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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 07/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
DE EN RO, Relatore
TORIELLO MICHELE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1453/2021 depositato il 15/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallipoli - Via Antonietta De Pace, 78 73014 Gallipoli LE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1415/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 17/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33578 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, titolare di una area sita in agro di Gallipoli destinata a sosta dei camper, impugna la sentenza n. 1415/020 con cui la C.T.P di Lecce ha rigettato il ricorso proposto contro il Comune di Gallipoli per l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI per l'anno 2019.
I primi giudici hanno ritenuto del tutto legittima, al contrario di quanto sostenuto dall'allora ricorrente,
l'assimilazione dell'area sosta camper, non espressamente prevista nel regolamento comunale, alla, invece prevista, categoria “campeggi”.
Lamenta il mancato rilievo del difetto di motivazione dell'avviso e contesta la affermata assimilazione tra area sosta camper e area campeggi, perché la prima non godrebbe di tutti i servizi previsti per la seconda, quali servizi igenici, bar, tavole calde e comunque non potrebbe, di per se, consentire la produzione di rifiuti;
resiste il Comune, chiedendo il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio, esaminando la prima censura, che non sussiste il difetto di motivazione dell'avviso: in quello depositato dal Comune si legge l'importo della tassa, la ubicazione dell'area, la sua estensione, la categoria considerata -campeggi-, e la relativa tariffa applicata con i conserguenti importi e non si comprende, quindi, quale uleriore notizia avrebbe dovuto comunicare il Comune.
Del pari infondata è la censura sulla illegittimità, esclusa dai primi giudici, dell'assimilazione tra le due aree.
Invero, come, già, espresso da questa Corte, con il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva, l'area in oggetto, come riconosciuto dallo stesso appellante, consernte servizi, quali l'allacciamento alla rete elettrica, la fornitura d'acqua, lo scarico dei reflui, e da ciò la possibilità per i titolari dei camper di consumare pasti con conseguente uso di stoviglie varie e quindi la necessità di provvedere allo smaltimento dei relativi rifiuti unitamente a quelli che la mera presenza umana comporta: carta, plastica, indifferenziato etc.
L'area camper costituisce, quindi, una species del genus campeggi e la decisione dei primi giudici che hanno affermato la legittimità della assimilazione tra le due fattispecie, deve essere, pertanto, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ma limitatamente a questo grado, non avendo i primi giudici deciso sull'eccepito difetto di motivazione dell'avviso Tari, omissione alla quale ha ovviato in questa fase di impugnazione la Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado in favore del Comune, liquidate in €.700,00 oltre rimborso forfettario ed oneri fiscali e previdenziali, se e come dovuti.
Lecce 9 dicembre 2025.
Il Relatore. Il Presidente.
Avv. Alessandro De lorenzi. Dott. Francesco Giardino.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
DE EN RO, Relatore
TORIELLO MICHELE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1453/2021 depositato il 15/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallipoli - Via Antonietta De Pace, 78 73014 Gallipoli LE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1415/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 17/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33578 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, titolare di una area sita in agro di Gallipoli destinata a sosta dei camper, impugna la sentenza n. 1415/020 con cui la C.T.P di Lecce ha rigettato il ricorso proposto contro il Comune di Gallipoli per l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI per l'anno 2019.
I primi giudici hanno ritenuto del tutto legittima, al contrario di quanto sostenuto dall'allora ricorrente,
l'assimilazione dell'area sosta camper, non espressamente prevista nel regolamento comunale, alla, invece prevista, categoria “campeggi”.
Lamenta il mancato rilievo del difetto di motivazione dell'avviso e contesta la affermata assimilazione tra area sosta camper e area campeggi, perché la prima non godrebbe di tutti i servizi previsti per la seconda, quali servizi igenici, bar, tavole calde e comunque non potrebbe, di per se, consentire la produzione di rifiuti;
resiste il Comune, chiedendo il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio, esaminando la prima censura, che non sussiste il difetto di motivazione dell'avviso: in quello depositato dal Comune si legge l'importo della tassa, la ubicazione dell'area, la sua estensione, la categoria considerata -campeggi-, e la relativa tariffa applicata con i conserguenti importi e non si comprende, quindi, quale uleriore notizia avrebbe dovuto comunicare il Comune.
Del pari infondata è la censura sulla illegittimità, esclusa dai primi giudici, dell'assimilazione tra le due aree.
Invero, come, già, espresso da questa Corte, con il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva, l'area in oggetto, come riconosciuto dallo stesso appellante, consernte servizi, quali l'allacciamento alla rete elettrica, la fornitura d'acqua, lo scarico dei reflui, e da ciò la possibilità per i titolari dei camper di consumare pasti con conseguente uso di stoviglie varie e quindi la necessità di provvedere allo smaltimento dei relativi rifiuti unitamente a quelli che la mera presenza umana comporta: carta, plastica, indifferenziato etc.
L'area camper costituisce, quindi, una species del genus campeggi e la decisione dei primi giudici che hanno affermato la legittimità della assimilazione tra le due fattispecie, deve essere, pertanto, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ma limitatamente a questo grado, non avendo i primi giudici deciso sull'eccepito difetto di motivazione dell'avviso Tari, omissione alla quale ha ovviato in questa fase di impugnazione la Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado in favore del Comune, liquidate in €.700,00 oltre rimborso forfettario ed oneri fiscali e previdenziali, se e come dovuti.
Lecce 9 dicembre 2025.
Il Relatore. Il Presidente.
Avv. Alessandro De lorenzi. Dott. Francesco Giardino.