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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. 2093 R.G.V.G. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Montalto Parte_1
Uffugo (CS) alla Via Cagliari n. 20, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Giovanna Peluso
E nato a [...] il [...], residente in [...]di Montalto Uffugo Controparte_1
(CS) alla Via Cagliari n. 20, c.f , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Giovanna Peluso
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su istanza congiunta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, hanno chiesto congiuntamente regolamentarsi le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato a [...] il [...], riconosciuto da entrambi i Per_1
genitori all'atto di nascita. All'udienza del 21 maggio 2025 le parti, presenti personalmente, si sono riportate al ricorso congiunto depositato, chiedendo, perciò, l'affido condiviso del minore, il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, la regolamentazione del regime di frequentazione con il genitore non collocatario nei termini di cui al punto 2 delle conclusioni rassegnate nel ricorso, l'obbligo in capo a di corrispondere a Controparte_1
la complessiva somma di € 350,00 a titolo di contribuzione al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Si dà atto dell'impegno assunto dal sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
l'importo di € 254,00 a titolo di contributo per il pagamento del canone Parte_1 di locazione (di cui € 100,00 per l'utilizzo esclusivo del locale garage di pertinenza dell'abitazione ed € 154,00 quale contributo sull'importo del canone).
Si dà atto, altresì, che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
come da accordo tra le parti.
[...]
Il Collegio recepisce l'accordo delle parti, non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
Spese irripetibili, trattandosi di procedimento ad istanza congiunta.
P. Q. M.
Il Collegio, visto il parere favorevole del PM emesso in data 07 maggio 2025, recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti e dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. 2093 R.G.V.G. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Montalto Parte_1
Uffugo (CS) alla Via Cagliari n. 20, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Giovanna Peluso
E nato a [...] il [...], residente in [...]di Montalto Uffugo Controparte_1
(CS) alla Via Cagliari n. 20, c.f , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Giovanna Peluso
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su istanza congiunta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, hanno chiesto congiuntamente regolamentarsi le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato a [...] il [...], riconosciuto da entrambi i Per_1
genitori all'atto di nascita. All'udienza del 21 maggio 2025 le parti, presenti personalmente, si sono riportate al ricorso congiunto depositato, chiedendo, perciò, l'affido condiviso del minore, il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, la regolamentazione del regime di frequentazione con il genitore non collocatario nei termini di cui al punto 2 delle conclusioni rassegnate nel ricorso, l'obbligo in capo a di corrispondere a Controparte_1
la complessiva somma di € 350,00 a titolo di contribuzione al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Si dà atto dell'impegno assunto dal sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
l'importo di € 254,00 a titolo di contributo per il pagamento del canone Parte_1 di locazione (di cui € 100,00 per l'utilizzo esclusivo del locale garage di pertinenza dell'abitazione ed € 154,00 quale contributo sull'importo del canone).
Si dà atto, altresì, che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
come da accordo tra le parti.
[...]
Il Collegio recepisce l'accordo delle parti, non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
Spese irripetibili, trattandosi di procedimento ad istanza congiunta.
P. Q. M.
Il Collegio, visto il parere favorevole del PM emesso in data 07 maggio 2025, recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti e dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma