Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 07/01/2026, n. 40
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che l'avviso sia sufficientemente motivato, indicando l'importo della tassa, l'ubicazione e l'estensione dell'area, la categoria considerata (campeggi), la relativa tariffa applicata e i conseguenti importi.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'assimilazione tra area sosta camper e area campeggi

    La Corte conferma la legittimità dell'assimilazione, ritenendo che l'area camper, fornendo servizi quali allacciamento elettrico, fornitura d'acqua e scarico reflui, consenta la consumazione di pasti e la produzione di rifiuti, configurandosi come una specie del genere campeggi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 07/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 40
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo