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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/08/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1597 del 2022 reg. gen affari civili contenziosi.
Vertente tra e ., con Avv. Franco pepe, giusta Parte_1 Controparte_1
procura in atti
Parte opponente
E
CP_2
Parte opposta-contumace
Avente ad oggetto: contratti bancari (Opposizione a D.I. nr.236/2022).
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. CP_1
236/2022 (R.G.N.310/2022) con cui la chiedeva il pagamento CP_2
della somma di €. 9.236,30 per saldo debitore del contratto di finanziamento nr. 065/10109805 stipulato il 9.5.2014 oggetto di cartolarizzazione ex artt. 1,4 e 7 l.n. 130/99 e art. 58 T.U.B. A sostegno dell'opposizione deduceva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte opposta nonché il difetto dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito deduceva, invece, la nullità del contratto di
1 finanziamento nr. 065/10109805 destinato a estinguere una pregressa situazione debitoria, l'applicazione di tassi di interesse usurari e, infine, la difformità tra l'ISC indicato in contratto e l'ISC applicato. Sulla base di tali premessa chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo nr. 236/2022.
Non si costituiva in giudizio la nonostante rituale notifica CP_2
dell'atto di citazione, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata assegna a sentenza e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Va esaminata la questione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell'opposta eccepita dalla parte opponente che questo Giudice ritiene fondata. In materia di contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudiziosi è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che promuove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass. S.U.2951/2016). Il trasferimento del credito per effetto di cessione attiene ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario. In particolare, la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionari di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in giudizio, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58
TUB, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a
2 meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. sent. nn. 24798/2020, 10518/2016, 4116/2016).
Va rilevato che nel caso di specie, vista la contestazione specifica di parte opponente ed alla luce della documentazione versata in atti, non vi è prova che la sia titolare del credito oggetto del procedimento CP_2
monitorio. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sussistente il difetto di legittimazione attiva della dal CP_2
momento che risulta indimostrata la titolarità del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stato promosso in giudizio documentazione idonea a dimostrazione la titolarità del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla titolarità del credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo CP_2
nr. 310/2022. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo alla . CP_2
Tutto ciò premesso, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 310/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri fornesi in relazione al valore della controversia (€.9236,00) e alle fasi effettivamente espletate (fase introduttiva, fase studio e fase decisoria), con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sull'opposizione promossa da e ., nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 CP_2
persona del rapp.te legale p.t, ogni, diversa, ulteriore o contrario domanda, istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
3 - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 236/2022;
- condanna parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite che liquida in €.
3.397 oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario al 15% con attribuzione in favore dell'Avv. Franco Pepe che ne ha chiesto la distrazione.
Così deciso, in Benevento 25 agosto 2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1597 del 2022 reg. gen affari civili contenziosi.
Vertente tra e ., con Avv. Franco pepe, giusta Parte_1 Controparte_1
procura in atti
Parte opponente
E
CP_2
Parte opposta-contumace
Avente ad oggetto: contratti bancari (Opposizione a D.I. nr.236/2022).
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. CP_1
236/2022 (R.G.N.310/2022) con cui la chiedeva il pagamento CP_2
della somma di €. 9.236,30 per saldo debitore del contratto di finanziamento nr. 065/10109805 stipulato il 9.5.2014 oggetto di cartolarizzazione ex artt. 1,4 e 7 l.n. 130/99 e art. 58 T.U.B. A sostegno dell'opposizione deduceva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte opposta nonché il difetto dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito deduceva, invece, la nullità del contratto di
1 finanziamento nr. 065/10109805 destinato a estinguere una pregressa situazione debitoria, l'applicazione di tassi di interesse usurari e, infine, la difformità tra l'ISC indicato in contratto e l'ISC applicato. Sulla base di tali premessa chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo nr. 236/2022.
Non si costituiva in giudizio la nonostante rituale notifica CP_2
dell'atto di citazione, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata assegna a sentenza e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Va esaminata la questione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell'opposta eccepita dalla parte opponente che questo Giudice ritiene fondata. In materia di contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudiziosi è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che promuove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass. S.U.2951/2016). Il trasferimento del credito per effetto di cessione attiene ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario. In particolare, la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionari di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in giudizio, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58
TUB, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a
2 meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. sent. nn. 24798/2020, 10518/2016, 4116/2016).
Va rilevato che nel caso di specie, vista la contestazione specifica di parte opponente ed alla luce della documentazione versata in atti, non vi è prova che la sia titolare del credito oggetto del procedimento CP_2
monitorio. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sussistente il difetto di legittimazione attiva della dal CP_2
momento che risulta indimostrata la titolarità del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stato promosso in giudizio documentazione idonea a dimostrazione la titolarità del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla titolarità del credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo CP_2
nr. 310/2022. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo alla . CP_2
Tutto ciò premesso, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 310/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri fornesi in relazione al valore della controversia (€.9236,00) e alle fasi effettivamente espletate (fase introduttiva, fase studio e fase decisoria), con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sull'opposizione promossa da e ., nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 CP_2
persona del rapp.te legale p.t, ogni, diversa, ulteriore o contrario domanda, istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
3 - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 236/2022;
- condanna parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite che liquida in €.
3.397 oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario al 15% con attribuzione in favore dell'Avv. Franco Pepe che ne ha chiesto la distrazione.
Così deciso, in Benevento 25 agosto 2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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