Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2953/2021 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2953/2021 promossa da :
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/07/1967 ed elettivamente domiciliato in VIA ASSAROTTI 20/10, GENOVA (GE) presso lo studio degli Avv. GATTO PAOLO (C.F. ) e prof. TUO C.F._2
CHIARA ENRICA (C.F. ), che lo rappresentano e difendono C.F._3 come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._4
07/07/1954 ed elettivamente domiciliato in VIA BRIGATA LIGURIA 1/21, GENOVA
(GE) presso lo studio dell'Avv. BOTTARO GIACOMO (C.F. , C.F._5
che lo rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis:
- accertare e dichiarare ex art. 277 cod. civ. che il Sig. è il padre Parte_2
biologico del Sig. nato a [...] il [...] e, Parte_1 conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiavari di provvedere e procedere ad eseguire tutte le prescritte e disposte annotazioni sull'atto di nascita n.ro 329, Parte I - Serie A dell'11 luglio 1967;
- riconosciuta e dichiarata la filiazione e la discendenza biologica dal Sig. Parte_2
del Sig. disporre e ordinare, in conseguenza,
[...] Parte_1
l'acquisizione da parte di quest'ultimo del cognome paterno biologico “ , Pt_2 disponendo e ordinando, anche alla luce dell'età dell'attore e della sua notoria conoscenza presso terzi con l'originario cognome “ nella vita pubblica, di Pt_1
relazione e imprenditoriale, che lo stesso attore mantenga anche il cognome
“ originariamente attribuito fin dalla denuncia della propria nascita e a Pt_1 tutt'oggi notorio nei confronti di terzi, così riconoscendo e individuando in futuro la persona dell'attore come “ ” ai sensi e per gli effetti Parte_3 dell'art. 262 cod. civ.;
- con vittoria nelle competenze e spese oltre accessori del presente giudizio.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- in via principale: respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, le domande tutte formulate dal Sig. nell'ambito del presente Parte_1
giudizio;
- in via subordinata: solo nel caso di esperimento dell'integrazione della CTU richiesta con esame del DNA tra le spoglie mortali del Sig. , del Sig. Parte_2 [...]
e del Sig. , che accerti l'eventuale rapporto di filiazione tra Pt_1 CP_1
l'attore ed il Sig. , valutare l'eventuale fondamento delle domande Parte_2 formulate dal Sig. nell'ambito del presente giudizio;
Parte_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 269 ss. cod. civ. notificato al signor il 04/03/2021, il signor adiva questo CP_1 Parte_1
Tribunale chiedendo il riconoscimento nei suoi confronti della paternità del signor nato a [...] il [...] e Parte_2 deceduto in Chiavari il 06/06/2020.
A sostegno della domanda il signor roduceva: Pt_1
1) lo scritto autografo del 19/05/1999 redatto dal signor Parte_2
in cui riconosceva l'attore come proprio figlio biologico;
[...]
2) una perizia medico legale del 20/03/1999, allegata allo scritto predetto, a firma del Prof. Dott. (in allora Primario Persona_1 emerito dell'Ospedale Galliera), dal titolo “Relazione stragiudiziale sulle indagini immunoematologiche eseguite su Parte_2
(padre presunto), (madre) e Controparte_2 Pt_1
(figlio)”, la cui conclusione era “in scienza e coscienza, che
[...]
è, al di là di ogni ragionevole dubbio, padre Parte_2 biologico di ; il testamento pubblico del signor Parte_1 [...]
del 13/08/ 2009, a rogito Notaio di Parte_2 Persona_2
Chiavari, nel quale il de cuius dichiarava “riconosco come mio figlio nato a [...] il 6-sei luglio 1967 Parte_1 millenovecentosessantasette da mia compagna e Controparte_2 mia consorte dal 1974” ; i testamenti successivi del signor
[...]
, nei quali egli faceva costante riferimento al signor Parte_2 quale “figlio” o “mio figlio” . Parte_1
All'udienza del 16/12/2021 parte attrice depositava copia della sentenza n. 1556/2021, procedimento Rg. N. 10957/2020 a mezzo della quale era stato accertato e dichiarato che il sig. non Persona_3 era il padre biologico di ed esibiva, altresì, atto di Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 citazione notificato all'indirizzo di residenza del Sig. , CP_1 odierno convenuto, in Perù, quindi, chiedeva la concessione di breve rinvio in attesa della copia non ancora pervenuta da parte dell'ambasciata.
Il Giudice rinviava l'udienza al 10/03/2022, al fine di verificare il perfezionamento della notifica, salvi i diritti di prima udienza e riservata la concessione dei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c.
All'udienza del 10/03/2022, parte attrice depositava certificato di residenza del convenuto aggiornato al dicembre 2021 ed esibiva la notifica effettuata ai sensi dell'art. 142 comma 2 cpc già depositata al fascicolo telematico. Inoltre, produceva la corrispondenza pec con l'Ambasciata del Perù del 14/02/2022, 15/02/2022 e 16/02/2022 da cui emergeva che, nella risposta pervenuta dall'Ambasciata il
16/02/2022, quest'ultima dava atto di aver esperito tre tentativi di notifica presso la residenza del Sig. non rinvenendolo CP_1 ed allegava copia del tagliando della raccomandata peruviana datata
29/04/2021. Quindi, il difensore chiedeva termini per poter produrre copia dell'atto di citazione di cui era ancora in attesa presso gli ufficiali giudiziari per il perfezionamento della notifica. Pertanto, il G.I. rinviava per i medesimi incombenti odierni, fatti salvi i diritti di prima udienza, all'udienza del 12/05/2022.
All'udienza del 12/05/2022 parte attrice esibiva copia del predetto dell'atto di citazione impegnandosi, altresì, a depositarlo telematicamente. Quindi, il G.I. dava atto della regolarità della notifica e conseguentemente a ciò, dichiarava la contumacia del Sig.
[...]
e concedeva termini per il deposito di memorie ex art. 183 CP_1 comma 6 c.p.c., come richiesto dalla parte.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. depositata il 13/06/2022, il sig.
[...] si costituiva nel presente giudizio chiedendo, in via CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 preliminare di rito, attesa la nullità della notifica dell'atto di citazione, la propria rimessione in termini e la riassegnazione allo stesso dei termini di cui all'art. 167 c.p.c. Nel merito domandava il rigetto delle domande attoree ed in via istruttoria chiedeva lo svolgimento di un moderno test del DNA tra le spoglie mortali del Sig. ed il DNA del Parte_2
Sig. e Sig. al fine di stabilire se il Sig. Parte_1 CP_1 fosse o meno il figlio naturale del Sig. Parte_1 Parte_2
[...]
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/11/2022, con ordinanza del 15/03/2023, il G.I. rilevava che, nel presente giudizio,
l'unico tema di prova fosse costituito dall'accertamento del legame biologico tra il presunto padre Sig. e il Sig. Parte_2 [...]
e ordinava all'attore di depositare l'originale della relazione a Pt_1 firma del Dott. del 20/03/1999 prodotta in copia fotostatica sub Per_1 doc. 30 rigettando altresì l'istanza di parte convenuta di effettuare nuovo esame del DNA. Quindi, rinviava all'udienza del 13/07/2023 per l'esame della documentazione.
Con istanza depositata il 16/06/2023, il signor Parte_1 riferendosi al predetto ordine di deposito dell'originale della Relazione del Dott. informava questo Tribunale che, con lettera del 14 Per_1 giugno 2023, il Notaio di Chiavari aveva confermato il Persona_4 deposito in originale, presso i suoi atti, di tale relazione e del divieto, ad esso imposto dalla legge notarile, di rilasciare l'originale medesimo salvo ordine del giudice a sé notaio rivolto. Pertanto, la parte chiedeva che l'ordine in questione fosse revocato e modificato prevedendo l'ordine allo stesso Notaio di produrre l'originale della relazione nel medesimo Per_4 termine dell'udienza del 13/07/2023.
Con istanza depositata il 20/06/2023, il signor si CP_1 opponeva a quanto previsto nella predetta ordinanza asserendo che la
Relazione del Dott. non fosse un esame del DNA ma un esame Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 immunologico che, sebbene affidabile all'epoca, risultava già superato ed ad oggi ormai obsoleto. Quindi, reiterava la domanda che fosse disposto lo svolgimento di un test del DNA tra le spoglie mortali del Sig.
ed il DNA sia del Sig. che del signor Parte_2 Parte_1
. In allegato a tale istanza il Sig. produceva, CP_1 Pt_2 la relazione tecnica del 20/06/2023 redatta dal Dott. Per_5
, biologo forense, che, nelle conclusioni, specificava la
[...] possibilità di espletare l'esame del DNA anche “attraverso l'esame di eventuali campioni di tessuto prelevati in seguito a chirurgie o esame diagnostici allo stesso , conservati per legge fino a 25 Parte_2 anni presso strutture sanitarie, oppure in ultimo, attraverso un esame indiretto tra il profilo genetico del cromosoma Y di e di Parte_1 che nell'ipotesi che siano figli dello stesso padre, CP_1 dovranno necessariamente condividere”
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/07/2023, con provvedimento del 09/09/ 2023 il G.I. prendeva atto della lettera del
Notaio ribadiva che l'unico tema di prova fosse costituito Per_4 dall'accertamento del legame biologico tra il presunto padre Sig.
[...]
e il Sig. ma riteneva necessario disporre Parte_2 Parte_1
CTU. Conseguentemente a ciò, il G.I. a parziale modifica ed integrazione della precedente ordinanza del 15/03/2023, revocava l'ordine all'attore di esibizione dell'originale della Relazione del Dott. e nominava Per_1
CTU le Dott.sse quale biologa e Persona_6 Persona_7 quale medico legale, fissando per il giuramento ed il conferimento dell'incarico l'udienza del 25/01/2024, con la seguente bozza di quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, sentiti gli eventuali CTP, proceda la Dott.ssa alla riesumazione della salma di Per_7 Parte_2
prelevando un frammento di materiale osseo con successiva
[...] consegna di tale materiale alla Dott.ssa previ accordi con la Per_6 stessa, la quale, effettuati tutti gli esami anche strumentali che si profilino
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 necessari, ivi compresi il prelievo di materiale biologico sulla persona dell'attore e sui reperti autoptici del defunto Parte_1 Parte_2
, avvalendosi eventualmente di ausiliari nonché di strutture e
[...] strumentazioni di propria fiducia, dovrà dire se vi sia compatibilità genetica tra e e se possa affermarsi Parte_1 Parte_2 che sia il padre naturale dello stesso indicando la Parte_2 percentuale di compatibilità e riferendo ogni altro elemento utile ai fini di giustizia” .
Il G.I. con provvedimento emesso il 22/01/2024 rilevava che, con istanza depositata il 01/01/2024, la nominata CTU, Dott.ssa Per_6
rappresentava l'impossibilità, per sopraggiunti motivi di
[...] carattere personale, di accettare l'incarico peritale. Pertanto, a parziale modifica ed integrazione delle precedenti ordinanze del 15/03/2023 e del 09/09/2023, nominava CTU, in sostituzione della predetta dottoressa, la Dott.ssa ferma la nomina, già disposta, Persona_8 quale CTU la Dott.ssa assegnando loro il medesimo Persona_7 quesito formulato nella prevedente ordinanza. Quindi, autorizzava l'accesso delle nominate CTU agli atti telematici del presente procedimento e le invitava a depositare entro il 08/02/2024 una nota, dalle medesime sottoscritta digitalmente, con la quale dovevano dichiarare di accettare l'incarico e giurare di bene e fedelmente adempiere al solo scopo di far conoscere al Giudice e alle parti la verità, ovvero dichiarare di rinunciarvi nella ipotesi in cui ricorrano cause di incompatibilità; in caso di accettazione dell'incarico, nella medesima nota le CTU dovevano indicare anche la data, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali, con la prescrizione che l'inizio di dette operazioni dovevano essere fissate entro il 22/02/2024. Inoltre, assegnava alle nominate CTU, per il caso in cui non fossero pervenuta alcuna richiesta di modifica del quesito, termine di 90 giorni per il deposito dell'elaborato peritale. Quindi, revocava l'udienza del
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 25/01/2024 precedentemente fissata per il giuramento e il conferimento dell'incarico. Alle parti costituite assegnava termine fino al
01/02/2024 per il deposito di brevi note scritte, con cui, se lo ritenevano, potevano: svolgere osservazioni sul quesito conferito, chiedendone la modifica o l'integrazione; segnalare eventuali incompatibilità delle nominate CTU e domandarne la sostituzione;
nonché provvedere, eventualmente, alla nomina dei propri CCTTPP, indicandone il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail (in modo che i CCTTPP possano essere contattati dalle CTU per comunicazioni riguardanti le operazioni peritali). Infine, rinviava all'udienza del 13/06/2024 per esame della relazione peritale definitiva.
Il G.I. con provvedimento del 14/02/2024, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, letta la nota depositata dalle nominate CTU, viste le note scritte autorizzate presentate dalle parti, riteneva che, il quesito sottoposto alle CTU con provvedimento del 21/01/2024 dovesse essere opportunamente modificato (la riformulazione del quesito è riportata di seguito). Inoltre, autorizzava le nominate CTU a procedere secondo le modalità operative dalle medesime indicate nella nota del
29/01/2024, tenuto conto del quesito come riformulato. Inoltre, ponendo provvisoriamente a carico delle parti, in via solidale tra loro, il versamento della somma di euro 2.400 complessivi in favore delle nominate CTU. Oltre a ciò, concedeva le ulteriori autorizzazioni richieste dalle CTU nella loro istanza.
Il G.I. letta l'istanza di proroga depositata dalle nominate CTU il
13/04/2024, con provvedimento del 15/04/2024, a parziale modifica del provvedimento del 21/01/2024, prorogava sino al 26/04/2024 il termine concesso alle CTU per trasmettere alle parti la bozza di relazione peritale. Conseguentemente a ciò, concedeva alle parti successivo termine fino al 13/05/2024 per far pervenire alle CTU le
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 proprie eventuali osservazioni e concedeva alle CTU termine fino al
28/05/2024 per il deposito della relazione definitiva.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/06/2024, il G.I. con ordinanza del 19/06/2024, visti gli atti e la documentazione acquisita, riteneva la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 01/10/2024.
Alla differita udienza del 03/10/2024, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il G.I. tratteneva la causa per riferire al
Collegio assegnando termini ex art.190 c.p.c.
*********
Sulla notifica del ricorso.
Parte convenuta ha riproposto nelle conclusionali le già dedotte eccezioni in ordine alla ritualità della notifica.
Appare sufficiente, a tale proposito l'ordinanza del GI all'udienza del 12 maggio 2022 e la successiva ordinanza del GI del 15 marzo 2023, con cui è stata confermata “la ritualità della notificazione al convenuto nelle forme di cui all'art. 142 comma 1 c.p.c. in quanto perfezionatasi all'indirizzo di residenza del convenuto – mai contestato dallo stesso – ove lo stesso è risultato 'assente' e nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.”.
Sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità
Ai sensi dell'art. 269 c.c. “la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso”, che, ai sensi dell'art. 270 c.c. l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 e che, come nel caso di specie, quando il presunto genitore sia deceduto, l'azione stessa può essere promossa ex art. 276 c.c. nei confronti dei suoi eredi.
Per quanto riguarda il caso di specie, alla CTU nominate è stato conferito il seguente incarico chiaramente desumibile dal provvedimento del 14 febbraio 2024 del giudice istruttore:
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentiti gli eventuali CTP, procedano le nominate CTU all'acquisizione dei campioni di materiale biologico di
conservati presso l' Ospedale San Martino di Genova Parte_2
e/o l' e/o l'Azienda Ospedaliera Universitaria Controparte_3 di Pisa, e, effettuati tutti gli esami anche strumentali che si profilino necessari, ivi compreso il prelievo di materiale biologico, oltreché sui reperti del defunto , sulla persona dell'attore Parte_2 [...]
del convenuto , avvalendosi eventualmente di Pt_1 CP_1 ausiliari nonché di strutture e strumentazioni di propria fiducia, dicano se vi sia compatibilità genetica tra e e se Parte_1 Parte_2 possa affermarsi che sia il padre naturale dello Parte_2 stesso, indicando la percentuale di compatibilità e riferendo ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”.
I Ctu sono quindi pervenuti alla seguente conclusione: “dal confronto dei profili del DNA non sono emerse incompatibilità tra i caratteri genetici di e per i loci STR Parte_2 Parte_1 autosomici messi a confronto.
La probabilità che sia figlio di Parte_1 Parte_2
e fratello da parte di padre di calcolata con il CP_1 software “familias” risulta superiore al 99,99% quindi
[...]
e sono entrambi figli di Pt_1 CP_1 Parte_2
.
[...]
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 e condividono anche l'apoltipo Y Parte_1 CP_1 composto da 23 sistemi Y-STR. Tale circostanza aumenta la probabilità di paternità oltre la percentuale sopra detta.”
Nelle proprie conclusionali parte convenuta ha ripreso le osservazioni del proprio CTP Dottor il quale ha evidenziato che: Persona_5
“....Il profilo ottenuto dal materiale biologico di incluso Parte_2 in paraffina non è leggibile per tutte le 27 regioni del DNA esaminate ma solo per 16 regioni. . ... ...Per l'estrapolazione del profilo genetico dai blocchetti vW79B e vW79C è stato necessario procedere a più amplificazioni..............l'analisi dei marcatori del cromosoma Y di Per_9
ha fornito un profilo parziale di 12 regioni su 23 regioni Y-STR
[...] esaminate...... In sintesi il convenuto richiamava la richiesta del proprio consulente di parte che chiedeva di procedere all'esumazione al fine di prelevare un reperto osseo per procedere ad ulteriore analisi, dato che dagli inclusi in paraffina si era ottenuto un profilo parziale.
Tale istanza, evidenzia il ricorrente, veniva reiterata in data
13/06/2024 in occasione della prima udienza successiva al deposito della CTU come emerge dal verbale: “L'avv. Bottaro contesta le risultanze della depositata CTU, chiedendo che venga disposta un'integrazione della medesima dando corso alla riesumazione dei resti del sig. Parte_2
; al riguardo, rileva che l'esame fin qui condotto riguarda solo 14
[...] su 24 loci del DNA;
dunque la base di indagine è incompleta;
sono sufficiente tre incompatibilità per escludere la paternità; in ordine all'analisi del cromosoma Y, si ripropongono le evidenziate incompletezze della base di indagine con la conseguenza che ben potrebbe essere il sig. figlio di un parente maschio del sig. ma non Pt_1 Pt_2 necessariamente di quest'ultimo; inoltre contesta la adeguatezza del
Laboratorio di Pisa presso cui sono state svolte le indagini peritali in quanto non in linea con i requisiti di cui alla norma ISO/IEC17025”.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni tali istanze venivano reiterate: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - in via principale: respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, le domande tutte formulate dal Sig. Parte_1 nell'ambito del presente giudizio;
- in via subordinata: solo nel caso di esperimento dell'integrazione della CTU richiesta con esame del DNA tra le spoglie mortali del Sig. , del Sig. e del Parte_2 Parte_1
Sig. , che accerti l'eventuale rapporto di filiazione tra CP_1
l'attore ed il Sig. , valutare l'eventuale fondamento delle Parte_2 domande formulate dal Sig. nell'ambito del presente Parte_1 giudizio;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
La difesa del convenuto ribadiva, nelle proprie memorie, come il quesito sottoposto ai CC.TT.UU prevedesse espressamente il prelievo di materiale biologico dalle spoglie mortali del Sig. e Parte_2 come tale ordinanza non sia mai stata modificata e quindi insisteva affinché fosse disposta integrazione della CTU atteso che le evidenziate incompletezze della base di indagine non possono escludere che il sig. sia figlio di un parente maschio del sig. ma non Pt_1 Pt_2 necessariamente di quest'ultimo.
In sintesi la difesa del convenuto contesta i risultati della CTU sotto tre profili:
a) Mancato rispetto del quesito formulato dal Giudice Istruttore in quanto il quesito prevedeva espressamente il prelievo di materiale biologico dalle spoglie mortali del sig. e quindi Parte_2
l'esumazione del suo cadavere mentre il materiale biologico è stato recuperato da campioni custoditi presso un nosocomio pubblico;
b) Insufficienza dei dati a corredo dell'analisi del profilo in quanto Il profilo ottenuto dal materiale biologico di Parte_2 incluso in paraffina non è leggibile per tutte le 27 regioni del DNA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 esaminate ma solo per 16 regioni con il ricorso a più amplificazioni per l'estrapolazione del profilo genetico dai blocchetti vW79B e vW79C;
c) Inadeguatezza del Laboratorio di Pisa presso cui sono state svolte le indagini peritali in quanto non in linea con i requisiti di cui alla norma ISO/IEC17025
In ordine alla contestazione sub a) va ribadito quanto già sopra evidenziato: il quesito definitivo sottoposto al CTU è quello contenuto nel provvedimento del 14 febbraio 2024 del Giudice Istruttore e tale quesito non prevede più l'esumazione del cadavere del signor Parte_2
ma l'acquisizione dei reperti biologici del sig.
[...] Parte_2 conservati presso l'Ospedale San Martino di Genova e/o
[...]
l' e/o l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Controparte_3
Pisa.
E' però rilevante ricordare come si giunse alla modifica del quesito originario che era stato formulato con ordinanza del 9 settembre 2023 e che prevedeva la “riesumazione della salma di ”. La Parte_2 richiesta di modificare le modalità di acquisizione del materiale biologico fu infatti avanzata sia dalle CTU che dallo stesso convenuto;
Pt_2 quest'ultimo nelle note scritte autorizzate del 30 gennaio 2024, proponeva quanto segue: “l'esame dei campioni di DNA può, pertanto, in luogo della riesumazione delle spoglie mortali del de cuius presso il cimitero di Chiavari, essere effettuato, con notevole risparmio di spese, sui predetti resti” con ciò facendo riferimento ai campioni biologici che egli stesso si era fatto parte diligente di individuare presso alcuni nosocomi dove il defunto era stato ricoverato. E tale istanza non era neppure priva di motivazione, in quanto avanzata per “risparmio di spese”.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13 Più in particolare il convenuto avanzò tale istanza di sostituire all'esumazione l'analisi dei campioni biologici reperibili presso i nosocomi dopo che le CTU avevano già segnalato la possibilità non limitandosi solo ad aderire all'istanza delle CTU ma formulando una propria istanza e proponendo di fatto una riformulazione del quesito con previsione, quale modalità tecnica di espletamento, dell'analisi dei campioni biologici del defunto padre “in luogo della riesumazione”.
Ne consegue che la contestazione sub a) delle modalità di esecuzione della CTU, avanzata dal convenuto, è totalmente infondata, sia perché in sede istruttoria era stato chiaramente modificato il quesito e previsto che la comparazione tra i campioni prelevati dall'attore e quelli del defunto fosse effettuata sui reperti biologici acquisiti dai nosocomi, sia perché era stato lo stesso convenuto a chiedere tale modalità di svolgimento della CTU “per risparmio di spese”.
Per quanto attiene alla contestazione sub b), ossia la non leggibilità dal campione di tutte le 27 regioni del DNA va qui richiamato quanto già sul punto evidenziato dalle CTU che avevano puntualmente risposto a tale contestazione avanzata dal ctp di parte (e reiterata in modo identico nelle conclusionali di parte convenuta).
Ed invero anche le CTU evidenziano come il profilo genetico ottenuto dai campioni biologici di “non abbia permesso la Parte_2 tipizzazione di tutti i marcatori del DNA esplorabili mediante kit”: ma proprio in ragione di ciò, ossia proprio “per questo motivo” le CTU rappresentano che “si è proceduto ad ampliare l'indagine con un secondo kit ad effettuare più repliche di amplificazione per il consolidamento del dato, ed all'esecuzione dei polimorfismi del cromosoma Y”. Sicchè appare spiegata anche l'amplificazione dei dati apoditticamente contestata dal CTP.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 14 Ed invero evidenziano ancora le CTU che “queste analisi hanno permesso di aumentare le regioni del DNA tipizzate ed ottenere così un numero di marcatori genetici più che sufficiente da linee guida per attribuire la paternità”. Scrivono infatti le CTU che “Depongono a favore dell'affidabilità di tale metodo di indagine le “Raccomandazioni G.e.F.I. nelle indagini di identificazione personale”, secondo cui “i profili genetici a singolo contributore in cui risultano tipizzati in maniera affidabile
(consolidati) almeno 10 loci, anche in condizioni di complessità, sono da ritenersi idonei a comparazioni”. Ma nel caso di specie, concludono le
CTU, i “loci” leggibili sono addirittura 16 (a fronte del minimo di 10) per cui il carattere, pur non ottimale, del campione consente comunque di considerare, alla stregua della “letteratura scientifica”, i risultati ottenuti “ampiamente sufficienti per l'attribuzione di paternità e di parentela tra i campioni prelevati in corso di operazioni peritali”.
Ma oltre a ciò la CTU ha messo in evidenza un ulteriore profilo che lo stesso CTP di parte convenuta aveva evidenziato.
Ed invero già nella relazione tecnica del 20 giugno 2023 il CTP di parte convenuta proponeva che l'analisi comparativa dei campioni del defunto con quelli dell'attore fosse completata da “un esame comparativo del
DNA tra il Sig. ed il Sig. , atteso che, ove CP_1 Parte_1 fosse emerso che “le parti del procedimento condividono l'identico corredo genetico paterno” la conclusione obbligata sarebbe stata che il signor
è, “effettivamente, figlio del Sig. ”. Parte_1 Persona_10
Tale esame comparativo è stato condotto dalle CTU che, ad esito dello
“esame comparativo del DNA tra il Sig. ed il Sig. CP_1 [...]
hanno attestato che “gli aplotipi Y di e Pt_1 Parte_1 [...]
sono risultati completi e identici” e che tale circostanza CP_1
“aumenta la probabilità di paternità oltre la percentuale” del
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 15 99,99988885% (calcolata e ottenuta sulla sola base dell'analisi dei campioni biologici del presunto padre).
Si tratta di una conclusione che lo stesso CTP di parte convenuta aveva in astratto ipotizzato nel sostenere la possibilità di espletare l'esame del
DNA anche “attraverso l'esame di eventuali campioni di tessuto prelevati in seguito a chirurgie o esame diagnostici allo stesso , Parte_2 conservati per legge fino a 25 anni presso strutture sanitarie, oppure in ultimo, attraverso un esame indiretto tra il profilo genetico del cromosoma
Y di e di che nell'ipotesi che siano figli dello Parte_1 CP_1 stesso padre, dovranno necessariamente condividere”.
Ciò da un lato conferma come l'esumazione non fosse necessario (lo sarebbe stata, come spiega il CTP di parte convenuta, “solo” nel caso che l'esame dei campioni biologici del fu e l'esame Parte_2 comparativo del patrimonio genetico dei due presunti fratelli avesse portato a esiti “non coincidenti” e dall'altro conferma la piena attendibilità del risultato raggiunto dalle CTU.
Quanto all'eccezione sub c) si deve rilevare che la stessa è priva di motivazione, è una labiale affermazione che contrasta con la professionalità dimostrata dalle CTU e con la notorietà del laboratorio pisano la cui affidabilità è ampiamente conclamata.
Giusto tutto quanto sopra, stanti le inequivocabili risultanze probatorie emerse dalla relazione peritale, questo Tribunale ritiene provata la paternità del signor nei confronti Persona_11 del signor . Parte_1
La prova principale è infatti ampiamente desumibile dai risultati della
CTU richiesta dallo stesso convenuto e svolta secondo modalità che lo stesso convenuto ha proposto.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 16 Ma tale prova conferma, e trova a sua volta piena negli altri atti processuali: sia nella Relazione del Prof. da cui già risultava la Per_1 paternità del fu signor nei confronti di Parte_2 Parte_1 sia nella documentazione prodotta da parte attrice comprese le volontà testamentarie che evidenziava già circostanze ampiamente indiziarie.
La domanda di parte attrice va quindi accolta, con tutte le conseguenze ed annotazioni di legge.
Come da richiesta dell'attore, va quindi disposta ed ordinata, in conseguenza, l'acquisizione da parte di quest'ultimo del cognome paterno biologico “ , disponendo e ordinando, anche alla luce Pt_2 dell'età dell'attore e della sua notoria conoscenza presso terzi con l'originario cognome “ nella vita pubblica, di relazione e Pt_1 imprenditoriale, che lo stesso attore mantenga anche il cognome
“ originariamente attribuito fin dalla denuncia della propria Pt_1 nascita e a tutt'oggi notorio nei confronti di terzi, così riconoscendo e individuando in futuro la persona dell'attore come “ Parte_3
ai sensi e per gli effetti dell'art. 262 cod. civ.;
[...]
Sulle spese di lite
Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, liquidate in separato
Decreto, seguono la soccombenza e vengono poste interamente a carico del convenuto.
Le spese di giudizio vanno liquidate come segue tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile, di media complessità in cui riconoscere l'aumento per la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa:
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 17 Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.860,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 33 % a carico del soccombente per manifesta
€ 3.583,80 fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 14.443,80
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 10.860,00
Totale variazioni in aumento + € 3.583,80
Compenso totale € 14.443,80
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 2.166,57
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 16.610,37
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Accerta e dichiara che il signor nato Parte_2
a Rezzoaglio (GE) il 16.04.1927 e deceduto in Chiavari il
06.06.2020 è il padre del signor nato a Parte_1
Chiavari (GE) il 06.07.1967;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 18 - Dispone l'acquisizione da parte di quest'ultimo del cognome paterno biologico “ Pt_2
- Dispone che lo stesso attore mantenga anche il cognome originariamente attribuito fin dalla denuncia Pt_1
della propria nascita e a tutt'oggi notorio nei confronti di terzi, così riconoscendo e individuando in futuro la persona dell'attore come ” ai Parte_3
sensi e per gli effetti dell'art. 262 cod. civ.;
- Ordina di conseguenza all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza, passata in giudicato, sull'atto di nascita del signor nato a Parte_1
Chiavari (GE) il 06.07.1967, con aggiunta del cognome posposto all'originario cognome per cui Pt_2
l'attore si chiamerà in futuro Parte_3
;
[...]
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite a favore dell'attore che liquida in Euro 16.610,37
(comprensive di spese generali) oltre IVA e CPA
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di
CTU liquidate con separato decreto in Euro 6419,03 oltre oneri fiscali.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024
Il presidente est.
Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 19