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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/08/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5043/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5043/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BILLONE MIRKO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BILLONE MIRKO
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
L'attrice chiede che l' Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, verificati i presupposti di fatto e di diritto: dichiari che la potestà genitoriale venga esercitata in modo esclusivo dalla sig.a CF Parte_1
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Casona n. 1, madre dei minori nata a [...] il [...], Persona_1 Per_2
, nata a [...] il [...], nato a [...] il [...],
[...] Persona_3
Con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, l'attrice esponeva che: dalla relazione di convivenza con CP_1
, nato a [...] il [...], cittadino tunisino, senza fissa dimora, erano nati i figli
[...] [...]
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il Persona_1 Persona_2
03.05.2022 e , nato a [...] il [...]; che la convivenza si era interrotta nel Persona_3
2023 quando il si era reso responsabile di maltrattamenti e tentata violenza sessuale CP_1 rispettivamente contro la ricorrente e la di lei madre, fatti per i quali il GIP di Bologna gli aveva inflitto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle PP.OO. con applicazione del braccialetto elettronico, come emerge dall'ordinanza sub doc. 3 emessa a seguito del procedimento avviato sulla base della querela sporta dalla ricorrente contro il convenuto il 23.5.2023 (doc. 5); che il on CP_1 si era mai occupato dei figli né aveva mai contribuito al loro mantenimento, e nemmeno era stato mai residente anagraficamente con la attrice, ma, essendo ella residente in Castel Guelfo, Via Casona 1 insieme alla di lei madre, egli saltuariamente e quando gli pareva veniva a stare a casa sua, mettendo in atto, però, almeno dal 2020, condotte violente e maltrattanti nei suoi confronti come esposto nella citata querela.
L'attrice chiede disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli a sé, come emerge chiaramente dalla lettura del corpo del ricorso che di seguito si riporta, sottolineando le parti di interesse: La SI.ra
, al contrario, ha sempre provveduto in via esclusiva al mantenimento, alla cura e Parte_1 all'educazione dei figli, come dimostrato dalla documentazione allegata relativa al suo percorso lavorativo e alle spese sostenute per i minori. Tale circostanza, unita alla sua comprovata capacità genitoriale, costituisce elemento determinante per l'affidamento esclusivo, come stabilito dalla giurisprudenza (Cass. civ. ord. n. 33615/2021);
5.La situazione complessiva integra pienamente i presupposti per l'affidamento esclusivo previsti dall'art. 337-quater c.c., considerato che l'affidamento al padre risulterebbe manifestamente contrario all'interesse dei minori, sia per la sua condotta pregiudizievole accertata in sede penale, sia per il totale disinteresse dimostrato nei confronti dei figli, sia per l'oggettiva situazione di instabilità e irregolarità che lo caratterizza;
6.Si rileva infine che, ai sensi dell'art. 473-bis.40 c.p.c., nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica, come nel caso di specie, devono essere adottate specifiche tutele processuali a protezione della parte che ha subito violenza e dei minori;
7.Si rappresenta inoltre che l'affidamento esclusivo si rende necessario per consentire alla madre di provvedere efficacemente a tutte le esigenze dei minori, considerato che il padre, oltre a manifestare totale disinteresse, si è reso irreperibile rendendo impossibile ottenere le necessarie autorizzazioni per gli atti riguardanti i figli;
8.Come pagina 2 di 8 evidenziato dalla giurisprudenza (Tribunale di Teramo, sentenza n. 886/2022), in simili situazioni si rende necessario un affidamento esclusivo "rafforzato", che attribuisca al genitore affidatario la competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i figli, tra cui: •Richiesta e rinnovo dei documenti di identità e di viaggio (carta d'identità, passaporto); •Scelte relative all'istruzione
(iscrizione scolastica, autorizzazione alle attività extracurricolari); •Decisioni in ambito sanitario
(scelta del pediatra, autorizzazione a visite specialistiche e trattamenti medici); •Determinazione della residenza abituale;
•Gestione dei rapporti con le autorità e le istituzioni;
•Autorizzazione a viaggi e attività extrascolastiche.
Pertanto, laddove nelle conclusioni l'attrice chiede che la potestà genitoriale venga esercitata in modo esclusivo dalla sig.a deve intendersi con tutta evidenza che ella non chieda la Parte_1 decadenza del padre dalla potestà genitoriale, ma, appunto, che a lei venga attribuita la facoltà di esercitare la potestà genitoriale in via autonoma, tramite l'affido esclusivo c.d. rafforzato.
Sgombrato il campo da tale possibile equivoco, deve evidenziarsi che dalla relazione del Servizio
Sociale in data 4.7.2025 emerge la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda attorea. Il Servizio conclude infatti: “Alla luce degli elementi sopra riportati, le scriventi [Assistente
Sociale, Psicologa della UOCNPIA, Coordinatrice dell'Equipe Tutela] non ritengono sussistano fattori ostativi al ricorso presentato dalla madre;
il sig. non risulta essere residente presso CP_1
l'abitazione familiare, non vi è recapito telefonico utile a contattarlo ed i minori non hanno in mente il padre come figura genitoriale di riferimento. La madre è riuscita a creare una rete supportiva e amicale a sostegno della propria famiglia. La signora si è dimostrata in grado di occuparsi Pt_1 dei figli: ha assunto su di sé una funzione accudente, protettiva e normativa nei confronti dei minori che la riconoscono come figura principale di riferimento. Si precisa che le scriventi ritengono opportuno mantenere un monitoraggio sul nucleo nei propri poteri autonomi del Servizio, specie con
l'ipotesi di un percorso di supporto psicologico per la minore laddove se ne riscontri Per_1 necessità”. Nella relazione è sintetizzato il percorso del nucleo familiare, caratterizzato da un periodo di permanenza in comunità di madre e figli, tra il 2018 e il 2019, a seguito della positività alla cocaina riscontrata nella primogenita alla nascita. Il percorso comunitario aveva fatto acquisire alla madre una maggior consapevolezza della propria genitorialità e le aveva consentito di risolvere le sue fragilità personali, tanto che dal 2019 la madre e i minori erano andati a vivere nell'appartamento reperito in locazione dalla madre a Castel Guelfo, insieme alla nonna materna, e anche il artecipava alla CP_1 vita dei figli;
la situazione non ha destato allarme fino alla querela sporta dalla attrice e dalla propria madre nel maggio 2023 per maltrattamenti e tentata violenza sessuale. Dopo una permanenza in struttura protetta di circa un mese, verificato che il padre si era allontanato dall'abitazione, il nucleo pagina 3 di 8 formato da madre, nonna materna e minori rientrava nell'appartamento dove ancora oggi vive. La ricorrente ha tenuto a specificare che anche il compagno della madre, sebbene non viva con loro, è una presenza importante per il nucleo. Il Servizio, prima di formulare le conclusioni sopra riportate, ha svolto un'accurata indagine, comprensiva di visita domiciliare, colloqui con gli insegnanti e con la pediatra dei minori. Le conclusioni della relazione vanno pertanto condivise.
È pacifico che “il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass.
32876/2022; Cass.; 11-10-2024, n. 26517); è pacifico altresì che: In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale - posto, per la separazione, nell'art. 155, primo comma, cod. civ. e, per il divorzio, dall'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità. (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
14840 del 27/06/2006 e recentemente 28244/2019). Inoltre (Cass. Sentenza 24 ottobre - 28 novembre
2018, n. 30826): In generale, poi, in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, questa
Corte ha avuto modo di affermare che alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi soltanto se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, precisando che ai fini dell'affidamento esclusivo non è sufficiente la mera considerazione della distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, la quale può incidere esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascuno di essi, o della conflittualità che caratterizza pagina 4 di 8 i rapporti tra gli stessi, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell'inidoneità o delle manifeste carenze dell'altro genitore (cfr. Cass., Sez. 1, 17/01/2017, n. 977; 17/12/2009, n. 26587; 18/06/2008, n. 16593;
Cass., Sez. 6, 2/12/2010, n. 24526). Va quindi disposto l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre.
Inoltre va osservato che in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum
(Cass., n. 25055/17; n. 11412/14). Nell'ambito dei procedimenti ex art. 337 bis. c.c. la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli minori (Cass., n. 7734/22; n.
21178/18). Pertanto, nel caso in esame, per la miglior tutela dei minori nel caso in cui il padre si rifaccia vivo o venga rintracciato e risulti titolare di beni e/o percettore di redditi, va disposto d'ufficio il collocamento prevalente dei minori presso la madre, visite padre-figli solo previo percorso del padre e positiva valutazione del Servizio Sociale, e comunque inizialmente solo tramite incontri protetti, con facoltà per il Servizio di sospenderli se disturbanti e salvo il rispetto dei provvedimenti penali eventualmente vigenti. Sulle questioni economiche, sempre d'ufficio, posto che la ricorrente non ha formulato alcuna domanda e ha dichiarato di riuscire a provvedere autonomamente al mantenimento dei figli, si osserva che ella deve sostenere il canone di locazione di 430 euro mensili, ha dichiarato di lavorare per un'impresa di pulizie, nonché come interprete per gli Uffici Giudiziari, nonché di svolgere lavori di segretariato da casa;
è ragionevole ritenere che la madre convivente condivida con lei le spese di casa e che l'attrice percepisca, oltre al reddito fiscalmente dichiarato, che per l'a.i. è stato di soli euro
2.929 di imponibile annuo, anche l'assegno unico per i figli;
si osserva altresì che ella ha anche una quarta figlia, la minore, che risulta solo figlia sua, non riconosciuta dal padre;
circa il deve CP_1 ragionevolmente presumersi che egli, avendo 41 anni e non essendo emersa alcuna sua patologia o condizione che ne riduca la capacità lavorativa, sia perfettamente in grado di contribuire al mantenimento dei figli, almeno con la somma di euro 200 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei valori compresi fra i medi e i minimi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella decisoria, dal pagina 5 di 8 momento che è consistita nel solo deposito di note di trattazione scritta;
nulla per la fase istruttoria, che in concreto non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affido esclusivo dei figli minori nata a [...] il Persona_1
28.01.2018, nata a [...] il [...], nato a [...] il Persona_2 Persona_3
21.01.2019, alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
potrà autonomamente chiedere e ottenere documenti di identità validi per l'espatrio; potrà occuparsi autonomamente di tutte le pratiche amministrative di interesse per i figli minori;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 – il Servizio Sociale competente per territorio con riferimento ai minori suddetti, residenti in [...], per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, manterrà il monitoraggio sul nucleo familiare, con mandato di verificare periodicamente la situazione sanitaria e scolastica dei minori e di attivare tutti gli interventi che ritenga eventualmente necessari, quale ad esempio un percorso di supporto psicologico per la minore laddove se ne riscontri necessità; Per_1 organizzerà gli incontri protetti e svolgerà le valutazioni demandate, secondo quanto disposto al punto
5;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
ciascun figlio alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente
Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
pagina 7 di 8 7 - Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla madre in ragione dell'affido esclusivo a lei;
8 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 6 per spese, € 3.500 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – qualora il padre si faccia vivo e lo richieda, dispone che le visite padre-figli si svolgano solo previo percorso del padre e positiva valutazione del Servizio Sociale, e comunque inizialmente solo tramite incontri protetti, con facoltà per il Servizio di sospenderli se disturbanti e salvo il rispetto dei provvedimenti penali eventualmente vigenti;
6 – dalla pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 per pagina 6 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5043/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BILLONE MIRKO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BILLONE MIRKO
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
L'attrice chiede che l' Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, verificati i presupposti di fatto e di diritto: dichiari che la potestà genitoriale venga esercitata in modo esclusivo dalla sig.a CF Parte_1
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Casona n. 1, madre dei minori nata a [...] il [...], Persona_1 Per_2
, nata a [...] il [...], nato a [...] il [...],
[...] Persona_3
Con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, l'attrice esponeva che: dalla relazione di convivenza con CP_1
, nato a [...] il [...], cittadino tunisino, senza fissa dimora, erano nati i figli
[...] [...]
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il Persona_1 Persona_2
03.05.2022 e , nato a [...] il [...]; che la convivenza si era interrotta nel Persona_3
2023 quando il si era reso responsabile di maltrattamenti e tentata violenza sessuale CP_1 rispettivamente contro la ricorrente e la di lei madre, fatti per i quali il GIP di Bologna gli aveva inflitto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle PP.OO. con applicazione del braccialetto elettronico, come emerge dall'ordinanza sub doc. 3 emessa a seguito del procedimento avviato sulla base della querela sporta dalla ricorrente contro il convenuto il 23.5.2023 (doc. 5); che il on CP_1 si era mai occupato dei figli né aveva mai contribuito al loro mantenimento, e nemmeno era stato mai residente anagraficamente con la attrice, ma, essendo ella residente in Castel Guelfo, Via Casona 1 insieme alla di lei madre, egli saltuariamente e quando gli pareva veniva a stare a casa sua, mettendo in atto, però, almeno dal 2020, condotte violente e maltrattanti nei suoi confronti come esposto nella citata querela.
L'attrice chiede disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli a sé, come emerge chiaramente dalla lettura del corpo del ricorso che di seguito si riporta, sottolineando le parti di interesse: La SI.ra
, al contrario, ha sempre provveduto in via esclusiva al mantenimento, alla cura e Parte_1 all'educazione dei figli, come dimostrato dalla documentazione allegata relativa al suo percorso lavorativo e alle spese sostenute per i minori. Tale circostanza, unita alla sua comprovata capacità genitoriale, costituisce elemento determinante per l'affidamento esclusivo, come stabilito dalla giurisprudenza (Cass. civ. ord. n. 33615/2021);
5.La situazione complessiva integra pienamente i presupposti per l'affidamento esclusivo previsti dall'art. 337-quater c.c., considerato che l'affidamento al padre risulterebbe manifestamente contrario all'interesse dei minori, sia per la sua condotta pregiudizievole accertata in sede penale, sia per il totale disinteresse dimostrato nei confronti dei figli, sia per l'oggettiva situazione di instabilità e irregolarità che lo caratterizza;
6.Si rileva infine che, ai sensi dell'art. 473-bis.40 c.p.c., nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica, come nel caso di specie, devono essere adottate specifiche tutele processuali a protezione della parte che ha subito violenza e dei minori;
7.Si rappresenta inoltre che l'affidamento esclusivo si rende necessario per consentire alla madre di provvedere efficacemente a tutte le esigenze dei minori, considerato che il padre, oltre a manifestare totale disinteresse, si è reso irreperibile rendendo impossibile ottenere le necessarie autorizzazioni per gli atti riguardanti i figli;
8.Come pagina 2 di 8 evidenziato dalla giurisprudenza (Tribunale di Teramo, sentenza n. 886/2022), in simili situazioni si rende necessario un affidamento esclusivo "rafforzato", che attribuisca al genitore affidatario la competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i figli, tra cui: •Richiesta e rinnovo dei documenti di identità e di viaggio (carta d'identità, passaporto); •Scelte relative all'istruzione
(iscrizione scolastica, autorizzazione alle attività extracurricolari); •Decisioni in ambito sanitario
(scelta del pediatra, autorizzazione a visite specialistiche e trattamenti medici); •Determinazione della residenza abituale;
•Gestione dei rapporti con le autorità e le istituzioni;
•Autorizzazione a viaggi e attività extrascolastiche.
Pertanto, laddove nelle conclusioni l'attrice chiede che la potestà genitoriale venga esercitata in modo esclusivo dalla sig.a deve intendersi con tutta evidenza che ella non chieda la Parte_1 decadenza del padre dalla potestà genitoriale, ma, appunto, che a lei venga attribuita la facoltà di esercitare la potestà genitoriale in via autonoma, tramite l'affido esclusivo c.d. rafforzato.
Sgombrato il campo da tale possibile equivoco, deve evidenziarsi che dalla relazione del Servizio
Sociale in data 4.7.2025 emerge la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda attorea. Il Servizio conclude infatti: “Alla luce degli elementi sopra riportati, le scriventi [Assistente
Sociale, Psicologa della UOCNPIA, Coordinatrice dell'Equipe Tutela] non ritengono sussistano fattori ostativi al ricorso presentato dalla madre;
il sig. non risulta essere residente presso CP_1
l'abitazione familiare, non vi è recapito telefonico utile a contattarlo ed i minori non hanno in mente il padre come figura genitoriale di riferimento. La madre è riuscita a creare una rete supportiva e amicale a sostegno della propria famiglia. La signora si è dimostrata in grado di occuparsi Pt_1 dei figli: ha assunto su di sé una funzione accudente, protettiva e normativa nei confronti dei minori che la riconoscono come figura principale di riferimento. Si precisa che le scriventi ritengono opportuno mantenere un monitoraggio sul nucleo nei propri poteri autonomi del Servizio, specie con
l'ipotesi di un percorso di supporto psicologico per la minore laddove se ne riscontri Per_1 necessità”. Nella relazione è sintetizzato il percorso del nucleo familiare, caratterizzato da un periodo di permanenza in comunità di madre e figli, tra il 2018 e il 2019, a seguito della positività alla cocaina riscontrata nella primogenita alla nascita. Il percorso comunitario aveva fatto acquisire alla madre una maggior consapevolezza della propria genitorialità e le aveva consentito di risolvere le sue fragilità personali, tanto che dal 2019 la madre e i minori erano andati a vivere nell'appartamento reperito in locazione dalla madre a Castel Guelfo, insieme alla nonna materna, e anche il artecipava alla CP_1 vita dei figli;
la situazione non ha destato allarme fino alla querela sporta dalla attrice e dalla propria madre nel maggio 2023 per maltrattamenti e tentata violenza sessuale. Dopo una permanenza in struttura protetta di circa un mese, verificato che il padre si era allontanato dall'abitazione, il nucleo pagina 3 di 8 formato da madre, nonna materna e minori rientrava nell'appartamento dove ancora oggi vive. La ricorrente ha tenuto a specificare che anche il compagno della madre, sebbene non viva con loro, è una presenza importante per il nucleo. Il Servizio, prima di formulare le conclusioni sopra riportate, ha svolto un'accurata indagine, comprensiva di visita domiciliare, colloqui con gli insegnanti e con la pediatra dei minori. Le conclusioni della relazione vanno pertanto condivise.
È pacifico che “il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass.
32876/2022; Cass.; 11-10-2024, n. 26517); è pacifico altresì che: In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale - posto, per la separazione, nell'art. 155, primo comma, cod. civ. e, per il divorzio, dall'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità. (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
14840 del 27/06/2006 e recentemente 28244/2019). Inoltre (Cass. Sentenza 24 ottobre - 28 novembre
2018, n. 30826): In generale, poi, in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, questa
Corte ha avuto modo di affermare che alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi soltanto se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, precisando che ai fini dell'affidamento esclusivo non è sufficiente la mera considerazione della distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, la quale può incidere esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascuno di essi, o della conflittualità che caratterizza pagina 4 di 8 i rapporti tra gli stessi, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell'inidoneità o delle manifeste carenze dell'altro genitore (cfr. Cass., Sez. 1, 17/01/2017, n. 977; 17/12/2009, n. 26587; 18/06/2008, n. 16593;
Cass., Sez. 6, 2/12/2010, n. 24526). Va quindi disposto l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre.
Inoltre va osservato che in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum
(Cass., n. 25055/17; n. 11412/14). Nell'ambito dei procedimenti ex art. 337 bis. c.c. la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli minori (Cass., n. 7734/22; n.
21178/18). Pertanto, nel caso in esame, per la miglior tutela dei minori nel caso in cui il padre si rifaccia vivo o venga rintracciato e risulti titolare di beni e/o percettore di redditi, va disposto d'ufficio il collocamento prevalente dei minori presso la madre, visite padre-figli solo previo percorso del padre e positiva valutazione del Servizio Sociale, e comunque inizialmente solo tramite incontri protetti, con facoltà per il Servizio di sospenderli se disturbanti e salvo il rispetto dei provvedimenti penali eventualmente vigenti. Sulle questioni economiche, sempre d'ufficio, posto che la ricorrente non ha formulato alcuna domanda e ha dichiarato di riuscire a provvedere autonomamente al mantenimento dei figli, si osserva che ella deve sostenere il canone di locazione di 430 euro mensili, ha dichiarato di lavorare per un'impresa di pulizie, nonché come interprete per gli Uffici Giudiziari, nonché di svolgere lavori di segretariato da casa;
è ragionevole ritenere che la madre convivente condivida con lei le spese di casa e che l'attrice percepisca, oltre al reddito fiscalmente dichiarato, che per l'a.i. è stato di soli euro
2.929 di imponibile annuo, anche l'assegno unico per i figli;
si osserva altresì che ella ha anche una quarta figlia, la minore, che risulta solo figlia sua, non riconosciuta dal padre;
circa il deve CP_1 ragionevolmente presumersi che egli, avendo 41 anni e non essendo emersa alcuna sua patologia o condizione che ne riduca la capacità lavorativa, sia perfettamente in grado di contribuire al mantenimento dei figli, almeno con la somma di euro 200 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei valori compresi fra i medi e i minimi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella decisoria, dal pagina 5 di 8 momento che è consistita nel solo deposito di note di trattazione scritta;
nulla per la fase istruttoria, che in concreto non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affido esclusivo dei figli minori nata a [...] il Persona_1
28.01.2018, nata a [...] il [...], nato a [...] il Persona_2 Persona_3
21.01.2019, alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
potrà autonomamente chiedere e ottenere documenti di identità validi per l'espatrio; potrà occuparsi autonomamente di tutte le pratiche amministrative di interesse per i figli minori;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 – il Servizio Sociale competente per territorio con riferimento ai minori suddetti, residenti in [...], per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, manterrà il monitoraggio sul nucleo familiare, con mandato di verificare periodicamente la situazione sanitaria e scolastica dei minori e di attivare tutti gli interventi che ritenga eventualmente necessari, quale ad esempio un percorso di supporto psicologico per la minore laddove se ne riscontri necessità; Per_1 organizzerà gli incontri protetti e svolgerà le valutazioni demandate, secondo quanto disposto al punto
5;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
ciascun figlio alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente
Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
pagina 7 di 8 7 - Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla madre in ragione dell'affido esclusivo a lei;
8 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 6 per spese, € 3.500 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – qualora il padre si faccia vivo e lo richieda, dispone che le visite padre-figli si svolgano solo previo percorso del padre e positiva valutazione del Servizio Sociale, e comunque inizialmente solo tramite incontri protetti, con facoltà per il Servizio di sospenderli se disturbanti e salvo il rispetto dei provvedimenti penali eventualmente vigenti;
6 – dalla pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 per pagina 6 di 8