Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
5887/24---1
il Collegio della Corte di Appello di Roma sez.I civ., composto da dr.Diego Pinto presidente dr.Elena Gelato giudice dr.Enrico Colognesi giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta alla odierna udienza tenutasi in forma scritta, in relazione alla istanza di inibitoria della esecutività della sentenza appellata,
rilevato che la stessa concerne invero decisione di accoglimento della domanda di revocatoria di pagamenti in favore della odierna appellante per euro 137 mila circa, oltre al pagamento delle spese di lite,
ma ritenuto che, quanto alla verifica di manifesta fondatezza dei motivi di gravame, ex art.283 cpc, il presupposto della manifesta fondatezza dell'appello cui la norma in esame ricollega l'accoglimento dell'istanza, può ritenersi integrato solo nei casi in cui la decisione sia affetta “prima facie” da vizi gravi ed insanabili o contenga errori evidenti,
considerato che alla delibazione sommaria propria della presente fase ed impregiudicato un più approfondito esame in sede decisoria, tali evenienze non sono riscontrabili nella fattispecie in esame, e che, invero, quanto al “fumus boni iuris” l'impianto argomentativo della sentenza appellata non appare affetto da errori o vizi manifesti,
atteso che la manifesta infondatezza impone la condanna dell'appellante alla pena pecuniaria di euro 700,00 ex art.283 cm.2 cpc, rigetta l'istanza stessa,
e condanna parte appellante al pagamento della pena pecuniaria di euro 700,00,
si comunichi,
Roma, lì 3.04.2025
il Presidente