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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 26/11/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
dott.ssa LA Di RO – Presidente
dott. NI NA – Giudice est.
dott.ssa Chiara D'Alfonso – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 366/2022 R.G. e vertente
TRA
( ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliato in Lanciano, Via del Mare 122, presso lo studio dell'avv. Daniela Gian- cristofaro, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Antonio Fava, come da mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta;
1 RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente a oggetto: divorzio contenzioso - cessazione effetti civili conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1. ha convenuto in giudizio la coniuge Parte_1 Controparte_1
domandando la declaratoria di “scioglimento”-“cessazione degli effetti civili” del “matrimonio concordatario” celebrato in Castellina in Chianti l'8 settem- bre 2001; alle condizioni indicate in ricorso, modificative di quelle stabilite in sede di omologazione di separazione consensuale (decreto di questo Tribunale del 16 ottobre 2020), sia quanto alla esclusione di un diritto di CP_1
all'assegno divorzile, a fronte di un assegno di mantenimento da persistenza dell'obbligo di assistenza materiale tra coniugi separati fissato nel predetto de- creto in euro 150,00 mensili, avendo “ [...] anche intrapreso una CP_1
nuova relazione sentimentale”; sia, quanto alla regolazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (nato nel 2004) e (nato nel Per_1 Per_2
2009), per l'esclusione delle previsioni di affidamento, collocazione e diritto di visita del genitore non collocatario in relazione a , divenuto maggioren- Per_1
ne e, quanto al contributo al mantenimento diretto dei figli, minorenne collo- cato presso la madre e maggiorenne non indipendente economicamente e con la stessa convivente, sub specie di assegno periodico mensile, per la ridetermina- zione dello stesso dagli euro 800,00 complessivi previsti in sede di separazione a euro 700,00 complessivi.
si è costituita aderendo alla domanda di cessazione degli effetti ci- CP_1
vili del matrimonio;
chiedendo un contributo del padre al mantenimento diret-
2 to dei figli “in maggior misura rispetto a quanto ha fatto sinora” e “comunque non inferiore ad euro 800,00”, perché il figlio maggiorenne , “che non Per_1
lavora e non percepisce alcun reddito, è iscritto all'università di Teramo, con la conseguenza che, alla quota di iscrizione”, e “qualora il ricorrente non prestas- se il consenso alle spese alloggiative presso la sede dell'università”, “si somme- rebbero anche le spese di trasporto e tutte le altre spese legate [alla] vita uni- versitaria”; e perché “ha fatto ingresso nella fase adolescenziale, con tut- Per_2
to ciò che ne consegue” nel senso che “i figli, non solo costano, ma più avanti negli anni vanno e più costano”; e un assegno divorzile “nella misura che il
Tribunale riterrà di giustizia”, in quanto la “resistente”, “se pure è proprietaria della casa familiare”, “con il reddito che percepisce” di “euro 1.070,00” netti mensili, “dovrà far fronte” anche “al mantenimento dei figli” e considerando, nella prospettiva della funzione “compensativa” dell'assegno divorzile, il pro- prio contributo “alla vita matrimoniale” e “i sacrifici economici e professionali che [...] ha affrontato”, “rinunciando alle legittime aspirazioni di crescita pro- fessionale che avrebbe potuto ben coltivare con il titolo di studio” e “agli in- crementi di reddito che avrebbe conseguito in regime di contratto a tempo pieno”, avendo nel 2006 chiesto “la trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale” “per potersi meglio occupare del figlio e della famiglia”.
Instaurata la fase a rito ordinario di cognizione, ha chiesto, “anche Parte_1
a seguito delle richieste di controparte”, che l'assegno periodico “eventual- mente dovuto” a (che comunque “lavora” e dei cui “guadagni” Santa- Per_1
croce “ha cominciato ad approfittare”) “sia versato direttamente allo stesso”.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva e contestuale ordinanza, del 27-8 maggio 2024, ha: pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle “condizioni di cui al decreto di omologazione di accordo di separazione
3 personale di questo Tribunale del 16 ottobre 2020 (R.G. 649/2020), sub 2, 3,
4, 6, riferendo i numeri 3 e 4 esclusivamente a , unico figlio ancora mi- Per_2
norenne”, stabilendo un “contributo di al mantenimento diretto Parte_1
di e [sub specie di] assegno periodico mensile di euro 800,00 com- Per_1 Per_2
plessivi[ e] concorso paritario nelle spese straordinarie”; disposto la rimessione della causa in istruttoria, “per la decisione sul diritto di all'assegno CP_1
divorzile”; ammesso le prove per testi chieste della parti.
All'esito della assunzione di tali prove, il Tribunale ha delegato la Guardia di finanza (d'ora in avanti, GdF) per l'accertamento dei redditi, dei diritti patri- moniali e dell'effettivo tenore di vita delle parti;
e, infine, tenuto udienza di precisazione delle conclusioni.
Restano ferme le precedenti conclusioni del pubblico ministero.
2. Il Tribunale riconosce a il diritto all'assegno divorzile nella misu- CP_1
ra, dalla stessa anche richiesta, quantomeno in via conciliativa (note di tratta- zione scritta per l'udienza del 2 luglio 2024), di euro 150,00; somma conforme all'importo dell'assegno di mantenimento convenuto in sede di separazione
(tra l'altro risalente al 2020, sicché quell'importo ha un evidente attuale minore significato economico).
I presupposti giuridici del diritto all'assegno divorzile sono stati ampiamente esposti nella sentenza non definitiva sub 3.1, anche richiamando la giurispru- denza la quale esclude che la “instaurazione di una nuova convivenza stabile” da parte dell'ex coniuge economicamente “debole” possa incidere sulla com- ponente compensativa dell'assegno, ossia su quella che pondera, in particolare nel caso di matrimoni di lunga durata (come quello per cui è causa), il contri- buto fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione del-
4 la situazione patrimoniale comparativa attuale, “accettando di rinunciare ad occasioni di lavoro o dedicandosi alla famiglia per facilitare la progressione in carriera dell'altro coniuge e la formazione di un patrimonio negli intenti desti- nato ad [...] comune”.
Nella sentenza non definitiva il Tribunale ha altresì rilevato come non fosse
“sostanzialmente nemmeno contestata una situazione di disparità economica quantomeno reddituale a sfavore di ”. CP_1
Ebbene, i presupposti del diritto all'assegno divorzile come sopra quantificato sono risultati dalle prove testimoniali e dall'indagine della GdF.
La GdF ha rappresentato che negli anni dal 2021 al 2023 ha per- Parte_1
cepito redditi di importi complessivi pari a euro 32.922,00, 33.055,00,
37.409,00; ha percepito redditi di importi complessivi pari a euro CP_1
14.639,00, 15.575,00, 18.246,00; mentre sono sostanzialmente equiparabili le rispettive “possidenze immobiliari” (i diritti e le quote di diritti reali immobi- liari in titolarità delle parti); peraltro, nel dicembre 2023 “ha stipu- Parte_1
lato [...] un atto di compravendita di fabbricato per un valore dichiarato di €
15.800,00”.
Non è poi evidentemente fondata la deduzione del ricorrente per cui, rispetti- vamente aggiunti e sottratti gli importi degli assegni per i figli (come detto, eu- ro 800,00 mensili) e dell'assegno di mantenimento (poi divorzile), “per assur- do” il reddito di è in realtà “superiore a quello [di] di CP_1 Parte_1
quasi 5.000,00 euro”: infatti, l'assegno per i figli ha a titolo, e funzione, il con- tributo al mantenimento diretto degli stessi, collocato (il minorenne) e convi- vente (il maggiorenne) presso la madre;
e inoltre, verosimilmente, il costo re- siduo di tale mantenimento diretto per è quantomeno pari all'importo CP_1
5 del contributo di anche considerando le molteplici spese non Parte_1
strettamente di “mantenimento” (e pertanto estranee alla funzione del contri- buto al mantenimento), e però non straordinarie routinarie (e pertanto estranee alla funzione del contributo nelle spese straordinarie c.d. integrative), che la con- vivenza con due figli di 16 e 21 anni inevitabilmente, e normalmente (e pertan- to estranee alla funzione del contributo nelle spese straordinarie in senso stretto,
“imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare”), comporta.
All'udienza del 20 giugno 2024 i testi delle parti hanno rappresentato che “lui alle sei di mattina andava a dormire e quindi non era lui che accompagnava i figli la mattina a scuola”, “il papà non l'ho mai visto accompagnare a scuola i figli [...] né mi è capitato di incontrare il papà all'orario di uscita, che era le
16:20”, sono “insegnante” e non ho “mai visto il padre accompagnarli o ri- prenderli”; d'altronde, è lo stesso ricorrente ad allegare che “lavora[va] la not- te”, un “lavoro usurante e notturno”, addirittura deducendo che la moglie lo costringeva “ad accettare turni notturni affinché lo stesso guadagnasse di più”
(“e lei lavorasse di meno”). In tal senso, e in realtà, può evidentemente soste- nersi che a occuparsi dei figli (anche durante la notte, nei primi anni di vita) è stata, quantomeno prevalentemente, e, ciò, giustifica pienamente, CP_1
nella prospettiva della funzione compensativa del contributo dato dal coniuge economicamente più debole alla migliore posizione reddituale attuale dell'altro, un assegno divorzile nella contenuta misura anche richiesta di euro
150,00 mensili.
L'assegno divorzile verrà adeguato automaticamente, e annualmente, secondo gli indici ISTAT.
3. Il Tribunale ritiene sussistano ragionevoli motivi per compensare intera- mente tra le parti le spese di lite.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando sulle richieste residue, così provvede:
a) determina le seguenti ulteriori condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in Ca- Parte_1 Controparte_1
stellina in Chianti l'8 settembre 2001:
- assegno divorzile a carico di come in parte motiva sub 2 (euro Parte_1
150,00 mensili);
- adeguamento annuale automatico come ivi disposto;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lanciano, 24 novembre 2025.
Il Presidente
LA Di RO
Il Giudice estensore
NI NA
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