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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 5.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1321/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ferraro Daniela, con la Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU.
Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in CP_ fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con note 20.5.2025, il difensore della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, sottoscritto personalmente dall'istante. All'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Occorre osservare che con ricorso ex art. 445 bis cpc del 18.10.2023 veniva espressamente richiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità, a fronte CP_ dell'inoltro di una domanda di “aggravamento” del 4.5.2022. Nel costituirsi l eccepiva la carenza di interesse ad agire, atteso che la suddetta prestazione era già stata riconosciuta con decreto di omologa del Tribunale del 23.3.2020 e ancora in essere alla data di costituzione dell' (26.1.2024) e con CP_2 revisione ad aprile 2025. Ciò veniva documentato mediate la produzione del
Cassetto previdenziale del cittadino. Con successive note, il difensore dell'istante precisava che la domanda era «tesa al riconoscimento della
“pensione di invalidità civile” e non dell'assegno civile di invalidità come
1 erroneamente indicato nell'oggetto e nelle conclusioni del ricorso introduttivo».
Il Gop delegato alla trattazione conferiva incarico e il ctu riconosceva una percentuale invalidante del 56%. Avverso tale valutazione ha proposto opposizione la ricorrente, tuttavia ancora una volta insistendo per il riconoscimento del solo assegno di invalidità civile.
Ne discende che non può che dichiararsi l'inammissibilità della pretesa per carenza di interesse ad agire, non essendo eccepita la revoca o sospensione dell'assegno di invalidità (il difensore subentrato si è riportato alle conclusioni già formulate).
Né a diversa conclusione può giungersi ritenendo che la parte abbia inteso agire in questa sede per l'accertamento della propria inabilità, utile ai fini della pensione di inabilità civile.
Invero, nell'intero corpo del ricorso in opposizione la parte non quantifica la percentuale complessiva invalidante asseritamente patita;
in ogni caso, procedendo al calcolo riduzionistico delle varie patologie riportate in ricorso, si perviene alla percentuale complessiva del 96%.
Nell'assoluto silenzio della parte, non sarebbe neppure possibile riconoscere l'aumento di un ulteriore percentuale fino al 5%, per incidenza sulla capacità lavorativa specifica o semispecifica della ricorrente. Sul punto è sufficiente riportare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale: «il principio secondo cui il grado del danno funzionale permanente determinato in applicazione delle tabelle di legge può essere variato nella misura massima di cinque punti percentuali fa esclusivo riferimento al caso in cui vi sia una incidenza dell'invalidità sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto
(capacità cosiddetta semi-specifica) o sulla capacità lavorativa specifica, con la conseguenza che resta esclusa una variazione della percentuale in relazione all'età del soggetto, prossima o superiore a quella del pensionamento di vecchiaia dei lavoratori, o alla mancata prestazione di attività lavorativa retribuita e, in particolare, alla condizione di casalinga, nel quale caso rileva solo il criterio generale tabellare dell'incapacità lavorativa generica. In particolare è stato osservato che la lettura complessiva della norma regolamentare (D.M. 5 febbraio 1992, n. 43, allegato 1, parte prima) in una con la norma primaria (D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2, comma 2, che parla di "riduzione permanente della capacità lavorativa"), evidenzia chiaramente
l'espresso riferimento delle percentuali tabellari alla "capacità lavorativa generica", con la possibilità di limitate variazioni, non solo in aumento, ma anche in riduzione, per le ipotesi di "incidenza" o di "non incidenza" sulla
"capacità (pur sempre) lavorativa semispecifica e specifica" e con la conseguenza che non può riconoscersi una variazione in aumento per la eventuale incidenza sulla condizione di casalinga, la quale comunque non rientra nelle "attitudini lavorative" considerate dalla norma regolamentare»
2 (Cass., 2810 del 2015; n 4802 del 2012, n. 14464 del 2012, n. 9807 del 2008;
n. 1079 del 1998).
È evidente che non avendo la parte allegato alcunché sulla propria capacità lavorativa specifica o semispecifica, anche condividendo pedissequamente la propria ricostruzione, non si giungerebbe al riconoscimento dell'inabilità.
Si impone, dunque, la reiezione della domanda.
Spese irripetibili sante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. CP_ Spese di ctu a carico dell' .
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 5.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci
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