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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/09/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2419/2025 promosso da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANICHINI ROMINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 16/06/2025;
- rilevato che dalla relazione, ora terminata, sono nati a Modena i figli in data 2/01/2019 ed Per_1
in data 13/03/2020; Per_2
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 15 settembre 2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
pagina 1 di 4 - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ i figli minori, , nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Persona_3 Persona_4 verranno affidati in modo condiviso ai genitori e;
Parte_1 Parte_2
i minori ed verranno collocati in modo prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2
la casa familiare, posta a Sassuolo (MO) in viale San Matteo n. 77 verrà materialmente divisa in modo tale che alla signora venga assegnata la porzione maggiore, che include quattro vani e Pt_1 mezzo e servizi (tratteggiata in blu nella planimetria allegata, doc. 11), e al signor venga Pt_2 assegnata la porzione minore, corrispondente al mini appartamento originariamente esistente nella dimensione e composizione nota alle parti (due vani e servizi, tratteggiata in rosso nella planimetria allegata, cit. doc. 11). Il sig. avrà altresì diritto all'uso esclusivo del garage, mentre entrambe le Pt_2 parti avranno l'uso in comune del solaio dove verrà collocata la lavatrice, anch'essa ad uso comune
(tratteggiata in giallo nella planimetria). Le parti avranno pari diritto all'uso del giardino circostante l'immobile, la cui cura e manutenzione sarà a carico del sig. . Pt_2
Il sig. si obbliga ad effettuare a proprie spese i lavori finalizzati a dividere materialmente la Pt_2 casa familiare e si impegna ad ultimarli entro il 15 giugno 2025 al fine di potervisi trasferire. Il sig.
si impegna altresì, entro la stessa data, a sostituire il box doccia danneggiato, presente nella Pt_2 porzione immobiliare assegnata alla signora , nonché ad arredare a proprie spese la Pt_1 porzione immobiliare in cui si trasferirà e nella quale potrà trattenere il letto matrimoniale, il letto a castello, il comò e due cassettiere.
Il padre starà con i figli nel week end, dalle 18 del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, in alternanza con la madre e due pomeriggi, da concordare, alla settimana dalle ore 18, incluso il pernottamento e l'(eventuale) accompagnamento a scuola l'indomani mattina. Nella settimana in cui il padre non avrà il week end, starà con i figli tre pomeriggi da concordare dalle ore
18, incluso il pernottamento e l'(eventuale) accompagnamento a scuola l'indomani mattina. La signora accompagnerà e preleverà i figli da scuola tutti i giorni e, nei giorni di spettanza del padre, Pt_1 quest'ultimo li ritirerà presso la madre.
In ragione della sospensione lavorativa di cui gode la signora durante il periodo non Pt_1 scolastico, la stessa si occuperà dei minori per tutta la giornata, ad eccezione dei tempi di permanenza del padre, come sopra descritti e fatta comunque salva la necessità di concordare una diversa organizzazione, a spese condivise, qualora la signora reperisca un impiego durante tale Pt_1 periodo.
pagina 2 di 4 Ciascun genitore potrà trascorrere le vacanze estive per almeno due settimane anche non consecutive con i figli, da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
In relazione alle vacanze natalizie le parti concordano di alternare ogni anno le festività considerando tali la Vigilia, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio ed il 6 gennaio, fatto salvo ogni altro diverso accordo.
In relazione alle vacanze pasquali i genitori alterneranno ogni anno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
i genitori alterneranno altresì le festività infra-annuali nonché i giorni di “ponte” nel caso in cui lavorino.
Il sig. provvederà al mantenimento dei due figli versando, per ciascuno, un contributo di € Pt_2
250,00 entro il giorno 15 di ogni mese su conto corrente intestato alla signora e Pt_1 comparteciperà in ragione di metà alle spese straordinarie dei figli, come elencate e secondo le modalità indicate nel protocollo in uso al Tribunale di Modena del 25.09.2019, noto alle parti.
L'assegno unico universale continuerà ad essere accreditato per intero alla signora . Pt_1
Il mutuo verrà rimborsato dalle parti in egual misura. Allo scopo la signora effettuerà il Pt_1 bonifico della metà della rata del mutuo (pari a 723,20€) entro il 31 di ogni mese.
Qualora la signora reperisca un impiego a tempo pieno contribuirà, per tutta la durata del Pt_1 contratto di lavoro, nella percentuale del 30% al pagamento della rata del finanziamento contratto per l'efficientamento energetico dell'immobile adibito a casa familiare.
In ragione della oggettiva indivisibilità dei contatori delle utenze domestiche (corrente elettrica, gas e acqua), queste continueranno ad essere intestate al signor al quale la signora Pt_2 Pt_1 rimborserà mensilmente la quota corrispondente a 4 persone (ovvero alla stessa e ai tre figli), previa trasmissione - da parte del sig. alla prima - delle bollette o delle credenziali dell'account relativo Pt_2 all'utenza.
Le parti divideranno in parti uguali il costo della polizza assicurativa relativa al mutuo e alla caldaia.
Ciascuna parte, a semplice richiesta dell'altra, si obbliga con il presente atto a vendere, per intero,
l'immobile adibito a casa familiare e sito a Sassuolo (MO) in viale San Matteo n. 77 non prima della scadenza dei cinque anni dall'acquisto (quindi successivamente al 25 luglio 2028) e a ripartire in parti uguali il ricavato, estinto il mutuo e le eventuali spese di intermediazione immobiliare e, in generale, ogni altra spesa necessaria alla vendita.
Al momento del trasferimento del sig. nella porzione immobiliare divisa, le parti eseguiranno Pt_2 un sopralluogo che documenteranno mediante video ripresa, al fine di cristallizzare lo stato di pagina 3 di 4 entrambe le porzioni immobiliari e si impegnano, prima dell'eventuale vendita dell'immobile, a riparare quanto risulta danneggiato, salva l'ordinaria usura.
Le parti si impegnano al reciproco rispetto e alla reciproca collaborazione, nell'interesse preminente dei figli, e a non ledere l'altrui riservatezza e libertà con comportamenti diretti a limitare l'uso della porzione immobiliare assegnata o le relative pertinenze ed utenze.
Spese legali da assolvere in solido”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Parte_2
a AR (LE) il 26/12/1985 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2419/2025 promosso da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANICHINI ROMINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 16/06/2025;
- rilevato che dalla relazione, ora terminata, sono nati a Modena i figli in data 2/01/2019 ed Per_1
in data 13/03/2020; Per_2
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 15 settembre 2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
pagina 1 di 4 - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ i figli minori, , nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Persona_3 Persona_4 verranno affidati in modo condiviso ai genitori e;
Parte_1 Parte_2
i minori ed verranno collocati in modo prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2
la casa familiare, posta a Sassuolo (MO) in viale San Matteo n. 77 verrà materialmente divisa in modo tale che alla signora venga assegnata la porzione maggiore, che include quattro vani e Pt_1 mezzo e servizi (tratteggiata in blu nella planimetria allegata, doc. 11), e al signor venga Pt_2 assegnata la porzione minore, corrispondente al mini appartamento originariamente esistente nella dimensione e composizione nota alle parti (due vani e servizi, tratteggiata in rosso nella planimetria allegata, cit. doc. 11). Il sig. avrà altresì diritto all'uso esclusivo del garage, mentre entrambe le Pt_2 parti avranno l'uso in comune del solaio dove verrà collocata la lavatrice, anch'essa ad uso comune
(tratteggiata in giallo nella planimetria). Le parti avranno pari diritto all'uso del giardino circostante l'immobile, la cui cura e manutenzione sarà a carico del sig. . Pt_2
Il sig. si obbliga ad effettuare a proprie spese i lavori finalizzati a dividere materialmente la Pt_2 casa familiare e si impegna ad ultimarli entro il 15 giugno 2025 al fine di potervisi trasferire. Il sig.
si impegna altresì, entro la stessa data, a sostituire il box doccia danneggiato, presente nella Pt_2 porzione immobiliare assegnata alla signora , nonché ad arredare a proprie spese la Pt_1 porzione immobiliare in cui si trasferirà e nella quale potrà trattenere il letto matrimoniale, il letto a castello, il comò e due cassettiere.
Il padre starà con i figli nel week end, dalle 18 del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, in alternanza con la madre e due pomeriggi, da concordare, alla settimana dalle ore 18, incluso il pernottamento e l'(eventuale) accompagnamento a scuola l'indomani mattina. Nella settimana in cui il padre non avrà il week end, starà con i figli tre pomeriggi da concordare dalle ore
18, incluso il pernottamento e l'(eventuale) accompagnamento a scuola l'indomani mattina. La signora accompagnerà e preleverà i figli da scuola tutti i giorni e, nei giorni di spettanza del padre, Pt_1 quest'ultimo li ritirerà presso la madre.
In ragione della sospensione lavorativa di cui gode la signora durante il periodo non Pt_1 scolastico, la stessa si occuperà dei minori per tutta la giornata, ad eccezione dei tempi di permanenza del padre, come sopra descritti e fatta comunque salva la necessità di concordare una diversa organizzazione, a spese condivise, qualora la signora reperisca un impiego durante tale Pt_1 periodo.
pagina 2 di 4 Ciascun genitore potrà trascorrere le vacanze estive per almeno due settimane anche non consecutive con i figli, da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
In relazione alle vacanze natalizie le parti concordano di alternare ogni anno le festività considerando tali la Vigilia, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio ed il 6 gennaio, fatto salvo ogni altro diverso accordo.
In relazione alle vacanze pasquali i genitori alterneranno ogni anno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
i genitori alterneranno altresì le festività infra-annuali nonché i giorni di “ponte” nel caso in cui lavorino.
Il sig. provvederà al mantenimento dei due figli versando, per ciascuno, un contributo di € Pt_2
250,00 entro il giorno 15 di ogni mese su conto corrente intestato alla signora e Pt_1 comparteciperà in ragione di metà alle spese straordinarie dei figli, come elencate e secondo le modalità indicate nel protocollo in uso al Tribunale di Modena del 25.09.2019, noto alle parti.
L'assegno unico universale continuerà ad essere accreditato per intero alla signora . Pt_1
Il mutuo verrà rimborsato dalle parti in egual misura. Allo scopo la signora effettuerà il Pt_1 bonifico della metà della rata del mutuo (pari a 723,20€) entro il 31 di ogni mese.
Qualora la signora reperisca un impiego a tempo pieno contribuirà, per tutta la durata del Pt_1 contratto di lavoro, nella percentuale del 30% al pagamento della rata del finanziamento contratto per l'efficientamento energetico dell'immobile adibito a casa familiare.
In ragione della oggettiva indivisibilità dei contatori delle utenze domestiche (corrente elettrica, gas e acqua), queste continueranno ad essere intestate al signor al quale la signora Pt_2 Pt_1 rimborserà mensilmente la quota corrispondente a 4 persone (ovvero alla stessa e ai tre figli), previa trasmissione - da parte del sig. alla prima - delle bollette o delle credenziali dell'account relativo Pt_2 all'utenza.
Le parti divideranno in parti uguali il costo della polizza assicurativa relativa al mutuo e alla caldaia.
Ciascuna parte, a semplice richiesta dell'altra, si obbliga con il presente atto a vendere, per intero,
l'immobile adibito a casa familiare e sito a Sassuolo (MO) in viale San Matteo n. 77 non prima della scadenza dei cinque anni dall'acquisto (quindi successivamente al 25 luglio 2028) e a ripartire in parti uguali il ricavato, estinto il mutuo e le eventuali spese di intermediazione immobiliare e, in generale, ogni altra spesa necessaria alla vendita.
Al momento del trasferimento del sig. nella porzione immobiliare divisa, le parti eseguiranno Pt_2 un sopralluogo che documenteranno mediante video ripresa, al fine di cristallizzare lo stato di pagina 3 di 4 entrambe le porzioni immobiliari e si impegnano, prima dell'eventuale vendita dell'immobile, a riparare quanto risulta danneggiato, salva l'ordinaria usura.
Le parti si impegnano al reciproco rispetto e alla reciproca collaborazione, nell'interesse preminente dei figli, e a non ledere l'altrui riservatezza e libertà con comportamenti diretti a limitare l'uso della porzione immobiliare assegnata o le relative pertinenze ed utenze.
Spese legali da assolvere in solido”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Parte_2
a AR (LE) il 26/12/1985 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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