Articolo 189 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 188Articolo 190
Versione
15 gennaio 1976
Art. 189.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1976 le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative, ancorche' riferite, dalle medesime disposizioni, alla competenza di esercizi precedenti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976