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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2024 promossa da:
PRO SENECTUTE A.S.P. (P.I.: – C.F.: ), in persona del presidente P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIEMONTESI SILVIA;
attore opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARLATTI Controparte_1 C.F._2
BRUNO; convenuto opposto
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 651/2023 del Tribunale di Trieste.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note conclusive dd. 4 marzo 2025
“Revocare il decreto n°651/23 emesso in data 29.12.23 dal Tribunale di Trieste sub r.g.4769\23 e notificato in data 4.01.24, nonché di ogni altro atto da esso discendente e\o conseguente, in quanto inammissibile, e\o improcedibile e\o nullo e\o infondato, dichiarando come nulla sia dovuto all'opposto per le causali di cui al ricorso monitorio, Condannare l'avv. ex art.96 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria. Controparte_1
Con vittoria delle competenze professionali.
In via subordinata
Acclarata natura e consistenza dell'attività professionale resa dall'opposto come riepilogata nella fattura n°44\23,
Dichiarare come nulla sia dovuto al convenuto opposto trattandosi di compenso già onorato.
Con vittoria delle competenze professionali.
In via di stretto subordine
Stabilire l'ammontare della prestazione non onorata applicando i minimi di tariffario, come negoziato dalle parti.
Con vittoria delle competenze professionali.
In via istruttoria (omissis)”
PER PARTE CONVENUTA: come da memoria autorizzata dd. 12 marzo 2025
“Voglia il Giudice, in via principale confermare il Decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, con vittoria di spese ed onorari di Giudizio, sia per la fase monitoria che di merito;
in via subordinata, liquidare gli onorari per le prestazioni svolte dall'avvocato , tenuto CP_1
presente che le somme esposte dal legale nella fattura n. 44/23 sono pienamente conformi al valore delle stesse in raffronto allo scaglione di riferimento ex D.M. 147/2022, con vittoria di spese ed onorari di Giudizio, sia per la fase monitoria che di merito.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito, per brevità, Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 651/2023 emesso dal Parte_2
Tribunale di Trieste il giorno 29 dicembre 2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore dell'avv. la somma di € 13.106,00, oltre agli interessi moratori e alle spese Controparte_1
relative al procedimento monitorio.
2. A fondamento della propria richiesta monitoria l'avv. ha allegato di avere CP_1
effettuato, tra fine dicembre 2022 e inizio 2023, una serie di consulenze stragiudiziali in favore di e di aver conseguentemente emesso fattura (n. 44/2023) per il pagamento del Parte_2
compenso dovuto, quantificato al tasso medio delle tariffe forensi in vigore.
3. Nel proprio atto di citazione in opposizione ha contestato la debenza della Parte_2 pretesa creditoria avversaria, poiché già onorata e comunque quantificata in termini difformi dagli accordi formalizzati. Ha infatti rappresentato che, all'epoca dei fatti, era vigente tra le parti un contratto di consulenza e assistenza professionale, stipulato in data 28.01.20 per una durata triennale, mediante il quale era stato pattuito un compenso annuo forfettario (pari a € 6.000,00) per l'attività di consulenza stragiudiziale prestata dal convenuto opposto;
di conseguenza, avendo l'attrice opponente già corrisposto il suddetto compenso, nulla sarebbe ulteriormente dovuto. Ha poi aggiunto che, anche a volere ritenere la prestazione professionale dell'avv. esulante CP_1 rispetto a quella da pagarsi a forfait, l'importo richiesto sarebbe comunque esorbitante, in quanto determinando applicando i parametri medi del tariffario vigente, anziché i minimi previsti da contratto. Chiede dunque, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo – di cui si contesta, peraltro, l'emissione malgrado la mancata produzione del parere di congruità dell'Ordine degli
Avvocati – con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria e, in via subordinata, che sia rideterminato l'ammontare della prestazione non onorata applicando i minimi di tariffario, come negoziato dalle parti.
4. Si è costituito in giudizio l'avv. contestando le deduzioni di controparte, in CP_1
quanto, da un lato, la prestazione professionale di cui si discute sarebbe estranea rispetto al contratto citato dall'attore opponente, avendo lo stesso in realtà una durata soltanto annuale, e non triennale;
dall'altro lato, il credito ingiunto sarebbe stato oggetto di specifico riconoscimento, come evincibile, in particolare, dal pagamento di una precedente fattura di acconto (n. 17/2023).
5. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita documentalmente, senza ammettere le prove orali richieste con le memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c.; è stata quindi oggetto di discussione orale all'udienza del 13.03.2025, previa concessione di un termine per note conclusive, e all'esito il giudice si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
Decisione della causa.
1. L'opposizione è infondata e va dunque respinta per le ragioni in seguito indicate.
2. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 co.
1-bis
D.Lgs. n. 28/2010, essendo stata sollevata da parte attrice opponente soltanto con le note conclusive depositate in data 12.03.25, e quindi tardivamente rispetto al termine ultimo che, tanto per l'eccezione di parte quanto per il rilievo d'ufficio del giudice, è fissato per legge nella prima udienza.
3. Ciò premesso, va innanzitutto evidenziato che non costituisce di per sé motivo di illegittimità, e quindi di revoca, l'emissione del decreto ingiuntivo opposto nonostante la mancata produzione del parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati: difatti, quanto ai requisiti per l'adozione del decreto ingiuntivo, quando il credito oggetto del procedimento monitorio è relativo a onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali di avvocati il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere accompagnato necessariamente dalla parcella corredata dal parere della competente associazione professionale secondo il modello previsto dall'art. 636 c.p.c., ben potendo il ricorrente fondare la sua domanda monitoria su prova scritta idonea ai sensi dell'art. 633 c.c. (arg. ex Cass.
194/2020). Tale prova scritta, va precisato, non deve necessariamente consistere in un riconoscimento del debito, ma può sostanziarsi anche in documentazione diversa e ulteriore, purché in grado, come nel caso in esame, di attestare l'avvenuto svolgimento della prestazione professionale (cf. doc. 1, 4 e 5 fascicolo monitorio).
2. Venendo alle censure di merito, fonda la propria opposizione sull'asserita Parte_2
applicabilità al caso di specie di un contratto di consulenza e assistenza professionale (doc. 2), dal momento che tale contratto è stato stipulato tra le parti in data 28.01.20 per una durata triennale ed è dunque, in tesi, scaduto in un momento successivo (28.01.2023) rispetto a quello in cui sono state effettuate le consulenze stragiudiziali da parte del convenuto opposto (fine dicembre 2022 - inizio
2023). Ciò sarebbe confermato dalla stessa lettera del contratto, il quale, al punto 6, prevede espressamente che “il presente disciplinare avrà durata di tre anni a far data dal 1° agosto 2013”, con la precisazione che quest'ultima data – in tesi della parte - sarebbe un refuso, ferma la volontà delle parti di impegnarsi per tre anni.
La tesi attorea tuttavia non convince. Valorizzando un'interpretazione di carattere sistematico, deve ritenersi, come sostenuto dal convenuto opposto, che la previsione della durata triennale del contratto di consulenza dal 2013 costituisca, nella sua interezza, un refuso di un precedente documento contrattuale, e, dunque, non solo per quanto attiene al dies a quo. Una tale conclusione è infatti desumibile dalle premesse del regolamento contrattuale, in cui si dà atto che la ha affidato l'incarico professionale all'avv. con delibera n. 5 del Parte_2 CP_1
22.01.2020, e dallo stesso contenuto della delibera ivi richiamata (prodotta dal convenuto sub doc.
10), la quale prevede in effetti il conferimento di incarico per un anno e non tre (“il Consiglio di
Amministrazione ha disposto l'affidamento dell'incarico consulenza legale ed extragiudiziale in tutti i rami del diritto ovvero assistenza legale in caso di vertenza giudiziarie per l'anno 2020”).
Non a caso è stata adottata un'apposita delibera nel 2021 per prorogare il contratto anche per l'anno successivo (doc. 7 opposizione, in cui si legge che “il Consiglio di Amministrazione ha disposto la proroga dell'affidamento dell'incarico…per l'anno 2021 alle medesime condizioni contrattuali in essere”). Circostanze tutte, dunque, che escludono che il contratto del 28 gennaio 2020 abbia avuto durata triennale e che quindi sia stato in vigore all'epoca in cui sono state effettuate le consulenze stragiudiziali oggetto di lite: con l'effetto di rendere del tutto irrilevanti le disposizioni contrattuali in punto di determinazione forfettaria del compenso e/o di applicazione dei tariffari minimi, non applicandosi a monte il contratto, ratione temporis, al caso di specie.
3. Né del resto può ritenersi, come alternativamente prospettato da con le Parte_2
proprie note conclusive, che la perdurante operatività del contratto consulenziale del 28.01.20 possa giustificarsi in forza di un rinnovo e/o proroga tacita dello stesso anche per l'anno 2022, dopo essere già stato prorogato per iscritto per l'anno 2021. In tal senso il punto 6 del contratto prevede che “esso potrà essere eventualmente confermato per un ulteriore anno, alle stesse condizioni economiche e normative, mediante apposito atto gestionale da adottarsi con il consenso dell'incaricato”, così subordinando la possibilità di un'eventuale proroga alla necessità che la stessa sia espressa (come effettivamente avvenuto per l'anno 2021). Inoltre, anche a voler ritenere ammissibile che una proroga espressa possa configurarsi per fatti concludenti, questi ultimi non possono essere ravvisati nel mero pagamento delle fatture per l'anno 2022, trattandosi di un atto unilaterale come tale insufficiente a esprimere un consenso di entrambe le parti. Ragione per la quale, dunque, non appaiono neanche ravvisabili elementi da cui desumere, in via presuntiva,
l'intervenuto perfezionamento all'inizio del 2022 di un nuovo contratto verbale di contenuto analogo a quello precedente, contrariamente a quanto ulteriormente ipotizzato da parte attrice opponente.
Ad ogni buon modo, dall'esame della documentazione prodotta con il ricorso per decreto ingiuntivo, con particolare riferimento al doc. 4 relativo ai “pareri, consulenze e missive a terzi inerenti l'attività stragiudiziale svolta”, si evince chiaramente che detta attività – la cui avvenuta esecuzione è pacifica, in quanto non contestata – è stata effettuata in un intervallo temporale ricompreso tra il 30 dicembre 2022 e il 6 febbraio 2023, e quindi in un periodo successivo rispetto all'anno 2022: il che, di tutta evidenza, rende irrilevante la configurabilità di una proroga o di un nuovo contratto, perché comunque si estenderebbe, al più, fino al suddetto anno, rimanendo invece estraneo tutto il 2023.
4. Acclarato per quanto detto che la prestazione professionale dell'avv. esula dal CP_1
campo di applicazione del contratto del 28.01.20, ove anche prorogato, o comunque di altro contratto di analogo contenuto, e che pertanto il relativo compenso non è da questi regolato, si pone a questo punto il problema di verificare se sull'importo di cui all'odierna ingiunzione opposta fosse intervenuto o meno uno specifico accordo.
A tal riguardo, non appare condivisibile la tesi di parte convenuta che ravvisa un tacito riconoscimento del debito di nel pagamento della fattura n. 17/2023 (doc. 8 Parte_2 comparsa), sul rilievo che quest'ultima sarebbe stata emessa in acconto rispetto alla fattura a saldo n. 44/2023 (doc. 2 comparsa), azionata in sede monitoria. Se è vero infatti che la seconda fattura, quella non pagata, rimanda espressamente in causale all'attività di consulenza dell'avv. CP_1
(“saldo vertenze di cui ai punti 2, 3, 4, 5 della missiva a codesto ente inviata in data 23.2.2023, detratto il già saldato acconto di Euro 1200,00 e c.p.a. di cui alla fattura n. 17/2023”), ciò non permette tuttavia di ritenere di per sé (e oltretutto retroattivamente) che anche la prima fattura, riportando come causale “acconto su vertenze varie”, faccia inequivocabilmente riferimento ai conteggi inviati in data 23.02.2023; né è possibile giungere a tale conclusione soltanto per la vicinanza temporale tra l'invio dei conteggi e la data di emissione della fattura (28.02.2023), o in ragione della successiva conclusione (peraltro contestata da parte attrice opponente) di un nuovo contratto di consulenza nel marzo del 2023. Al contrario, proprio la genericità di tale ultima causale legittima il dubbio che il pagamento dell'acconto possa essere stato effettuato per errore, imputandolo a vertenze estranee rispetto all'attività stragiudiziale riepilogata nella missiva, o comunque con la convinzione di dover pagare al saldo un importo diverso da quello effettivamente indicato nella fattura finale. Importo dunque che, in nessun caso, può ritenersi riconosciuto.
5. Pur mancando una specifica pattuizione e/o riconoscimento del debito, deve tuttavia escludersi che il legale non abbia diritto ad ottenere alcun compenso, allorché, come nella specie, sia rimasto accertato (in quanto non contestato) l'avvenuto espletamento della prestazione, stante il carattere oneroso del rapporto contrattuale sotteso alla pretesa creditoria (cfr. Cass 3492/2024).
Difatti, la mancata dimostrazione in punto di quantificazione del compenso non incide sull'an del credito, e quindi non inibisce al giudice il potere di ricorrere al criterio residuale delle tariffe così come regolato dal D.M. 55/2014.
Ebbene, parte convenuta opposta, a fronte delle quattro consulenze stragiudiziali svolte, ha chiesto un compenso di € 13.106,00, dichiarando di averlo quantificato in applicazione dei parametri tabellari medi. Rilevata la correttezza dei calcoli, su cui peraltro non appare esservi contestazione, ritiene questo Tribunale che non vi siano motivi per discostarsi dai predetti parametri, con conseguente determinazione del compenso dovuto in misura corrispondente a quanto indicato nel decreto ingiuntivo opposto, che va dunque confermato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa e applicando i valori minimi in considerazione della semplicità della causa e dell'istruttoria soltanto documentale.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Trieste così provvede: 1. dichiara infondata l'opposizione proposta da a.s.p. e, per l'effetto, conferma Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 651/2023 emesso in data 29.12.2023 dal Tribunale di Trieste a favore di;
Controparte_1
2. condanna a rimborsare al convenuto opposto le spese di lite, liquidate in Parte_2
€ 2.540,00 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e
CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 17.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Alberto Piai.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2024 promossa da:
PRO SENECTUTE A.S.P. (P.I.: – C.F.: ), in persona del presidente P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIEMONTESI SILVIA;
attore opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARLATTI Controparte_1 C.F._2
BRUNO; convenuto opposto
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 651/2023 del Tribunale di Trieste.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note conclusive dd. 4 marzo 2025
“Revocare il decreto n°651/23 emesso in data 29.12.23 dal Tribunale di Trieste sub r.g.4769\23 e notificato in data 4.01.24, nonché di ogni altro atto da esso discendente e\o conseguente, in quanto inammissibile, e\o improcedibile e\o nullo e\o infondato, dichiarando come nulla sia dovuto all'opposto per le causali di cui al ricorso monitorio, Condannare l'avv. ex art.96 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria. Controparte_1
Con vittoria delle competenze professionali.
In via subordinata
Acclarata natura e consistenza dell'attività professionale resa dall'opposto come riepilogata nella fattura n°44\23,
Dichiarare come nulla sia dovuto al convenuto opposto trattandosi di compenso già onorato.
Con vittoria delle competenze professionali.
In via di stretto subordine
Stabilire l'ammontare della prestazione non onorata applicando i minimi di tariffario, come negoziato dalle parti.
Con vittoria delle competenze professionali.
In via istruttoria (omissis)”
PER PARTE CONVENUTA: come da memoria autorizzata dd. 12 marzo 2025
“Voglia il Giudice, in via principale confermare il Decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, con vittoria di spese ed onorari di Giudizio, sia per la fase monitoria che di merito;
in via subordinata, liquidare gli onorari per le prestazioni svolte dall'avvocato , tenuto CP_1
presente che le somme esposte dal legale nella fattura n. 44/23 sono pienamente conformi al valore delle stesse in raffronto allo scaglione di riferimento ex D.M. 147/2022, con vittoria di spese ed onorari di Giudizio, sia per la fase monitoria che di merito.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito, per brevità, Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 651/2023 emesso dal Parte_2
Tribunale di Trieste il giorno 29 dicembre 2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore dell'avv. la somma di € 13.106,00, oltre agli interessi moratori e alle spese Controparte_1
relative al procedimento monitorio.
2. A fondamento della propria richiesta monitoria l'avv. ha allegato di avere CP_1
effettuato, tra fine dicembre 2022 e inizio 2023, una serie di consulenze stragiudiziali in favore di e di aver conseguentemente emesso fattura (n. 44/2023) per il pagamento del Parte_2
compenso dovuto, quantificato al tasso medio delle tariffe forensi in vigore.
3. Nel proprio atto di citazione in opposizione ha contestato la debenza della Parte_2 pretesa creditoria avversaria, poiché già onorata e comunque quantificata in termini difformi dagli accordi formalizzati. Ha infatti rappresentato che, all'epoca dei fatti, era vigente tra le parti un contratto di consulenza e assistenza professionale, stipulato in data 28.01.20 per una durata triennale, mediante il quale era stato pattuito un compenso annuo forfettario (pari a € 6.000,00) per l'attività di consulenza stragiudiziale prestata dal convenuto opposto;
di conseguenza, avendo l'attrice opponente già corrisposto il suddetto compenso, nulla sarebbe ulteriormente dovuto. Ha poi aggiunto che, anche a volere ritenere la prestazione professionale dell'avv. esulante CP_1 rispetto a quella da pagarsi a forfait, l'importo richiesto sarebbe comunque esorbitante, in quanto determinando applicando i parametri medi del tariffario vigente, anziché i minimi previsti da contratto. Chiede dunque, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo – di cui si contesta, peraltro, l'emissione malgrado la mancata produzione del parere di congruità dell'Ordine degli
Avvocati – con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria e, in via subordinata, che sia rideterminato l'ammontare della prestazione non onorata applicando i minimi di tariffario, come negoziato dalle parti.
4. Si è costituito in giudizio l'avv. contestando le deduzioni di controparte, in CP_1
quanto, da un lato, la prestazione professionale di cui si discute sarebbe estranea rispetto al contratto citato dall'attore opponente, avendo lo stesso in realtà una durata soltanto annuale, e non triennale;
dall'altro lato, il credito ingiunto sarebbe stato oggetto di specifico riconoscimento, come evincibile, in particolare, dal pagamento di una precedente fattura di acconto (n. 17/2023).
5. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita documentalmente, senza ammettere le prove orali richieste con le memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c.; è stata quindi oggetto di discussione orale all'udienza del 13.03.2025, previa concessione di un termine per note conclusive, e all'esito il giudice si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
Decisione della causa.
1. L'opposizione è infondata e va dunque respinta per le ragioni in seguito indicate.
2. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 co.
1-bis
D.Lgs. n. 28/2010, essendo stata sollevata da parte attrice opponente soltanto con le note conclusive depositate in data 12.03.25, e quindi tardivamente rispetto al termine ultimo che, tanto per l'eccezione di parte quanto per il rilievo d'ufficio del giudice, è fissato per legge nella prima udienza.
3. Ciò premesso, va innanzitutto evidenziato che non costituisce di per sé motivo di illegittimità, e quindi di revoca, l'emissione del decreto ingiuntivo opposto nonostante la mancata produzione del parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati: difatti, quanto ai requisiti per l'adozione del decreto ingiuntivo, quando il credito oggetto del procedimento monitorio è relativo a onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali di avvocati il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere accompagnato necessariamente dalla parcella corredata dal parere della competente associazione professionale secondo il modello previsto dall'art. 636 c.p.c., ben potendo il ricorrente fondare la sua domanda monitoria su prova scritta idonea ai sensi dell'art. 633 c.c. (arg. ex Cass.
194/2020). Tale prova scritta, va precisato, non deve necessariamente consistere in un riconoscimento del debito, ma può sostanziarsi anche in documentazione diversa e ulteriore, purché in grado, come nel caso in esame, di attestare l'avvenuto svolgimento della prestazione professionale (cf. doc. 1, 4 e 5 fascicolo monitorio).
2. Venendo alle censure di merito, fonda la propria opposizione sull'asserita Parte_2
applicabilità al caso di specie di un contratto di consulenza e assistenza professionale (doc. 2), dal momento che tale contratto è stato stipulato tra le parti in data 28.01.20 per una durata triennale ed è dunque, in tesi, scaduto in un momento successivo (28.01.2023) rispetto a quello in cui sono state effettuate le consulenze stragiudiziali da parte del convenuto opposto (fine dicembre 2022 - inizio
2023). Ciò sarebbe confermato dalla stessa lettera del contratto, il quale, al punto 6, prevede espressamente che “il presente disciplinare avrà durata di tre anni a far data dal 1° agosto 2013”, con la precisazione che quest'ultima data – in tesi della parte - sarebbe un refuso, ferma la volontà delle parti di impegnarsi per tre anni.
La tesi attorea tuttavia non convince. Valorizzando un'interpretazione di carattere sistematico, deve ritenersi, come sostenuto dal convenuto opposto, che la previsione della durata triennale del contratto di consulenza dal 2013 costituisca, nella sua interezza, un refuso di un precedente documento contrattuale, e, dunque, non solo per quanto attiene al dies a quo. Una tale conclusione è infatti desumibile dalle premesse del regolamento contrattuale, in cui si dà atto che la ha affidato l'incarico professionale all'avv. con delibera n. 5 del Parte_2 CP_1
22.01.2020, e dallo stesso contenuto della delibera ivi richiamata (prodotta dal convenuto sub doc.
10), la quale prevede in effetti il conferimento di incarico per un anno e non tre (“il Consiglio di
Amministrazione ha disposto l'affidamento dell'incarico consulenza legale ed extragiudiziale in tutti i rami del diritto ovvero assistenza legale in caso di vertenza giudiziarie per l'anno 2020”).
Non a caso è stata adottata un'apposita delibera nel 2021 per prorogare il contratto anche per l'anno successivo (doc. 7 opposizione, in cui si legge che “il Consiglio di Amministrazione ha disposto la proroga dell'affidamento dell'incarico…per l'anno 2021 alle medesime condizioni contrattuali in essere”). Circostanze tutte, dunque, che escludono che il contratto del 28 gennaio 2020 abbia avuto durata triennale e che quindi sia stato in vigore all'epoca in cui sono state effettuate le consulenze stragiudiziali oggetto di lite: con l'effetto di rendere del tutto irrilevanti le disposizioni contrattuali in punto di determinazione forfettaria del compenso e/o di applicazione dei tariffari minimi, non applicandosi a monte il contratto, ratione temporis, al caso di specie.
3. Né del resto può ritenersi, come alternativamente prospettato da con le Parte_2
proprie note conclusive, che la perdurante operatività del contratto consulenziale del 28.01.20 possa giustificarsi in forza di un rinnovo e/o proroga tacita dello stesso anche per l'anno 2022, dopo essere già stato prorogato per iscritto per l'anno 2021. In tal senso il punto 6 del contratto prevede che “esso potrà essere eventualmente confermato per un ulteriore anno, alle stesse condizioni economiche e normative, mediante apposito atto gestionale da adottarsi con il consenso dell'incaricato”, così subordinando la possibilità di un'eventuale proroga alla necessità che la stessa sia espressa (come effettivamente avvenuto per l'anno 2021). Inoltre, anche a voler ritenere ammissibile che una proroga espressa possa configurarsi per fatti concludenti, questi ultimi non possono essere ravvisati nel mero pagamento delle fatture per l'anno 2022, trattandosi di un atto unilaterale come tale insufficiente a esprimere un consenso di entrambe le parti. Ragione per la quale, dunque, non appaiono neanche ravvisabili elementi da cui desumere, in via presuntiva,
l'intervenuto perfezionamento all'inizio del 2022 di un nuovo contratto verbale di contenuto analogo a quello precedente, contrariamente a quanto ulteriormente ipotizzato da parte attrice opponente.
Ad ogni buon modo, dall'esame della documentazione prodotta con il ricorso per decreto ingiuntivo, con particolare riferimento al doc. 4 relativo ai “pareri, consulenze e missive a terzi inerenti l'attività stragiudiziale svolta”, si evince chiaramente che detta attività – la cui avvenuta esecuzione è pacifica, in quanto non contestata – è stata effettuata in un intervallo temporale ricompreso tra il 30 dicembre 2022 e il 6 febbraio 2023, e quindi in un periodo successivo rispetto all'anno 2022: il che, di tutta evidenza, rende irrilevante la configurabilità di una proroga o di un nuovo contratto, perché comunque si estenderebbe, al più, fino al suddetto anno, rimanendo invece estraneo tutto il 2023.
4. Acclarato per quanto detto che la prestazione professionale dell'avv. esula dal CP_1
campo di applicazione del contratto del 28.01.20, ove anche prorogato, o comunque di altro contratto di analogo contenuto, e che pertanto il relativo compenso non è da questi regolato, si pone a questo punto il problema di verificare se sull'importo di cui all'odierna ingiunzione opposta fosse intervenuto o meno uno specifico accordo.
A tal riguardo, non appare condivisibile la tesi di parte convenuta che ravvisa un tacito riconoscimento del debito di nel pagamento della fattura n. 17/2023 (doc. 8 Parte_2 comparsa), sul rilievo che quest'ultima sarebbe stata emessa in acconto rispetto alla fattura a saldo n. 44/2023 (doc. 2 comparsa), azionata in sede monitoria. Se è vero infatti che la seconda fattura, quella non pagata, rimanda espressamente in causale all'attività di consulenza dell'avv. CP_1
(“saldo vertenze di cui ai punti 2, 3, 4, 5 della missiva a codesto ente inviata in data 23.2.2023, detratto il già saldato acconto di Euro 1200,00 e c.p.a. di cui alla fattura n. 17/2023”), ciò non permette tuttavia di ritenere di per sé (e oltretutto retroattivamente) che anche la prima fattura, riportando come causale “acconto su vertenze varie”, faccia inequivocabilmente riferimento ai conteggi inviati in data 23.02.2023; né è possibile giungere a tale conclusione soltanto per la vicinanza temporale tra l'invio dei conteggi e la data di emissione della fattura (28.02.2023), o in ragione della successiva conclusione (peraltro contestata da parte attrice opponente) di un nuovo contratto di consulenza nel marzo del 2023. Al contrario, proprio la genericità di tale ultima causale legittima il dubbio che il pagamento dell'acconto possa essere stato effettuato per errore, imputandolo a vertenze estranee rispetto all'attività stragiudiziale riepilogata nella missiva, o comunque con la convinzione di dover pagare al saldo un importo diverso da quello effettivamente indicato nella fattura finale. Importo dunque che, in nessun caso, può ritenersi riconosciuto.
5. Pur mancando una specifica pattuizione e/o riconoscimento del debito, deve tuttavia escludersi che il legale non abbia diritto ad ottenere alcun compenso, allorché, come nella specie, sia rimasto accertato (in quanto non contestato) l'avvenuto espletamento della prestazione, stante il carattere oneroso del rapporto contrattuale sotteso alla pretesa creditoria (cfr. Cass 3492/2024).
Difatti, la mancata dimostrazione in punto di quantificazione del compenso non incide sull'an del credito, e quindi non inibisce al giudice il potere di ricorrere al criterio residuale delle tariffe così come regolato dal D.M. 55/2014.
Ebbene, parte convenuta opposta, a fronte delle quattro consulenze stragiudiziali svolte, ha chiesto un compenso di € 13.106,00, dichiarando di averlo quantificato in applicazione dei parametri tabellari medi. Rilevata la correttezza dei calcoli, su cui peraltro non appare esservi contestazione, ritiene questo Tribunale che non vi siano motivi per discostarsi dai predetti parametri, con conseguente determinazione del compenso dovuto in misura corrispondente a quanto indicato nel decreto ingiuntivo opposto, che va dunque confermato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa e applicando i valori minimi in considerazione della semplicità della causa e dell'istruttoria soltanto documentale.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Trieste così provvede: 1. dichiara infondata l'opposizione proposta da a.s.p. e, per l'effetto, conferma Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 651/2023 emesso in data 29.12.2023 dal Tribunale di Trieste a favore di;
Controparte_1
2. condanna a rimborsare al convenuto opposto le spese di lite, liquidate in Parte_2
€ 2.540,00 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e
CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 17.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Alberto Piai.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio