Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUGLI MANUELA Parte_1 C.F._1
e
EV ZI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTALDO C.F._2
TOMMASO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà per ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenuto più opportuno.
2. Le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori, i quale provvederanno alla loro istruzione attuando congiuntamente ogni decisione secondo il preminente interesse delle stesse. I genitori si impegnano, altresì, a prendere concordemente le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori.
3. La casa famigliare (completa degli arredi), sita in Modena (MO) alla Via Chiossi n. 139/1, di proprietà
di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra EV NZ che continuerà ad abitarvi insieme alle
Per_ figlie minori. Pertanto, ai soli fini anagrafici, e manterranno la residenza presso la casa Per_2
materna.
4. Il padre potrà frequentare le figlie liberamente previo accordo con le stesse e la madre, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici, comunicando la propria disponibilità con tempi congrui.
Le figlie passeranno un fine settimana alternato con la madre e uno con il padre a partire dal sabato pomeriggio e fino alla domenica sera e almeno una sera a settimana dalle 19 alle 22.
Nel periodo di permanenza con le figlie, le parti si occuperanno dei loro impegni scolastici ed extra scolastici.
In relazione alle vacanze estive, i genitori si accorderanno volta per volta in modo da poter passare con le figlie periodi tempo congrui con entrambi e allo stesso tempo dar modo alle figlie di poter fruire di un adeguato periodo di vacanza nei mesi estivi:
a) indicativamente, nel periodo estivo i genitori potranno passare con le figlie tre settimane ciascuno,
anche non consecutive;
salvo disponibilità delle figlie, in quanto già adolescenti ed aventi interessi anche al di fuori della famiglia;
b) per le vacanze natalizie e pasquali le figlie rimarranno con i genitori per periodi di tempo equivalenti salvo disponibilità delle figlie, in quanto già adolescenti ed aventi interessi anche al di fuori della famiglia;
c) Il giorno di Natale, quello del Capodanno e quello della Pasqua saranno passati con il padre e con la madre ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori, salvo disponibilità delle figlie, in quanto già adolescenti ed aventi interessi anche al di fuori della famiglia.
I coniugi si impegnano a comunicarsi a vicenda l'esatto indirizzo e recapito telefonico del luogo dove trascorreranno le vacanze con le figlie;
i coniugi potranno inoltre godere di quattordici giorni l'anno di vacanze personali (suddivise in due periodici sette giorni consecutivi ciascuno) da concordare tra le parti. Durante tali periodi l'altro genitore si impegna a tenere con sé le figlie in modo continuativo;
qualora uno dei genitori, eccezionalmente, per il periodo di suo affidamento delle figlie dovesse essere impegnato per motivi di lavoro o salute o altri motivi impellenti l'altro, previamente avvertito, si farà carico di prendersi cura delle figlie.
5. Il sig. corrisponderà la somma complessiva mensile di €. 365,00 a titolo di mantenimento Parte_1
per le figlie (€ 182,50.=., per ciascun figlia), entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, da accreditare sul conto corrente intestato alla sig.ra EV NZ (IBAN: [...]). Tale
somma sarà soggetta annualmente a rivalutazione Istat e fino a quando le figlie non saranno economicamente autosufficienti
La signora EV NZ, invece, continuerà ad incassare l'assegno unico previsto per i figli minori a suo carico, compreso il 50% spettante al sig. Pt_1
6. Le spese straordinarie relative ai minori verranno suddivise così come previsto dal protocollo di Codesto
Tribunale, Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco e no, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter);
c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta: in difetto di risposta,
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. Attraverso la separazione, i coniugi intendono regolamentare altresì tali questioni patrimoniali,
riguardanti: a) le somme mutuate ai genitori della sig. EV NZ, signori e Persona_3 [...]
per un importo complessivo di € 25.000,00.=., rispetto alle quali la sig. EV NZ si Parte_2
accollerà il debito del padre nei confronti del sig. per l'importo di € 12.500,00.= che verrà Parte_1
versato dalla moglie al marito solo successivamente alla vendita dell'immobile sito in Modena, Via Udine
n. 88, di cui è comproprietaria per la quota di 1/2; b) per quanto riguarda il finanziamento n. 02304913734
acceso presso in data 17.07.2020 per l'importo di € 40.000,00 (debito residuo pari ad Controparte_1
€ 22.911,13) con rata mensile costante da € 341,79 in scadenza il giorno 27 di ogni mese, le parti concordano che il sig. verserà mensilmente entro il giorno 25 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra Pt_1
EV NZ (IBAN: [...]) la somma di € 170,90, pari al 50% di sua spettanza, fino alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in data 27.07.2030; c) per quanto riguarda il mutuo fondiario n. 26303433189 cointestato tra le parti, acceso presso contratto per Controparte_1
l'acquisto della casa coniugale, in data 04.07.2008 per l'importo di € 161.516,00 (debito residuo pari ad €
85.449,83) con rata mensile costante da € 535,47 in scadenza il giorno 27 di ogni mese, le parti concordano che il sig. verserà mensilmente entro il giorno 25 di ogni mese, sul c/c intestato alla sig.ra EV Pt_1
NZ (IBAN: [...]) la somma di € 267,73, pari al 50% di sua spettanza, fino alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in data 27.07.2038.
8. Adempiuto quanto previsto dalle presenti condizioni, i sig.ri e EV NZ Parte_1
rinunciano ad assegni per il proprio mantenimento, in quanto entrambi in grado di provvedere a sé stessi.
9. Le spese del presente procedimento saranno sostenute dai coniugi in ragione della metà provvedendo ognuno al pagamento del proprio legale”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e EV ZI, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
INFERIORE (SA) il 02/07/1974 e EV ZI nata a [...]
(MO) il 22/12/1978 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007, atto n.86,
Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale