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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/11/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GUIDI RICCARDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. RAZZOLINI Controparte_1 P.IVA_1 CR e dell'avv. COPPOLA LUCIA, elettivamente domiciliato come in atti in Firenze, Piazza S. Maria Nuova, n. 1 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di Controparte_1 sospensione dal lavoro applicato nei suoi confronti con raccomandata del 7.10.2022, e la conseguente condanna della datrice di lavoro a corrisponderle l'importo di € 1.573,30 (oltre interessi) a CP_1 titolo di retribuzione non erogata in costanza di sospensione.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere dipendente dell' con Parte_2 mansioni di Coadiutore Amministrativo, e di prestare servizio presso la SOC Acquisizione beni e servizi a PE, negli uffici di Via Cesare Battisti n. 10. Ha riferito: i) di aver ricevuto lettera del 9 settembre 2022, con cui la datrice di lavoro le intimava la vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2, essendo trascorsi sei mesi dal completamento dell'ultimo ciclo vaccinale;
ii) di aver eccepito che l'obbligo vaccinale per il personale di cui all'art. 4-ter del d.l. 44/2021 non fosse applicabile a chi prestava attività lavorativa in strutture diverse da quelle ivi richiamate;
iii) di essere stata sospesa dalla retribuzione e dal servizio con raccomandata del 7.10.2022, a decorrere dal giorno successivo, a causa del rilevato mancato adempimento dell'obbligo vaccinale;
iv) di essere stata riammessa in servizio a decorrere dal 4.11.2022, per revoca della sospensione del 3.11.2022, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 162/2022, che aveva anticipato la cessazione dell'efficacia della normativa emergenziale al 1.11.2022.
La ricorrente ha dunque censurato il provvedimento di sospensione applicatole
Ha dunque censurato il provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti dalla CP_1 datrice di lavoro, deducendo la scorretta interpretazione dell'art. 4-ter d.l. 44/2021, conv. in legge n.
76/2022, in ragione del fatto che la struttura nel quale era collocato l'ufficio ove prestava servizio non poteva ricomprendersi nel novero di quelle di cui all'art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, richiamato dal citato art. 4-ter.
Costituitasi tempestivamente, l' convenuta ha chiesto, in via principale, il Parte_2 rigetto della domanda avversaria;
in via subordinata, la riduzione degli importi pretesi dalla ricorrente in base a quanto effettivamente dovuto.
La causa, istruita anche a mezzo prove orali, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Nel merito. I fatti di causa.
Pacifico tra le parti che la ricorrente sia dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell' Pt_2 convenuta, impiegata con qualifica di coadiutore amministrativo (Cat. B, liv. e che svolga le CP_2 proprie mansioni presso la SOC Acquisizione beni e servizi all'interno del complesso ospedaliero
“Cosma e Damiano” di PE (PT) (cfr. doc. 1 ricorso, nonché doc. 2 memoria).
È incontroverso – e comunque documentato – che:
- con nota Prot. n. 64471 del 9 settembre 2022 (doc. 2 ricorso, analogo a doc. 3 memoria) la datrice di lavoro ha invitato la lavoratrice a documentare l'intervenuta vaccinazione anti Covid-19 (ovvero le condizioni di esenzione o il legittimo differimento), secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, d.lg.
n. 24/2022, essendo spirato il termine di 120 giorni dal completamento del precedente ciclo vaccinale con due dosi;
- la ricorrente, contestato il proprio assoggettamento all'obbligo vaccinale (cfr. doc. 3 ricorso), non ha ottemperato all'invito dell'Azienda (risulta dalla documentazione prodotta dall' convenuta CP_1 sub doc. 3 cit. – e non contestata dalla dipendente – che la aveva prenotato la vaccinazione Parte_1 per il 26.9.2022, poi disdetta e riprogrammata per il successivo 3.10.2022, ed è ammesso dalla lavoratrice che a tale data non sia stata effettuata la predetta vaccinazione);
- preso atto del contegno omissivo della lavoratrice, decorso il termine di 20 giorni dalla ricezione della nota del 9.9.2022 senza ricevere dalla la richiesta documentazione, l' accertata Parte_1 Pt_2
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte di quest'ultima, ha provveduto, con nota Prot. n. 71583 del 7 ottobre 2022 (doc. 4 ricorso, analogo a doc. 5 memoria), alla sua sospensione a decorrere dall'8 ottobre 2022;
- a seguito della modifica dell'art. 4 d.l. 44/2021 da parte del d.l. 162/2022, con anticipazione della cessazione dell'obbligo vaccinale al 1.11.2022, l'Azienda ha provveduto a revocare la sospensione della con comunicazione del 3.11.2022 Prot. n. 78352 (doc. 7 memoria, nonché doc. 5-bis Parte_1 ricorso).
Il tema controverso
Tanto premesso, oggetto di controversia tra le parti in questa sede è rappresentato dall'estensione dell'ambito applicativo dell'obbligo vaccinale sancito dall'art. 4-ter d.l. 44/2021, con specifico riguardo all'interpretazione di quali strutture siano da ricomprendersi nell'alveo delle “strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” per la individuazione del “personale che [ivi; n.d.r.] svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa” da sottoporre all'obbligo vaccinale di cui trattasi.
Parte ricorrente sostiene che la struttura ove è collocato l'ufficio ove la ricorrente svolge le proprie mansioni amministrative non potrebbe sussumersi nel novero delle strutture elencate dall'art. 8-ter
d.lgs. n. 502/1992, in virtù del fatto che nella palazzina dove la presta attività lavorativa Parte_1 non sarebbe svolta alcuna attività riconducibile a prestazioni sanitarie ma solo ad incombenze amministrative.
Parte resistente, di contro, ha evidenziato come la palazzina ove si trova l'ufficio della ricorrente
(denominata “Casa del Tau”) faccia parte del plesso ospedaliero “Cosma e Damiano”, che tale struttura afferisca a quelle menzionate dall'art. 8-ter cit., che in tale edificio non vi sarebbero solo uffici amministrativi ma vi lavorerebbe anche personale sanitario e vi accederebbe l'utenza, con un unico ingresso per dipendenti (sanitari ed amministrativi) ed utenti. Richiamata la ratio della normativa applicata, ne ha invocato quindi l'estensione anche al personale non strettamente sanitario, e quindi anche all'odierna ricorrente.
In diritto
L'art. 4-ter, comma 1, d.l. 44/2021 applicabile ratione temporis recita: “[…] l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-
19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie: […] c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8- ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”.
Il tenore dell'art. 8-ter, comma 1, d.lgs. 502/1992, richiamato per relationem dalla norma citata, a propria volta elenca – a fini di individuazione delle condizioni per la concessione dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie – le tipologie di strutture in riferimento alla cui realizzazione ed attività è posta come necessaria l'autorizzazione. In particolare, si tratta delle “a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo
o diurno”.
L'interpretazione letterale del combinato disposto delle previsioni testé citate, in uno con la considerazione della ratio della disciplina normativa rilevante nel caso di specie, non consente di condividere l'assunto difensivo patrocinato dalla ricorrente.
Vale la pena richiamare, in premessa, che, con precipuo riguardo alla disposizione applicabile al caso di specie, la non irragionevole opzione legislativa è stata quella di imporre l'obbligo vaccinale selezionando, via via, categorie predeterminate di soggetti in ragione dell'evolversi della situazione pandemica. Ad un primo criterio incentrato sulla natura dell'attività professionale svolta (che poneva l'obbligo in capo a soggetti per ciò maggiormente a rischio di contrarre il virus e di esserne, così, veicolo presso soggetti fragili ma, altresì, verso l'intera collettività, oltre a cagionare il rischio di interruzione di un servizio essenziale per la comunità in tale momento) se ne è affiancato un altro basato sul luogo di svolgimento della prestazione lavorativa resa a qualunque titolo (dunque non solo in veste di operatore sanitario e/o socio-sanitario). Ciò si giustificava in virtù dell'esigenza di prevedere per legge le categorie soggettive la cui libertà di autodeterminazione sanitaria fosse compressa per il bene della collettività1, ma altresì per assicurare linearità e automaticità nella determinazione dei destinatari della previsione dell'obbligo legale di vaccinazione, semplificando altresì i controlli in ordine all'effettivo assolvimento dell'obbligo stesso (in questi termini, Corte cost., 9 febbraio 2023, n.
14, Corte cost., 5 ottobre 2023, n. 185 e Corte cost., 9 ottobre 2023, n. 186). Il legislatore ha difatti inteso individuare e valorizzare un particolare nesso tra i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale di cui trattasi e le particolari esigenze di tutela della collettività ed in specie di soggetti fragili con cui gli obbligati alla vaccinazione (per tipo di attività ovvero per contiguità spaziale) sarebbero potenzialmente entrati in contatto.
Per quanto qui rileva, occorre evidenziare che l'art. 4-ter, comma 1, lett. c), d.l. 44/2021 impone l'obbligo vaccinale al personale che, a prescindere dal tipo di mansione svolta (sanitaria o amministrativa o di altro tipo), presta servizio nella 'struttura' di cui all'art. 8-ter. Il richiamo è, dunque, alle strutture complessivamente intese, così come sono individuate dalla disposizione da ultimo menzionata, che non individua, ai fini della sottoposizione all'obbligo di autorizzazione sanitaria, singoli distretti o reparti, bensì ricomprende qualunque soggetto giuridico (pubblico o privato,
a scopo di lucro o meno) che intenda erogare servizi ospedalieri, sanitari, socio-sanitari (come si evince dai commi da 3 a 5 dell'art. 8-ter cit.). Nel contesto dell'art. 8-ter, l'accento è posto sulla natura dell'attività generale di fornitura di servizi sanitari e socio-sanitari esercitata. Se ne deve desumere,
inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;
b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili;
c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato”. La valutazione in punto di non irragionevolezza della scelta legislativa di sottoporre gli individui a trattamenti sanitari obbligatori, ha asserito la Consulta, non può e non deve prescindere dalla considerazione della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto al momento della previsione dell'obbligo de quo, per come accertata dalle autorità, nazionali e/o sovranazionali, a ciò preposte, alla luce delle più aggiornate ed accreditate conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali disponibili: la discrezionalità legislativa, che non è meramente politica in tale settore, non è censurabile nel caso in cui i dati scientifici di riferimento non siano palesemente ed incontrovertibilmente erronei o indeterminati. Nel caso dell'imposizione del vaccino contro il virus Covid-19 quale trattamento sanitario obbligatorio per determinate categorie di professionisti e di prestatori di lavoro individuati in relazione al contesto di prestazione dell'attività lavorativa, la non ha reputato sproporzionata né irragionevole la Pt_3 misura, oltreché la previsione della conseguenza negativa della sospensione dal servizio in caso di mancato assolvimento dell'obbligo, in considerazione del bilanciamento operato ex ante tra dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute, “a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”, e ciò “con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, nei cui confronti l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività”, considerato peraltro che “non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate” rispetto al vaccino e
“che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica”, misura temporanea e sempre rimuovibile da una loro scelta personale, ancorché non fosse decorso il termine di durata dell'obbligo vaccinale imposto ex lege (cfr. Corte cost. 14/2023 cit.; in senso analogo anche la più recente Corte cost. 185/2023). quindi, che la 'struttura' cui, per relationem all'art. 8-ter d.lgs. 502/1992, fa rinvio l'art. 4-ter d.l.
44/2021 non è il luogo fisico nel quale il singolo dipendente rende la propria prestazione lavorativa, bensì il soggetto che svolge l'attività di fornitura dei predetti servizi sanitari e socio-sanitari.
In definitiva, anche alla luce della finalità protettiva della normativa in esame, volta a contenere quanto più possibile, mediante l'ampliamento della platea di lavoratori coinvolti dall'obbligo vaccinale, il rischio di propagazione del virus Covid-19 in situazioni nelle quali vi fosse concretamente pericolo di contatti tra personale amministrativo, personale sanitario o che svolge prestazioni di interesse sanitario, pazienti o, comunque, utenti del servizio, deve concludersi che con l'art. 4-ter d.l. 44/2021 l'estensione dell'obbligo de quo a tutto il personale (anche quello che non esercita mansioni sanitarie e/o di interesse sanitario) prescinda non solo dalle distinzioni tra mansioni, bensì anche da distinzioni inerenti alle sedi presso le quali tali mansioni siano espletate. Tanto discende anche dalla considerazione che, in un ente che eroga prestazioni di carattere sanitario, risulta disagevole tenere costantemente separato il personale a contatto con l'utenza e il personale impiegato in mere attività d'ufficio, così come impossibile risulta mantenere del tutto separate le aree frequentate dall'utenza e da personale sanitario ad essa dedicato e quelle dedicate in esclusiva ad attività tecnico-amministrative.
Sulla pretesa illegittimità della sospensione applicata a Parte_1
Parte ricorrente impugna la sospensione di cui è causa sostenendo che la “Casa del Tau”, palazzina sita presso l'Ospedale Cosma e Damiano di PE (PT), in particolare in via Cesare Battisti n. 10, ove si trova l'ufficio della sia un fabbricato indipendente, con un ingresso separato rispetto a Parte_1 quello della struttura ospedaliera, e che, comunque, non debba includersi nelle strutture ex art. 8-ter cit. in virtù del tipo di attività meramente amministrativa ivi svolta.
Ebbene, a parere di questo giudice non è sufficiente, ai fini dell'esenzione dall'obbligo vaccinale di cui trattasi, ad escludere dal novero delle strutture di cui al comb. disp. artt. 4-ter d.l. 44/2021 e 8-ter
d.lgs. 502/1992 la mera circostanza della 'separatezza' fisica/strutturale dell'edificio ove era collocato l'ufficio della ricorrente. Difatti, in ragione di quanto argomentato in ordine all'esegesi letterale e teleologica delle norme qui rilevanti, non può considerarsi rilevante la collocazione fisica dell'ufficio ove esercita le proprie mansioni la ricorrente, ossia il fatto che la “Casa del Tau” sia una palazzina esterna rispetto ai luoghi di erogazione della attività sanitaria (e, ad ogni buon conto, che l'edificio de quo sia parte del plesso ospedaliero “Cosma e Damiano” di PE si desume anche dal fatto che, come dichiarato in istruttoria dalla teste che è stata Dirigente medico della Direzione Sanitaria di Tes_1 tale ospedale, presso la palazzina in via Cesare Battisti n. 10 lavorano infermieri della direzione infermieristica della Direzione Sanitaria dell'ospedale e sino a fine 2021 in tale edificio aveva sede l'intera Direzione Sanitaria, poi trasferita nel padiglione monumentale dell'ospedale; cfr. verbale ud.
27.6.2024, pag. 2).
E ciò tanto più che, nel corso dell'istruttoria, è stata acquisita la prova dell'esistenza di situazioni di promiscuità tra personale, sia medico sia infermieristico sia, in ultimo, amministrativo, ed utenza, nonché tra personale a contatto con l'utenza e personale non a contatto con quest'ultima. La teste ha riferito che presso la palazzina di Via Cesare Battisti n. 10 “lavoravano e lavorano Tes_1 attualmente degli infermieri della direzione infermieristica”, che ivi “si trova personale medico, personale internistico e tecnico-amministrativo oltre l'utenza esterna che accede all'ufficio cartelle cliniche e all'ufficio recupero crediti”, che alla palazzina si accede tramite “un solo ingresso per il Part personale e per l'utenza”; ha inoltre riferito, a domanda della parte ricorrente, che il personale assegnato a tale edificio “capita ed è capitato che poss[a] avere contatti con i colleghi dei reparti e all'interno dei reparti stessi”. Le medesime circostanze sono state riferite anche dal teste (il Tes_2 quale ha dichiarato “Si è vero che in questo edificio vi sono delle dottoresse alla medicina legale,
l'utenza esterna che accedeva all'ufficio cartelle cliniche” tramite “un unico accesso per tutti”; cfr. pag. 3 verbale ud. 27.6.2024) e dalla teste (“l'utente esterno andava all'ufficio delle cartelle Tes_3 cliniche per richiedere e ritirare la cartella clinica che viene preparata dagli addetti a questo ufficio.
Cap. 3: Si è vero, all'edificio si accede da un unico accesso uguale per tutti gli addetti ed utenza”; cfr. pag. 4 verbale ud. 27.6.2024), entrambi intimati a controprova dalla ricorrente.
Le circostanze così accertate consentono di affermare, per quanto occorrer possa, la conseguente sussistenza (anche all'interno della palazzina ove è ubicato l'ufficio della di un concreto Parte_1 rischio di contatto e, quindi, di contagio, fra personale adibito a mansioni amministrative, personale che svolge mansioni sanitarie/di interesse sanitario, utenti.
Ne discende la piena legittimità della sospensione irrogata nei confronti della ricorrente da parte dell' convenuta con nota Prot. n. 71583 del 7 ottobre 2022, ricorrendone tutti i presupposti legali. Pt_2
Tanto basta per il rigetto integrale del ricorso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della complessità delle questioni esegetiche esaminate e poste a fondamento della decisione, e della non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in materia al momento dell'instaurazione del presente giudizio, le spese di lite si intendono compensate tra le parti nella misura di 1/3, ponendo la restante quota di 2/3 a carico della parte soccombente. Esse sono liquidate in dispositivo, già nella misura di 2/3, secondo i medi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta integralmente il ricorso proposto da Parte_1
2) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo a carico di la Parte_1 restante quota di 2/3, e per l'effetto condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.750,00 per compensi, oltre Controparte_1
15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Pistoia, 3 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con riguardo al contemperamento, richiesto dall'art. 32 Cost., tra diritto alla salute del singolo (comprensivo anche del diritto all'autodeterminazione sanitaria e, dunque, del diritto a non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) e l'interesse collettivo, quale concretizzazione anche del dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., la Corte costituzionale (nelle pronunce Corte cost., 5 ottobre 2023, n. 185 e Corte cost., 9 ottobre 2023, n. 186, le quali hanno inteso collocarsi nella scia già tracciata, ex multis, dalle precedenti sentenze Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 14 e Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 15) ha affermato come gravi sull'individuo il dovere di non ledere né porre a rischio la salute altrui con la propria condotta. Di talché il contemperamento richiesto dalla Norma fondamentale giustifica che, a date condizioni ed in certe circostanze, si possa richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori (o prevedere la soggezione di questa ad oneri particolari), a condizione che ricorrano i tre presupposti essenziali per imporre tali trattamenti, ovverosia: “a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GUIDI RICCARDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. RAZZOLINI Controparte_1 P.IVA_1 CR e dell'avv. COPPOLA LUCIA, elettivamente domiciliato come in atti in Firenze, Piazza S. Maria Nuova, n. 1 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di Controparte_1 sospensione dal lavoro applicato nei suoi confronti con raccomandata del 7.10.2022, e la conseguente condanna della datrice di lavoro a corrisponderle l'importo di € 1.573,30 (oltre interessi) a CP_1 titolo di retribuzione non erogata in costanza di sospensione.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere dipendente dell' con Parte_2 mansioni di Coadiutore Amministrativo, e di prestare servizio presso la SOC Acquisizione beni e servizi a PE, negli uffici di Via Cesare Battisti n. 10. Ha riferito: i) di aver ricevuto lettera del 9 settembre 2022, con cui la datrice di lavoro le intimava la vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2, essendo trascorsi sei mesi dal completamento dell'ultimo ciclo vaccinale;
ii) di aver eccepito che l'obbligo vaccinale per il personale di cui all'art. 4-ter del d.l. 44/2021 non fosse applicabile a chi prestava attività lavorativa in strutture diverse da quelle ivi richiamate;
iii) di essere stata sospesa dalla retribuzione e dal servizio con raccomandata del 7.10.2022, a decorrere dal giorno successivo, a causa del rilevato mancato adempimento dell'obbligo vaccinale;
iv) di essere stata riammessa in servizio a decorrere dal 4.11.2022, per revoca della sospensione del 3.11.2022, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 162/2022, che aveva anticipato la cessazione dell'efficacia della normativa emergenziale al 1.11.2022.
La ricorrente ha dunque censurato il provvedimento di sospensione applicatole
Ha dunque censurato il provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti dalla CP_1 datrice di lavoro, deducendo la scorretta interpretazione dell'art. 4-ter d.l. 44/2021, conv. in legge n.
76/2022, in ragione del fatto che la struttura nel quale era collocato l'ufficio ove prestava servizio non poteva ricomprendersi nel novero di quelle di cui all'art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, richiamato dal citato art. 4-ter.
Costituitasi tempestivamente, l' convenuta ha chiesto, in via principale, il Parte_2 rigetto della domanda avversaria;
in via subordinata, la riduzione degli importi pretesi dalla ricorrente in base a quanto effettivamente dovuto.
La causa, istruita anche a mezzo prove orali, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Nel merito. I fatti di causa.
Pacifico tra le parti che la ricorrente sia dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell' Pt_2 convenuta, impiegata con qualifica di coadiutore amministrativo (Cat. B, liv. e che svolga le CP_2 proprie mansioni presso la SOC Acquisizione beni e servizi all'interno del complesso ospedaliero
“Cosma e Damiano” di PE (PT) (cfr. doc. 1 ricorso, nonché doc. 2 memoria).
È incontroverso – e comunque documentato – che:
- con nota Prot. n. 64471 del 9 settembre 2022 (doc. 2 ricorso, analogo a doc. 3 memoria) la datrice di lavoro ha invitato la lavoratrice a documentare l'intervenuta vaccinazione anti Covid-19 (ovvero le condizioni di esenzione o il legittimo differimento), secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, d.lg.
n. 24/2022, essendo spirato il termine di 120 giorni dal completamento del precedente ciclo vaccinale con due dosi;
- la ricorrente, contestato il proprio assoggettamento all'obbligo vaccinale (cfr. doc. 3 ricorso), non ha ottemperato all'invito dell'Azienda (risulta dalla documentazione prodotta dall' convenuta CP_1 sub doc. 3 cit. – e non contestata dalla dipendente – che la aveva prenotato la vaccinazione Parte_1 per il 26.9.2022, poi disdetta e riprogrammata per il successivo 3.10.2022, ed è ammesso dalla lavoratrice che a tale data non sia stata effettuata la predetta vaccinazione);
- preso atto del contegno omissivo della lavoratrice, decorso il termine di 20 giorni dalla ricezione della nota del 9.9.2022 senza ricevere dalla la richiesta documentazione, l' accertata Parte_1 Pt_2
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte di quest'ultima, ha provveduto, con nota Prot. n. 71583 del 7 ottobre 2022 (doc. 4 ricorso, analogo a doc. 5 memoria), alla sua sospensione a decorrere dall'8 ottobre 2022;
- a seguito della modifica dell'art. 4 d.l. 44/2021 da parte del d.l. 162/2022, con anticipazione della cessazione dell'obbligo vaccinale al 1.11.2022, l'Azienda ha provveduto a revocare la sospensione della con comunicazione del 3.11.2022 Prot. n. 78352 (doc. 7 memoria, nonché doc. 5-bis Parte_1 ricorso).
Il tema controverso
Tanto premesso, oggetto di controversia tra le parti in questa sede è rappresentato dall'estensione dell'ambito applicativo dell'obbligo vaccinale sancito dall'art. 4-ter d.l. 44/2021, con specifico riguardo all'interpretazione di quali strutture siano da ricomprendersi nell'alveo delle “strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” per la individuazione del “personale che [ivi; n.d.r.] svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa” da sottoporre all'obbligo vaccinale di cui trattasi.
Parte ricorrente sostiene che la struttura ove è collocato l'ufficio ove la ricorrente svolge le proprie mansioni amministrative non potrebbe sussumersi nel novero delle strutture elencate dall'art. 8-ter
d.lgs. n. 502/1992, in virtù del fatto che nella palazzina dove la presta attività lavorativa Parte_1 non sarebbe svolta alcuna attività riconducibile a prestazioni sanitarie ma solo ad incombenze amministrative.
Parte resistente, di contro, ha evidenziato come la palazzina ove si trova l'ufficio della ricorrente
(denominata “Casa del Tau”) faccia parte del plesso ospedaliero “Cosma e Damiano”, che tale struttura afferisca a quelle menzionate dall'art. 8-ter cit., che in tale edificio non vi sarebbero solo uffici amministrativi ma vi lavorerebbe anche personale sanitario e vi accederebbe l'utenza, con un unico ingresso per dipendenti (sanitari ed amministrativi) ed utenti. Richiamata la ratio della normativa applicata, ne ha invocato quindi l'estensione anche al personale non strettamente sanitario, e quindi anche all'odierna ricorrente.
In diritto
L'art. 4-ter, comma 1, d.l. 44/2021 applicabile ratione temporis recita: “[…] l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-
19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie: […] c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8- ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”.
Il tenore dell'art. 8-ter, comma 1, d.lgs. 502/1992, richiamato per relationem dalla norma citata, a propria volta elenca – a fini di individuazione delle condizioni per la concessione dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie – le tipologie di strutture in riferimento alla cui realizzazione ed attività è posta come necessaria l'autorizzazione. In particolare, si tratta delle “a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo
o diurno”.
L'interpretazione letterale del combinato disposto delle previsioni testé citate, in uno con la considerazione della ratio della disciplina normativa rilevante nel caso di specie, non consente di condividere l'assunto difensivo patrocinato dalla ricorrente.
Vale la pena richiamare, in premessa, che, con precipuo riguardo alla disposizione applicabile al caso di specie, la non irragionevole opzione legislativa è stata quella di imporre l'obbligo vaccinale selezionando, via via, categorie predeterminate di soggetti in ragione dell'evolversi della situazione pandemica. Ad un primo criterio incentrato sulla natura dell'attività professionale svolta (che poneva l'obbligo in capo a soggetti per ciò maggiormente a rischio di contrarre il virus e di esserne, così, veicolo presso soggetti fragili ma, altresì, verso l'intera collettività, oltre a cagionare il rischio di interruzione di un servizio essenziale per la comunità in tale momento) se ne è affiancato un altro basato sul luogo di svolgimento della prestazione lavorativa resa a qualunque titolo (dunque non solo in veste di operatore sanitario e/o socio-sanitario). Ciò si giustificava in virtù dell'esigenza di prevedere per legge le categorie soggettive la cui libertà di autodeterminazione sanitaria fosse compressa per il bene della collettività1, ma altresì per assicurare linearità e automaticità nella determinazione dei destinatari della previsione dell'obbligo legale di vaccinazione, semplificando altresì i controlli in ordine all'effettivo assolvimento dell'obbligo stesso (in questi termini, Corte cost., 9 febbraio 2023, n.
14, Corte cost., 5 ottobre 2023, n. 185 e Corte cost., 9 ottobre 2023, n. 186). Il legislatore ha difatti inteso individuare e valorizzare un particolare nesso tra i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale di cui trattasi e le particolari esigenze di tutela della collettività ed in specie di soggetti fragili con cui gli obbligati alla vaccinazione (per tipo di attività ovvero per contiguità spaziale) sarebbero potenzialmente entrati in contatto.
Per quanto qui rileva, occorre evidenziare che l'art. 4-ter, comma 1, lett. c), d.l. 44/2021 impone l'obbligo vaccinale al personale che, a prescindere dal tipo di mansione svolta (sanitaria o amministrativa o di altro tipo), presta servizio nella 'struttura' di cui all'art. 8-ter. Il richiamo è, dunque, alle strutture complessivamente intese, così come sono individuate dalla disposizione da ultimo menzionata, che non individua, ai fini della sottoposizione all'obbligo di autorizzazione sanitaria, singoli distretti o reparti, bensì ricomprende qualunque soggetto giuridico (pubblico o privato,
a scopo di lucro o meno) che intenda erogare servizi ospedalieri, sanitari, socio-sanitari (come si evince dai commi da 3 a 5 dell'art. 8-ter cit.). Nel contesto dell'art. 8-ter, l'accento è posto sulla natura dell'attività generale di fornitura di servizi sanitari e socio-sanitari esercitata. Se ne deve desumere,
inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;
b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili;
c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato”. La valutazione in punto di non irragionevolezza della scelta legislativa di sottoporre gli individui a trattamenti sanitari obbligatori, ha asserito la Consulta, non può e non deve prescindere dalla considerazione della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto al momento della previsione dell'obbligo de quo, per come accertata dalle autorità, nazionali e/o sovranazionali, a ciò preposte, alla luce delle più aggiornate ed accreditate conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali disponibili: la discrezionalità legislativa, che non è meramente politica in tale settore, non è censurabile nel caso in cui i dati scientifici di riferimento non siano palesemente ed incontrovertibilmente erronei o indeterminati. Nel caso dell'imposizione del vaccino contro il virus Covid-19 quale trattamento sanitario obbligatorio per determinate categorie di professionisti e di prestatori di lavoro individuati in relazione al contesto di prestazione dell'attività lavorativa, la non ha reputato sproporzionata né irragionevole la Pt_3 misura, oltreché la previsione della conseguenza negativa della sospensione dal servizio in caso di mancato assolvimento dell'obbligo, in considerazione del bilanciamento operato ex ante tra dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute, “a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”, e ciò “con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, nei cui confronti l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività”, considerato peraltro che “non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate” rispetto al vaccino e
“che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica”, misura temporanea e sempre rimuovibile da una loro scelta personale, ancorché non fosse decorso il termine di durata dell'obbligo vaccinale imposto ex lege (cfr. Corte cost. 14/2023 cit.; in senso analogo anche la più recente Corte cost. 185/2023). quindi, che la 'struttura' cui, per relationem all'art. 8-ter d.lgs. 502/1992, fa rinvio l'art. 4-ter d.l.
44/2021 non è il luogo fisico nel quale il singolo dipendente rende la propria prestazione lavorativa, bensì il soggetto che svolge l'attività di fornitura dei predetti servizi sanitari e socio-sanitari.
In definitiva, anche alla luce della finalità protettiva della normativa in esame, volta a contenere quanto più possibile, mediante l'ampliamento della platea di lavoratori coinvolti dall'obbligo vaccinale, il rischio di propagazione del virus Covid-19 in situazioni nelle quali vi fosse concretamente pericolo di contatti tra personale amministrativo, personale sanitario o che svolge prestazioni di interesse sanitario, pazienti o, comunque, utenti del servizio, deve concludersi che con l'art. 4-ter d.l. 44/2021 l'estensione dell'obbligo de quo a tutto il personale (anche quello che non esercita mansioni sanitarie e/o di interesse sanitario) prescinda non solo dalle distinzioni tra mansioni, bensì anche da distinzioni inerenti alle sedi presso le quali tali mansioni siano espletate. Tanto discende anche dalla considerazione che, in un ente che eroga prestazioni di carattere sanitario, risulta disagevole tenere costantemente separato il personale a contatto con l'utenza e il personale impiegato in mere attività d'ufficio, così come impossibile risulta mantenere del tutto separate le aree frequentate dall'utenza e da personale sanitario ad essa dedicato e quelle dedicate in esclusiva ad attività tecnico-amministrative.
Sulla pretesa illegittimità della sospensione applicata a Parte_1
Parte ricorrente impugna la sospensione di cui è causa sostenendo che la “Casa del Tau”, palazzina sita presso l'Ospedale Cosma e Damiano di PE (PT), in particolare in via Cesare Battisti n. 10, ove si trova l'ufficio della sia un fabbricato indipendente, con un ingresso separato rispetto a Parte_1 quello della struttura ospedaliera, e che, comunque, non debba includersi nelle strutture ex art. 8-ter cit. in virtù del tipo di attività meramente amministrativa ivi svolta.
Ebbene, a parere di questo giudice non è sufficiente, ai fini dell'esenzione dall'obbligo vaccinale di cui trattasi, ad escludere dal novero delle strutture di cui al comb. disp. artt. 4-ter d.l. 44/2021 e 8-ter
d.lgs. 502/1992 la mera circostanza della 'separatezza' fisica/strutturale dell'edificio ove era collocato l'ufficio della ricorrente. Difatti, in ragione di quanto argomentato in ordine all'esegesi letterale e teleologica delle norme qui rilevanti, non può considerarsi rilevante la collocazione fisica dell'ufficio ove esercita le proprie mansioni la ricorrente, ossia il fatto che la “Casa del Tau” sia una palazzina esterna rispetto ai luoghi di erogazione della attività sanitaria (e, ad ogni buon conto, che l'edificio de quo sia parte del plesso ospedaliero “Cosma e Damiano” di PE si desume anche dal fatto che, come dichiarato in istruttoria dalla teste che è stata Dirigente medico della Direzione Sanitaria di Tes_1 tale ospedale, presso la palazzina in via Cesare Battisti n. 10 lavorano infermieri della direzione infermieristica della Direzione Sanitaria dell'ospedale e sino a fine 2021 in tale edificio aveva sede l'intera Direzione Sanitaria, poi trasferita nel padiglione monumentale dell'ospedale; cfr. verbale ud.
27.6.2024, pag. 2).
E ciò tanto più che, nel corso dell'istruttoria, è stata acquisita la prova dell'esistenza di situazioni di promiscuità tra personale, sia medico sia infermieristico sia, in ultimo, amministrativo, ed utenza, nonché tra personale a contatto con l'utenza e personale non a contatto con quest'ultima. La teste ha riferito che presso la palazzina di Via Cesare Battisti n. 10 “lavoravano e lavorano Tes_1 attualmente degli infermieri della direzione infermieristica”, che ivi “si trova personale medico, personale internistico e tecnico-amministrativo oltre l'utenza esterna che accede all'ufficio cartelle cliniche e all'ufficio recupero crediti”, che alla palazzina si accede tramite “un solo ingresso per il Part personale e per l'utenza”; ha inoltre riferito, a domanda della parte ricorrente, che il personale assegnato a tale edificio “capita ed è capitato che poss[a] avere contatti con i colleghi dei reparti e all'interno dei reparti stessi”. Le medesime circostanze sono state riferite anche dal teste (il Tes_2 quale ha dichiarato “Si è vero che in questo edificio vi sono delle dottoresse alla medicina legale,
l'utenza esterna che accedeva all'ufficio cartelle cliniche” tramite “un unico accesso per tutti”; cfr. pag. 3 verbale ud. 27.6.2024) e dalla teste (“l'utente esterno andava all'ufficio delle cartelle Tes_3 cliniche per richiedere e ritirare la cartella clinica che viene preparata dagli addetti a questo ufficio.
Cap. 3: Si è vero, all'edificio si accede da un unico accesso uguale per tutti gli addetti ed utenza”; cfr. pag. 4 verbale ud. 27.6.2024), entrambi intimati a controprova dalla ricorrente.
Le circostanze così accertate consentono di affermare, per quanto occorrer possa, la conseguente sussistenza (anche all'interno della palazzina ove è ubicato l'ufficio della di un concreto Parte_1 rischio di contatto e, quindi, di contagio, fra personale adibito a mansioni amministrative, personale che svolge mansioni sanitarie/di interesse sanitario, utenti.
Ne discende la piena legittimità della sospensione irrogata nei confronti della ricorrente da parte dell' convenuta con nota Prot. n. 71583 del 7 ottobre 2022, ricorrendone tutti i presupposti legali. Pt_2
Tanto basta per il rigetto integrale del ricorso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della complessità delle questioni esegetiche esaminate e poste a fondamento della decisione, e della non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in materia al momento dell'instaurazione del presente giudizio, le spese di lite si intendono compensate tra le parti nella misura di 1/3, ponendo la restante quota di 2/3 a carico della parte soccombente. Esse sono liquidate in dispositivo, già nella misura di 2/3, secondo i medi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta integralmente il ricorso proposto da Parte_1
2) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo a carico di la Parte_1 restante quota di 2/3, e per l'effetto condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.750,00 per compensi, oltre Controparte_1
15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Pistoia, 3 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con riguardo al contemperamento, richiesto dall'art. 32 Cost., tra diritto alla salute del singolo (comprensivo anche del diritto all'autodeterminazione sanitaria e, dunque, del diritto a non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) e l'interesse collettivo, quale concretizzazione anche del dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., la Corte costituzionale (nelle pronunce Corte cost., 5 ottobre 2023, n. 185 e Corte cost., 9 ottobre 2023, n. 186, le quali hanno inteso collocarsi nella scia già tracciata, ex multis, dalle precedenti sentenze Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 14 e Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 15) ha affermato come gravi sull'individuo il dovere di non ledere né porre a rischio la salute altrui con la propria condotta. Di talché il contemperamento richiesto dalla Norma fondamentale giustifica che, a date condizioni ed in certe circostanze, si possa richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori (o prevedere la soggezione di questa ad oneri particolari), a condizione che ricorrano i tre presupposti essenziali per imporre tali trattamenti, ovverosia: “a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che