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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40090/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 40090/2020 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO ANTONIO Parte_1 C.F._1
ALFONSO CASSANDRO e dell'avv. CHIARA FISCHETTI elettivamente domiciliato presso i difensori parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO RICCIARDI Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore
(C.F. ), CONTUMACE Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3
CONTUMACE parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 10.12.2024 e richiamato all'udienza del 18.12.2024.
Parte convenuta CP
Come da foglio di p.c. depositato il 09.12.2024 e richiamato all'udienza del 18.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
(classe 1962) esponeva che, in data 17.05.2017 in Milano, allorquando si trovava alla Parte_1 guida del proprio motociclo Kymco tg. BF20526, veniva travolto dall'autovettura Renault tg BR950ET che, procedendo nello stesso senso di marcia dell'attore e sulla destra di costui, effettuava improvvisa manovra di svolta e inversione a U senza nemmeno azionare l'indicatore di direzione. L'attore rovinava quindi al suolo procurandosi gravi lesioni.
Egli conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, , Controparte_2
e – rispettivamente proprietaria, conducente e Controparte_3 CP assicuratore del predetto autoveicolo tg. BR950ET – chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro, quantificati in circa 50.000 euro (in aggiunta agli acconti già percepiti).
Nella contumacia della e del si costituiva , la quale non contestava CP_2 CP_3 CP
l'esclusiva responsabilità della sua assicurata e, tuttavia, chiedeva il rigetto delle domande attoree, ritenendo satisfattive le somme già corrisposte (circa 12.300 euro).
Dopo istruttoria testimoniale e per mezzo di CTU medico legale (relazione dott. del Persona_1
12.10.2022), la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 18.12.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e la domanda attorea di risarcimento dell'ulteriore danno è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
Occorre premettere che è documentato (doc. 6 att.) ed è comunque pacifico tra le parti che ha CP corrisposto nel febbraio 2020 la somma di 12.282,45 euro a titolo di danno non patrimoniale e spese mediche (985,88 euro) e poi nell'aprile 2023, in corso di causa, ulteriore somma di 3.000 euro.
La responsabilità esclusiva del sinistro in capo al non è contestata da e risulta in CP_3 CP ogni caso provata, alla luce della relazione di incidente stradale in atti (doc. 1 att.) e delle dichiarazioni del ricevute dalla polizia locale, con cui egli riferiva di aver effettuato una manovra di CP_3 inversione di marcia nonostante il divieto di svolta, manovra per cui egli è stato poi anche sanzionato dalla polizia locale.
L'imprudenza del che ha effettuato svolta vietata senza nemmeno accertarsi di non creare CP_3 pericolo o intralcio agli altri utenti (art. 154 cod. strada) è di tale gravità da assumere valenza causale esclusiva ed assorbente, relegando eventuali infrazioni del (peraltro non dedotte né emergenti Pt_1
pagina 2 di 7 dagli atti) a circostanze irrilevanti, con conseguente superamento della presunzione di paritaria responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.
Deve dunque affermarsi l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro e i CP_3 convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e 144 cod. ass., al pagamento dei danni risarcibili patiti dall'attore.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
In ordine alla quantificazione dei danni, il Tribunale osserva quanto segue.
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (frattura calcagno destro) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 7% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 135 i giorni di inabilità temporanea, di cui 40 di inabilità parziale al 75%, 45 di inabilità parziale al 50% e 50 di inabilità parziale al 25%.
Alla luce dell'accertata invalidità permanente in misura inferiore al 9%, trovano applicazione i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139 cod. ass, da ultimo aggiornati con D.M. 16 luglio 2024. Il danno biologico permanente risarcibile ammonta pertanto ad euro 9.827, tenuto conto dell'età della parte danneggiata all'epoca del sinistro (54 anni) e del grado di menomazione accertato (7%).
Il danno biologico temporaneo risarcibile, invece, ammonta ad euro 3.590,60, in applicazione dell'art. 139 comma 1 lett. b) cod. ass.
Il danno da invalidità permanente deve essere aumentato ai sensi dell'art. 139 comma 3 cod. ass. in misura del 10% (982,70 euro), in quanto risulta provata l'incisione rilevante del danno biologico su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, con riferimento all'impatto sull'attività di guida, svolgendo l'attore l'attività di autista ATM.
Il CTU segnala, infatti, che i postumi permanenti incidono particolarmente sulla deambulazione prolungata e su attività che sollecitano l'articolazione interessata. Afferendo dunque i postumi a piede e calcagno, ritiene il Tribunale che i postumi, pur lievi, siano particolarmente rilevanti per l'attore che svolge attività lavorativa di autista ATM, sicché è giustificato un lieve aumento per personalizzazione.
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta dunque a 14.400,30 euro, in moneta attuale.
Possono altresì riconoscersi spese mediche per 2.566,26 euro, comprensivi delle spese sostenute e documentate e ritenute necessarie dal CTU, del costo per la perizia medico-legale ante causam e della presumibile spesa futura per i plantari, come indicato dal consulente. pagina 3 di 7 Poiché occorre rendere omogenee l'intero danno e gli acconti pagati rivalutando gli acconti all'attualità (cfr. Cass. 9950/2017), poiché l'acconto pagato a febbraio 2020 (12.282 euro) rivalutato all'attualità ammonta a circa 14.500 euro e l'acconto ulteriore di 3.000 euro (aprile 2023) rivalutato all'attualità ammonta a circa 3.060 euro, per complessivi 17.500 euro circa, ritiene il Tribunale, anche in via equitativa, che gli acconti versati siano interamente satisfattivi del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale per spese mediche, anche considerati interessi e rivalutazione sul danno non patrimoniale devalutato al sinistro e poi rivalutato anno per anno nonché rivalutazione e interessi sulle spese mediche dai singoli esborsi.
È parzialmente fondata, invece, la domanda di un'ulteriore somma a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante lavorativo, in quanto parte attrice ha fornito numerosi elementi gravi, precisi e concordanti che consentono di ritenere sufficientemente provato, anche in via presuntiva, un minor reddito lavorativo per gli anni 2018, 2019 e 2020, in conseguenza del sinistro.
Dagli atti di causa risulta infatti che:
- prima del sinistro, l'attore (autista ATM) percepiva in maniera pressoché costante ingenti somme a titolo di straordinari per ore ulteriori lavorate: l'esame dei cedolini mensili per gli anni
2014 2015 e 2016 (doc. 17-19) mostra costantemente importi cospicui, spesso superiori ai 1.000 euro mensili lordi, per straordinari, sicché può ritenersi che fosse una prassi costante;
- è documentato, poi, che dopo il sinistro lo stipendio dell'attore ha avuto una drastica riduzione e infatti i cedolini degli anni 2018 2019 2020 mostrano importi per straordinari irrisori, nell'ordine di qualche decina di euro;
- è ancora documentato che, successivamente al febbraio 2021 – allorquando l'attore ha ricevuto nuovamente la piena idoneità sanitaria al lavoro (doc. 29) – l'attore ha ripreso a percepire consistenti importi per straordinari, come emerge ad esempio dai cedolini aprile maggio e giugno 2021 (doc. 38) con straordinari per circa 1.000 euro;
- in numerose visite sanitarie dopo il sinistro (doc. 11 e 12, l'ultima è di luglio 2019 con invito a revisione dopo 12 mesi) l'attore è stato giudicato idoneo alla mansione di autista ma con limitazioni (durata limitata del periodo alla guida), proprio in ragione delle persistenti disfunzionalità al piede e alla caviglia;
Dalla documentazione in atti risulta dunque in modo chiaro che l'attore ha visto diminuire il suo reddito lavorativo nel periodo successivo al sinistro in ragione della consistente contrazione degli straordinari e che tale contrazione è avvenuta proprio subito dopo il sinistro ed è cessata poi con il pieno recupero dell'idoneità sanitaria alla mansione di autista.
Appare del resto logico e ragionevole che, se un autista è idoneo alla guida “con limitazioni”, il datore di lavoro non esiga da costui prestazioni lavorative di guida ulteriori a quelle compatibili con le sue condizioni fisiche.
La circostanza dello svolgimento di minori “straordinari” è stata confermata anche dal teste la quale, pur con limiti di attendibilità derivanti dal rapporto di coniugio con l'attore, ha Tes_1
pagina 4 di 7 reso dichiarazioni coerenti con i documenti reddituali e contabili in atti e le presunzioni da essi derivanti, a corroborazione del quadro probatorio sin qui descritto.
La convenuta, pur non contestando la predetta flessione reddituale in punto di fatto, ritiene nondimeno che tale flessione sia dipesa non dai postumi delle lesioni patiti nel sinistro bensì da una scelta dell'attore, che ha domandato al medico incaricato delle verifiche di idoneità di disporre e poi mantenere le limitazioni alla guida.
Dal verbale della visita del 13.10.2017 (doc. 11) emerge effettivamente che “il lavoratore richiede per un periodo di sei mesi una limitazione di guida non continuata con intervallo di 2 ore e trenta”.
Nondimeno, l'eccezione di non convince e non consente di pervenire alle conclusioni cui CP parte convenuta giunge.
Premesso che sarebbe inverosimile che l'attore abbia chiesto una limitazione alla guida non realmente giustificata da disagi fisici, consapevole delle conseguenze patrimoniali di ciò. Se dunque egli ha domandato una limitazione alla guida, deve presumersi che l'abbia fatto per effettive necessità di contenimento di dolore e disagi alla guida, del resto coerente con i postumi permanenti rilevati anche dal CTU e dianzi descritti.
Ad ogni modo, l'idoneità fisica con limitazioni non è un diritto potestativo che possa essere domandato ad nutum dal lavoratore;
essa è disposta dal medico sulla base di una sua valutazione tecnica, all'esito di una visita o della documentazione medica in atti, sicché se il medico incaricato ha certificato per circa tre anni l'idoneità fisica con limitazione alla guida dell'attore deve presumersi che ciò abbia fatto in quanto giustificato e compatibile con le condizioni fisiche dell'attore stesso.
Deve dunque ritenersi che le limitazioni alla guida dei mezzi ATM applicate all'attore sino a luglio 2020 (12 mesi dopo l'ultima visita) siano causalmente connesse alle lesioni patite nel sinistro
(riguardanti, si ricordi, il piede destro, dunque sollecitato durante la guida) e, pertanto, anche la flessione negativa reddituale deve ritenersi eziologicamente connessa al sinistro di cui è causa.
In ordine alla quantificazione di tale voce di danno patrimoniale, ritiene il Tribunale che debba procedersi a liquidazione equitativa, pur sulla base dei dati emergenti dagli atti.
I calcoli di parte attrice sono corretti nel quantificare, in via asetticamente aritmetica, in circa 46.000 euro la differenza tra redditi medi lordi dei tre anni antecedenti al sinistro e redditi medi lordi degli anni
2018-2020 relativi al periodo di limitazione fisica alla guida.
Tuttavia, questo mero dato aritmetico non può coincidere sic et simpliciter con il danno patrimoniale da lucro cessante per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, si tratta di redditi lordi e il lucro cessante risarcibile coincide con le entrate nette aggiuntive che l'attore avrebbe incassato, semmai soltanto arrotondate in aumento per tenere conto dell'impatto del minor reddito sulla contribuzione previdenziale e l'importo della futura pensione, impatto per vero minimo trattandosi di una flessione modesta e per un periodo limitato a fronte di una lunga vita lavorativa.
pagina 5 di 7 Peraltro, il prelievo fiscale è certamente maggiore, in ragione delle aliquote progressive, sullo scaglione retributivo tra i 28 e i 43 mila euro (i.e. i valori medi reddituali dedotti dall'attore) rispetto agli scaglioni inferiori. Ed infatti, se si esaminano le C.U. in atti l'imposta lorda indicata nelle C.U. ante sinistro (doc. 17-19) è più elevata, in modo più che proporzionale, rispetto all'imposta lorda indicata nelle C.U. post sinistro (doc. 20-21, 37) sicché se la differenza tra redditi lordi medi è di circa 15.000 euro annui, la differenza tra redditi netti è decisamente inferiore (ad es. circa 9.000 euro tra redditi
2014, doc. 17, e redditi 2018, doc. 20, sottratta l'imposta lorda al reddito lordo).
In secondo luogo, seppur abbastanza costante da poter presumere che vi sarebbe stata anche nel periodo
2018-2020 in assenza di sinistro e postumi, la percezione di emolumenti supplementari per straordinari non era quantitativamente fissa ma oscillava sensibilmente da un mese all'altro.
Inoltre, deve ritenersi, alla stregua di fatto notorio, che gli straordinari sarebbero stati in ogni caso minimi (se non assenti) nel periodo Covid della primavera 2020 allorquando gli spostamenti delle persone erano alquanto ridotti;
e infatti se si esaminano i cedolini di aprile 2020 e dei mesi successivi, manca del tutto la voce degli straordinari, nemmeno nella misura minima presente nei mesi precedenti.
Pertanto, seppur si possa ritenere dimostrato che l'attore, in assenza delle lesioni patite nel sinistro, avrebbe percepito un maggior reddito lavorativo in ragione dei presumibili maggiori “straordinari”, non
è possibile quantificare con precisione tale maggior reddito, alla luce di fattori eccessivamente variabili.
Soccorre dunque la liquidazione equitativa e il Tribunale, tenuto conto di tutti i fattori sin qui elencati
(differenza aritmetica dei redditi netti;
variabilità degli straordinari nel tempo;
periodo Covid), ritiene congruo liquidare tale voce di danno in complessivi 28.000 euro, già comprensivi di rivalutazione e interessi (somme assai consistenti nel periodo in esame, 2020-2025) dai periodi di mancata percezione del reddito alla presente sentenza. Su tale somma decorreranno unicamente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza all'effettivo pagamento.
3. Spese di lite e CTU
In ragione della mancata contestazione da parte di della responsabilità esclusiva del suo CP assicurato, della sua adesione alle risultanze della CTU con pagamento anche di ulteriore acconto in corso di causa e dell'accoglimento in misura sensibilmente inferiore al petitum della residua voce di danno maggiormente controversa, le spese di lite sono compensate tra le parti per metà e sono poste a carico di soccombente in via prevalente, per la residua metà, che si liquida, in applicazione CP dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo.
Spese di CTU a carico di soccombente in via prevalente, nei rapporti interni, ferma la CP solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
pagina 6 di 7 DICHIARA la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_3 sinistro di cui è causa, occorso in Milano il 17.05.2017, e per l'effetto, tenuto conto delle somme già corrisposte da all'attore, CP
NA , e Controparte_2 Controparte_3 CP
, in solido tra loro, a pagare a a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante
[...] Parte_1 lavorativo, la residua somma di 28.000 euro, oltre interessi al tasso legale (1284, comma 1, c.c.) dalla sentenza al saldo;
RIGETTA le ulteriori domande di Parte_1
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di nei rapporti interni, CP ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per metà;
NA , e Controparte_2 Controparte_3 CP
, in solido tra loro, a rimborsare a la residua metà, che si liquida in euro 3.500 per
[...] Parte_1 compensi (euro 800 per fase di studio;
euro 600 per fase introduttiva;
euro 800 per fase istruttoria ed euro 1.300 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 272,50 per esborsi (metà C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 4 aprile 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 40090/2020 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO ANTONIO Parte_1 C.F._1
ALFONSO CASSANDRO e dell'avv. CHIARA FISCHETTI elettivamente domiciliato presso i difensori parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO RICCIARDI Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore
(C.F. ), CONTUMACE Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3
CONTUMACE parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 10.12.2024 e richiamato all'udienza del 18.12.2024.
Parte convenuta CP
Come da foglio di p.c. depositato il 09.12.2024 e richiamato all'udienza del 18.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
(classe 1962) esponeva che, in data 17.05.2017 in Milano, allorquando si trovava alla Parte_1 guida del proprio motociclo Kymco tg. BF20526, veniva travolto dall'autovettura Renault tg BR950ET che, procedendo nello stesso senso di marcia dell'attore e sulla destra di costui, effettuava improvvisa manovra di svolta e inversione a U senza nemmeno azionare l'indicatore di direzione. L'attore rovinava quindi al suolo procurandosi gravi lesioni.
Egli conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, , Controparte_2
e – rispettivamente proprietaria, conducente e Controparte_3 CP assicuratore del predetto autoveicolo tg. BR950ET – chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro, quantificati in circa 50.000 euro (in aggiunta agli acconti già percepiti).
Nella contumacia della e del si costituiva , la quale non contestava CP_2 CP_3 CP
l'esclusiva responsabilità della sua assicurata e, tuttavia, chiedeva il rigetto delle domande attoree, ritenendo satisfattive le somme già corrisposte (circa 12.300 euro).
Dopo istruttoria testimoniale e per mezzo di CTU medico legale (relazione dott. del Persona_1
12.10.2022), la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 18.12.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e la domanda attorea di risarcimento dell'ulteriore danno è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
Occorre premettere che è documentato (doc. 6 att.) ed è comunque pacifico tra le parti che ha CP corrisposto nel febbraio 2020 la somma di 12.282,45 euro a titolo di danno non patrimoniale e spese mediche (985,88 euro) e poi nell'aprile 2023, in corso di causa, ulteriore somma di 3.000 euro.
La responsabilità esclusiva del sinistro in capo al non è contestata da e risulta in CP_3 CP ogni caso provata, alla luce della relazione di incidente stradale in atti (doc. 1 att.) e delle dichiarazioni del ricevute dalla polizia locale, con cui egli riferiva di aver effettuato una manovra di CP_3 inversione di marcia nonostante il divieto di svolta, manovra per cui egli è stato poi anche sanzionato dalla polizia locale.
L'imprudenza del che ha effettuato svolta vietata senza nemmeno accertarsi di non creare CP_3 pericolo o intralcio agli altri utenti (art. 154 cod. strada) è di tale gravità da assumere valenza causale esclusiva ed assorbente, relegando eventuali infrazioni del (peraltro non dedotte né emergenti Pt_1
pagina 2 di 7 dagli atti) a circostanze irrilevanti, con conseguente superamento della presunzione di paritaria responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.
Deve dunque affermarsi l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro e i CP_3 convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e 144 cod. ass., al pagamento dei danni risarcibili patiti dall'attore.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
In ordine alla quantificazione dei danni, il Tribunale osserva quanto segue.
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (frattura calcagno destro) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 7% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 135 i giorni di inabilità temporanea, di cui 40 di inabilità parziale al 75%, 45 di inabilità parziale al 50% e 50 di inabilità parziale al 25%.
Alla luce dell'accertata invalidità permanente in misura inferiore al 9%, trovano applicazione i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139 cod. ass, da ultimo aggiornati con D.M. 16 luglio 2024. Il danno biologico permanente risarcibile ammonta pertanto ad euro 9.827, tenuto conto dell'età della parte danneggiata all'epoca del sinistro (54 anni) e del grado di menomazione accertato (7%).
Il danno biologico temporaneo risarcibile, invece, ammonta ad euro 3.590,60, in applicazione dell'art. 139 comma 1 lett. b) cod. ass.
Il danno da invalidità permanente deve essere aumentato ai sensi dell'art. 139 comma 3 cod. ass. in misura del 10% (982,70 euro), in quanto risulta provata l'incisione rilevante del danno biologico su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, con riferimento all'impatto sull'attività di guida, svolgendo l'attore l'attività di autista ATM.
Il CTU segnala, infatti, che i postumi permanenti incidono particolarmente sulla deambulazione prolungata e su attività che sollecitano l'articolazione interessata. Afferendo dunque i postumi a piede e calcagno, ritiene il Tribunale che i postumi, pur lievi, siano particolarmente rilevanti per l'attore che svolge attività lavorativa di autista ATM, sicché è giustificato un lieve aumento per personalizzazione.
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta dunque a 14.400,30 euro, in moneta attuale.
Possono altresì riconoscersi spese mediche per 2.566,26 euro, comprensivi delle spese sostenute e documentate e ritenute necessarie dal CTU, del costo per la perizia medico-legale ante causam e della presumibile spesa futura per i plantari, come indicato dal consulente. pagina 3 di 7 Poiché occorre rendere omogenee l'intero danno e gli acconti pagati rivalutando gli acconti all'attualità (cfr. Cass. 9950/2017), poiché l'acconto pagato a febbraio 2020 (12.282 euro) rivalutato all'attualità ammonta a circa 14.500 euro e l'acconto ulteriore di 3.000 euro (aprile 2023) rivalutato all'attualità ammonta a circa 3.060 euro, per complessivi 17.500 euro circa, ritiene il Tribunale, anche in via equitativa, che gli acconti versati siano interamente satisfattivi del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale per spese mediche, anche considerati interessi e rivalutazione sul danno non patrimoniale devalutato al sinistro e poi rivalutato anno per anno nonché rivalutazione e interessi sulle spese mediche dai singoli esborsi.
È parzialmente fondata, invece, la domanda di un'ulteriore somma a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante lavorativo, in quanto parte attrice ha fornito numerosi elementi gravi, precisi e concordanti che consentono di ritenere sufficientemente provato, anche in via presuntiva, un minor reddito lavorativo per gli anni 2018, 2019 e 2020, in conseguenza del sinistro.
Dagli atti di causa risulta infatti che:
- prima del sinistro, l'attore (autista ATM) percepiva in maniera pressoché costante ingenti somme a titolo di straordinari per ore ulteriori lavorate: l'esame dei cedolini mensili per gli anni
2014 2015 e 2016 (doc. 17-19) mostra costantemente importi cospicui, spesso superiori ai 1.000 euro mensili lordi, per straordinari, sicché può ritenersi che fosse una prassi costante;
- è documentato, poi, che dopo il sinistro lo stipendio dell'attore ha avuto una drastica riduzione e infatti i cedolini degli anni 2018 2019 2020 mostrano importi per straordinari irrisori, nell'ordine di qualche decina di euro;
- è ancora documentato che, successivamente al febbraio 2021 – allorquando l'attore ha ricevuto nuovamente la piena idoneità sanitaria al lavoro (doc. 29) – l'attore ha ripreso a percepire consistenti importi per straordinari, come emerge ad esempio dai cedolini aprile maggio e giugno 2021 (doc. 38) con straordinari per circa 1.000 euro;
- in numerose visite sanitarie dopo il sinistro (doc. 11 e 12, l'ultima è di luglio 2019 con invito a revisione dopo 12 mesi) l'attore è stato giudicato idoneo alla mansione di autista ma con limitazioni (durata limitata del periodo alla guida), proprio in ragione delle persistenti disfunzionalità al piede e alla caviglia;
Dalla documentazione in atti risulta dunque in modo chiaro che l'attore ha visto diminuire il suo reddito lavorativo nel periodo successivo al sinistro in ragione della consistente contrazione degli straordinari e che tale contrazione è avvenuta proprio subito dopo il sinistro ed è cessata poi con il pieno recupero dell'idoneità sanitaria alla mansione di autista.
Appare del resto logico e ragionevole che, se un autista è idoneo alla guida “con limitazioni”, il datore di lavoro non esiga da costui prestazioni lavorative di guida ulteriori a quelle compatibili con le sue condizioni fisiche.
La circostanza dello svolgimento di minori “straordinari” è stata confermata anche dal teste la quale, pur con limiti di attendibilità derivanti dal rapporto di coniugio con l'attore, ha Tes_1
pagina 4 di 7 reso dichiarazioni coerenti con i documenti reddituali e contabili in atti e le presunzioni da essi derivanti, a corroborazione del quadro probatorio sin qui descritto.
La convenuta, pur non contestando la predetta flessione reddituale in punto di fatto, ritiene nondimeno che tale flessione sia dipesa non dai postumi delle lesioni patiti nel sinistro bensì da una scelta dell'attore, che ha domandato al medico incaricato delle verifiche di idoneità di disporre e poi mantenere le limitazioni alla guida.
Dal verbale della visita del 13.10.2017 (doc. 11) emerge effettivamente che “il lavoratore richiede per un periodo di sei mesi una limitazione di guida non continuata con intervallo di 2 ore e trenta”.
Nondimeno, l'eccezione di non convince e non consente di pervenire alle conclusioni cui CP parte convenuta giunge.
Premesso che sarebbe inverosimile che l'attore abbia chiesto una limitazione alla guida non realmente giustificata da disagi fisici, consapevole delle conseguenze patrimoniali di ciò. Se dunque egli ha domandato una limitazione alla guida, deve presumersi che l'abbia fatto per effettive necessità di contenimento di dolore e disagi alla guida, del resto coerente con i postumi permanenti rilevati anche dal CTU e dianzi descritti.
Ad ogni modo, l'idoneità fisica con limitazioni non è un diritto potestativo che possa essere domandato ad nutum dal lavoratore;
essa è disposta dal medico sulla base di una sua valutazione tecnica, all'esito di una visita o della documentazione medica in atti, sicché se il medico incaricato ha certificato per circa tre anni l'idoneità fisica con limitazione alla guida dell'attore deve presumersi che ciò abbia fatto in quanto giustificato e compatibile con le condizioni fisiche dell'attore stesso.
Deve dunque ritenersi che le limitazioni alla guida dei mezzi ATM applicate all'attore sino a luglio 2020 (12 mesi dopo l'ultima visita) siano causalmente connesse alle lesioni patite nel sinistro
(riguardanti, si ricordi, il piede destro, dunque sollecitato durante la guida) e, pertanto, anche la flessione negativa reddituale deve ritenersi eziologicamente connessa al sinistro di cui è causa.
In ordine alla quantificazione di tale voce di danno patrimoniale, ritiene il Tribunale che debba procedersi a liquidazione equitativa, pur sulla base dei dati emergenti dagli atti.
I calcoli di parte attrice sono corretti nel quantificare, in via asetticamente aritmetica, in circa 46.000 euro la differenza tra redditi medi lordi dei tre anni antecedenti al sinistro e redditi medi lordi degli anni
2018-2020 relativi al periodo di limitazione fisica alla guida.
Tuttavia, questo mero dato aritmetico non può coincidere sic et simpliciter con il danno patrimoniale da lucro cessante per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, si tratta di redditi lordi e il lucro cessante risarcibile coincide con le entrate nette aggiuntive che l'attore avrebbe incassato, semmai soltanto arrotondate in aumento per tenere conto dell'impatto del minor reddito sulla contribuzione previdenziale e l'importo della futura pensione, impatto per vero minimo trattandosi di una flessione modesta e per un periodo limitato a fronte di una lunga vita lavorativa.
pagina 5 di 7 Peraltro, il prelievo fiscale è certamente maggiore, in ragione delle aliquote progressive, sullo scaglione retributivo tra i 28 e i 43 mila euro (i.e. i valori medi reddituali dedotti dall'attore) rispetto agli scaglioni inferiori. Ed infatti, se si esaminano le C.U. in atti l'imposta lorda indicata nelle C.U. ante sinistro (doc. 17-19) è più elevata, in modo più che proporzionale, rispetto all'imposta lorda indicata nelle C.U. post sinistro (doc. 20-21, 37) sicché se la differenza tra redditi lordi medi è di circa 15.000 euro annui, la differenza tra redditi netti è decisamente inferiore (ad es. circa 9.000 euro tra redditi
2014, doc. 17, e redditi 2018, doc. 20, sottratta l'imposta lorda al reddito lordo).
In secondo luogo, seppur abbastanza costante da poter presumere che vi sarebbe stata anche nel periodo
2018-2020 in assenza di sinistro e postumi, la percezione di emolumenti supplementari per straordinari non era quantitativamente fissa ma oscillava sensibilmente da un mese all'altro.
Inoltre, deve ritenersi, alla stregua di fatto notorio, che gli straordinari sarebbero stati in ogni caso minimi (se non assenti) nel periodo Covid della primavera 2020 allorquando gli spostamenti delle persone erano alquanto ridotti;
e infatti se si esaminano i cedolini di aprile 2020 e dei mesi successivi, manca del tutto la voce degli straordinari, nemmeno nella misura minima presente nei mesi precedenti.
Pertanto, seppur si possa ritenere dimostrato che l'attore, in assenza delle lesioni patite nel sinistro, avrebbe percepito un maggior reddito lavorativo in ragione dei presumibili maggiori “straordinari”, non
è possibile quantificare con precisione tale maggior reddito, alla luce di fattori eccessivamente variabili.
Soccorre dunque la liquidazione equitativa e il Tribunale, tenuto conto di tutti i fattori sin qui elencati
(differenza aritmetica dei redditi netti;
variabilità degli straordinari nel tempo;
periodo Covid), ritiene congruo liquidare tale voce di danno in complessivi 28.000 euro, già comprensivi di rivalutazione e interessi (somme assai consistenti nel periodo in esame, 2020-2025) dai periodi di mancata percezione del reddito alla presente sentenza. Su tale somma decorreranno unicamente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza all'effettivo pagamento.
3. Spese di lite e CTU
In ragione della mancata contestazione da parte di della responsabilità esclusiva del suo CP assicurato, della sua adesione alle risultanze della CTU con pagamento anche di ulteriore acconto in corso di causa e dell'accoglimento in misura sensibilmente inferiore al petitum della residua voce di danno maggiormente controversa, le spese di lite sono compensate tra le parti per metà e sono poste a carico di soccombente in via prevalente, per la residua metà, che si liquida, in applicazione CP dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo.
Spese di CTU a carico di soccombente in via prevalente, nei rapporti interni, ferma la CP solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
pagina 6 di 7 DICHIARA la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_3 sinistro di cui è causa, occorso in Milano il 17.05.2017, e per l'effetto, tenuto conto delle somme già corrisposte da all'attore, CP
NA , e Controparte_2 Controparte_3 CP
, in solido tra loro, a pagare a a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante
[...] Parte_1 lavorativo, la residua somma di 28.000 euro, oltre interessi al tasso legale (1284, comma 1, c.c.) dalla sentenza al saldo;
RIGETTA le ulteriori domande di Parte_1
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di nei rapporti interni, CP ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per metà;
NA , e Controparte_2 Controparte_3 CP
, in solido tra loro, a rimborsare a la residua metà, che si liquida in euro 3.500 per
[...] Parte_1 compensi (euro 800 per fase di studio;
euro 600 per fase introduttiva;
euro 800 per fase istruttoria ed euro 1.300 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 272,50 per esborsi (metà C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 4 aprile 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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