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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 414/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Barbieri (foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
, in Controparte_1 persona del Direttore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (NASpI). All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127 - ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 14 marzo 2022
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia - Sezione Parte_1
Lavoro l' di Brescia, per chiedere l'accertamento e la dichiarazione del suo CP_1 diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI per il periodo massimo previsto dalla legge, a seguito del licenziamento subìto il 15 maggio 2020 e della cessazione del rapporto di lavoro dal 31 maggio 2020, con la conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento della relativa provvidenza, quantificata in euro 7.603,70, ovvero nella diversa somma (maggiore o minore) risultante in corso di causa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria su ogni singola frazione di credito dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Più precisamente, adduceva che: Pt_1
- nel 2020 aveva lavorato come badante per tal;
Persona_1
- al decesso di quest'ultimo, gli eredi le inviavano lettera di licenziamento in data 15 maggio 2020, con decorrenza dal 31 maggio 2020 (con quindici giorni di preavviso, che erano lavorati dalla ricorrente, cfr. doc. 1 allegato al ricorso);
- la donna presentava domanda di disoccupazione NASpI all' in data CP_1
22 giugno 2020 (doc. 2 allegato al ricorso);
- la domanda era rigettata il 6 novembre 2020 per mancanza di documentazione;
- avverso questa decisione la lavoratrice proponeva all' tramite CP_1 patronato dapprima istanza di riesame, il 4 dicembre 2020 e poi CP_2
2 ricorso amministrativo, il 21 febbraio 2021 (cfr. rispettivamente docc. 4 e 8 allegati al ricorso), con esito negativo, formalizzato con delibera del comitato provinciale dell' 26 maggio 2021, poiché la ricorrente CP_1 non ha comunicato all' il reddito annuo presunto derivante da CP_1 lavoro autonomo preesistente entro un mese dalla presentazione della domanda di disoccupazione Naspi secondo le vigenti disposizioni normative (circ. 94/2015 punto 2.10 b)> (cfr. doc. 10);
- la ricorrente criticava questo argomento, in primo luogo in quanto, pur essendo titolare di una partita I.V.A. (di fatto inattiva), non aveva mai iniziato una nuova attività lavorativa autonoma. In secondo luogo, nessuna decadenza era prevista per la tardiva indicazione dei redditi presunti per lavoro autonomo.
2. Si costituiva in giudizio con memoria ritualmente depositata su Consolle
l' sede di Brescia, che contestava tutto quanto dedotto da parte CP_1 ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, esponeva che:
- poiché all'atto della presentazione della domanda era titolare di Pt_1 partita I.V.A., ai fini NASpI erano stati chiesti i redditi presunti da percepire per il 2020 da attività autonoma, così come previsto dalla legge.
Infatti, ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 22/2015, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è causa di decadenza dalla NASpI, salvo che il soggetto interessato provveda “alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, periodo primo”.
L'art. 10 prevede che il lavoratore, che durante il periodo di percezione la
NASpI intraprenda un'attività di lavoro autonomo, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, debba informare l' entro un mese dall'inizio CP_1 dell'attività.
Perciò, esiste soltanto una compatibilità parziale tra NASpI e lavoro autonomo, ossia solo nel caso di produzione di redditi al di sotto di un certo limite (il che determina peraltro una riduzione dell'importo della
NASpI) e a condizione che entro un mese il soggetto interessato comunichi all' il reddito presunto, a pena di perdita del diritto. CP_1
3 Pertanto, il reddito presunto va dichiarato, nel predetto termine fissato dalla legge, in ogni caso, cioè anche se pari o inferiore a zero.
L'incompatibilità parziale sussiste anche in caso di preesistenza del lavoro autonomo rispetto alla domanda di NASpI.
Nel solco di questa normativa la circolare n. 94/2015 chiariva che CP_1 in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma l'interessato deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività CP_1
o entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività (doc.
2 - punto 2.10.b);
- la ricorrente non aveva mai comunicato nulla nei 30 giorni successivi la presentazione della domanda, pertanto la domanda di concessione della
NASpI era stata respinta per mancanza della documentazione richiesta;
- per la peculiarità del caso, nella relazione istruttoria era stato evidenziato che si poteva procedere col riesame della domanda di NASpI, a condizione che la ricorrente producesse o autocertificazione reddituale (scritta di propria mano, datata e firmata), oppure il modello precompilato AP17, dichiarando nello specifico il reddito effettivo del 2020 e del 2021 e allegando anche copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (cfr. doc. 2 allegato alla memoria);
- giacché fino a quel momento non risultava inviata all' alcuna CP_1 dichiarazione in tal senso, la domanda giudiziale di doveva Pt_1 considerarsi improponibile per mancata presentazione di idonea domanda amministrativa e, comunque, infondata.
Parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: in via principale: dichiarare improponibile e/o respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' CP_1
In subordine, ove fosse prodotta la documentazione richiesta dall' a CP_1 integrazione della domanda amministrativa, previo esito positivo del riesame, dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite>.
4 3. In corso di causa le parti negoziavano una soluzione in sede amministrativa della controversia.
In vista dell'udienza 26 maggio 2023, da celebrarsi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., l' compiegava in data 25 maggio 2023 nota scritta in cui CP_1 rappresentava che a seguito dell'integrazione documentale richiesta, l'ente aveva accolto la domanda di NASpI del 22 giugno 2020 e liquidato la prestazione per l'importo netto di € 4.306,01 (doc. 2 allegato).
Assumeva la correttezza del metodo di calcolo impiegato e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessata materia del contendere per l'importo riconosciuto, con rigetto del ricorso per il resto.
Il difensore della ricorrente confermava che la sua assistita aveva percepito dall' in data 29 marzo 2023 la somma netta di € 4.306,01, corrispondente CP_1
a un lordo di € 5.503,05 (di cui € 89,17 per interessi e detratta l' per € CP_3
1.286,21).
Tale pagamento era stato trattenuto a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta.
Infatti, osservava che il versamento non era satisfattivo, in quanto a Pt_1 spettava la somma lorda di € 7.603,70, come da conteggio allegato al ricorso.
Invero, era censurato il metodo di calcolo seguito dall'ente previdenziale, di talché si insisteva per il riconoscimento dell'intero importo già indicato (residuava in favore della lavoratrice la somma lorda di € 2.100,65).
4. La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, fissava udienza per discussione al 20 marzo 2025, che era celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, le parti compiegavano note scritte in cui si riportavano alle conclusioni come sopra riformulate durante il giudizio.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Stima la Decidente che il ricorso sia infondato e che vada rigettato, nei limiti di cui si dirà.
5 Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
6. Va premesso che il metodo di calcolo della NASpI è normativamente previsto dall'art. 4 d. lgs. vo 22/2015, che così recita: Art. 4 Calcolo e misura.
1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41>.
7. Ciò posto, reputa la Decidente che l' abbia applicato correttamente la CP_1 legge e non sia incorso in alcun errore.
6 Invero, la ricorrente non contesta la base di calcolo, determinata in forza del monte delle retribuzioni in € 21.563,66, grazie al lavoro da lei svolto nelle ultime
81 settimane.
Questo dato fattuale è, dunque, pacifico.
, invece, concentra le sue doglianze su un passaggio successivo. Pt_1
Obietta che sia stato utilizzato come divisore, anziché 81 (pari al numero di settimane di contribuzione effettive dell'ultimo quadriennio, successive all'ultima prestazione di disoccupazione fruita), 112 (pari al numero delle settimane contributive rilevanti in totale negli ultimi quattro anni) - valori acclarati in modo inconfutabile sulla scorta dell'estratto conto contributivo prodotto in atti da parte resistente (cfr. doc. 4 alla memoria 25 maggio 2023).
Osserva la Giudice che l'interpretazione della legge deve avvenire in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore>.
Nel caso che occupa, si sottolinea che la legge, nel passaggio cruciale che qui rileva ed è stato sopra riportato (1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33>) non distingue tra le diverse tipologie di contribuzione rilevanti, sicché sarebbe scelta arbitraria e ingiustificata escludere, a priori, dalla nozione di “settimane di contribuzione” anche i periodi di contribuzione figurativa inclusi nel quadriennio di riferimento.
Nella fattispecie, rientrano in questo lasso temporale (antecedente al 20 maggio
2021) le 31 settimane coperte da NASpI, pacificamente percepita da nel Pt_1 biennio 2017 - 2018.
Ne consegue che il computo deve includere anche queste settimane di contribuzione.
7 Dalla correttezza del metodo applicato segue l'accertamento dell'entità del diritto all'indennità NASpI per la ricorrente in termini perfettamente coincidenti alla sola somma già riconosciuta dall'ente previdenziale.
In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'importo già accordato dall' al lordo di € 5.503,05; va rigettata la richiesta CP_1 di di affermazione del diritto anche per l'ulteriore somma di € 2.100,65 Pt_1 lordi.
8. Le spese di lite vanno integralmente compensate, tenuto conto del remissivo comportamento processuale di parte resistente e della parziale soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere quanto al riconoscimento a dell'indennità NASpI già erogata dall' per la somma Parte_1 CP_1 lorda di € 5.503,05;
2) rigetta il ricorso nel resto;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 21 marzo 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Barbieri (foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
, in Controparte_1 persona del Direttore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (NASpI). All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127 - ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 14 marzo 2022
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia - Sezione Parte_1
Lavoro l' di Brescia, per chiedere l'accertamento e la dichiarazione del suo CP_1 diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI per il periodo massimo previsto dalla legge, a seguito del licenziamento subìto il 15 maggio 2020 e della cessazione del rapporto di lavoro dal 31 maggio 2020, con la conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento della relativa provvidenza, quantificata in euro 7.603,70, ovvero nella diversa somma (maggiore o minore) risultante in corso di causa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria su ogni singola frazione di credito dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Più precisamente, adduceva che: Pt_1
- nel 2020 aveva lavorato come badante per tal;
Persona_1
- al decesso di quest'ultimo, gli eredi le inviavano lettera di licenziamento in data 15 maggio 2020, con decorrenza dal 31 maggio 2020 (con quindici giorni di preavviso, che erano lavorati dalla ricorrente, cfr. doc. 1 allegato al ricorso);
- la donna presentava domanda di disoccupazione NASpI all' in data CP_1
22 giugno 2020 (doc. 2 allegato al ricorso);
- la domanda era rigettata il 6 novembre 2020 per mancanza di documentazione;
- avverso questa decisione la lavoratrice proponeva all' tramite CP_1 patronato dapprima istanza di riesame, il 4 dicembre 2020 e poi CP_2
2 ricorso amministrativo, il 21 febbraio 2021 (cfr. rispettivamente docc. 4 e 8 allegati al ricorso), con esito negativo, formalizzato con delibera del comitato provinciale dell' 26 maggio 2021, poiché la ricorrente CP_1 non ha comunicato all' il reddito annuo presunto derivante da CP_1 lavoro autonomo preesistente entro un mese dalla presentazione della domanda di disoccupazione Naspi secondo le vigenti disposizioni normative (circ. 94/2015 punto 2.10 b)> (cfr. doc. 10);
- la ricorrente criticava questo argomento, in primo luogo in quanto, pur essendo titolare di una partita I.V.A. (di fatto inattiva), non aveva mai iniziato una nuova attività lavorativa autonoma. In secondo luogo, nessuna decadenza era prevista per la tardiva indicazione dei redditi presunti per lavoro autonomo.
2. Si costituiva in giudizio con memoria ritualmente depositata su Consolle
l' sede di Brescia, che contestava tutto quanto dedotto da parte CP_1 ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, esponeva che:
- poiché all'atto della presentazione della domanda era titolare di Pt_1 partita I.V.A., ai fini NASpI erano stati chiesti i redditi presunti da percepire per il 2020 da attività autonoma, così come previsto dalla legge.
Infatti, ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 22/2015, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è causa di decadenza dalla NASpI, salvo che il soggetto interessato provveda “alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, periodo primo”.
L'art. 10 prevede che il lavoratore, che durante il periodo di percezione la
NASpI intraprenda un'attività di lavoro autonomo, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, debba informare l' entro un mese dall'inizio CP_1 dell'attività.
Perciò, esiste soltanto una compatibilità parziale tra NASpI e lavoro autonomo, ossia solo nel caso di produzione di redditi al di sotto di un certo limite (il che determina peraltro una riduzione dell'importo della
NASpI) e a condizione che entro un mese il soggetto interessato comunichi all' il reddito presunto, a pena di perdita del diritto. CP_1
3 Pertanto, il reddito presunto va dichiarato, nel predetto termine fissato dalla legge, in ogni caso, cioè anche se pari o inferiore a zero.
L'incompatibilità parziale sussiste anche in caso di preesistenza del lavoro autonomo rispetto alla domanda di NASpI.
Nel solco di questa normativa la circolare n. 94/2015 chiariva che CP_1 in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma l'interessato deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività CP_1
o entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività (doc.
2 - punto 2.10.b);
- la ricorrente non aveva mai comunicato nulla nei 30 giorni successivi la presentazione della domanda, pertanto la domanda di concessione della
NASpI era stata respinta per mancanza della documentazione richiesta;
- per la peculiarità del caso, nella relazione istruttoria era stato evidenziato che si poteva procedere col riesame della domanda di NASpI, a condizione che la ricorrente producesse o autocertificazione reddituale (scritta di propria mano, datata e firmata), oppure il modello precompilato AP17, dichiarando nello specifico il reddito effettivo del 2020 e del 2021 e allegando anche copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (cfr. doc. 2 allegato alla memoria);
- giacché fino a quel momento non risultava inviata all' alcuna CP_1 dichiarazione in tal senso, la domanda giudiziale di doveva Pt_1 considerarsi improponibile per mancata presentazione di idonea domanda amministrativa e, comunque, infondata.
Parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: in via principale: dichiarare improponibile e/o respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' CP_1
In subordine, ove fosse prodotta la documentazione richiesta dall' a CP_1 integrazione della domanda amministrativa, previo esito positivo del riesame, dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite>.
4 3. In corso di causa le parti negoziavano una soluzione in sede amministrativa della controversia.
In vista dell'udienza 26 maggio 2023, da celebrarsi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., l' compiegava in data 25 maggio 2023 nota scritta in cui CP_1 rappresentava che a seguito dell'integrazione documentale richiesta, l'ente aveva accolto la domanda di NASpI del 22 giugno 2020 e liquidato la prestazione per l'importo netto di € 4.306,01 (doc. 2 allegato).
Assumeva la correttezza del metodo di calcolo impiegato e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessata materia del contendere per l'importo riconosciuto, con rigetto del ricorso per il resto.
Il difensore della ricorrente confermava che la sua assistita aveva percepito dall' in data 29 marzo 2023 la somma netta di € 4.306,01, corrispondente CP_1
a un lordo di € 5.503,05 (di cui € 89,17 per interessi e detratta l' per € CP_3
1.286,21).
Tale pagamento era stato trattenuto a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta.
Infatti, osservava che il versamento non era satisfattivo, in quanto a Pt_1 spettava la somma lorda di € 7.603,70, come da conteggio allegato al ricorso.
Invero, era censurato il metodo di calcolo seguito dall'ente previdenziale, di talché si insisteva per il riconoscimento dell'intero importo già indicato (residuava in favore della lavoratrice la somma lorda di € 2.100,65).
4. La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, fissava udienza per discussione al 20 marzo 2025, che era celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, le parti compiegavano note scritte in cui si riportavano alle conclusioni come sopra riformulate durante il giudizio.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Stima la Decidente che il ricorso sia infondato e che vada rigettato, nei limiti di cui si dirà.
5 Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
6. Va premesso che il metodo di calcolo della NASpI è normativamente previsto dall'art. 4 d. lgs. vo 22/2015, che così recita: Art. 4 Calcolo e misura.
1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41>.
7. Ciò posto, reputa la Decidente che l' abbia applicato correttamente la CP_1 legge e non sia incorso in alcun errore.
6 Invero, la ricorrente non contesta la base di calcolo, determinata in forza del monte delle retribuzioni in € 21.563,66, grazie al lavoro da lei svolto nelle ultime
81 settimane.
Questo dato fattuale è, dunque, pacifico.
, invece, concentra le sue doglianze su un passaggio successivo. Pt_1
Obietta che sia stato utilizzato come divisore, anziché 81 (pari al numero di settimane di contribuzione effettive dell'ultimo quadriennio, successive all'ultima prestazione di disoccupazione fruita), 112 (pari al numero delle settimane contributive rilevanti in totale negli ultimi quattro anni) - valori acclarati in modo inconfutabile sulla scorta dell'estratto conto contributivo prodotto in atti da parte resistente (cfr. doc. 4 alla memoria 25 maggio 2023).
Osserva la Giudice che l'interpretazione della legge deve avvenire in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore>.
Nel caso che occupa, si sottolinea che la legge, nel passaggio cruciale che qui rileva ed è stato sopra riportato (1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33>) non distingue tra le diverse tipologie di contribuzione rilevanti, sicché sarebbe scelta arbitraria e ingiustificata escludere, a priori, dalla nozione di “settimane di contribuzione” anche i periodi di contribuzione figurativa inclusi nel quadriennio di riferimento.
Nella fattispecie, rientrano in questo lasso temporale (antecedente al 20 maggio
2021) le 31 settimane coperte da NASpI, pacificamente percepita da nel Pt_1 biennio 2017 - 2018.
Ne consegue che il computo deve includere anche queste settimane di contribuzione.
7 Dalla correttezza del metodo applicato segue l'accertamento dell'entità del diritto all'indennità NASpI per la ricorrente in termini perfettamente coincidenti alla sola somma già riconosciuta dall'ente previdenziale.
In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'importo già accordato dall' al lordo di € 5.503,05; va rigettata la richiesta CP_1 di di affermazione del diritto anche per l'ulteriore somma di € 2.100,65 Pt_1 lordi.
8. Le spese di lite vanno integralmente compensate, tenuto conto del remissivo comportamento processuale di parte resistente e della parziale soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere quanto al riconoscimento a dell'indennità NASpI già erogata dall' per la somma Parte_1 CP_1 lorda di € 5.503,05;
2) rigetta il ricorso nel resto;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 21 marzo 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
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