Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1031/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1031 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'08.05.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Anna Artellino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattaminore
(NA) alla via Napoli n.10, giusta procura in atti;
E
, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_2 C.F._2
Artellino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattaminore (NA) alla via
Napoli n.10, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI 1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 12.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Boscoreale
(NA) il 23.05.2015 e che dalla loro unione era nato un figlio, minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza dell'08.05.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione sul visto del Pubblico Ministero apposto in data
23.05.2025.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
2 3 Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse del minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ( , ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Boscoreale (NA)
(atto n.12, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015) per la
4 trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) manda all'Ufficiale di Stato Civile ai fine dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4.06.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5