Art. 2.
Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si fara' fronte mediante riduzione dei fondi iscritti al capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1952-1953.
Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si fara' fronte mediante riduzione dei fondi iscritti al capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1952-1953.