Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/06/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Philip Heron;
Parte_1
e
; Controparte_1
e
Controparte_2
;
[...]
e
; Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2024, ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento n. 03420239013111036000 recante l'importo complessivo pari ad €. 69.692,19.
Il ricorso è improcedibile.
Invero, pur avendo ricevuto tempestiva notizia dell'avvenuta emissione del decreto di fissazione della prima udienza, la parte ricorrente ha ammesso di non avere provveduto alla notificazione dell'atto introduttivo, chiedendo ulteriore termine per la notificazione del ricorso introduttivo.
In materia, è nota la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20604 del
30/7/2008 - dettata in fattispecie di ricorso in appello, ma con espresso riferimento, altresì, alle ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo o a cartella esattoriale - la quale ebbe a stabilire che “Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta
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"ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”.
Successivamente, la Cassazione ha temperato tale orientamento, affermando che nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1483 del 27/01/2015).
Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio, dovuta a mancata comunicazione al ricorrente del decreto di fissazione udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica, essendo sempre tenuto il giudice a verificare che il ricorrente abbia avuto conoscenza del decreto di fissazione udienza (Cassazione civile sez. lav., 12/04/2018, n.9142).
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha ricevuto comunicazione dell'avvenuta emissione del decreto di fissazione della prima udienza al 7.6.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c., e non ha provveduto alla notificazione del ricorso.
Non è possibile, pertanto, concedere alla parte ricorrente, che non ha provveduto alla tempestiva notifica del ricorso, nuovo termine per provvedervi, non essendo ulteriormente consentita la dilatazione del tempo del processo.
Consegue alle superiori considerazioni la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Nulla a provvedersi sulle spese di lite, stante la mancata instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- nulla per le spese di lite.
Castrovillari, 29/06/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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