Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8109/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA, 10
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TORNABENE DONATELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1
domiciliato in Palermo, VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA, 10 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TORNABENE DONATELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza.
OSSERVA
Con il ricorso introduttivo la ricorrente , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale con il resistente, , era nata in [...] CP_1
18 aprile 2020 la figlia e che, cessata la convivenza tra i genitori, Persona_1
la figlia vive presso la madre, ha proposto ricorso ex art. 337 bis e 337 ter c.c.
All'udienza del 5 novembre 2024, sono comparse le parti personalmente le quali hanno dato atto di aver sostanzialmente raggiunto un accordo, chiedendo un rinvio per poterlo formalizzare.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14 gennaio 2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo relativamente al regime di affidamento mantenimento della minore e hanno chiesto l'omologazione dell'accordo depositato telematicamente l'11 gennaio 2025, le cui condizioni di seguito si riportano:
“ 1) La figlia resta affidata ad entrambi i genitori con domicilio Per_1
prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative alla minore verranno assunte dai genitori di comune accordo. Con riferimento alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione, la potestà genito- riale verrà esercitata dai genitori disgiuntamente.
2) Il signor potrà incontrare e prelevare la figlia per due CP_1 Per_1
pomeriggi a settimana dall'uscita dalla scuola (ore 15,30) e sino alle 19,30 nei giorni di martedi e giovedi. Gli altri giorni, il padre si rende disponibile a prelevare la figlia all'uscita da scuola, qualora la madre fosse impossibilitata per motivi lavorativi, previo preavviso da parte della stessa di almeno due ore.
In quel caso il sig. terrà la figlia finchè la madre non andrà a prelevarla. CP_1
Inoltre, il padre potrà tenere la figlia con sé un fine settimana alternativamente alla madre dal venerdi pomeriggio e sino alle 19,30 di domenica pomeriggio.
Con riguardo alle festività natalizie, di fine anno e pasquali, gli istanti convengono che la minore passerà i relativi periodi (23/30 dicembre, 31 dicembre/6 gennaio e dal sabato di Pasqua al Lunedi dell'Angelo) ora con l'uno ora con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza. Durante i mesi di luglio e agosto la minore trascorrerá alternativamente con il padre o con la madre periodi continuativi di quindici (15) giorni. Entro il giorno 1° giugno di ogni anno gli istanti concorderanno il periodo in cui potranno tenere la figlia autonomamente con la sospensione dell'alternanza. Durante tali periodi ciascun genitore avrà facoltà di allontanarsi da Palermo con la minore, avendo cura di indicare all'altro genitore il luogo di dimora degli stessi e di permet- terne la comunicazione con l'altro genitore. Ciascuno dei genitori provvederà ad affrontare per intero le eventuali spese di viaggio e di svago per la minore che si renderanno necessarie durante il periodo di rispettiva permanenza. Nel caso si presentino esigenze di servizio o lavorative che impediscano ai genitori di rimanere con la figlia, gli stessi avranno cura di comunicare tempestivamente all'altro genitore il proprio impedimento onde collaborare nell'armonica gestione dei rapporti familiari;
gli stessi, fermo restando che nell'ipotesi di propria temporanea assenza verrà privilegiata la permanenza presso l'altro genitore, avranno la possibilità di ricorrere alle rispettive famiglie di origine per farsi coadiuvare.
3) Il signor verserà alla OR , a titolo di contributo CP_1 Parte_1
al mantenimento della sola figlia minore euro 200,00. Le parti concordano che l'assegno unico previsto dalla vigente normativa venga interamente percepito dalla sig.ra in considerazione del domicilio prevalente della Parte_1
minore presso quello delia madre, che ne curerá la richiesta secondo le forme di legge.
Le spese straordinarie, individuate secondo il protocollo del Tribunale di Palermo del 2.7.2019, dovranno essere ripartite e sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le seguenti modalita:
Tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate:
A) le spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche e interventi chirurgici presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
d) biglietti sanitari e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di patologie specifiche inequivocabilmente riferibili alla prole f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto
B) le spese scolastiche relative a a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico e) mensa
1) spesa per progetti curriculari indetti dalla scuola
C) le spese extrascolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione per r.c. per mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura) laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori c) spese in occasione di feste di compagni di scuola e amici
Fra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo fra i coniugi figurano: D) le spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche e/o non accreditate b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati e/o strutture private ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private e) analisi cliniche e cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti
E) le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
c) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di fre- quentazione dell'università pubblica);
F) le spese extrascolastiche relative a a) corsi di istruzione e formazione (es: lingue straniere, disegno ece), attività sportive, ricreative e ludiche, acquisti di pertinenti attrezzature b) viaggi e vacanze (restando esclusi quelli effettuati durante i periodi di permanenza del bambino con i genitori);
c) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione per r.c. per mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura) laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
d) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole guide private;
e) organizzazione di feste e ricevimenti per figli,
f) centro ricreativo sportivo estivo e gruppo estivo.
In relazione a quanto sopra ed avuto riguardo alle sole spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto e convenuto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa.
In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza), dietro presentazione della documentazione di spesa.
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
6) Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra gli odierni comparenti, gli stessi danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
7) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti di domicilio e/o di residenza e si danno il reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e la presente di- chiarazione servirà quale nulla osta per qualsiasi autorità competente per il rilascio o il rinnovo.
8) Le parti convengono, inoltre, di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati.”
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore della coppia.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei figli minori della coppia, nata in data [...], sia regolato in base all'accordo Persona_1
depositato telematicamente l'11 gennaio 2025.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 16/01/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore
Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.