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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2199/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
18.10.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difes dall'Avv. VETRANO MARIANNA, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roccarainola (NA), alla via Veccio n. 11,
con tro
, Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...]
– resistenti -
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ri , CP_4 [...]
, e , con domicilio eletto in CP_5 Controparte_6 Controparte_7
Via Forte Marghera N. 191 - CP_3
O G G ETTO : Al tre i po tesi .
CONCLUS IONI
1 Per parte ricorrente:
rigettare comunque le domande tutte del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per le esposte ragioni;
con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
Per parte resistente:
2) NEL MERITO: accogliere il presente ricorso, nonché ordinare alle Amministrazioni convenute,
secondo le rispettive competenze, di attribuire all'odierno ricorrente il punteggio per intero del servizio militare svolto,
dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro, quantificabile in n. 12 punti per ogni anno svolto
(nel caso di specie 10 punti, essendo stati svolti solo 10 mesi di servizio militare) così come previsto dalla Tabella dei titoli di servizio dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024
nell'allegato A al punto C),
risarcire il danno da perdita di chance in forma specifica e/o equivalente per tutti i danni subiti,
compreso quello per il quale, nel momento in cui sono state pubblicate le graduatorie definitive, il servizio militare svolto presso la pubblica amministrazione non in costanza di nomina, non è stato valutato per intero (nel caso di specie 10 punti, essendo stati svolti 10 mesi di servizio militare).
Comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio per intero.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con riserva di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
3) IN SUBORDINE:
Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esisto del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierno ricorrente, di non condannare lo stesso alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del D.M. n.
2 460/2017 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale univoca sulla materia oggetto del presente ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, premesso di essere inserito come da domanda del 29.5.2022 nelle graduatorie provinciali GPS e in quelle di Circolo e d'Istituto per il biennio 2024/26, lamentava che nel redigere le graduatorie GPS, in relazione al servizio di leva espletato per 10 mesi dal
26.5.1999 al 24.3.2000 non in costanza di nomina, non gli fosse stato riconosciuto alcun punteggio. Sosteneva la spettanza di punteggio aggiuntivo di 12 punti, in forza delle previsioni di cui agli artt. 485, co. 7, D.Lgs. 297/94 e 2050, co. 1 e 2, D.Lgs. 66/00, da cui la necessità di interpretare la OM 88/2024 in tema di GPS per gli aa.ss. in questione nel senso del riconoscimento del punteggio aggiuntivo anche in relazione ai servizi militari di leva ed assimilati prestati ante nomina. Agiva dunque in giudizio nei confronti delle amministrazioni convenute al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 12 punti ed il risarcimento del danno per perdita di chance.
2. Il convenuto, in uno con l' CP_1 Controparte_8
, negava fondatezza alla pretesa del ricorrente innanzitutto in quanto
[...]
egli non aveva inserito il servizio di leva tra i titoli valutabili;
in subordine negava comunque che al ricorrente spettasse un punteggio aggiuntivo per il servizio di leva
Par prestato ante nomina, e la piena legittimità della 88/24 che disponeva in questo senso.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § §
4. La domanda di cui al ricorso è infondata e va dunque rigettata.
5. E' decisiva nella vertenza odierna la circostanza che, come dedotto dalla difesa del
, il ricorrente nella domanda presentata per le GPS valevoli nel biennio CP_1
2024/2026 (doc. 9 ric.) non abbia evidenziato la spettanza di punteggio aggiuntivo riferito allo svolgimento della leva militare.
3 5.1 Unico riferimento ivi contenuto è l'indicazione, contenuta nella sezione “altre dichiarazioni”, a pag. 23 della domanda, di “posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sua stato eventualmente chiamato”, requisito da indicare al pari di cittadinanza, età, godimento dei diritti civili e politici, ecc. secondo
Par l'articolo 6 dell' 88/24, riferito ai Requisiti generali di ammissione e condizioni
ostative, e dunque non al fine di identificare un titolo comportante un punteggio. Né
comunque dalla dichiarazione resa dal ricorrente in domanda di essere in “posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sua stato eventualmente chiamato” poteva ricavarsi che il ricorrente avesse prestato servizio di leva, ben potendo tale dichiarazione riferirsi ad altre circostanze che avevano comportato la
“regolarità” della relativa posizione.
6. A fronte di tale mancata indicazione nella domanda, l'Amministrazione correttamente non ha proceduto alla valutazione del periodo di leva prestato dal ricorrente, e ciò a prescindere dalla legittimità o meno della previsione di cui all'art. 15, co. 6, DM 88/24
a proposito della valutabilità del servizio di leva e servizi assimilati “purché prestati in costanza di nomina”.
7. Come già argomentato in altro precedente analogo (cfr. R.G. 1656/2023) non si può
infatti pretendere che l'Amministrazione dovesse, candidato per candidato, verificare la sussistenza di titoli (di servizio o di merito) utili al punteggio complessivo, a prescindere dalla stessa indicazione del candidato, dovendo nel caso di specie prevalere il principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda e di coerenza tra domanda e determinazione del punteggio. La richiesta di assegnazione di un punteggio ulteriore, se non possibile per le modalità tecniche di compilazione della domanda,
avrebbe del caso dovuto essere oggetto di una contestuale integrazione di domanda fatta aliunde.
8. Il ricorso va dunque rigettato.
4 9. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della sussistenza di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 05/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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