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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dott.ssa Federica Peluso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6239 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto interdizione, assegnata al relatore ed estensore dott.ssa Federica Girfatti,
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(CANADA) il 10.05.1971, codice fiscale , rappresentati e C.F._2
difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. ed elettivamente domiciliati Parte_2
presso lo studio di questi sito in Liveri (NA) alla Via Gaudiello n.24;
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
nato ad [...] il [...], codice fiscale CP_1
, residente in [...]; C.F._3
-INTERDICENDO- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti al Tribunale di dichiarare l'interdizione di CP_1
si è rivelata infondata e non può essere, pertanto, accolta.
In diritto si osserva che nel procedimento di interdizione occorre verificare che il soggetto sia affetto da un'infermità mentale che abbia i caratteri dell'abitualità (stato di malattia duraturo anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e volitiva della persona in modo da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. Nel compiere tale valutazione, bisogna tenere conto sia degli affari di indole economica sia degli atti della vita quotidiana che attengono alla cura della persona, all'adempimento dei doveri familiari, nonchè di quelli derivanti dai rapporti di natura privatistica e pubblica.
Come sottolineato dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Civ. n.13584/2006), la finalità della legge n. 6/2004, invece, consiste nel limitare il meno possibile la capacità di agire del soggetto privo in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana nel rispetto della dignità umana, con la conseguenza che gli istituti più invasivi dell'inabilitazione e dell'interdizione hanno assunto un ruolo del tutto residuale. Tenuto conto di ciò, la scelta tra un rimedio e l'altro non può essere effettuata dal giudice che sulla base dei dati raccolti in ciascun caso potendo la stessa essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome e per conto del beneficiario della misura di protezione. In sostanza, il discrimine tra una misura e l'altra non sarà dato dalla maggiore o minore capacità di agire, ma dalle attività che vanno compiute per la tutela della persona.
Ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non pregiudicare gli interessi della persona, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio vuoi per la semplicità delle operazioni da compiere (attinenti, per esempio, alla gestione del reddito da pensione) e per l'attitudine dell'interessato a non porre pericolosamente e immotivatamente in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, dovrà corrispondere, infatti, l'amministrazione di sostegno. Per converso, ove il soggetto che si trova in condizioni di abituale infermità, con la sua pur minima partecipazione alla decisione rischiasse di arrecare a sé pregiudizio, in quel caso, allora, potrebbe propendersi per la misura più invasiva, sebbene anche in questa ipotesi si possa assicurare al beneficiario, ove ne sia in grado, per il disposto dell'art. 409 comma II c.c., la possibilità di compiere quelle attività nelle quali si estrinseca la cosiddetta contrattualità minima.
Esaminando, alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, il caso portato all'attenzione del tribunale, si rileva quanto segue.
Dalla documentazione medica in atti (cfr. verbale Commissione medica del centro medico legale INPS di Nola per l'accertamento dell'handicap del 06.08.2024) risulta che è affetto da disturbo dello spettro autistico, in corso di CP_1
miglioramento, e da epilessia focale con secondaria generalizzazione.
Dall'esame dell'interdicendo è emerso che è apparso sufficientemente CP_1
orientato nel tempo, in grado di riferire correttamente il proprio nome e la data di nascita, la scuola che frequenta, esprimendo, altresì, le proprie preferenze per determinate materie e per determinati hobby;
ha riconosciuto, altresì, le banconote mostrategli dal Giudice eseguendo correttamente la somma delle stesse e ha mostrato di essere a conoscenza del loro valore. Ha riferito con precisione e fluidità della festa del suo compleanno e degli obiettivi professionali del fratello. È rimasto vigile, composto, partecipe e sufficientemente consapevole nel corso di tutta l'udienza
Inoltre, i genitori, signori e non hanno Parte_2 Parte_1
riferito di stati di aggressività del figlio. Risulta, invero, che è un ragazzo CP_1
tranquillo, frequenta la scuola ed assume regolarmente farmaci per l'unico attacco di epilessia avvenuta circa quattro anni fa. Ancora, l'interdicendo non risulta titolare di beni immobili mentre risulta intestatario, come dichiarato dai ricorrenti, di buoni fruttiferi per un ammontare di circa € 50.000,00 e percepisce, altresì, le misure economiche assistenziali spettanti.
Orbene, ritiene il tribunale che, se è vero che la patologia da cui è affetto l'interdicendo faccia verosimilmente ritenere opportuno il ricorso a forme di tutela per
[...] non in grado di occuparsi da solo delle proprie esigenze;
non è men vero che CP_1
l'indole docile di unitamente alla semplicità delle operazioni economiche da CP_1
compiere (limitate alla gestione degli emolumenti previdenziali e dei buoni fruttiferi) escludono la necessità di ricorrere a forme di tutela escludenti la dignità della persona nel suo essere nel mondo giuridico e sociale, quali l'interdizione.
Si ritiene, pertanto, alla stregua del sin qui detto, che la domanda di interdizione vada rigettata.
Stante, tuttavia, le ragioni di urgenza prospettate dai ricorrenti si ritiene di nominare amministratore di sostegno provvisorio, ex artt. 405 e 418 c.c., il signor
[...]
, nato a [...] il [...], per la durata di mesi sei Parte_2
ma di attribuire allo stesso, tenuto conto delle risultanze dell'esame come sopra riportate, di attribuire allo stesso il potere di agire come assistente del beneficiando sia per gli atti inerenti la cura e la salute dello stesso nonché per gli atti di gestione del patrimonio e per gli atti necessari alla riscossione di emolumenti, anche presso istituti di credito ed Enti previdenziali, spettanti a nato ad [...] il CP_1
22.07.2006, codice fiscale . C.F._3
La peculiarità della vicenda fattuale trattata, al limite tra l'interdizione e l'ads, induce a compensare le spese di lite.
Va, peraltro, disposta la trasmissione di copia della sentenza al giudice tutelare competente ex art. 418 co 3 c.c.
P.T.M
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nomina quale amministratore di sostegno provvisorio di nato ad CP_1
Avellino il 22.07.2006, ex artt. 405 e 418 c.c., il signor , nato Parte_2
a Toronto (CANADA) il 10.05.1971, per la durata di mesi sei, ed attribuisce allo stesso ads i poteri di cui alla parte motiva;
- compensa le spese;
- dispone trasmettersi copia della sentenza al giudice tutelare per quanto di competenza. Così deciso lì 14.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dott.ssa Federica Peluso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6239 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto interdizione, assegnata al relatore ed estensore dott.ssa Federica Girfatti,
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(CANADA) il 10.05.1971, codice fiscale , rappresentati e C.F._2
difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. ed elettivamente domiciliati Parte_2
presso lo studio di questi sito in Liveri (NA) alla Via Gaudiello n.24;
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
nato ad [...] il [...], codice fiscale CP_1
, residente in [...]; C.F._3
-INTERDICENDO- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti al Tribunale di dichiarare l'interdizione di CP_1
si è rivelata infondata e non può essere, pertanto, accolta.
In diritto si osserva che nel procedimento di interdizione occorre verificare che il soggetto sia affetto da un'infermità mentale che abbia i caratteri dell'abitualità (stato di malattia duraturo anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e volitiva della persona in modo da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. Nel compiere tale valutazione, bisogna tenere conto sia degli affari di indole economica sia degli atti della vita quotidiana che attengono alla cura della persona, all'adempimento dei doveri familiari, nonchè di quelli derivanti dai rapporti di natura privatistica e pubblica.
Come sottolineato dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Civ. n.13584/2006), la finalità della legge n. 6/2004, invece, consiste nel limitare il meno possibile la capacità di agire del soggetto privo in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana nel rispetto della dignità umana, con la conseguenza che gli istituti più invasivi dell'inabilitazione e dell'interdizione hanno assunto un ruolo del tutto residuale. Tenuto conto di ciò, la scelta tra un rimedio e l'altro non può essere effettuata dal giudice che sulla base dei dati raccolti in ciascun caso potendo la stessa essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome e per conto del beneficiario della misura di protezione. In sostanza, il discrimine tra una misura e l'altra non sarà dato dalla maggiore o minore capacità di agire, ma dalle attività che vanno compiute per la tutela della persona.
Ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non pregiudicare gli interessi della persona, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio vuoi per la semplicità delle operazioni da compiere (attinenti, per esempio, alla gestione del reddito da pensione) e per l'attitudine dell'interessato a non porre pericolosamente e immotivatamente in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, dovrà corrispondere, infatti, l'amministrazione di sostegno. Per converso, ove il soggetto che si trova in condizioni di abituale infermità, con la sua pur minima partecipazione alla decisione rischiasse di arrecare a sé pregiudizio, in quel caso, allora, potrebbe propendersi per la misura più invasiva, sebbene anche in questa ipotesi si possa assicurare al beneficiario, ove ne sia in grado, per il disposto dell'art. 409 comma II c.c., la possibilità di compiere quelle attività nelle quali si estrinseca la cosiddetta contrattualità minima.
Esaminando, alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, il caso portato all'attenzione del tribunale, si rileva quanto segue.
Dalla documentazione medica in atti (cfr. verbale Commissione medica del centro medico legale INPS di Nola per l'accertamento dell'handicap del 06.08.2024) risulta che è affetto da disturbo dello spettro autistico, in corso di CP_1
miglioramento, e da epilessia focale con secondaria generalizzazione.
Dall'esame dell'interdicendo è emerso che è apparso sufficientemente CP_1
orientato nel tempo, in grado di riferire correttamente il proprio nome e la data di nascita, la scuola che frequenta, esprimendo, altresì, le proprie preferenze per determinate materie e per determinati hobby;
ha riconosciuto, altresì, le banconote mostrategli dal Giudice eseguendo correttamente la somma delle stesse e ha mostrato di essere a conoscenza del loro valore. Ha riferito con precisione e fluidità della festa del suo compleanno e degli obiettivi professionali del fratello. È rimasto vigile, composto, partecipe e sufficientemente consapevole nel corso di tutta l'udienza
Inoltre, i genitori, signori e non hanno Parte_2 Parte_1
riferito di stati di aggressività del figlio. Risulta, invero, che è un ragazzo CP_1
tranquillo, frequenta la scuola ed assume regolarmente farmaci per l'unico attacco di epilessia avvenuta circa quattro anni fa. Ancora, l'interdicendo non risulta titolare di beni immobili mentre risulta intestatario, come dichiarato dai ricorrenti, di buoni fruttiferi per un ammontare di circa € 50.000,00 e percepisce, altresì, le misure economiche assistenziali spettanti.
Orbene, ritiene il tribunale che, se è vero che la patologia da cui è affetto l'interdicendo faccia verosimilmente ritenere opportuno il ricorso a forme di tutela per
[...] non in grado di occuparsi da solo delle proprie esigenze;
non è men vero che CP_1
l'indole docile di unitamente alla semplicità delle operazioni economiche da CP_1
compiere (limitate alla gestione degli emolumenti previdenziali e dei buoni fruttiferi) escludono la necessità di ricorrere a forme di tutela escludenti la dignità della persona nel suo essere nel mondo giuridico e sociale, quali l'interdizione.
Si ritiene, pertanto, alla stregua del sin qui detto, che la domanda di interdizione vada rigettata.
Stante, tuttavia, le ragioni di urgenza prospettate dai ricorrenti si ritiene di nominare amministratore di sostegno provvisorio, ex artt. 405 e 418 c.c., il signor
[...]
, nato a [...] il [...], per la durata di mesi sei Parte_2
ma di attribuire allo stesso, tenuto conto delle risultanze dell'esame come sopra riportate, di attribuire allo stesso il potere di agire come assistente del beneficiando sia per gli atti inerenti la cura e la salute dello stesso nonché per gli atti di gestione del patrimonio e per gli atti necessari alla riscossione di emolumenti, anche presso istituti di credito ed Enti previdenziali, spettanti a nato ad [...] il CP_1
22.07.2006, codice fiscale . C.F._3
La peculiarità della vicenda fattuale trattata, al limite tra l'interdizione e l'ads, induce a compensare le spese di lite.
Va, peraltro, disposta la trasmissione di copia della sentenza al giudice tutelare competente ex art. 418 co 3 c.c.
P.T.M
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nomina quale amministratore di sostegno provvisorio di nato ad CP_1
Avellino il 22.07.2006, ex artt. 405 e 418 c.c., il signor , nato Parte_2
a Toronto (CANADA) il 10.05.1971, per la durata di mesi sei, ed attribuisce allo stesso ads i poteri di cui alla parte motiva;
- compensa le spese;
- dispone trasmettersi copia della sentenza al giudice tutelare per quanto di competenza. Così deciso lì 14.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)