamenti, villette, negozi, terreni sia rustici che urbani e di immobili in genere”, dalla sua costituzione, avvenuta in data 22 marzo del 2016, e fino al 22.12.2020 aveva esercitato esclusivamente attività di locazione di immobili propri, non svolgendo quindi attività commerciale, ma dedicandosi all'attività di mero godimento di beni. A fondamento dell'opposizione deduceva quindi, che il provvedimento impugnato era illegittimo poiché la somma ingiunta non era dovuta, non ricorrendo i presupposti previsti dalla legge. Deduceva infine che poiché non aveva mai svolto attività amministrativa della società non aveva mai avuto accesso alla documentazione amministrativa e contabile dell'impresa, e che pur avendo richiesto all'Amministratrice della Società sig.ra tale documentazione tramite il proprio avvocato non NT aveva Esponeva infine che come documentato dal modello UNICO persone fisiche 2022, trasmesso all' , nell'anno 2021 ha conseguito un reddito complessivo Controparte_3 netto di € 19.736,00, pertanto è impossibilitata a versare la somma oggi richiesta dall' resistente. CP_6
In data 9.11.2023, l' , ritualmente costituitasi, eccepiva preliminarmente la CP_4 carenza di legittimazi lla , nel merito contestava la fondatezza della CP_2 pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 22.11.2023, l' interveniva nel presente giudizio, eccependo CP_7 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata.
Radicatosi il contraddittorio, disposto lo scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc, la causa veniva così decisa.
Il ricorso è fondato e pertanto la domanda deve trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' , la legittimazione Controparte_3 passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione ( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Mentre, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione. Orbene, con la presente opposizione parte ricorrente fa valere l'inesistenza del credito intimato per la carenza dei presupposti previsti dalla legge;
dunque, in tale ipotesi la legittimazione a contraddire esclusivamente all'ente impositore. Parimenti deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della , CP_2 poiché la cessione e cartolarizzazione dei crediti non ha ad ogge i CP_4 maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006. Dunque i crediti oggetto della presente disamina non rientrano nel'arco temporale previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. Nel merito, giova rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito vengono qualificate come domande di accertamento negativo del credito, dunque in tal caso l'onere probatorio grava sull' intimante opposto, che in qualità di attore in senso sostanziale, deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del credito vantato. Dunque, l' avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza dei presupposti CP_4 previsti dalla legge tali da determinare l'obbligo per l'odierna ricorrente di iscrizione nella gestione commercianti, in relazione agli anni evidenziati. Occorre, a tal proposito, richiamare, seppure brevemente, la disciplina prevista in materia di iscrizione alla gestione assicurativa commercianti. In particolare, l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, prevede che : "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, ove tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Dunque, tale disposizione prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti quando ricorrono i presupposti evidenziati, ovvero la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità dell'impresa ed i rischi di gestione;
la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio di determinate attività , di licenze e autorizzazioni, e l'iscrizione negli albi o nei registri previsti dalla normativa di riferimento. Nel caso di specie, l' avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza CP_4 dell'obbligo di contri ne dell'opponente, dimostrando l'abitualità e la prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale della stessa istante. Orbene, occorre precisare che tale onere probatorio non è stato assolto dall'ente opposto. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti: "La verifica della sussistenza di requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.5763; Cass. 6 novembre 2009, 23600) venga compiutamente assolto. “ (Cass. Sez. lav. 9 febbraio 2016 n. 2568) L' pertanto, come previsto dalla giurisprudenza dominante avrebbe dovuto CP_4 fornire elementi in merito allo “svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità” (Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013). Inoltre, occorre altresì precisare che la società ha come oggetto NT
l'attività edilizia in genere e non si avvale ipendente per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Come previsto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.18149/2017 e 25/2018
“la società di persone che svolge un'attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare”. Nel caso di specie dunque l' non ha fornito alcun elemento idoneo a provare lo CP_4 svolgimento di una attività erciale svolta dalla ricorrente. Non avendo assolto l' l'onere probatorio, posto a suo carico, il ricorso deve CP_4 trovare integrale acco nto. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Estromette dal presente giudizio l' ; Controparte_3
- Estromette dal presente giudizio la
[...]
; Controparte_8
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute dalla ricorrente le somme di cui all'avviso di addebito n. 371 2022 00223455 08 000, notificato dall' il 24/1/2023; CP_4
- Con l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_4 liquida in euro 1300,00 oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 10/01/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio