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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
22/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 790/2024 RG avente ad oggetto:
“carta docente – contratto a tempo determinato”
TRA
e - rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avvocato DALLA TORRE CRISTIANO ed elettivamente domiciliati come in ricorso
- ricorrenti
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c. Dottori , e Controparte_2 CP_3
ROCCO MARIA CHIARA ed elettivamente domiciliato in VIA FORTE
MARGHERA 191 30173 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/04/2024 i ricorrenti, come sopra in epigrafe indicati, hanno convenuto il chiedendo « NEL MERITO i. CP_1
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto: ii.
Condannare il a corrispondere, con le modalità Controparte_1
1 previste per l'erogazione della carta docente, o secondo le altre modalità che dovessero essere ritenute di giustizia, a) in favore della ricorrente Pt_1 per l'anno scolastico 2023/2024 dell'importo di €500,00; b) in favore del ricorrente , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Pt_2
2022/2023 e 2023/2024 dell'importo di €2.500,00, quale contributo alla loro formazione, oltre alla maggior somma tra interessi e\o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo iii. Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario».
I ricorrenti espongono di aver prestato servizio quali docenti in virtù di contratti a termine sino al 31/8 o sino al termine delle attività didattiche (30/6)
o in virtù di supplenze brevi e saltuarie negli anni meglio indicati in ricorso;
di non aver ricevuto in dette annualità la c.d. carta docente prevista dall'art. 1, co.
121 L. 104/2015 in quanto questa destinata solo ai docenti a tempo indeterminato;
lamenta la discriminatorietà di tale previsione ai sensi dell'art. 4
Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE.
Nel costituirsi il ha Controparte_4 contestato la pretesa dei ricorrenti, dedotto ed eccepito «Nel merito: • rigettare le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
In ogni caso: • con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse;
»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e all'udienza del 17/10/2024 precisato che il ricorrente aveva Pt_2 rinunciato alla domanda quanto all'a.s. 2019/2020 e che quanto all'a.s.
2020/2021 il medesimo ricorrente aveva lavorato per 103 gg, decisa non definitivamente con il seguente dispositivo « Il giudice NON definitivamente pronunciando così provvede: 1) Dichiara il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, quanto a per Parte_1
l'a.s. 2023/2024 e quanto ad per gli anni scolastici Parte_2
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, usufruendo dell'importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna il all'adozione Controparte_1
2 d'ogni atto necessario per consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva, con interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2)
Rimette la causa sul ruolo quanto all'a.s. 2020/2021; 3) Spese al definitivo».
La causa dunque è stata rinviata all'odierna udienza in attesa della decisione della CGUE (C-268/24) sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di
Lecce del 16/4/2024.
Posto che ad oggi non è intervenuta la predetta pronuncia ritiene la
Giudicante che ragioni di economia processuale inducano a separare la domanda relativa all'a.s. 2020/2021 e a definire pertanto il presente giudizio con la liquidazione delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM
55/2014 147/22 per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100,01- 5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce), dei contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti), aumentato del 30% ex art. 1, comma
1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati;
aumentato del 30% per ogni soggetto oltre il primo fino ad un massimo di venti.
Non rinviene questa Giudice ragioni per compensare le spese di lite in ragione della novità della questione trattata, atteso che la decisione della
CGUE è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 20/7/2022, e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2,
c.p.c. come da ultimo modificato dall'art. 13, co. 1, d.l. 132/2014 conv. mod. legge 162/2014 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione «è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza» ( C. Cost. 77/2018) mentre nel caso in esame all'epoca del deposito del ricorso e ancora più della
3 decisione, era già intervenuta CGUE 2022 (maggio) e CdS pubblicata il
16/3/2022 senza che il abbia inteso modificare la propria azione e CP_1 quindi dando vita al presente contenzioso. Né l'intervento del S.C. 29961/2023 ha introdotto mutamenti significativi.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida in € 1.030 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) + 30% per il secondo ricorrente per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato (€ 49,00), con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 22/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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