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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/11/2024, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
1280/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1280/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
, (c.f. ), nata a Castellammare di ST in [...] Parte_1 C.F._1
08.03.1991 ed ivi residente in [...]I p. T, rappresentata e difesa dall'avv.
Barbara Vicedomini giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Pompei alla via Bartolo Longo 23
RICORRENTE
E
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gisella
D'Amora giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Castellammare di ST alla via Pozzillo n. 106
RICORRENTE
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 8.10.2024, i difensori delle parti si sono riportati integralmente agli accordi di cui al ricorso, come parzialmente modificati su rilievo del Tribunale.
1 Il PM, in data 04.10.2024, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.06.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 27.08.2013 nel Comune di Castellammare di ST, nel corso
Per_ del quale è nata una figlia, , in Castellammare di ST, in data 29.12.2014; che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Udine, come risulta dal decreto di omologa del Tribunale di Udine n. 662/2023 depositato in data 16 febbraio 2023 depositato in atti unitamente al verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del 19.01.2023.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione (in cui è stato previsto l'affido congiunto della minore con domicilio privilegiato presso la casa materna e disciplina del diritto di visita paterno;
l'obbligo in capo al di corrispondere un assegno mensile di euro 500,00 CP_1
a titolo di mantenimento della figlia minore oltre alla suddivisione tra i coniugi delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno) non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, chiedendo dunque di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla situazione economico patrimoniale delle parti, inoltre, risulta che , Controparte_1
il quale è residente a [...](Udine), lavora come dipendente presso la General Meccanica
SO GE e C. s.a.s., con sede a Tricesimo, con mansioni di operaio di livello 4, con un reddito lordo annuo negli ultimi tre anni di euro 20.927,86 per l'anno 2021 (CUD 2022), di euro
22.713,66 per l'anno 2022 (CUD 2023) e di euro 24.354,33 per l'anno 2023 (CUD 2024); mentre
, residente unitamente alla figlia minore a Castellammare di ST, è casalinga. Parte_1
Ciò premesso, nominato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, rilevata la non conformità degli accordi agli interessi della figlia minore nella parte in cui le parti avevano previsto la sospensione del versamento dell'assegno di mantenimento nei mesi estivi, per l'udienza cartolare del 8.10.2024 le parti hanno depositato un nuovo accordo parzialmente modificato recependo i rilievi del tribunale, ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 10.10.2024 in sostituzione dell'udienza del
8.10.2024, preso atto del parere del P.M. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
2 È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Udine con decreto n. 662/2023 depositato in data 16.02.2023.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Udine nel procedimento di separazione consensuale
(19.01.2023), terminato con decreto di omologa del 16.02.2023 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e con l'interesse della figlia minore, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 19.06.2024, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Castellammare di ST in data 27 agosto
2013 tra le parti in causa;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
Per_ 1) la sig.ra attualmente vive con la figlia in un immobile condotto in locazione sito Parte_1
in Castellammare di ST (NA) alla Strada Ponte della Persica, 20/I p. T;
Per_ 2) la minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la casa materna;
3) il sig. , in ragione della sua capacità reddituale, verserà a titolo di mantenimento, per la CP_1
figlia minore la somma di euro 500,00 (CINQUECENTO,00), oltre alle spese straordinarie al
50% come per legge, con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici Istat da versarsi a mezzo bonifico bancario o ricarica PostePay, entro il 12 di ogni mese;
4) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre sig.ra ; Parte_1
5) il padre avrà facoltà di tenere con sé la piccola due weekend al mese, sempre compatibilmente con le esigenze della minore e quelle lavorative del padre, dal venerdì ora di uscita della scuola e fino alla domenica alle ore 22:00;
6) la minore trascorrerà n. 7 giorni consecutivi in modo alternato con uno dei genitori, per il periodo
Natalizio dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio, mentre per il periodo di Pasqua ad anni alterni dal Venerdì Santo al lunedì in Albis;
il compleanno ed onomastico della minore verranno trascorsi dalla bambina alternativamente con uno dei genitori;
3 7) la minore inoltre trascorrerà con il padre 2 mesi consecutivi, nel periodo estivo di ogni anno, e precisamente dal 01 giugno al 01 agosto, o nel periodo che sarà preventivamente comunicato alla madre entro il 30 aprile di ogni anno;
8) la sig.ra attualmente casalinga, in cerca di lavoro e nel frattempo sostenuta da una Parte_1
stabile rete familiare, dichiara di rinunciare al proprio mantenimento;
9) entrambi i genitori si impegneranno a far mantenere un buon rapporto alla bambina con i nonni sia materni che paterni;
10) le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e di non aver reciprocamente nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo, diritto, ragione o causale;
11) le parti acconsentono reciprocamente al rilascio dei rispettivi documenti di espatrio;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Castellammare di ST per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 47, P. I, del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1280/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
, (c.f. ), nata a Castellammare di ST in [...] Parte_1 C.F._1
08.03.1991 ed ivi residente in [...]I p. T, rappresentata e difesa dall'avv.
Barbara Vicedomini giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Pompei alla via Bartolo Longo 23
RICORRENTE
E
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gisella
D'Amora giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Castellammare di ST alla via Pozzillo n. 106
RICORRENTE
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 8.10.2024, i difensori delle parti si sono riportati integralmente agli accordi di cui al ricorso, come parzialmente modificati su rilievo del Tribunale.
1 Il PM, in data 04.10.2024, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.06.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 27.08.2013 nel Comune di Castellammare di ST, nel corso
Per_ del quale è nata una figlia, , in Castellammare di ST, in data 29.12.2014; che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Udine, come risulta dal decreto di omologa del Tribunale di Udine n. 662/2023 depositato in data 16 febbraio 2023 depositato in atti unitamente al verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del 19.01.2023.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione (in cui è stato previsto l'affido congiunto della minore con domicilio privilegiato presso la casa materna e disciplina del diritto di visita paterno;
l'obbligo in capo al di corrispondere un assegno mensile di euro 500,00 CP_1
a titolo di mantenimento della figlia minore oltre alla suddivisione tra i coniugi delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno) non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, chiedendo dunque di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla situazione economico patrimoniale delle parti, inoltre, risulta che , Controparte_1
il quale è residente a [...](Udine), lavora come dipendente presso la General Meccanica
SO GE e C. s.a.s., con sede a Tricesimo, con mansioni di operaio di livello 4, con un reddito lordo annuo negli ultimi tre anni di euro 20.927,86 per l'anno 2021 (CUD 2022), di euro
22.713,66 per l'anno 2022 (CUD 2023) e di euro 24.354,33 per l'anno 2023 (CUD 2024); mentre
, residente unitamente alla figlia minore a Castellammare di ST, è casalinga. Parte_1
Ciò premesso, nominato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, rilevata la non conformità degli accordi agli interessi della figlia minore nella parte in cui le parti avevano previsto la sospensione del versamento dell'assegno di mantenimento nei mesi estivi, per l'udienza cartolare del 8.10.2024 le parti hanno depositato un nuovo accordo parzialmente modificato recependo i rilievi del tribunale, ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 10.10.2024 in sostituzione dell'udienza del
8.10.2024, preso atto del parere del P.M. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
2 È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Udine con decreto n. 662/2023 depositato in data 16.02.2023.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Udine nel procedimento di separazione consensuale
(19.01.2023), terminato con decreto di omologa del 16.02.2023 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e con l'interesse della figlia minore, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 19.06.2024, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Castellammare di ST in data 27 agosto
2013 tra le parti in causa;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
Per_ 1) la sig.ra attualmente vive con la figlia in un immobile condotto in locazione sito Parte_1
in Castellammare di ST (NA) alla Strada Ponte della Persica, 20/I p. T;
Per_ 2) la minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la casa materna;
3) il sig. , in ragione della sua capacità reddituale, verserà a titolo di mantenimento, per la CP_1
figlia minore la somma di euro 500,00 (CINQUECENTO,00), oltre alle spese straordinarie al
50% come per legge, con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici Istat da versarsi a mezzo bonifico bancario o ricarica PostePay, entro il 12 di ogni mese;
4) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre sig.ra ; Parte_1
5) il padre avrà facoltà di tenere con sé la piccola due weekend al mese, sempre compatibilmente con le esigenze della minore e quelle lavorative del padre, dal venerdì ora di uscita della scuola e fino alla domenica alle ore 22:00;
6) la minore trascorrerà n. 7 giorni consecutivi in modo alternato con uno dei genitori, per il periodo
Natalizio dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio, mentre per il periodo di Pasqua ad anni alterni dal Venerdì Santo al lunedì in Albis;
il compleanno ed onomastico della minore verranno trascorsi dalla bambina alternativamente con uno dei genitori;
3 7) la minore inoltre trascorrerà con il padre 2 mesi consecutivi, nel periodo estivo di ogni anno, e precisamente dal 01 giugno al 01 agosto, o nel periodo che sarà preventivamente comunicato alla madre entro il 30 aprile di ogni anno;
8) la sig.ra attualmente casalinga, in cerca di lavoro e nel frattempo sostenuta da una Parte_1
stabile rete familiare, dichiara di rinunciare al proprio mantenimento;
9) entrambi i genitori si impegneranno a far mantenere un buon rapporto alla bambina con i nonni sia materni che paterni;
10) le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e di non aver reciprocamente nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo, diritto, ragione o causale;
11) le parti acconsentono reciprocamente al rilascio dei rispettivi documenti di espatrio;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Castellammare di ST per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 47, P. I, del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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