Decreto cautelare 22 settembre 2020
Decreto cautelare 29 settembre 2020
Sentenza 23 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/02/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01273/2025REG.PROV.COLL.
N. 00356/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2023, proposto dal signor CE OP, rappresentato e difeso dall'avvocato Gherardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la funzione pubblica, la Commissione interministeriale RIPAM, il Formez P.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, non costituitosi in giudizio;
nei confronti
dei signori IL PA e SS SP, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Anzisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
della signora CH TO, non costituitasi in giudizio;
per la riforma, previa sospensione
della sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. IV, 23 giugno 2022 n. 8537, che ha respinto il ricorso n. 7163/2020 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento dei seguenti atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri- FORMEZ P.a., Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni – RIPAM, concernenti il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 17 posti di personale dirigenziale a tempo indeterminato, indetto con bando 7 settembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi ed esami) n. 77 del 28 settembre 2018:
(ricorso principale)
a) del provvedimento di non ammissione alle prove scritte;
b) del bando di concorso suddetto
(I e II motivi aggiunti, depositati il giorno 17 dicembre 2020 e il giorno 22 gennaio 2021)
c) della graduatoria approvata;
(III motivi aggiunti, depositati il giorno 10 gennaio 2021)
d) del provvedimento 4 gennaio 2021, di approvazione della graduatoria;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. CE Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’art. 19 del d.l. 9 febbraio 2017 n.8, come convertito dalla l. 7 aprile 2017 n.45, al comma 1, considerata la “ necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile ” e per le esigenze del Dipartimento relativo, ha autorizzato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire “ un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile ”; al successivo comma 2 quater ha poi previsto che la Presidenza stessa “ ai fini dello svolgimento del concorso ” in questione potesse “ avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 ”, meglio nota come Commissione RIPAM.
2. La Commissione RIPAM, con bando 7 settembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale IV- Concorsi ed esami 28 settembre 2018 n.77 (doc. 2 ricorso I grado) ha indetto il concorso in questione per assumere complessivamente diciassette unità di personale dirigenziale, le tredici previste dalla norma da inquadrare appunto nei ruoli della protezione civile e ulteriori quattro da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio; dei tredici posti da inquadrare nei ruoli della protezione civile, otto erano per il profilo tecnico operativo di “ dirigente specialista in funzioni operative di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione civile ” (doc. 2 ricorso I grado, cit.).
3. Nelle premesse del bando, la stessa Commissione ha dichiarato di procedere “ vista la nota prot. DFP 62987 del 6 novembre 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiara che intende avvalersi, per l’espletamento delle suddette procedure concorsuali, del supporto della Commissione RIPAM, come previsto dalla citata normativa ” (doc. 2 ricorso I grado, cit.).
4. Per quanto qui interessa, il bando contiene le previsioni che ora si riassumono (v. sempre doc. 2 ricorso I grado, cit.).
4.1 All’art. 3, il bando prevede le prove di concorso, consistenti in un’eventuale preselezione, attuabile nel caso di candidature particolarmente numerose, in una fase selettiva scritta e in una prova orale a carattere interdisciplinare sulle materie delle prove scritte.
4.2 Sempre all’art. 3 il bando precisa che la fase selettiva scritta comprende due prove, “ la prima prova scritta, a contenuto teorico, volta ad accertare il possesso di competenze tecnico-professionali attinenti alla specifica area professionale dirigenziale relativa al posto oggetto del bando di concorso e consistente nello svolgimento di un elaborato ovvero nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica ” e la seconda “ a contenuto teorico-pratico, consistente nella redazione di uno o più atti e/o provvedimenti finalizzati alla soluzione di casi specifici e/o all’individuazione di soluzioni gestionali relative a una o più delle materie oggetto della prima prova scritta, dalla quale possa evincersi l’attitudine del candidato alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l’attività istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ”.
4.3 All’art. 6, il bando prevede che la Commissione RIPAM “nomina la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e successive modificazioni ed integrazioni”.
4.4 In concreto, come da verbale 16 gennaio 2019 n.2 (doc. 4 in I grado amministrazione) la Commissione RIPAM ha scelto i membri della commissione esaminatrice in parte valorizzando un elenco di possibili presidenti sottopostole dalla Presidenza del Consiglio e in massima parte mediante sorteggio a partire da un ulteriore elenco di nominativi individuati preventivamente da Formez PA- ente in house dipendente sempre dalla Presidenza del Consiglio, che ha funzioni di supporto per l’ammodernamento dell’amministrazione. Ai nominativi così individuati ne ha poi aggiunto un ulteriore, per rispettare il principio delle pari opportunità.
4.5 Al successivo art. 7 comma 3, il bando prevede infine che “ Per ciascuna delle prove scritte sarà assegnato un punteggio massimo di 100 punti e alla prova orale saranno ammessi i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100 (settanta/centesimi) ”.
5. Il ricorrente appellante ha partecipato al concorso in questione per il profilo tecnico operativo, ovvero per la qualifica di “ dirigente specialista in funzioni operative di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione civile ” sopra ricordata, ma non è stato ammesso alla prova orale, avendo riportato un punteggio sufficiente, pari a 74/100 nella seconda prova, quella teorico pratica, ma un punteggio insufficiente, pari a 58/100 nella prima prova, quella teorica (doc. 1 in I grado amministrazione).
6. L’interessato ha quindi presentato il ricorso principale di I grado contro il provvedimento di esclusione ed ha successivamente proposto motivi aggiunti contro la graduatoria finale (all. 3 memoria 16 dicembre 2024 amministrazione).
7. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto sia il ricorso principale, sia i motivi aggiunti, ritenendo corretta la procedura seguita per espletare il concorso e congruo il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice.
8. Contro questa sentenza, l’interessato ha proposto impugnazione, con appello che contiene sei motivi, di riproposizione dei corrispondenti motivi di I grado e di critica alla sentenza impugnata per non averli accolti, il tutto così come segue.
8.1 Con il primo di essi, alle pp. 4-8 dell’atto, deduce l’incompetenza della Commissione RIPAM a indire il concorso. Posto che la norma dell’art. 19 del d.l. 8/2017 sopra citato semplicemente autorizza la Presidenza del Consiglio a indire il concorso per cui è causa avvalendosi della Commissione stessa, ma non lo impone, la parte appellante sostiene allora, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di I grado, che per indire il concorso stesso sarebbe servito un esplicito provvedimento che delegasse alla Commissione la relativa competenza. Sempre a dire della parte, non sarebbe sufficiente a tal fine la nota prot. DFP 62987 del 6 novembre 2017 citata nelle premesse del bando, di cui si è detto sopra al § 3, pure valorizzata dal Giudice di I grado, perché “ quella citata dal T.a.r. è una nota e non un decreto o un provvedimento amministrativo di delega delle funzioni ” (appello, p. 7 ottavo rigo dal basso).
8.2 Con il secondo motivo, alle pp. 8-10 dell’atto, contesta le modalità di nomina della commissione di concorso da parte della Commissione RIPAM. Sostiene, in ordine logico, anzitutto che, in base ad una direttiva 24 aprile 2018 della Presidenza del Consiglio (doc. 5 ricorso I grado), per nominare la commissione di concorso la Commissione RIPAM avrebbe dovuto procedere “ previo avviso pubblico, con indicazione, in ragione della professionalità da reclutare, delle caratteristiche richieste ai commissari ” (appello, p. 9 decimo rigo dal basso), ciò che non consta sia stato fatto. La parte sul punto critica la sentenza di I grado, che ha ritenuto sufficiente ad assicurare la trasparenza la procedura descritta sopra al § 4.4, osservando che comunque l’avviso pubblico ci sarebbe dovuto essere. Inoltre, sostiene che l’oggetto particolare del concorso avrebbe imposto che “ quanto meno la maggioranza dei componenti della Commissione fosse costituita da tecnici esperti di protezione civile e non, invece, da avvocati dello Stato ” (appello, p. 9 prime righe) e critica quindi la contraria decisione del Giudice di I grado, che ha ritenuto sufficiente la presenza di un solo esperto tecnico.
8.3 Con il terzo motivo, alle pp. 10-12 dell’atto, deduce eccesso di potere per illogicità della valutazione della commissione esaminatrice, illogicità che a suo dire trasparirebbe dall’avere egli riportato la sufficienza in una delle prove scritte e l’insufficienza nella seconda.
8.4 Con il quarto motivo, alle pp. 12-14 dell’atto, deduce ulteriore eccesso di potere per il presunto carattere illogico dei quesiti sottopostigli, riferendosi “ tra tutti, al quesito relativo alle fasi del procedimento di spesa pubblica che attiene al tema della formazione del bilancio dello Stato (o degli Enti locali), tema del tutto fuori fuoco rispetto allo svolgimento di incarichi di natura squisitamente tecnica, di protezione civile ” (appello, p. 13 dal quattordicesimo rigo).
8.5 Con il quinto motivo, alle pp. 14-16 dell’atto, deduce ancora eccesso di potere quanto alla previsione del bando che non prevede punteggi aggiuntivi per i candidati che avessero già svolto servizi a favore della Protezione civile.
8.6 Con il sesto motivo, alle pp. 16-27 dell’atto, deduce infine ulteriore eccesso di potere quanto alla valutazione della prova giudicata insufficiente, e in proposito trascrive un parere pro veritate a lui rilasciato da un esperto del settore, secondo il quale la prova sarebbe stata più che sufficiente.
9. L’amministrazione ha resistito, con atto 18 gennaio 2023 e memoria 16 dicembre 2024, in cui ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso perché la graduatoria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale -concorsi ed esami 12 gennaio 2021 n.3 (fatto non contestato) ha esaurito la sua efficacia biennale ai sensi dell’art. 35 comma 5 ter del d. lgs. 30 marzo 2001 n.165; nel merito, ha poi difeso la motivazione della sentenza impugnata.
10. Con atto 17 ottobre 2023, si sono costituiti anche due dei controinteressati appellati, chiedendo a loro volta che l’appello sia respinto.
11. Alla pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
12. In via preliminare, è infondata l’eccezione di improcedibilità proposta dalla difesa dell’amministrazione. La scadenza della graduatoria infatti non rileva perché, come si ricava in base ai motivi dedotti, il bene della vita cui la parte ricorrente appellante aspira non si identifica con la semplice inclusione nella graduatoria stessa, ma coincide con la nomina ora per allora ad uno dei posti messi a concorso, ovvero in subordine con la ripetizione del concorso secondo modalità ritenute corrette.
13. Ciò posto, nel merito l’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito illustrate.
14. È infondato il primo motivo, centrato sulla presunta incompetenza della Commissione RIPAM a svolgere il concorso.
14.1 Così come correttamente ritenuto dal Giudice di I grado, l’art. 19 del d.l. 8/2017 sopra citato, in base al quale il concorso è stato indetto, consente in modo espresso alla Presidenza di procedere avvalendosi della Commissione RIPAM. Ciò posto, la nota prot. DFP 62987 del 6 novembre 2017 citata nel bando (doc. 2 ricorso I grado, cit.), con cui la Presidenza stessa ha scelto di procedere in questo senso va ritenuta sufficiente.
14.2 Contrariamente a quanto sostiene la parte, in primo luogo non vi sono elementi per dubitare che questo atto effettivamente esista ed abbia il contenuto dichiarato nel bando stesso; non rileva poi che esso sia qualificato “ nota ” e non in altro modo, peraltro non precisato. Come è evidente, il termine “ nota ” ha un significato generico, e nulla vieta che il contenuto di un atto così denominato possa integrare, al di là del nomen iuris , un provvedimento vero e proprio, nel caso un provvedimento di delega.
15. È infondato anche il secondo motivo, centrato su presunti vizi nella composizione della commissione di concorso.
15.1 In primo luogo, la direttiva 24 aprile 2018 citata dalla parte appellante, come risulta a sua lettura, impone l’avviso pubblico per individuare i membri della commissione solo per i concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio, che all’evidenza è soggetto diverso e ben distinto dalla Commissione RIPAM; per le altre amministrazioni, che comprendono con altrettanta evidenza anche la Commissione RIPAM, la stessa direttiva si limita a prescrivere che esse “ procedono autonomamente ” e che esse “ dovrebbero ” darsi regole chiare in merito “ sia per garantire la professionalità del commissario, sia per ragioni di trasparenza ” .
15.2 Tanto premesso, nel caso concreto la procedura seguita dalla Commissione RIPAM per la nomina dei commissari di concorso deve ritenersi conforme a questi requisiti, dato che l’avviso pubblico, nella specie omesso, non era imposto e che il sorteggio garantisce trasparenza, così come correttamente ritenuto dal Giudice di I grado.
15.3 Per quanto riguarda poi il secondo profilo di censura contenuto nel motivo, trattandosi di concorso a dirigente, la normativa applicabile, richiamata dal bando, è propriamente quella di cui al d.P.R. 24 settembre 2004 n.272 e all’art. 4 comma 3 prevede che i componenti della commissione esaminatrice “ sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso ”, ma non richiede affatto che questi ultimi siano in maggioranza. Anche in questo caso, quindi, il vizio non sussiste.
16. È infondato anche il terzo motivo di appello, centrato su un primo profilo di presunta illogicità del giudizio riportato dal ricorrente appellante. Così come evidenziato dal Giudice di I grado (motivazione, § 6.6), le due prove scritte avevano diverso oggetto, l’una teorica, l’altra pratica e quindi non è affatto irragionevole che l’una sia stata giudicata sufficiente e l’altra insufficiente. La giurisprudenza citata in contrario dalla parte appellante, per cui la valutazione in senso opposto di più prove scritte sarebbe di per sé sintomo di un giudizio illogico, non è pertinente, essendo riferita al diverso caso del concorso per la magistratura ordinaria, ove le prove scritte hanno tutte carattere teorico; peraltro, si tratta di giurisprudenza di I grado, non confermata in appello, dato che la sentenza C.d.S. V 26 maggio 2020 n.3346 citata dalla parte appellante a proprio favore non entra in realtà nel merito della questione, limitandosi a dichiarare la cessata materia del contendere.
17. Il quarto motivo, che deduce una presunta ulteriore illogicità del giudizio della commissione, è manifestamente infondato perché generico. L’unica critica concreta e precisa da esso mossa ai quesiti assegnati attiene infatti alla domanda concernente le fasi del procedimento di spesa pubblica, ritenuta estranea in modo manifesto alle materie oggetto di esame. La tesi però non è condivisibile, perché basta osservare che un dirigente della Protezione civile per fronteggiare le emergenze di sua competenza deve impiegare -fra l’altro con la massima rapidità- denaro pubblico e quindi deve conoscere le procedure con le quali operare in merito. Non si può quindi ritenere che porre una domanda in materia sia manifestamente illogico o arbitrario.
18. Il quinto motivo, centrato sulla mancata valutazione di titoli professionali in possesso del ricorrente appellante, è manifestamente inammissibile per difetto di interesse: così come è pacifico, il ricorrente è stato escluso dal concorso per non avere superato le prove scritte: non è spiegato e non si comprende in qual modo un’ipotetica previsione di punteggio aggiuntivo per titoli maturati, e quindi per qualcosa di distinto e diverso dalle prove scritte stesse, lo avrebbe potuto avvantaggiare.
19. Manifestamente infondato è da ultimo il sesto motivo, che insiste sulla presunta illogicità del giudizio della commissione.
19.1 Per costante giurisprudenza, che come tale non richiede puntuali citazioni, la valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico è ampiamente discrezionale e come tale sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici; inoltre, questo tipo di giudizi non può di regola essere messo in discussione attraverso documentazione tecnica di parte, perché ciò equivarrebbe a sostituire un punto di vista alternativo, espresso dal privato, a quello dell’amministrazione istituzionalmente competente alla cura di quell’interesse: sul punto, per tutte, da ultimo C.d.S. sez. VII 4 aprile 2024 n.3070.
19.2 Nel caso concreto, la perizia di parte, anche a volerla considerare come una parte dell’atto di appello volta a evidenziare queste presunte illogicità, non raggiunge lo scopo, perché si limita a proporre un giudizio del relativo autore, ma non spiega affatto, ad esempio trascrivendo i passi contestati dei quesiti e le relative risposte del candidato, in cosa le presunte illogicità consisterebbero.
20. L’appello va quindi respinto; nei confronti delle amministrazioni intimate appellate, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in via complessiva così come in dispositivo, in misura compatibile con i valori minimi previsti dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di valore indeterminabile e difficoltà media, tenuto conto altresì che le amministrazioni stesse hanno un unico patrocinio. Le spese stesse si possono compensare nei confronti dei controinteressati costituiti IL PA ed SS SP, che non hanno svolto attività difensiva; nulla per spese nei confronti della controinteressata CH TO, non costituitasi nel grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.356/2023 R.G.), lo respinge.
Condanna il ricorrente appellante a rifondere alle amministrazioni intimate appellate le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 5.000 (cinquemila/00) complessivi, oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.
Compensa le spese del giudizio stesso nei confronti dei controinteressati costituiti IL PA ed SS SP.
Nulla per spese nei confronti della controinteressata CH TO.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
CE Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE Gambato Spisani | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO