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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.-
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11864 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CHEF MARIA Parte_1
GIUSEPPINA presso cui elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE SIMONE Controparte_1
SERENA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: rilevato che non vi sono figli minori d'età e che la domanda formulata dalle parti relativa allo status possa essere accolta chiede che il Tribunale accolga il ricorso pronunciando lo scioglimento del matrimonio.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/07/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 06/03/1982 e che dall'unione erano nati il 23.5.1990 e il 16.9.1993, maggiorenni, riferendo che tra le parti, in seguito a Per_1 Per_2
comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 11303/2002 del Tribunale di Napoli depositata il 26.9.2002, resa nel procedimento RG
n. 4301/2001, passata in giudicato, chiedevano pronunziarsi la scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Con decreto di fissazione il Giudice relatore fissava l'udienza di comparizione e onerava le parti di depositare l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza separativa, che i ricorrenti depositavano in data 13.9.24.
Per l'udienza del 28.11.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, con allegate dichiarazioni sottoscritte dalle stesse in cui i ricorrenti rinunciavano alla comparizione personale avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiaravano di non volersi riconciliare. Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, chiedendo che venisse dichiarato:
“lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data 6.3.1982 in Napoli e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Napoli al n. 27 parte I anno 1982, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, nonché disporre
1) la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli alla B. Cavallino n. 36 con termine per il rilascio fissato alla data del 30.6.2026, data entro la quale l'immobile dovrà essere consegnato al sig. libero da persone e cose. Le parti hanno infatti convenuto, per CP_1 consentire alla sig.ra di provvedere ad una nuova sistemazione, che il rilascio Pt_1 dell'appartamento avverrà alla data del 30.6.2026.
2)A fronte della disponibilità per ulteriori due anni dell'immobile di proprietà del sig. la CP_1 sig.ra verserà alla figlia , la somma di euro 700,00 mensili da corrispondersi Pt_1 Per_2 direttamente a mezzo bonifico sul conto corrente di entro il 5 di ogni mese a Parte_2 partire dal mese successivo alla sottoscrizione del presente atto. Tale cifra sarà versata sino alla data effettiva del rilascio dell'immobile di proprietà del dott. La disposizione di Controparte_1 bonifico dovrà essere trasmessa all'ing. a mezzo mail. Il mancato pagamento della CP_1 suddetta somma determinerà la decadenza dal beneficio del termine per il rilascio. Si intende definitivamente revocato ogni contributo mensile al mantenimento dei figli da parte dell'ing. dovuto in virtù di sentenza di separazione. Controparte_1
3)I ricorrenti in virtù dei conferimenti economici avvenuti durante il matrimonio ed in particolare per la sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, nonché per dirimere controversie di carattere patrimoniale, hanno concordato quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni conflitto tra di loro un nuovo assetto dei loro interessi economici nella disciplina del loro divorzio, effettuando anche una redistribuzione dei diritti in ordine a due immobili di proprietà esclusiva dei coniugi.
2 A definitiva sistemazione ed assetto dei reciproci rapporti dare- avere intercorsi in costanza di matrimonio, la sig.ra si obbliga a trasferire la nuda proprietà, con riserva in Parte_1 proprio favore dell'usufrutto vita natural durante, dell'immobile sito in Napoli alla via G. Gigante n. 39, (dati catastali: piano 5- Scala A foglio AVV/8, Particella 311, Sub 17, Cat. A/2, Classe 5, vani 7,5, Rendita 1.026,46 ) al figlio con rogito notarile da effettuarsi entro il Controparte_2
30/9/2024 ed il sig. contestualmente si obbliga al trasferimento della nuda Controparte_1 proprietà, con riserva in proprio favore dell'usufrutto vita natural durante, dell'immobile sito in Napoli alla via B. Cavallino n. 36 sez. Avv. foglio 7 part. 469 sub 17 in favore della figlia
[...]
con rogito notarile da effettuarsi entro il 30.9.2024. Entrambi si obbligano a sostenere Pt_2 vita natural durante, ciascuno per l'immobile di cui è usufruttuario, ogni spesa relativa a tali immobili, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria e/o di oneri tributari e fiscali, manlevando quindi i figli a tutti gli effetti di legge da ogni onere relativo agli immobili indicati. Le spese notarili e fiscali dell'atto in esecuzione dell'accordo divorzile saranno ripartite tra le parti al
50% e qualora fossero necessari due distinti atti pubblici, ognuno pagherà le spese notarili per l'immobile di propria competenza Ai fini fiscali, le parti chiedono che il predetto trasferimento venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa ai sensi di legge con i benefici delle agevolazioni fiscali sempre previsti per legge essendo il predetto accordo di trasferimento di diritti reali funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione non contenziosa della crisi coniugale.
4)Le parti dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e parimoniale non avendo nulla a pretendere l'una dall'altra; la sig.ra si dichiara di essere pienamente Pt_1 soddisfatta e di non aver nulla a pretendere per tutto quanto disposto in sede di separazione a carico del sig. CP_1
5)I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
6)Le spese legali tutte afferenti l'intero iter processuale del divorzio devono intendersi integralmente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti con la sottoscrizione del presente ricorso espressamente rinunciano alla solidarietà professionale, così come le spese notarili saranno ripartite al 50%.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 06/03/1982
3 (atto n. 27, parte I, s., sez. AR reg. Atti Matrimonio anno 1982);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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