Articolo 19 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515
Articolo 18Articolo 20
Versione
29 dicembre 1993
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Versione
15 luglio 1999
Art. 19. (Interventi dei comuni) 1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprieta' gia' predisposti per conferenze e dibattiti.
(( 1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali ))
Entrata in vigore il 15 luglio 1999
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