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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1827 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVRETTO ANDREA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONADI Controparte_2 P.IVA_3
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza repert. n. 2703/2022 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 27/7/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“In via principale
Accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in riforma
dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Civile III, Giudice dott. Deli Luca,
pronunciata nel procedimento R.G. n. 7425/2021 in data 21.07.2022 e comunicata dalla
Cancelleria in data 27.07.2022, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che di seguito
si riportano: “In via principale: 1) Accertare e dichiarare il diritto di al pagamento Parte_1
delle prestazioni effettuate nei confronti di di cui ai preavvisi di fattura Controparte_1
335/2018, 433/2018, 60/2019, 116/2019, 401/2019, 402/2019, 403/2019, per un credito residuo
pari a Euro 7.155,30 – oltre Euro 91,80 a titolo di spese sostenute dalla ricorrente per
l'autenticazione del registro IVA in relazione alle fatture cartacee impagate (cfr. doc. 07A) – o
comunque alla diversa somma ritenuta di giustizia;
2) Accertare e dichiarare la continuità
dell'attività tra e (precedentemente Controparte_1 Controparte_2 [...]
, riconoscendo l'avvenuta cessione occulta d'azienda tra le medesime. Per Controparte_3
l'effetto, stante la mancata formalizzazione della cessione, condannare le resistenti, in via
solidale ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., al pagamento del debito contratto da
[...]
nei confronti di pari a Euro 7.155,30 – oltre Euro 91,80 a titolo di Controparte_1 Parte_1
spese sostenute dalla ricorrente per l'autenticazione del registro IVA in relazione alle fatture
cartacee impagate (cfr. doc. 07A nel fascicolo di primo grado) – o comunque alla diversa
2 somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D. lgs. n. 231/2002 dal dovuto al
saldo.”. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla società
odierna appellata dinanzi al Tribunale di Treviso, per le ragioni esposte nel presente atto.
In ogni caso
Con vittoria di competenze e spese di lite, oltre a rimborso forfettario spese generali ex D.M. n.
55/2014 e s.m., CPA e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata Controparte_2
“In via principale di merito:
- rigettare l'appello avversario e confermare l'ordinanza di prime cure;
in via subordinata e riconvenzionale:
- qualora si ritenesse che " sia subentrata nel contratto per cui è Controparte_4
causa, dichiarare risolto detto contratto, con condanna dell'appellante a restituire la somma di
€ 8.511,95, per i motivi indicati al paragrafo 3.2 della comparsa di risposta;
in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale:
- sempre per l'ipotesi in cui si ritenesse che " sia subentrata nel Controparte_4
contratto per cui è causa, dichiarare risolto il contratto e condannare l'appellante a restituire la
somma di € 8.511,95 o accertare che nulla è più dovuto tra le parti, per i motivi indicati al
paragrafo 3.3 della comparsa di risposta;
in via subordinata e istruttoria:
- si chiede ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) vero che almeno da maggio 2019 e sino al 12/02/2020 il sito “www.dermacaretattoo.com/it”
3 risultava bloccato;
2) vero che almeno da maggio 2019 e sino al 12/02/2020 il sito “www.dermacaretattoo.com/it”
risultava inaccessibile, nel senso che digitando il nome del sito su internet compariva una
pagina dove non si poteva navigare né digitare un nome utente o una password;
3) vero che il 12/02/2020 “Dmstudioweb s.r.l.” ha creato un nuovo sito internet con il nome
“www.dermacaretattoo.com/it”;
4) vero che le fatture della “Dmstudioweb s.r.l.” di cui ai documenti da 12 a 19 che si mostrano
al teste sono state saldate da “ e “ (ex Controparte_1 Controparte_4
“ ), come dichiarato da “Dmstudioweb s.r.l.” nella mail del 21/06/2022, Controparte_3
documento 11 che si mostra al teste;
testi:
●) residente a [...], Testimone_1
rappresentante legale e amministratore della società “Dmstudioweb s.r.l.”, con sede a
Bussolengo (VR), Piazza della Libertà n. 7/B , su tutti i capitoli di prova;
●) dipendente della società “Dmstudioweb s.r.l.”, con sede a Bussolengo (VR), Testimone_2
Piazza della Libertà n. 7/B , su tutti i capitoli di prova.
- ordinare alla “Banca di Credito Cooperativo Pordenonense e Monsile” di DE (TV)
l'esibizione degli estratti conto, da settembre 2018 a dicembre 2019, relativi al conto corrente
intestato a “ . CP_1 Controparte_1
Ci si richiama, inoltre, alla documentazione allegata alla comparsa di risposta in appello.
Non si accetta il contraddittorio su domande e istanze avversarie - di rito, di merito o istruttorie
– tardive, irrilevanti o inammissibili.”
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. La società adiva il Tribunale di Treviso presentando ricorso ai sensi dell'art. Parte_1
702 bis e segg. cpc al fine di ottenere la condanna in solido delle società e Controparte_1
al pagamento del debito dalla prima contratto per un importo pari ad € Controparte_2
7.155,30, oltre a € 91,80 per rimborso spese sostenute e agli interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002 dal dovuto al saldo, previo accertamento dell'avvenuta cessione occulta d'azienda tra le medesime. Esponeva di aver stipulato un contratto in data 11 gennaio 2018 con
[...]
impegnandosi a offrire alcuni servizi web e marketing (cui venivano aggiunte in Controparte_1
un secondo momento ulteriori prestazioni su richiesta della cliente), tra cui: creazione pagina web con relativa sezione e-commerce, manutenzione annuale ordinaria Email_1
del sito, grafica e packaging di prodotti dermatologici commercializzati con il marchio “
[...]
” etc. Tuttavia, veniva corrisposto solo un acconto sul maggior dovuto, sicché nel CP_5
mese di novembre 2018 la ricorrente si accordava con (d'ora Parte_2
in poi di per attuare un piano di pagamento suddiviso in Parte_2 Controparte_1
quattro versamenti, di cui però solo il primo veniva saldato dalla cliente, che in data 4 dicembre
2018 corrispondeva la somma di € 2.440,00 IVA inclusa (fattura n. 645 del 2018). Pertanto, nel mese di marzo 2019 intimava via email una immediata presa di contatto a Pt_1 Parte_2
, avvisandolo che - in caso contrario – avrebbe bloccato i servizi online nel frattempo
[...]
garantiti a Si avviavano così delle trattative per risolvere Controparte_1
stragiudizialmente la controversia ma queste non sortivano l'esito sperato e nel mese di luglio
5 alcune interlocuzioni, riceveva il 14 febbraio 2020 una mail di il quale Pt_1 Parte_2
chiedeva di non essere più contattato sulla mail personale in quanto “ex socio” della e CP_1
apprendeva altresì che l'amministratore unico della predetta società era diventato tale Per_1
e che ricopriva la carica di amministratore e socio unico di neocostituita
[...] Parte_2
società, la Alla luce di ciò, esponeva di aver invitato senza successo Controparte_3
entrambe, in data 11 dicembre 2020, a concludere una negoziazione assistita e che, poco dopo aver declinato tale proposta, la aveva provveduto a modificare il proprio Controparte_3
nome in e aveva nominato un nuovo amministratore unico. Tanto Controparte_2
esposto, deduceva in atti tutti gli elementi gravi, precisi e concordanti da cui emergeva per il tramite di presunzioni l'avvenuta cessione occulta d'azienda tra e Controparte_1 [...]
in sua tesi finalizzata a non onorare il debito contratto. Controparte_2
2. Con comparsa di risposta si costituiva contestando nel merito Controparte_2
tutto quanto dedotto dalla ricorrente, argomentando in particolare sull'alterità rispetto all'altra società resistente. Evidenziava, quindi, l'assenza di prova circa l'esistenza di un'operazione fraudolenta, spiegando che la era nata da un progetto di collaborazione tra Controparte_1
e (entrambi soci amministratori con firma congiunta) ma Parte_2 Persona_2
che in ragione dei pesanti attriti nati tra gli stessi, il primo aveva deciso di costituire altra società
per svolgere attività diverse da quelle oggetto della s.r.l.s., operando prevalentemente nel settore dell'allevamento dei cani e dell'edilizia. Soggiungeva, altresì, di aver sostenuto ingenti spese per la costituzione della società e di aver sempre saldato i propri debiti, sicché risultava inverosimile la prospettazione della ricorrente. In via subordinata, contestava la consistenza del credito richiesto fino ad affermare che alcunché fosse dovuto. In via riconvenzionale, eccepiva la
6 risoluzione del contratto per inadempimento imputabile a per avere questa bloccato il sito Pt_3
web nel marzo del 2019 e chiedeva la restituzione di quanto già versato.
3. rimaneva contumace. Controparte_1
4. Con ordinanza n. 2703 pubblicata il 27 luglio 2022, il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda di condanna promossa nei confronti della resistente contumace Controparte_1
condannandola a pagare la somma di € 7.155,30 oltre interessi moratori, nonché alla rifusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente, rigettando invece la domanda avanzata nei confronti di sul rilievo che non erano emersi elementi gravi, precisi e Controparte_2
concordanti circa l'asserita continuità aziendale tra le società resistenti e sul verificarsi di una cessione occulta, vista anche la verosimiglianza della tesi esposta dalla convenuta sulle ragioni che avevano portato alla costituzione della nuova società. Per tale ragione condannava Pt_1
[... Contr alla rifusione delle spese di lite nei confronti della
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la predetta Parte_1
ordinanza sulla base di un unico motivo di appello, denunciando “l'omesso esame di elementi e
documenti decisivi per il giudizio che dimostrano la cessione non formalizzata (occulta)
d'azienda”. Ribadiva gli aspetti rilevanti che accumunavano le due società, rilevando che l'identità concerneva il nome, l'oggetto e la compagine sociale, la sede legale e il dominio internet (tornato online dopo il giudizio di prime cure) e gli indirizzi mail Email_1
utilizzati.
6. Formulava altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata ex art. 283 cpc, che tuttavia non veniva accolta.
7 7. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale instava per la conferma integrale dell'ordinanza impugnata, riproponendo tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado, anche in via riconvenzionale subordinata.
8. pur ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
9. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 27 maggio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dell'unico motivo di impugnazione. Esso è fondato, in quanto l'esame del complessivo compendio probatorio prodotto in giudizio permette di accertare, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, sia l'assoluta continuità tra l'attività aziendale posta in essere da e sia l'intento evidentemente fraudolento Controparte_1 Controparte_2
alla base di tale cessione, sicché va dichiarata la responsabilità solidale di Controparte_2
[...]
11. So osserva, infatti, che la valutazione unitaria di tutti gli elementi presuntivi dedotti da
, che trovano peraltro pieno riscontro negli atti prodotti in causa, conduce a ritenere che la Pt_1
costituzione della seconda società ad opera di nel novembre del 2019 abbia Parte_2
configurato più propriamente una mera trasformazione della forma giuridica della prima. Infatti,
emerge dagli atti che le due imprese condividessero il nome ( ), l'oggetto sociale, CP_1
la sede legale e gli indirizzi e-mail e presentassero pressoché identica compagine sociale,
8 essendo per entrambe socio unico la medesima persona fisica . Peraltro, come Parte_2
Contr dimostrato dal doc. 22 di parte , non contestato, ha commercializzato i prodotti a Pt_1
marchio derma care prima venduti dalla s.r.l.s., la quale, invece, dopo la nascita dell'omonima s.r.l., cessava di fatto la propria attività commerciale, come evincibile dalla visura camerale estratta il 19 febbraio 2020 e prodotta da (doc.
2-A), sulla quale viene riportato lo stato di Pt_1
inattività dell'impresa (cfr. pag. 1 e 5). Il Giudice di prime cure ha reputato che tali elementi non fossero connotati da gravità, precisione e concordanza, da un lato per la ritenuta brevità del lasso temporale in cui vi è stata completa coincidenza del nome, sede legale e compagine (avendo la
CP_ cambiato dopo qualche tempo sede, nome e provveduto alla nomina di diverso amministratore unico), dall'altro in ragione della verosimiglianza della rappresentazione della
Contr vicenda come fornita da e della sua compatibilità con gli assunti dell'odierna appellante,
compatibilità che, se riscontrabile, farebbe effettivamente venir meno il carattere di univocità
della massa indiziaria sopra richiamata. Questa Corte, tuttavia, ritiene di non condividere tale valutazione e ciò in quanto, a ben vedere, la ricostruzione della vicenda come esposta
Contr dall'appellata è smentita dalla documentazione versata in atti. Infatti, le mail prodotte da relative alle conversazioni occorse tra e e risalenti a maggio Parte_2 Persona_2
2018, che in tesi dell'appellata avrebbero dimostrato il fallimento del progetto condiviso e giustificato per il primo la scelta (“strettamente imprenditoriale per continuare a lavorare e
guadagnare”) di costituire omonima società, operante nel medesimo settore della prima e commercializzante gli stessi prodotti dal medesimo sito web, invero non dimostrano alcunché, e ciò in quanto la quota societaria detenuta dalla (pari al 35%, come rinvenibile dallo Per_2
statuto prodotto quale doc. 1 dell'appellata) è stata acquisita il 28 novembre 2018 dallo stesso
9 come dimostra la visura storica della (più precisamente si rimanda a pag. Parte_2 CP_1
4, ove è riportata la data della variazione intervenuta sulle quote sociali), diventando questi l'unico socio (carica ricoperta almeno fino al 19 febbraio 2020, data di estrazione della visura),
essendo già in precedenza detentore del 65% delle quote. Risulta, poi, agli atti che la carica di amministratore unico della è stata ricoperta dal 28 novembre 2018 da CP_1 Persona_1
sicché in definitiva è documentale che a partire da novembre 2018 non ha Persona_2
più avuto alcun ruolo all'interno della società, di talché non si comprenderebbero le ragioni che avrebbero spinto a ricostituire la medesima impresa, ancorché nella forma di Parte_2
s.r.l.. Senonché, risulta da tali accadimenti che l'operazione che ha reso di fatto inattiva la prima società sia stata congegnata al fine di non onorare il debito assunto con l'odierna appellante. A
tale convincimento si giunge in ragione del rilievo particolarmente pregnante e univoco da attribuirsi sia alla circostanza per cui la costituzione della s.r.l. è avvenuta dopo che erano già
sorti dei contrasti con l'appellante, iniziati nel marzo del 2019, sia alla mail del 14 febbraio 2020,
inviata al legale di da ove questi si professava, con assunto Pt_3 Parte_2
evidentemente falso, “ex socio” della s.r.l.s. e invitava la controparte a non contattarlo più (doc.
18), quando invece come anzidetto risulta che al tempo egli avesse comunque in precedenza
Contr acquistato la totalità delle quote sociali. Infine, si precisa che la circostanza evidenziata da in sua tesi di segno indiziario contrario a quanto finora argomentato, per cui l'attività di impresa concretamente esercitata riguarderebbe settori diversi rispetto a quelli ove operava
[...]
risulta invero contraddetta da quanto indicato nella stessa visura camerale Controparte_1
(estratta il 6 settembre 2021 e prodotta quale doc. 21 da ) ove l'attività prevalente di Pt_1 [...]
risulta essere il “commercio all'ingrosso di materiale e prodotti per tatuaggi e CP_2
10 piercing, creme e dispositivi medici”, dato che trova comunque riscontro nella riprogettazione,
Contr commissionata da del sito e-commerce per la vendita dei prodotti dermacare come ammesso dalla parte stessa (da ultimo, si veda pag. 22 della comparsa conclusionale dell'appellata “Invero, “ si è intestata il dominio internet”). In Controparte_4
definitiva, tutte le ragioni sopra richiamate depongono nel senso di ritenere sussistente una totale continuità tra l'identità e l'attività esercitata dalle appellate, con l'ulteriore conseguenza che esse sono da ritenersi responsabili in solido per i debiti contratti anteriormente alla creazione della seconda società, stante la continuità dei rapporti giuridici pendenti e della comprovata conoscenza della sussistenza del debito da parte di D&R (in questo senso vedasi da ultimo Cass.
civ. n. 26450/2023 e n. 29071/2024).
12. Da tale accertamento discende la necessità di vagliare le contestazioni ed eccezioni sollevate dall'appellata, assorbite in primo grado e riproposte in questa sede.
12.1 Partendo dall'esame dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, quale questione logicamente antecedente alla sussistenza del credito, giova anzitutto rammentare che è principio consolidato quello secondo cui: “L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione
che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia
contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve
essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta
alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento
sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta
della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del
contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse
11 perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la
sospensione dell'adempimento dell'altra parte. Anche per l'eccezione di inesatto adempimento
(exceptio non rite adimpleti contractus), il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento
anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in
rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla
situazione oggettiva. […] L'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori
ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni
che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti
della controparte. L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della
prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua
prestazione; se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela dell'eccepiente, il
quale sarà obbligato all'adempimento mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione
non esisteva, sarà l'eccepiente ad essere tenuto all'adempimento.” (cfr. Cass. civ. n.
36295/2023). Richiamati i principi da applicare ai fini del giudizio di bilanciamento e della valutazione della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, si osserva che D&R ha dedotto che alcunché sarebbe dovuto e che il contratto debba ritenersi risolto in ragione del blocco del sito internet disposto da . Tuttavia, va considerato che la sospensione della prestazione Pt_1
operata da , misura comunque temporanea e reversibile in ogni momento, è stata a Pt_1
propria volta dettata dal mancato versamento della seconda rata del piano di rientro, sebbene la stesse già usufruendo dei servizi e beneficiando delle prestazioni contrattuali Controparte_1
(che, si rammenta, non concernevano solo la creazione e la gestione del sito, ma campagne di marketing sui canali social, ideazione del logo per la commercializzazione dei prodotti etc.) a
12 fronte di un corrispettivo versato pari a solo 1/3 del complessivo debito. Deve, poi, valorizzarsi la circostanza per cui è documentale che pochi giorni dopo aver ricevuto la mail Parte_2
ove lo si intimava a versare la seconda rata, aveva disposto un bonifico a saldo della seconda rata stessa, salvo poi revocarlo immediatamente (doc. 8 appellante), sicché a ben vedere il perdurare della situazione di disequilibrio è riconducibile alla condotta tenuta dalla stessa debitrice. Tanto
osservato, l'eccezione di inadempimento non può essere accolta.
12.2 Rispetto alla consistenza della pretesa creditoria, si ritiene che essa sia sufficientemente provata sia nell'an che nel quantum in considerazione dei preavvisi di fattura prodotti (doc. 5 di parte ), nonché della mail del 14 novembre 2018 riportata in seno al doc.
3-A della Pt_1
con cui veniva riepilogato il piano di pagamenti su cui le parti si erano accordate (cfr. Pt_1
pag. 31 del predetto documento, dal contenuto analogo alla scrittura privata sottoscritta e prodotta quale doc. 6) a cui dava seguito procedendo al pagamento della fattura Parte_2
n. 645/2018 (correlata di relativo preavviso n. 22/2018) versando il primo acconto di importo pari a € 2.440,00 IVA inclusa. Parimenti deve ritenersi raggiunta la prova circa la sussistenza di un accordo per servizi richiesti successivamente alla redazione del piano di pagamenti. In
particolare, per l'attivazione del “GDPR starter pack” si rimanda alla pag. 36 del doc.
3-A della parte , per il servizio “Consuntivo realizzazione versione custom con inserimento campi Pt_1
aggiuntivi nel sistema newsletter” a pag. 43 (vedasi poi le relative fatture: n. 60 del 2019 e la
116 del 2019 di importo rispettivamente pari ad euro 390,40 la prima e ad euro 268,40 la seconda). La somma degli importi indicati in tali documenti conduce all'importo di € 5.636,00
IVA inclusa (268,00+390,40+1.659,20+1.659,20+1.659,20). Rispetto, poi, alle fatture del
31.8.2018 e del 30.6.2018, rispettivamente di € 817,40 e di € 701,50 €, allegate sia nel
13 documento 5, sia nel documento 7A del primo grado, con gli estratti autentici delle scritture contabili, non vi è la prova che le medesime siano state riassorbite nel conteggio fatto dall'amministrazione nella mail inviata dalla (cfr. pag. 31 del doc.
3-A “A fronte di un Pt_1
preventivo aggiornato di € 8.458 + iva ( € 10.318 i.i.) e un totale già saldato di € 2.377,09 + iva
( €2.900,05 i.i.) risultano da pagare ancora € 6.080,91 + iva ( € 7.418 i.i.) che verranno così
suddivisi: € 2.000 + iva con scadenza 30.11.18; € 1.360 + iva con scadenza 31.01.19; € 1.360 +
iva con scadenza 28.02.19; € 1.360 + iva con scadenza 31.03.19. Restano esclusi dal conteggio
tutti i consuntivi e lavori futuri preventivati”), in quanto se in caso di adempimento spontaneo del debitore è possibile che le medesime non sarebbero state ulteriormente richieste, in caso di mancato adempimento concorrono a formare il complessivo debito maturato. Deve, quindi,
ritenersi provata la debenza dell'intero importo richiesto da alla Parte_1 Controparte_1
nei confronti della quale risulta, peraltro, passata in giudicato la relativa statuizione di
[...]
condanna e in relazione alla quale la D&R risponde del debito quale cessionaria occulta ai sensi dell'art. 2560, II comma, c.c.
Si osserva, per completezza, che del pagamento di tale somme il debitore Controparte_1
non ha fornito la prova dell'adempimento, non avendo questi dimesso come suo onere documentazione atta a provare l'avvenuto pagamento.
Va, inoltre, posto a carico della D&R, in via solidale con la anche Controparte_1
l'obbligo di pagamento della somma di € 91,80, a titolo di spese sostenute per l'autenticazione del registro IVA in relazione alle fatture cartacee impagate (doc. 7 A).
12.3 Infine, non può essere condividersi l'eccezione di risoluzione per l'impossibilità della
Contr prestazione per carenza di interesse sollevata da e ciò in quanto “ La liberazione del
14 debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi, secondo la previsione
degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della
impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo
dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso
impossibile la prestazione” (cfr. Cass. civ. n. 14915/2018). È evidente che nel caso di specie ha eseguito tutte le prestazioni cui era obbligata, sicché la volontà di conferire l'incarico Pt_1
ad una diversa web agency in ragione dei contrasti sorti con la non può Controparte_1
certo tradursi per la debitrice in una carenza di interesse per i servizi già usufruiti e verso i quali era tenuta al pagamento.
Conclusioni e spese di lite
13. Va, dunque, accolto l'appello proposto.
14. Alla riforma dell'ordinanza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere poste per entrambi i gradi a carico in via solidale anche della parte appellata soccombente e, per il secondo grado, a carico dell'appellata costituita, unica soccombente, spese che vengono liquidate in dispositivo come in primo grado e per il secondo grado secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del decisum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della ordinanza impugnata, che per il
15 resto conferma:
a) Condanna in solido con Controparte_2 Controparte_1
già condannata in primo grado e verso cui la sentenza risulta passata in giudicato, al pagamento a favore di i euro 7.155,30, oltre interessi moratori ex d. lgs. Parte_1
231/2002 dal dovuto al saldo, oltre ad euro 91,80 a titolo di spese sostenute dalla ricorrente per l'autenticazione del registro IVA in relazione alle fatture cartacee impagate;
2) Condanna al pagamento a favore della parte appellante Controparte_2
in solido con già condannata in primo Parte_1 Controparte_1
grado e verso cui la sentenza risulta passata in giudicato, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
3) Condanna al pagamento a favore della parte appellante Controparte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro Parte_1
3.966,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 i domini dermacaretattoo.com/it passavano sotto il controllo di altra web agency. Dopo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1827 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVRETTO ANDREA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONADI Controparte_2 P.IVA_3
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza repert. n. 2703/2022 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 27/7/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“In via principale
Accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in riforma
dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Civile III, Giudice dott. Deli Luca,
pronunciata nel procedimento R.G. n. 7425/2021 in data 21.07.2022 e comunicata dalla
Cancelleria in data 27.07.2022, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che di seguito
si riportano: “In via principale: 1) Accertare e dichiarare il diritto di al pagamento Parte_1
delle prestazioni effettuate nei confronti di di cui ai preavvisi di fattura Controparte_1
335/2018, 433/2018, 60/2019, 116/2019, 401/2019, 402/2019, 403/2019, per un credito residuo
pari a Euro 7.155,30 – oltre Euro 91,80 a titolo di spese sostenute dalla ricorrente per
l'autenticazione del registro IVA in relazione alle fatture cartacee impagate (cfr. doc. 07A) – o
comunque alla diversa somma ritenuta di giustizia;
2) Accertare e dichiarare la continuità
dell'attività tra e (precedentemente Controparte_1 Controparte_2 [...]
, riconoscendo l'avvenuta cessione occulta d'azienda tra le medesime. Per Controparte_3
l'effetto, stante la mancata formalizzazione della cessione, condannare le resistenti, in via
solidale ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., al pagamento del debito contratto da
[...]
nei confronti di pari a Euro 7.155,30 – oltre Euro 91,80 a titolo di Controparte_1 Parte_1
spese sostenute dalla ricorrente per l'autenticazione del registro IVA in relazione alle fatture
cartacee impagate (cfr. doc. 07A nel fascicolo di primo grado) – o comunque alla diversa
2 somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D. lgs. n. 231/2002 dal dovuto al
saldo.”. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla società
odierna appellata dinanzi al Tribunale di Treviso, per le ragioni esposte nel presente atto.
In ogni caso
Con vittoria di competenze e spese di lite, oltre a rimborso forfettario spese generali ex D.M. n.
55/2014 e s.m., CPA e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata Controparte_2
“In via principale di merito:
- rigettare l'appello avversario e confermare l'ordinanza di prime cure;
in via subordinata e riconvenzionale:
- qualora si ritenesse che " sia subentrata nel contratto per cui è Controparte_4
causa, dichiarare risolto detto contratto, con condanna dell'appellante a restituire la somma di
€ 8.511,95, per i motivi indicati al paragrafo 3.2 della comparsa di risposta;
in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale:
- sempre per l'ipotesi in cui si ritenesse che " sia subentrata nel Controparte_4
contratto per cui è causa, dichiarare risolto il contratto e condannare l'appellante a restituire la
somma di € 8.511,95 o accertare che nulla è più dovuto tra le parti, per i motivi indicati al
paragrafo 3.3 della comparsa di risposta;
in via subordinata e istruttoria:
- si chiede ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) vero che almeno da maggio 2019 e sino al 12/02/2020 il sito “www.dermacaretattoo.com/it”
3 risultava bloccato;
2) vero che almeno da maggio 2019 e sino al 12/02/2020 il sito “www.dermacaretattoo.com/it”
risultava inaccessibile, nel senso che digitando il nome del sito su internet compariva una
pagina dove non si poteva navigare né digitare un nome utente o una password;
3) vero che il 12/02/2020 “Dmstudioweb s.r.l.” ha creato un nuovo sito internet con il nome
“www.dermacaretattoo.com/it”;
4) vero che le fatture della “Dmstudioweb s.r.l.” di cui ai documenti da 12 a 19 che si mostrano
al teste sono state saldate da “ e “ (ex Controparte_1 Controparte_4
“ ), come dichiarato da “Dmstudioweb s.r.l.” nella mail del 21/06/2022, Controparte_3
documento 11 che si mostra al teste;
testi:
●) residente a [...], Testimone_1
rappresentante legale e amministratore della società “Dmstudioweb s.r.l.”, con sede a
Bussolengo (VR), Piazza della Libertà n. 7/B , su tutti i capitoli di prova;
●) dipendente della società “Dmstudioweb s.r.l.”, con sede a Bussolengo (VR), Testimone_2
Piazza della Libertà n. 7/B , su tutti i capitoli di prova.
- ordinare alla “Banca di Credito Cooperativo Pordenonense e Monsile” di DE (TV)
l'esibizione degli estratti conto, da settembre 2018 a dicembre 2019, relativi al conto corrente
intestato a “ . CP_1 Controparte_1
Ci si richiama, inoltre, alla documentazione allegata alla comparsa di risposta in appello.
Non si accetta il contraddittorio su domande e istanze avversarie - di rito, di merito o istruttorie
– tardive, irrilevanti o inammissibili.”
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. La società adiva il Tribunale di Treviso presentando ricorso ai sensi dell'art. Parte_1
702 bis e segg. cpc al fine di ottenere la condanna in solido delle società e Controparte_1
al pagamento del debito dalla prima contratto per un importo pari ad € Controparte_2
7.155,30, oltre a € 91,80 per rimborso spese sostenute e agli interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002 dal dovuto al saldo, previo accertamento dell'avvenuta cessione occulta d'azienda tra le medesime. Esponeva di aver stipulato un contratto in data 11 gennaio 2018 con
[...]
impegnandosi a offrire alcuni servizi web e marketing (cui venivano aggiunte in Controparte_1
un secondo momento ulteriori prestazioni su richiesta della cliente), tra cui: creazione pagina web con relativa sezione e-commerce, manutenzione annuale ordinaria Email_1
del sito, grafica e packaging di prodotti dermatologici commercializzati con il marchio “
[...]
” etc. Tuttavia, veniva corrisposto solo un acconto sul maggior dovuto, sicché nel CP_5
mese di novembre 2018 la ricorrente si accordava con (d'ora Parte_2
in poi di per attuare un piano di pagamento suddiviso in Parte_2 Controparte_1
quattro versamenti, di cui però solo il primo veniva saldato dalla cliente, che in data 4 dicembre
2018 corrispondeva la somma di € 2.440,00 IVA inclusa (fattura n. 645 del 2018). Pertanto, nel mese di marzo 2019 intimava via email una immediata presa di contatto a Pt_1 Parte_2
, avvisandolo che - in caso contrario – avrebbe bloccato i servizi online nel frattempo
[...]
garantiti a Si avviavano così delle trattative per risolvere Controparte_1
stragiudizialmente la controversia ma queste non sortivano l'esito sperato e nel mese di luglio
5 alcune interlocuzioni, riceveva il 14 febbraio 2020 una mail di il quale Pt_1 Parte_2
chiedeva di non essere più contattato sulla mail personale in quanto “ex socio” della e CP_1
apprendeva altresì che l'amministratore unico della predetta società era diventato tale Per_1
e che ricopriva la carica di amministratore e socio unico di neocostituita
[...] Parte_2
società, la Alla luce di ciò, esponeva di aver invitato senza successo Controparte_3
entrambe, in data 11 dicembre 2020, a concludere una negoziazione assistita e che, poco dopo aver declinato tale proposta, la aveva provveduto a modificare il proprio Controparte_3
nome in e aveva nominato un nuovo amministratore unico. Tanto Controparte_2
esposto, deduceva in atti tutti gli elementi gravi, precisi e concordanti da cui emergeva per il tramite di presunzioni l'avvenuta cessione occulta d'azienda tra e Controparte_1 [...]
in sua tesi finalizzata a non onorare il debito contratto. Controparte_2
2. Con comparsa di risposta si costituiva contestando nel merito Controparte_2
tutto quanto dedotto dalla ricorrente, argomentando in particolare sull'alterità rispetto all'altra società resistente. Evidenziava, quindi, l'assenza di prova circa l'esistenza di un'operazione fraudolenta, spiegando che la era nata da un progetto di collaborazione tra Controparte_1
e (entrambi soci amministratori con firma congiunta) ma Parte_2 Persona_2
che in ragione dei pesanti attriti nati tra gli stessi, il primo aveva deciso di costituire altra società
per svolgere attività diverse da quelle oggetto della s.r.l.s., operando prevalentemente nel settore dell'allevamento dei cani e dell'edilizia. Soggiungeva, altresì, di aver sostenuto ingenti spese per la costituzione della società e di aver sempre saldato i propri debiti, sicché risultava inverosimile la prospettazione della ricorrente. In via subordinata, contestava la consistenza del credito richiesto fino ad affermare che alcunché fosse dovuto. In via riconvenzionale, eccepiva la
6 risoluzione del contratto per inadempimento imputabile a per avere questa bloccato il sito Pt_3
web nel marzo del 2019 e chiedeva la restituzione di quanto già versato.
3. rimaneva contumace. Controparte_1
4. Con ordinanza n. 2703 pubblicata il 27 luglio 2022, il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda di condanna promossa nei confronti della resistente contumace Controparte_1
condannandola a pagare la somma di € 7.155,30 oltre interessi moratori, nonché alla rifusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente, rigettando invece la domanda avanzata nei confronti di sul rilievo che non erano emersi elementi gravi, precisi e Controparte_2
concordanti circa l'asserita continuità aziendale tra le società resistenti e sul verificarsi di una cessione occulta, vista anche la verosimiglianza della tesi esposta dalla convenuta sulle ragioni che avevano portato alla costituzione della nuova società. Per tale ragione condannava Pt_1
[... Contr alla rifusione delle spese di lite nei confronti della
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la predetta Parte_1
ordinanza sulla base di un unico motivo di appello, denunciando “l'omesso esame di elementi e
documenti decisivi per il giudizio che dimostrano la cessione non formalizzata (occulta)
d'azienda”. Ribadiva gli aspetti rilevanti che accumunavano le due società, rilevando che l'identità concerneva il nome, l'oggetto e la compagine sociale, la sede legale e il dominio internet (tornato online dopo il giudizio di prime cure) e gli indirizzi mail Email_1
utilizzati.
6. Formulava altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata ex art. 283 cpc, che tuttavia non veniva accolta.
7 7. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale instava per la conferma integrale dell'ordinanza impugnata, riproponendo tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado, anche in via riconvenzionale subordinata.
8. pur ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
9. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 27 maggio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dell'unico motivo di impugnazione. Esso è fondato, in quanto l'esame del complessivo compendio probatorio prodotto in giudizio permette di accertare, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, sia l'assoluta continuità tra l'attività aziendale posta in essere da e sia l'intento evidentemente fraudolento Controparte_1 Controparte_2
alla base di tale cessione, sicché va dichiarata la responsabilità solidale di Controparte_2
[...]
11. So osserva, infatti, che la valutazione unitaria di tutti gli elementi presuntivi dedotti da
, che trovano peraltro pieno riscontro negli atti prodotti in causa, conduce a ritenere che la Pt_1
costituzione della seconda società ad opera di nel novembre del 2019 abbia Parte_2
configurato più propriamente una mera trasformazione della forma giuridica della prima. Infatti,
emerge dagli atti che le due imprese condividessero il nome ( ), l'oggetto sociale, CP_1
la sede legale e gli indirizzi e-mail e presentassero pressoché identica compagine sociale,
8 essendo per entrambe socio unico la medesima persona fisica . Peraltro, come Parte_2
Contr dimostrato dal doc. 22 di parte , non contestato, ha commercializzato i prodotti a Pt_1
marchio derma care prima venduti dalla s.r.l.s., la quale, invece, dopo la nascita dell'omonima s.r.l., cessava di fatto la propria attività commerciale, come evincibile dalla visura camerale estratta il 19 febbraio 2020 e prodotta da (doc.
2-A), sulla quale viene riportato lo stato di Pt_1
inattività dell'impresa (cfr. pag. 1 e 5). Il Giudice di prime cure ha reputato che tali elementi non fossero connotati da gravità, precisione e concordanza, da un lato per la ritenuta brevità del lasso temporale in cui vi è stata completa coincidenza del nome, sede legale e compagine (avendo la
CP_ cambiato dopo qualche tempo sede, nome e provveduto alla nomina di diverso amministratore unico), dall'altro in ragione della verosimiglianza della rappresentazione della
Contr vicenda come fornita da e della sua compatibilità con gli assunti dell'odierna appellante,
compatibilità che, se riscontrabile, farebbe effettivamente venir meno il carattere di univocità
della massa indiziaria sopra richiamata. Questa Corte, tuttavia, ritiene di non condividere tale valutazione e ciò in quanto, a ben vedere, la ricostruzione della vicenda come esposta
Contr dall'appellata è smentita dalla documentazione versata in atti. Infatti, le mail prodotte da relative alle conversazioni occorse tra e e risalenti a maggio Parte_2 Persona_2
2018, che in tesi dell'appellata avrebbero dimostrato il fallimento del progetto condiviso e giustificato per il primo la scelta (“strettamente imprenditoriale per continuare a lavorare e
guadagnare”) di costituire omonima società, operante nel medesimo settore della prima e commercializzante gli stessi prodotti dal medesimo sito web, invero non dimostrano alcunché, e ciò in quanto la quota societaria detenuta dalla (pari al 35%, come rinvenibile dallo Per_2
statuto prodotto quale doc. 1 dell'appellata) è stata acquisita il 28 novembre 2018 dallo stesso
9 come dimostra la visura storica della (più precisamente si rimanda a pag. Parte_2 CP_1
4, ove è riportata la data della variazione intervenuta sulle quote sociali), diventando questi l'unico socio (carica ricoperta almeno fino al 19 febbraio 2020, data di estrazione della visura),
essendo già in precedenza detentore del 65% delle quote. Risulta, poi, agli atti che la carica di amministratore unico della è stata ricoperta dal 28 novembre 2018 da CP_1 Persona_1
sicché in definitiva è documentale che a partire da novembre 2018 non ha Persona_2
più avuto alcun ruolo all'interno della società, di talché non si comprenderebbero le ragioni che avrebbero spinto a ricostituire la medesima impresa, ancorché nella forma di Parte_2
s.r.l.. Senonché, risulta da tali accadimenti che l'operazione che ha reso di fatto inattiva la prima società sia stata congegnata al fine di non onorare il debito assunto con l'odierna appellante. A
tale convincimento si giunge in ragione del rilievo particolarmente pregnante e univoco da attribuirsi sia alla circostanza per cui la costituzione della s.r.l. è avvenuta dopo che erano già
sorti dei contrasti con l'appellante, iniziati nel marzo del 2019, sia alla mail del 14 febbraio 2020,
inviata al legale di da ove questi si professava, con assunto Pt_3 Parte_2
evidentemente falso, “ex socio” della s.r.l.s. e invitava la controparte a non contattarlo più (doc.
18), quando invece come anzidetto risulta che al tempo egli avesse comunque in precedenza
Contr acquistato la totalità delle quote sociali. Infine, si precisa che la circostanza evidenziata da in sua tesi di segno indiziario contrario a quanto finora argomentato, per cui l'attività di impresa concretamente esercitata riguarderebbe settori diversi rispetto a quelli ove operava
[...]
risulta invero contraddetta da quanto indicato nella stessa visura camerale Controparte_1
(estratta il 6 settembre 2021 e prodotta quale doc. 21 da ) ove l'attività prevalente di Pt_1 [...]
risulta essere il “commercio all'ingrosso di materiale e prodotti per tatuaggi e CP_2
10 piercing, creme e dispositivi medici”, dato che trova comunque riscontro nella riprogettazione,
Contr commissionata da del sito e-commerce per la vendita dei prodotti dermacare come ammesso dalla parte stessa (da ultimo, si veda pag. 22 della comparsa conclusionale dell'appellata “Invero, “ si è intestata il dominio internet”). In Controparte_4
definitiva, tutte le ragioni sopra richiamate depongono nel senso di ritenere sussistente una totale continuità tra l'identità e l'attività esercitata dalle appellate, con l'ulteriore conseguenza che esse sono da ritenersi responsabili in solido per i debiti contratti anteriormente alla creazione della seconda società, stante la continuità dei rapporti giuridici pendenti e della comprovata conoscenza della sussistenza del debito da parte di D&R (in questo senso vedasi da ultimo Cass.
civ. n. 26450/2023 e n. 29071/2024).
12. Da tale accertamento discende la necessità di vagliare le contestazioni ed eccezioni sollevate dall'appellata, assorbite in primo grado e riproposte in questa sede.
12.1 Partendo dall'esame dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, quale questione logicamente antecedente alla sussistenza del credito, giova anzitutto rammentare che è principio consolidato quello secondo cui: “L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione
che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia
contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve
essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta
alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento
sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta
della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del
contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse
11 perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la
sospensione dell'adempimento dell'altra parte. Anche per l'eccezione di inesatto adempimento
(exceptio non rite adimpleti contractus), il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento
anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in
rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla
situazione oggettiva. […] L'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori
ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni
che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti
della controparte. L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della
prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua
prestazione; se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela dell'eccepiente, il
quale sarà obbligato all'adempimento mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione
non esisteva, sarà l'eccepiente ad essere tenuto all'adempimento.” (cfr. Cass. civ. n.
36295/2023). Richiamati i principi da applicare ai fini del giudizio di bilanciamento e della valutazione della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, si osserva che D&R ha dedotto che alcunché sarebbe dovuto e che il contratto debba ritenersi risolto in ragione del blocco del sito internet disposto da . Tuttavia, va considerato che la sospensione della prestazione Pt_1
operata da , misura comunque temporanea e reversibile in ogni momento, è stata a Pt_1
propria volta dettata dal mancato versamento della seconda rata del piano di rientro, sebbene la stesse già usufruendo dei servizi e beneficiando delle prestazioni contrattuali Controparte_1
(che, si rammenta, non concernevano solo la creazione e la gestione del sito, ma campagne di marketing sui canali social, ideazione del logo per la commercializzazione dei prodotti etc.) a
12 fronte di un corrispettivo versato pari a solo 1/3 del complessivo debito. Deve, poi, valorizzarsi la circostanza per cui è documentale che pochi giorni dopo aver ricevuto la mail Parte_2
ove lo si intimava a versare la seconda rata, aveva disposto un bonifico a saldo della seconda rata stessa, salvo poi revocarlo immediatamente (doc. 8 appellante), sicché a ben vedere il perdurare della situazione di disequilibrio è riconducibile alla condotta tenuta dalla stessa debitrice. Tanto
osservato, l'eccezione di inadempimento non può essere accolta.
12.2 Rispetto alla consistenza della pretesa creditoria, si ritiene che essa sia sufficientemente provata sia nell'an che nel quantum in considerazione dei preavvisi di fattura prodotti (doc. 5 di parte ), nonché della mail del 14 novembre 2018 riportata in seno al doc.
3-A della Pt_1
con cui veniva riepilogato il piano di pagamenti su cui le parti si erano accordate (cfr. Pt_1
pag. 31 del predetto documento, dal contenuto analogo alla scrittura privata sottoscritta e prodotta quale doc. 6) a cui dava seguito procedendo al pagamento della fattura Parte_2
n. 645/2018 (correlata di relativo preavviso n. 22/2018) versando il primo acconto di importo pari a € 2.440,00 IVA inclusa. Parimenti deve ritenersi raggiunta la prova circa la sussistenza di un accordo per servizi richiesti successivamente alla redazione del piano di pagamenti. In
particolare, per l'attivazione del “GDPR starter pack” si rimanda alla pag. 36 del doc.
3-A della parte , per il servizio “Consuntivo realizzazione versione custom con inserimento campi Pt_1
aggiuntivi nel sistema newsletter” a pag. 43 (vedasi poi le relative fatture: n. 60 del 2019 e la
116 del 2019 di importo rispettivamente pari ad euro 390,40 la prima e ad euro 268,40 la seconda). La somma degli importi indicati in tali documenti conduce all'importo di € 5.636,00
IVA inclusa (268,00+390,40+1.659,20+1.659,20+1.659,20). Rispetto, poi, alle fatture del
31.8.2018 e del 30.6.2018, rispettivamente di € 817,40 e di € 701,50 €, allegate sia nel
13 documento 5, sia nel documento 7A del primo grado, con gli estratti autentici delle scritture contabili, non vi è la prova che le medesime siano state riassorbite nel conteggio fatto dall'amministrazione nella mail inviata dalla (cfr. pag. 31 del doc.
3-A “A fronte di un Pt_1
preventivo aggiornato di € 8.458 + iva ( € 10.318 i.i.) e un totale già saldato di € 2.377,09 + iva
( €2.900,05 i.i.) risultano da pagare ancora € 6.080,91 + iva ( € 7.418 i.i.) che verranno così
suddivisi: € 2.000 + iva con scadenza 30.11.18; € 1.360 + iva con scadenza 31.01.19; € 1.360 +
iva con scadenza 28.02.19; € 1.360 + iva con scadenza 31.03.19. Restano esclusi dal conteggio
tutti i consuntivi e lavori futuri preventivati”), in quanto se in caso di adempimento spontaneo del debitore è possibile che le medesime non sarebbero state ulteriormente richieste, in caso di mancato adempimento concorrono a formare il complessivo debito maturato. Deve, quindi,
ritenersi provata la debenza dell'intero importo richiesto da alla Parte_1 Controparte_1
nei confronti della quale risulta, peraltro, passata in giudicato la relativa statuizione di
[...]
condanna e in relazione alla quale la D&R risponde del debito quale cessionaria occulta ai sensi dell'art. 2560, II comma, c.c.
Si osserva, per completezza, che del pagamento di tale somme il debitore Controparte_1
non ha fornito la prova dell'adempimento, non avendo questi dimesso come suo onere documentazione atta a provare l'avvenuto pagamento.
Va, inoltre, posto a carico della D&R, in via solidale con la anche Controparte_1
l'obbligo di pagamento della somma di € 91,80, a titolo di spese sostenute per l'autenticazione del registro IVA in relazione alle fatture cartacee impagate (doc. 7 A).
12.3 Infine, non può essere condividersi l'eccezione di risoluzione per l'impossibilità della
Contr prestazione per carenza di interesse sollevata da e ciò in quanto “ La liberazione del
14 debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi, secondo la previsione
degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della
impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo
dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso
impossibile la prestazione” (cfr. Cass. civ. n. 14915/2018). È evidente che nel caso di specie ha eseguito tutte le prestazioni cui era obbligata, sicché la volontà di conferire l'incarico Pt_1
ad una diversa web agency in ragione dei contrasti sorti con la non può Controparte_1
certo tradursi per la debitrice in una carenza di interesse per i servizi già usufruiti e verso i quali era tenuta al pagamento.
Conclusioni e spese di lite
13. Va, dunque, accolto l'appello proposto.
14. Alla riforma dell'ordinanza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere poste per entrambi i gradi a carico in via solidale anche della parte appellata soccombente e, per il secondo grado, a carico dell'appellata costituita, unica soccombente, spese che vengono liquidate in dispositivo come in primo grado e per il secondo grado secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del decisum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della ordinanza impugnata, che per il
15 resto conferma:
a) Condanna in solido con Controparte_2 Controparte_1
già condannata in primo grado e verso cui la sentenza risulta passata in giudicato, al pagamento a favore di i euro 7.155,30, oltre interessi moratori ex d. lgs. Parte_1
231/2002 dal dovuto al saldo, oltre ad euro 91,80 a titolo di spese sostenute dalla ricorrente per l'autenticazione del registro IVA in relazione alle fatture cartacee impagate;
2) Condanna al pagamento a favore della parte appellante Controparte_2
in solido con già condannata in primo Parte_1 Controparte_1
grado e verso cui la sentenza risulta passata in giudicato, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
3) Condanna al pagamento a favore della parte appellante Controparte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro Parte_1
3.966,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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