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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1773/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LOPREIATO ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.12.2020 parte ricorrente propone opposizione avverso due provvedimenti dell' comunicati in data 11.03.2020 provvedimento CP_1
con le quali le è stato comunicato “un indebito sulla prestazione di disoccupazione agricola” per gli anni 2016, 2017, con contestuale revoca della disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie e conseguente cancellazione di alcune giornate di lavoro con contestuale richiesta di pagamento delle somme erogate dall'Ente stesso a titolo di indennità di disoccupazione agricola per un importo complessivo pari € 2.860,28 (specificatamente € 706,14 per anno 2016 ed € 2154,14 per anno 2017). a sostegno della domanda deduceva che il disconoscimento delle giornate agricole si basi su un verbale ispettivo non fondato e chiede di accertare
l'illegittimità della ripetizione dell'indebito.
2. Si costituisce l' , eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, in CP_1
quanto la ricorrente non ha impugnato il secondo elenco trimestrale di variazione
1 dell'anno 2019 per il Comune di Gerocarne (VV) con il quale sono state cancellate le giornate di lavoro in agricoltura per gli anni dal 2016 al 2017. Precisando che tale elenco è stato notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15 (allegato 5) CP_1 dal 16.09.2019 al 30.09.2019, secondo quanto disposto dall'art.38, comma 7, della
Legge 6 Luglio 2011, n. 111. Il ricorso giudiziario, invece, è stato iscritto a ruolo in data 15.12.2020, quando ormai era trascorso il termine di decadenza di 120 giorni previsto dalla legge.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 6.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011 stabilisce che l' procede alla CP_1
notifica delle variazioni dei rapporti di lavoro agricolo mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, che restano disponibili per 15 giorni sul sito dell' . Il lavoratore può impugnare l'elenco entro 120 giorni dalla CP_1
pubblicazione. Decorso tale termine, il provvedimento diviene definitivo e il lavoratore decade dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate.
2. Nel caso in esame, la ricorrente non ha presentato impugnazione nei termini di legge, rendendo definitivo il disconoscimento delle giornate lavorative. Tale circostanza preclude la possibilità di contestare la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative, non è più possibile rimettere in discussione il relativo accertamento (Cass. Sez. Lav., ord. n.
11197/2024).
4. Pertanto, l' ha legittimamente richiesto la restituzione delle somme CP_1
indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola, e la ricorrente non può opporsi alla ripetizione dell'indebito.
5. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso proposto da contro l' ; Parte_2 CP_1
DICHIARA che la ricorrente è decaduta dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni 2016, 2017;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso, il 07/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1773/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LOPREIATO ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.12.2020 parte ricorrente propone opposizione avverso due provvedimenti dell' comunicati in data 11.03.2020 provvedimento CP_1
con le quali le è stato comunicato “un indebito sulla prestazione di disoccupazione agricola” per gli anni 2016, 2017, con contestuale revoca della disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie e conseguente cancellazione di alcune giornate di lavoro con contestuale richiesta di pagamento delle somme erogate dall'Ente stesso a titolo di indennità di disoccupazione agricola per un importo complessivo pari € 2.860,28 (specificatamente € 706,14 per anno 2016 ed € 2154,14 per anno 2017). a sostegno della domanda deduceva che il disconoscimento delle giornate agricole si basi su un verbale ispettivo non fondato e chiede di accertare
l'illegittimità della ripetizione dell'indebito.
2. Si costituisce l' , eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, in CP_1
quanto la ricorrente non ha impugnato il secondo elenco trimestrale di variazione
1 dell'anno 2019 per il Comune di Gerocarne (VV) con il quale sono state cancellate le giornate di lavoro in agricoltura per gli anni dal 2016 al 2017. Precisando che tale elenco è stato notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15 (allegato 5) CP_1 dal 16.09.2019 al 30.09.2019, secondo quanto disposto dall'art.38, comma 7, della
Legge 6 Luglio 2011, n. 111. Il ricorso giudiziario, invece, è stato iscritto a ruolo in data 15.12.2020, quando ormai era trascorso il termine di decadenza di 120 giorni previsto dalla legge.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 6.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011 stabilisce che l' procede alla CP_1
notifica delle variazioni dei rapporti di lavoro agricolo mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, che restano disponibili per 15 giorni sul sito dell' . Il lavoratore può impugnare l'elenco entro 120 giorni dalla CP_1
pubblicazione. Decorso tale termine, il provvedimento diviene definitivo e il lavoratore decade dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate.
2. Nel caso in esame, la ricorrente non ha presentato impugnazione nei termini di legge, rendendo definitivo il disconoscimento delle giornate lavorative. Tale circostanza preclude la possibilità di contestare la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative, non è più possibile rimettere in discussione il relativo accertamento (Cass. Sez. Lav., ord. n.
11197/2024).
4. Pertanto, l' ha legittimamente richiesto la restituzione delle somme CP_1
indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola, e la ricorrente non può opporsi alla ripetizione dell'indebito.
5. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso proposto da contro l' ; Parte_2 CP_1
DICHIARA che la ricorrente è decaduta dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni 2016, 2017;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso, il 07/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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