Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 14.3.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti W. Miceli, G. Parte_1
Rinaldi, F. Ganci e M. Milone
Ricorrente
C O N T R O
– Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dalla dott.ssa T. Di Noia
[...]
Resistente
Oggetto: retribuzione professionale docenti- indennità sostitutiva delle ferie non godute
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 3.2.2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, in qualità di docente ed in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, nei seguenti anni scolastici:
- 2013/2014, dal 23.9.2013 al 30.6.2014;
- 2014/2015, dal 27.10.2014 al 30.6.2015;
- 2015/2016, dal 9.12.2015 al 30.6.2016;
- 2016/2017, dal 21.11.2016 al 30.6.2017;
- 2017/2018, dal 2.2.2018 al 15.6.2018;
- 2018/2019, dal 12.12.2018 al 24.5.2019;
- 2019/2020, dal 21.10.2019 al 12.3.2020.
Rappresentava che il – per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 - non CP_1 aveva corrisposto l'indennità prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, riconosciuta solo in favore dei docenti di ruolo o dei docenti con supplenze di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
1
Quanto alla retribuzione professionali docenti, deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento di detto emolumento- ricollegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente- agli assunti con supplenze brevi e saltuarie, eccependone il contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE.
In merito all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, rilevava come l'art. 1 comma 54 l. 228/2012 avesse previsto per il personale docente- senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti di ruolo- una specifica disciplina, in forza delle quale le ferie dovevano essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.
Allegava che il comma 55 della citata disposizione aveva stabilito la non applicabilità dell'art. 5 comma 8 dl 95/2012 “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Precisava che, in base al combinato disposto del citato comma 54 art. 1 l. 228/2012 e dell'art. 13 del
CCNL di Comparto, “Il docente con contratto fino al 30 giugno, così come il docente di ruolo, anche se non è impegnato in attività di esami, nel periodo che intercorre dal termine delle lezioni sino al
30 giugno non può, dunque, essere collocato in ferie d'ufficio perché, in tale periodo, deve restare comunque a disposizione del per tutte le attività funzionali Controparte_1 all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria”.
Deduceva dunque che, non essendo configurabile una collocazione in ferie d'ufficio in relazione al periodo compreso tra la fine delle lezioni (solitamente 10 giugno) e il termine delle attività didattiche
(30 giugno) per le ragioni diffusamente specificate in ricorso, aveva diritto al pagamento dell'importo di € 2197,39, calcolato sottraendo alle ferie maturate per ciascun anno scolastico i giorni effettivamente fruiti.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.111,68 a titolo di retribuzione professionale docenti (RPD) per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta somma o al pagamento Controparte_1 della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
2 • Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 2.197,39 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e, conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta somma Controparte_1
o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Si costituiva il che contestava gli avversi assunti, eccependo la prescrizione quinquennale CP_1
del credito.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della “Retribuzione Professionale
Docenti” per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, gioverà preliminarmente richiamare l'art 7 del CCNL 15.3.2001 a tenore del quale:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.”
L'art.25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
3 Il ritiene dunque che il rinvio all'art.25 operato dall'art.7, comma 3, CCNL 15.3.2001, CP_1 operi una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti” e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata.
La ricorrente, in quanto destinataria di supplenze brevi e saltuarie, ha rivendicato il diritto alla
“Retribuzione Professionale Docenti” richiamando, a sostegno della pretesa, la tutela antidiscriminatoria espressa dalla clausola 4 dell'Accordo quadro del 18.3.1999 allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999.
Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea sono pacifiche: in particolare, non
è contestato che la ricorrente abbia svolto negli anni scolastici dedotti in ricorso attività di supplenza per i giorni specificamente indicati in ricorso (pag. 16), senza percepire l'indennità richiesta nel presente giudizio e svolgendo mansioni analoghe a quelle dei colleghi assunti a tempo determinato e/o indeterminato.
Ebbene, la Suprema Corte (ord. 27.7.2018 n.20015) ha già avuto modo di evidenziare come la
“Retribuzione Professionale Docenti” abbia natura fissa e continuativa e non sia collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, ritenendo pertanto che trovi piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “una volta escluse… significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
4 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.
Anche nell'ordinanza n. 20015/2018, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che “non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito” (nei medesimi termini, cfr. Suprema Corte, ordinanza n.
6293/2020).
Trattatasi di principio da ultimo ribadito dalla S.C. con sentenza n. 12309/2024, ove si legge quanto segue: “- l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999...";
- quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
- dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
(art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
- non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ";
5 - la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
- in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
4. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi là dove ha affermato, richiamando l'orientamento di legittimità sopra ricordato, che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la "Retribuzione Professionale Docenti" a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e
6 determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, deve dunque ritenersi che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto m integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
Ciò posto, nel caso in esame, il non ha indicato nessun elemento o circostanza o modalità CP_1
di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata a tempo determinato, con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche ovvero con contratti di durata minore, rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato.
Pertanto, stante l'assenza di specifiche contestazioni – che, come noto, parte convenuta ha l'onere di formulare anche qualora neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761) - ai fini della quantificazione del credito può farsi riferimento ai conteggi sufficientemente analitici di cui al ricorso, che risultano sviluppati correttamente- in base ai giorni di effettiva prestazione lavorativa- sulla scorta del disposto dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
Trattasi di importo solo in parte estinto per intervenuta prescrizione.
Il contratto a tempo determinato per l'as. 2017/2018, per il quale la ricorrente ha chiesto riconoscersi l'emolumento in esame, risale al 2.2.2018.
Il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dal ricorso introduttivo che, come è pacifico tra le parti e come risulta dalla documentazione depositata in data 20.2.2025, è stato notificato in data
15.2.2023.
Risulta dunque prescritto il credito relativo al quinquennio antecedente tale data, sicché va scomputato dall'importo chiesto a tale titolo la somma di € 65,64 (ottenuta moltiplicando l'importo di € 5,47 per 12 giorni).
In definitiva, la ricorrente risulta creditrice dell'importo di € 1046,04 (€ 1111,68 - € 65,64).
7 Quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, preliminarmente va respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal . CP_1
Ed invero, il termine di prescrizione del credito relativo all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite deve essere individuato nel termine ordinario di prescrizione decennale, sia in termini generali in adesione all'orientamento giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente (cfr. Cass. civ.
10/2/2020 n. 3021; Cass. civ. 29/1/2016 n. 1756), sia per la particolarità del credito azionato, che sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, non partecipa della natura di prestazione periodica di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., e non è pertanto soggetto al termine di prescrizione quinquennale.
Atteso che il contratto relativo all'as 2013/2014 scadeva il 30.6.2014, al momento del deposito del ricorso non era spirato il suddetto termine prescrizionale.
Nel merito, appare opportuna una breve ricognizione del quadro normativo nazionale di riferimento in tema di condizioni della fruizione del diritto alle ferie nell'ambito dei rapporti di lavoro dei docenti a tempo determinato della scuola pubblica.
L'art. 19, comma 2, del CCNL 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico
2006/2007) prevedeva:
"le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 2012 del
07.08.2012, ha disposto quanto segue: "le ferie … .spettanti al personale, … delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico …sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa".
8 In data 1.1.2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito: "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie
è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
L'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art.
5. comma 8, del D.L. n. 95 del
2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione "non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma
54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal
1 settembre 2013.
Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta, l'art. 1, comma 55, della L. 228/12, aggiunto in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui detti lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire.
Si tratta, dunque, di una norma che modifica la portata del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati nella scuola.
Ciò, evidentemente, allo scopo di ricondurre tale normativa all'interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie, essendo evidente che contrasterebbe con tali principi una disciplina che escludesse il diritto alla “monetizzazione” delle ferie anche nella ipotesi in cui il godimento delle stesse durante il rapporto fosse stato oggettivamente impossibile.
Pertanto, in virtù della novella legislativa l'indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra numero complessivo di giorni di ferie
9 maturati dal docente durante l'anno scolastico e numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico per effetto dell'art. 1, comma 54, nel corso della sospensione delle lezioni nonché numero di giorni di ferie fruiti, eventualmente, dal docente a domanda.
Ciò posto, gioverà richiamare l'iter motivazione seguito dalla S.C nella sentenza n. 13440/2024:
“Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie Pt_2
del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico".
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
10 "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi
1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la
Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
11 In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL
2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma
9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
(…)
Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16
e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se
12 quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n.
95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la
Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Con ordinanze nn. 16715/24, 13447/24 e 15445/24, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (vacanze natalizie, vacanze pasquali) e durante il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, il docente non può essere considerato automaticamente in ferie a meno che il datore di lavoro dimostri (circostanza non allegata né provata nel caso di specie) di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Applicando tali principi al caso che occupa, atteso che oggetto della domanda sono gli anni scolastici
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (anni in cui la ricorrente ha sottoscritto contratti sino al 30 giugno), avendo l'istante fruito di un numero di ferie inferiore rispetto quello maturato e non essendovi alcun automatismo, ai fini che occupano, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative), la domanda deve ritenersi fondata.
Con riferimento al quantum, parte ricorrente, in ottemperanza a quanto richiesto con ordinanza resa all'udienza del 7.6.2024, ha ricalcolato il credito spettante per le ragioni in esame, alla luce della documentazione prodotta dal , quantificando la relativa pretesa in € 1.485,96 (in luogo della CP_1 somma inizialmente richiesta pari ad € 2197,39) per gli anni scolastici 2013/14, 2015/16 e 2016/17, giusta specifici conteggi depositati in data 18.10.2024 e non oggetto di alcuna contestazione.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore del decisum e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale- segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, di così Controparte_1 CP_2 Controparte_2 CP_2
provvede:
13 1) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di cui all'art.7 del CCNL
15.3.2001 in relazione agli anni scolastici indicati in parte motiva e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 1046,04 oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
2) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per gli anni scolastici indicati in parte motiva e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento del complessivo importo di € 1485,96 oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1030,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 14.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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